Art. 19.
Con la procedura prevista dall' articolo 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382 , sara' provveduto alla revisione, con decorrenza 1 ottobre 1978, del premio industriale, previsto dagli articoli 66 e 67 delle disposizioni sulle competenze accessorie approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34 , e successive modificazioni ed integrazioni, con istituzione dello stesso premio per i profili professionali non compresi tra i destinatari di tale norma e competenze sostitutive nei limiti di spesa di lire 23.500 milioni annui indipendentemente da quanto stabilito nell'articolo 17 della presente legge.
L'articolo 37/c delle succitate disposizioni sulle competenze accessorie e' abrogato dal 1 ottobre 1978.
Con la procedura prevista dall' articolo 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382 , sara' provveduto alla revisione, con decorrenza 1 ottobre 1978, del premio industriale, previsto dagli articoli 66 e 67 delle disposizioni sulle competenze accessorie approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34 , e successive modificazioni ed integrazioni, con istituzione dello stesso premio per i profili professionali non compresi tra i destinatari di tale norma e competenze sostitutive nei limiti di spesa di lire 23.500 milioni annui indipendentemente da quanto stabilito nell'articolo 17 della presente legge.
L'articolo 37/c delle succitate disposizioni sulle competenze accessorie e' abrogato dal 1 ottobre 1978.