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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 04/12/2025, n. 1300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1300 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 232/2025 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte di Appello di L'Aquila
Sezione Civile – Controversie Locatizie
La Corte, composta dai magistrati: dr. Fabrizio Riga - Presidente dr.ssa Anna Maria Tracanna - Consigliera dr. Massimo De Cesare - Consigliere relatore all'udienza del 04/12/2025 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura, la seguente sentenza con motivazione contestuale ex artt. 429, 436 bis e 447 bis c.p.c., nella causa indicata in epigrafe, pendente tra
, rappresentato e difeso da: avv. REITANO GIANLUCA, elettivamente Parte_1 domiciliato come in atti;
-appellante-
e rappresentato e difeso da: avv. MAZZOCCHITTI ADELE, elettivamente CP_1 domiciliato come in atti;
-appellato-
Oggetto: Altri istituti del diritto delle locazioni. Appello avverso la sentenza n. 126/2025 del
04/02/2025, emessa dal Tribunale di Teramo.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 04/12/2025.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 06/03/2025 e depositato il 11/03/2025 Parte_1
CP_ assegnatario in regime di e.r.p. di alloggio sito in alla via Via Pacini n. 13, di proprietà dell' , ha impugnato la sentenza indicata in oggetto, trattenuta in decisione all'udienza del CP_2
05/12/2024, depositata il 04/02/2025 e notificata il 05/02/2025, che aveva rigettato il ricorso ex art. 281 decies c.p.c., da lui proposto il 04/01/2024, in opposizione alla determina n. 1034 -n.
1924 RG- del 27/11/2023 del Responsabile di Settore Area Servizi Interni ai Cittadini del CP_ Comune di con la quale lo medesimo era stato dichiarato decaduto dall'assegnazione Pt_1 dell'alloggio ex art. 34 c. 1 lett. d) ed e-bis) l.r. Abruzzo n. 96/1996, per essere la coniuge CP_ titolare di abitazione di proprietà in alla Piazza Ariodante Mambelli n. 15, Controparte_3 ove risiedeva, fatto ostativo alla permanenza dell'assegnazione dell'alloggio.
L'impugnata sentenza ha ritenuto: l'infondatezza dell'eccezione preliminare di nullità della determina dirigenziale n.1034 per mancanza di sottoscrizione e/o indicazione del nominativo del funzionario in calce, essendo l'atto firmato digitalmente ex l. n. 241/1990 e d.lgs. n.
82/2005, e comunicato all'interessato in copia conforme, ed in ogni caso, anche qualora sussistessero irregolarità nella sottoscrizione, riferibile con certezza al la CP_1 sussistenza di piena prova della titolarità di cespiti immobiliari idonei a soddisfare esigenze abitative in capo a coniuge dell'assegnatario, non legalmente separata, Controparte_3 essendo irrilevante che ella fosse separata di fatto e che al momento dell'assegnazione fosse convivente con lo dovendo i requisiti previsti per l'assegnazione permanere per l'intera Pt_1 durata del rapporto.
L'appellante, nei motivi articolati, ha dedotto l'erroneità della motivazione dell'impugnata sentenza, poiché:
1. la determina n. 1034/2023, di decadenza dall'assegnazione dell'alloggio, creato in formato digitale e notificato in copia cartacea, era priva di regolare sottoscrizione del funzionario competente, portando solo, nella copia, una sigla inintelligibile sui timbri apposti sulle pagine, senza indicazioni di conformità rispetto ad un eventuale originale firmato e depositato presso l'ufficio, con conseguente difetto dei requisiti di cui all'art. 23 d.lgs. n. 82/2005 e nullità strutturale per violazione dell'art. 21 septies l. n. 241/1990;
2. sin dall'anno 2017 la sig.ra coniuge di esso appellante, aveva lasciato la Controparte_3
CP_ casa coniugale e aveva trasferito la propria residenza in altro immobile da lei acquistato, ad in Via Lino Romani n. 25, essendo i coniugi, da allora, già separati di fatto (pur avendo formalizzato la separazione legalmente solo nel 2024), e successivamente aveva venduto detta CP_ abitazione ed acquistato altra dimora in alla Piazza Ariodante Mambelli n. 15, ove aveva trasferito la residenza, e fin dal 2017 i coniugi avevano sempre vissuto senza soluzione di continuità in diversi e distinti domicili, non ricostituendo più l'originario nucleo familiare, con conseguente insussistenza dei presupposti per la decadenza dall'assegnazione, sia in quanto il requisito di cui all'art. 2 lett. c) l.r. n. 96/1996 (non titolarità da parte dell'assegnatario e dei componenti il suo nucleo familiare di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare) era applicabile solo all'assegnazione dell'alloggio, mentre la decadenza era prevista dall'art. 34 lett. e) bis l.r. stessa solo in caso di acquisto di alloggio, successivamente all'assegnazione, da parte dell'assegnatario e non anche dal coniuge o dai componenti il nucleo familiare;
e sia in quanto il coniuge separato di fatto e non convivente non poteva essere considerato parte del nucleo familiare.
L'appellante ha quindi chiesto, in riforma della sentenza impugnata e previa sospensione dell'esecutività di essa, ed in accoglimento della domanda proposta in primo grado, dichiararsi la nullità o l'inefficacia della decadenza dall'assegnazione dell'alloggio disposta con la delibera sopra citata.
Il si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello, eccependone CP_1
l'inammissibilità perché depositato oltre il termine di decadenza di cui all'art. 434 c. 2 c.p.c., applicandosi alla controversia il rito del lavoro, e nel merito deducendo la correttezza della motivazione dell'impugnata sentenza e l'infondatezza dei motivi.
Instauratosi il contraddittorio, dichiarato non luogo a provvedere sull'istanza di inibitoria, avendovi l'appellante rinunciato, all'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa.
Motivi della decisione
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame sollevata dal CP_1 appellato, essendo stato il presente giudizio, pur pacificamente regolato dal rito del lavoro ex art. 447 bis c.p.c., introdotto in primo grado con ricorso ex art. 281 sexies c.p.c. e trattato e deciso con il relativo procedimento (semplificato di cognizione), sicché, prevedendo l'art. 281 terdecies c.p.c. che la sentenza emessa all'esito del procedimento è impugnabile nei modi ordinari, correttamente l'appellante, in base al principio di cd. ultrattività del rito (in base al quale in caso di erronea scelta dello stesso, non corretta dal giudice attraverso ordinanza di mutamento del rito, il giudizio deve proseguire in appello nelle stesse forme, quantunque erronee - cfr. Cass. Sez. 1 n. 28519 del 06/11/2019 rv. 655778 – 01; Cass. Sez. 6 – 3 nn. 15272 del 03/07/2014 rv. 631743 – 01 e 2329 del 25/01/2023 rv. 666972 - 01) ha proposto il gravame con atto di citazione ex art. 342 c.p.c., tempestivamente notificandolo all'appellato entro il termine perentorio di cui agli artt. 325 e 326 c.p.c., essendo stato il mutamento del rito disposto solo successivamente da questa Corte, con decreto del 21/03/2025.
Nel merito, l'appello è manifestamente infondato.
Relativamente al primo motivo, va osservato quanto segue.
In primo luogo, le controversie in tema di revoca o decadenza dall'assegnazione di alloggi in regime di e.r.p. vertono in materia di diritti soggettivi, sicché i relativi giudizi hanno ad oggetto il rapporto di assegnazione, e non i relativi atti con i quali la p.A. competente verifichi la ricorrenza di una causa sopravvenuta di revoca o decadenza, con conseguente assoluta inapplicabilità delle previsioni della l. n. 241/1990 ed irrilevanza dei vizi di detti atti, non aventi natura amministrativa discrezionale (cfr. Cass. Sez. U. nn. 4366 del 18/02/2021 rv. 660425 – 01
e 20761 del 20/07/2021 rv. 661854 - 01).
In secondo luogo, la determina n. 1034/2023 in esame ha, con evidenza, natura di documento informatico ex art. 1 lett. p) d.lgs. n. 82/2005, ed è munito di firma digitale ex art. 21 d.lgs. stesso, come si evince dalla relativa copia digitale prodotta dal appellato nel fascicolo CP_1 telematico di primo grado;
inoltre, l'appellante si è limitato a dedurre il difetto di attestazione di conformità di detta copia all'originale, ma non ne ha in alcun modo contestato la conformità all'originale stesso, sicché essa, ex art. 23 bis c. 2 seconda parte d.lgs. n. 82/2005, ha la stessa efficacia dell'originale da cui è tratta, e pertanto costituisce attestazione della sussistenza, su detto originale, della firma digitale del competente dirigente di settore del Comune appellato.
Relativamente al secondo motivo, va osservato che la decadenza dall'alloggio di e.r.p. per cui è causa è stata pronunciata dal Comune appellato non solo ex art. 34 c. 1 lett. e-bis) l.r. Abruzzo
n. 96/1996, ma anche ex lett. d) dell'art. 34 stesso, in base alla quale costituisce causa di decadenza dall'assegnazione la perdita, da parte dell'assegnatario, dei requisiti prescritti per l'assegnazione.
Tra detti requisiti, ex art. 2 c. 1 lett. c) l.r. stessa, è prevista anche la non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso, intendendosi per adeguato l'alloggio che si trovi almeno nelle condizioni di manutenzione indicate nella lett. b) dell'art. 23 l. n.
392/1978 e la cui superficie utile, determinata ai sensi dell'art. 13 l. stessa, sia non inferiore ai
45 mq per un nucleo familiare composto da 1 o 2 persone, non inferiore a 60 mq per 3-4 persone;
non inferiore a 75 mq per 5 persone, non inferiore a 95 mq per 6 persone e oltre;
il requisito, in base al c. 5 dell'art. 2 stesso, deve essere posseduto anche da parte degli altri componenti il nucleo familiare dell'assegnatario, alla data di pubblicazione del bando, nonché al momento dell'assegnazione, e deve permanere in costanza di rapporto;
ai fini del possesso del citato requisito non si considera, in base al c. 4 bis dell'art. 2 stesso, il diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento relativo alla casa coniugale che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, risulti assegnata al coniuge separato o all'ex coniuge e non sia nella disponibilità del soggetto richiedente;
per nucleo familiare, in base al c. 2 dell'art. 2 stesso, si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi.
È pertanto evidente, in base già al tenore letterale delle disposizioni in esame, che la proprietà di abitazione da parte del coniuge dell'assegnatario non costituisce elemento ostativo al diritto all'assegnazione solo se si tratta della casa coniugale assegnata al coniuge legalmente separato, sicché, non contenendo tali disposizioni alcun riferimento a condizione di separazione di fatto, deve ritenersi che detta condizione non possa comportare l'esclusione del coniuge separato di fatto dal nucleo familiare dell'assegnatario.
È peraltro pacifico nella giurisprudenza formatasi in materia, correttamente richiamata nell'impugnata sentenza, che la proprietà acquisita dal coniuge, separato in via di fatto, del richiedente l'assegnazione o dell'assegnatario di un alloggio e.r.p. deve essere computata ai fini della sussistenza o del permanere del relativo requisito [cfr. T.A.R. Lazio – Roma, sez. II,
02/02/2022, n.1217, e Cass. sez. 3 n. 18765/2024 del 13/02/2024 - 09/07/2024, rese sulle previsioni dell'art. 11 lett. c) l.r. Lazio n. 12/1999, in tutto identiche a quelle dell'art. 2 l.r.
Abruzzo n. 96/1996, qui in esame].
Infine, va osservato che non è in contestazione che l'immobile di proprietà della coniuge dell'appellante possegga i requisiti di idoneità ad esigenze abitative ex art. 2 c. 1 lett. c) l.r. cit..
L'appello va pertanto rigettato.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Ex art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del c. 1 bis dell'art. 13 stesso.
p.q.m.
La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 126/2025 in data 04/02/2025 del Tribunale di Teramo, così provvede: rigetta l'appello e condanna l'appellante alla refusione in favore dell'appellato delle spese del presente grado del giudizio, liquidate in €. 3.500,00 per compensi professionali, oltre rimborsi (15%),
IVA e CAP come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ex art. 13 c. 1 bis e 1 quater d.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in L'Aquila all'udienza del 04/12/2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
- dott. Massimo De Cesare - - dott. Fabrizio Riga -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte di Appello di L'Aquila
Sezione Civile – Controversie Locatizie
La Corte, composta dai magistrati: dr. Fabrizio Riga - Presidente dr.ssa Anna Maria Tracanna - Consigliera dr. Massimo De Cesare - Consigliere relatore all'udienza del 04/12/2025 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura, la seguente sentenza con motivazione contestuale ex artt. 429, 436 bis e 447 bis c.p.c., nella causa indicata in epigrafe, pendente tra
, rappresentato e difeso da: avv. REITANO GIANLUCA, elettivamente Parte_1 domiciliato come in atti;
-appellante-
e rappresentato e difeso da: avv. MAZZOCCHITTI ADELE, elettivamente CP_1 domiciliato come in atti;
-appellato-
Oggetto: Altri istituti del diritto delle locazioni. Appello avverso la sentenza n. 126/2025 del
04/02/2025, emessa dal Tribunale di Teramo.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 04/12/2025.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 06/03/2025 e depositato il 11/03/2025 Parte_1
CP_ assegnatario in regime di e.r.p. di alloggio sito in alla via Via Pacini n. 13, di proprietà dell' , ha impugnato la sentenza indicata in oggetto, trattenuta in decisione all'udienza del CP_2
05/12/2024, depositata il 04/02/2025 e notificata il 05/02/2025, che aveva rigettato il ricorso ex art. 281 decies c.p.c., da lui proposto il 04/01/2024, in opposizione alla determina n. 1034 -n.
1924 RG- del 27/11/2023 del Responsabile di Settore Area Servizi Interni ai Cittadini del CP_ Comune di con la quale lo medesimo era stato dichiarato decaduto dall'assegnazione Pt_1 dell'alloggio ex art. 34 c. 1 lett. d) ed e-bis) l.r. Abruzzo n. 96/1996, per essere la coniuge CP_ titolare di abitazione di proprietà in alla Piazza Ariodante Mambelli n. 15, Controparte_3 ove risiedeva, fatto ostativo alla permanenza dell'assegnazione dell'alloggio.
L'impugnata sentenza ha ritenuto: l'infondatezza dell'eccezione preliminare di nullità della determina dirigenziale n.1034 per mancanza di sottoscrizione e/o indicazione del nominativo del funzionario in calce, essendo l'atto firmato digitalmente ex l. n. 241/1990 e d.lgs. n.
82/2005, e comunicato all'interessato in copia conforme, ed in ogni caso, anche qualora sussistessero irregolarità nella sottoscrizione, riferibile con certezza al la CP_1 sussistenza di piena prova della titolarità di cespiti immobiliari idonei a soddisfare esigenze abitative in capo a coniuge dell'assegnatario, non legalmente separata, Controparte_3 essendo irrilevante che ella fosse separata di fatto e che al momento dell'assegnazione fosse convivente con lo dovendo i requisiti previsti per l'assegnazione permanere per l'intera Pt_1 durata del rapporto.
L'appellante, nei motivi articolati, ha dedotto l'erroneità della motivazione dell'impugnata sentenza, poiché:
1. la determina n. 1034/2023, di decadenza dall'assegnazione dell'alloggio, creato in formato digitale e notificato in copia cartacea, era priva di regolare sottoscrizione del funzionario competente, portando solo, nella copia, una sigla inintelligibile sui timbri apposti sulle pagine, senza indicazioni di conformità rispetto ad un eventuale originale firmato e depositato presso l'ufficio, con conseguente difetto dei requisiti di cui all'art. 23 d.lgs. n. 82/2005 e nullità strutturale per violazione dell'art. 21 septies l. n. 241/1990;
2. sin dall'anno 2017 la sig.ra coniuge di esso appellante, aveva lasciato la Controparte_3
CP_ casa coniugale e aveva trasferito la propria residenza in altro immobile da lei acquistato, ad in Via Lino Romani n. 25, essendo i coniugi, da allora, già separati di fatto (pur avendo formalizzato la separazione legalmente solo nel 2024), e successivamente aveva venduto detta CP_ abitazione ed acquistato altra dimora in alla Piazza Ariodante Mambelli n. 15, ove aveva trasferito la residenza, e fin dal 2017 i coniugi avevano sempre vissuto senza soluzione di continuità in diversi e distinti domicili, non ricostituendo più l'originario nucleo familiare, con conseguente insussistenza dei presupposti per la decadenza dall'assegnazione, sia in quanto il requisito di cui all'art. 2 lett. c) l.r. n. 96/1996 (non titolarità da parte dell'assegnatario e dei componenti il suo nucleo familiare di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare) era applicabile solo all'assegnazione dell'alloggio, mentre la decadenza era prevista dall'art. 34 lett. e) bis l.r. stessa solo in caso di acquisto di alloggio, successivamente all'assegnazione, da parte dell'assegnatario e non anche dal coniuge o dai componenti il nucleo familiare;
e sia in quanto il coniuge separato di fatto e non convivente non poteva essere considerato parte del nucleo familiare.
L'appellante ha quindi chiesto, in riforma della sentenza impugnata e previa sospensione dell'esecutività di essa, ed in accoglimento della domanda proposta in primo grado, dichiararsi la nullità o l'inefficacia della decadenza dall'assegnazione dell'alloggio disposta con la delibera sopra citata.
Il si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello, eccependone CP_1
l'inammissibilità perché depositato oltre il termine di decadenza di cui all'art. 434 c. 2 c.p.c., applicandosi alla controversia il rito del lavoro, e nel merito deducendo la correttezza della motivazione dell'impugnata sentenza e l'infondatezza dei motivi.
Instauratosi il contraddittorio, dichiarato non luogo a provvedere sull'istanza di inibitoria, avendovi l'appellante rinunciato, all'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa.
Motivi della decisione
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame sollevata dal CP_1 appellato, essendo stato il presente giudizio, pur pacificamente regolato dal rito del lavoro ex art. 447 bis c.p.c., introdotto in primo grado con ricorso ex art. 281 sexies c.p.c. e trattato e deciso con il relativo procedimento (semplificato di cognizione), sicché, prevedendo l'art. 281 terdecies c.p.c. che la sentenza emessa all'esito del procedimento è impugnabile nei modi ordinari, correttamente l'appellante, in base al principio di cd. ultrattività del rito (in base al quale in caso di erronea scelta dello stesso, non corretta dal giudice attraverso ordinanza di mutamento del rito, il giudizio deve proseguire in appello nelle stesse forme, quantunque erronee - cfr. Cass. Sez. 1 n. 28519 del 06/11/2019 rv. 655778 – 01; Cass. Sez. 6 – 3 nn. 15272 del 03/07/2014 rv. 631743 – 01 e 2329 del 25/01/2023 rv. 666972 - 01) ha proposto il gravame con atto di citazione ex art. 342 c.p.c., tempestivamente notificandolo all'appellato entro il termine perentorio di cui agli artt. 325 e 326 c.p.c., essendo stato il mutamento del rito disposto solo successivamente da questa Corte, con decreto del 21/03/2025.
Nel merito, l'appello è manifestamente infondato.
Relativamente al primo motivo, va osservato quanto segue.
In primo luogo, le controversie in tema di revoca o decadenza dall'assegnazione di alloggi in regime di e.r.p. vertono in materia di diritti soggettivi, sicché i relativi giudizi hanno ad oggetto il rapporto di assegnazione, e non i relativi atti con i quali la p.A. competente verifichi la ricorrenza di una causa sopravvenuta di revoca o decadenza, con conseguente assoluta inapplicabilità delle previsioni della l. n. 241/1990 ed irrilevanza dei vizi di detti atti, non aventi natura amministrativa discrezionale (cfr. Cass. Sez. U. nn. 4366 del 18/02/2021 rv. 660425 – 01
e 20761 del 20/07/2021 rv. 661854 - 01).
In secondo luogo, la determina n. 1034/2023 in esame ha, con evidenza, natura di documento informatico ex art. 1 lett. p) d.lgs. n. 82/2005, ed è munito di firma digitale ex art. 21 d.lgs. stesso, come si evince dalla relativa copia digitale prodotta dal appellato nel fascicolo CP_1 telematico di primo grado;
inoltre, l'appellante si è limitato a dedurre il difetto di attestazione di conformità di detta copia all'originale, ma non ne ha in alcun modo contestato la conformità all'originale stesso, sicché essa, ex art. 23 bis c. 2 seconda parte d.lgs. n. 82/2005, ha la stessa efficacia dell'originale da cui è tratta, e pertanto costituisce attestazione della sussistenza, su detto originale, della firma digitale del competente dirigente di settore del Comune appellato.
Relativamente al secondo motivo, va osservato che la decadenza dall'alloggio di e.r.p. per cui è causa è stata pronunciata dal Comune appellato non solo ex art. 34 c. 1 lett. e-bis) l.r. Abruzzo
n. 96/1996, ma anche ex lett. d) dell'art. 34 stesso, in base alla quale costituisce causa di decadenza dall'assegnazione la perdita, da parte dell'assegnatario, dei requisiti prescritti per l'assegnazione.
Tra detti requisiti, ex art. 2 c. 1 lett. c) l.r. stessa, è prevista anche la non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso, intendendosi per adeguato l'alloggio che si trovi almeno nelle condizioni di manutenzione indicate nella lett. b) dell'art. 23 l. n.
392/1978 e la cui superficie utile, determinata ai sensi dell'art. 13 l. stessa, sia non inferiore ai
45 mq per un nucleo familiare composto da 1 o 2 persone, non inferiore a 60 mq per 3-4 persone;
non inferiore a 75 mq per 5 persone, non inferiore a 95 mq per 6 persone e oltre;
il requisito, in base al c. 5 dell'art. 2 stesso, deve essere posseduto anche da parte degli altri componenti il nucleo familiare dell'assegnatario, alla data di pubblicazione del bando, nonché al momento dell'assegnazione, e deve permanere in costanza di rapporto;
ai fini del possesso del citato requisito non si considera, in base al c. 4 bis dell'art. 2 stesso, il diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento relativo alla casa coniugale che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, risulti assegnata al coniuge separato o all'ex coniuge e non sia nella disponibilità del soggetto richiedente;
per nucleo familiare, in base al c. 2 dell'art. 2 stesso, si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi.
È pertanto evidente, in base già al tenore letterale delle disposizioni in esame, che la proprietà di abitazione da parte del coniuge dell'assegnatario non costituisce elemento ostativo al diritto all'assegnazione solo se si tratta della casa coniugale assegnata al coniuge legalmente separato, sicché, non contenendo tali disposizioni alcun riferimento a condizione di separazione di fatto, deve ritenersi che detta condizione non possa comportare l'esclusione del coniuge separato di fatto dal nucleo familiare dell'assegnatario.
È peraltro pacifico nella giurisprudenza formatasi in materia, correttamente richiamata nell'impugnata sentenza, che la proprietà acquisita dal coniuge, separato in via di fatto, del richiedente l'assegnazione o dell'assegnatario di un alloggio e.r.p. deve essere computata ai fini della sussistenza o del permanere del relativo requisito [cfr. T.A.R. Lazio – Roma, sez. II,
02/02/2022, n.1217, e Cass. sez. 3 n. 18765/2024 del 13/02/2024 - 09/07/2024, rese sulle previsioni dell'art. 11 lett. c) l.r. Lazio n. 12/1999, in tutto identiche a quelle dell'art. 2 l.r.
Abruzzo n. 96/1996, qui in esame].
Infine, va osservato che non è in contestazione che l'immobile di proprietà della coniuge dell'appellante possegga i requisiti di idoneità ad esigenze abitative ex art. 2 c. 1 lett. c) l.r. cit..
L'appello va pertanto rigettato.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Ex art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del c. 1 bis dell'art. 13 stesso.
p.q.m.
La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 126/2025 in data 04/02/2025 del Tribunale di Teramo, così provvede: rigetta l'appello e condanna l'appellante alla refusione in favore dell'appellato delle spese del presente grado del giudizio, liquidate in €. 3.500,00 per compensi professionali, oltre rimborsi (15%),
IVA e CAP come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ex art. 13 c. 1 bis e 1 quater d.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in L'Aquila all'udienza del 04/12/2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
- dott. Massimo De Cesare - - dott. Fabrizio Riga -