CASS
Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/09/2025, n. 30569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30569 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano SESTA SEZIONE PENALE IO DE Sent. n. sez. 769/2025 CC - 15/05/2025 - Relatore - TT ER RADDUSA ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto dal nel procedimento a carico di: udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna;
Penale Sent. Sez. 6 Num. 30569 Anno 2025 Presidente: DE IO Relatore: NA MA BI Data Udienza: 15/05/2025 2.1. L’abnormità del provvedimento per la violazione dell’art. 392, comma 1-bis cod. proc. pen. che, interpretato alla luce della pronunciaSez. U, n. 10869 del 12/12/2024 -dep. 18/03/2025-, D.L., Rv. 287607 – 01, imponeva l’accoglimento della richiesta, dovendosi ritenere sussistente, presuntivamente, la vulnerabilità della persona offesa e quindi desumibile da essa la non rinviabilità dell’esame al dibattimento.
3.1.Il giudice conserva, invece, un potere di sindacato in ordine alla presenza di ulteriori requisiti di ammissibilità o di fondatezza della istanza, diversi da quelli oggetto delle due presunzioni legislative, allorchè: 1) la domanda sia stata formulata da una delle parti legittimate;
2) sia stata proposta in una delle fasi in cui l’incidente è consentito;
3) il procedimento abbia ad oggetto uno dei reati contenuti nell’elenco del predetto primo periodo del comma 1-bis; 4) la persona di cui è stato chiesto l’esame testimoniale sia effettivamente un minorenne o la persona offesa maggiorenne;
l’istanza sia stata avanzata nel rispetto delle ulteriori forme e dei termini regolati dal codice di rito. Pur escludendo la sussistenza di un automatismo probatorio, dunque, la Corte di cassazione ha evidenziato la necessità che il giudice che intende dichiarare inammissibile o rigettare la richiesta sia tenuto a dare conto delle specifiche ragioni della sua decisione, assolvendo ad un onere di motivazione puntuale e specifica, per evitare il rischio che le sue determinazioni possano tradursi in una sostanziale elusione delle indicate presunzioni di legge.
4. Deve sottolinearsi che, nel caso in esame, il G.i.p. ha rigettato la richiesta di incidente probatorio avanzata ai sensi dell’art. 392, comma 1-bis cod. proc. pen. ed avente ad oggetto l’esame di tre minori, persone offese del reato di maltrattamenti e lesioni aggravate perché priva della indicazione dei fatti sui quali doveva vertere l'esame, fatti non esplicitati e non evincibili nel corpo della richiesta e, non superabile non essendo mai stati sentiti - sui fatti oggetto dell'imputazione - i minori in audizione protetta. Ciò, a detta del G.i.p., in violazione dell'art 393 cod. proc. pen., che prevede che la richiesta di incidente probatorio debba contenere indicazioni analitiche sull'oggetto della prova da assumere sui fatti che ne costituiscono l'oggetto e sulle ragioni della sua rilevanza, nonché sulle circostanze che rendono la prova da assumere non rinviabile al futuro dibattimento. In realtà, come evidenziato dal Pubblico ministero, nella richiesta di incidente probatorio, il capo di incolpazione è specifico e dettagliato e, quindi, effettivamente, ha errato il G.i.p. allorchè ha sostenuto che la Procura aveva effettuato solo un generico riferimento ai fatti non superabile, non essendo mai stati sentiti i minori in audizione protetta.
5.Ciò detto, però, non vertendosi nelle circostanze indicate dalle Sezioni Unite, come coperte da presunzione di legge, nel caso di specie il Pubblico ministero potrà procedere all’audizione protetta o reiterare la richiesta con indicazioni ancora più precise, e, allo stato, non è ravvisabile alcuna carenza di potere in concreto, o alcuna stasi processuale per uscire dalla quale il ricorrente dovrebbe compiere un atto nullo. E’ stato, piuttosto, posto in essere un provvedimento illegittimo che ha determinato, sicuramente, una indebita regressione del procedimento, le cui conseguenze sono però innocue in quanto risolvibili per mezzo di successive attività propulsive. In altre parole, il Collegio non ravvisa alcuna abnormità del provvedimento, il quale non è, conseguentemente ricorribile per cassazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. Così è deciso, 15/05/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente MA BI NA IO DE 3
Penale Sent. Sez. 6 Num. 30569 Anno 2025 Presidente: DE IO Relatore: NA MA BI Data Udienza: 15/05/2025 2.1. L’abnormità del provvedimento per la violazione dell’art. 392, comma 1-bis cod. proc. pen. che, interpretato alla luce della pronunciaSez. U, n. 10869 del 12/12/2024 -dep. 18/03/2025-, D.L., Rv. 287607 – 01, imponeva l’accoglimento della richiesta, dovendosi ritenere sussistente, presuntivamente, la vulnerabilità della persona offesa e quindi desumibile da essa la non rinviabilità dell’esame al dibattimento.
3.1.Il giudice conserva, invece, un potere di sindacato in ordine alla presenza di ulteriori requisiti di ammissibilità o di fondatezza della istanza, diversi da quelli oggetto delle due presunzioni legislative, allorchè: 1) la domanda sia stata formulata da una delle parti legittimate;
2) sia stata proposta in una delle fasi in cui l’incidente è consentito;
3) il procedimento abbia ad oggetto uno dei reati contenuti nell’elenco del predetto primo periodo del comma 1-bis; 4) la persona di cui è stato chiesto l’esame testimoniale sia effettivamente un minorenne o la persona offesa maggiorenne;
l’istanza sia stata avanzata nel rispetto delle ulteriori forme e dei termini regolati dal codice di rito. Pur escludendo la sussistenza di un automatismo probatorio, dunque, la Corte di cassazione ha evidenziato la necessità che il giudice che intende dichiarare inammissibile o rigettare la richiesta sia tenuto a dare conto delle specifiche ragioni della sua decisione, assolvendo ad un onere di motivazione puntuale e specifica, per evitare il rischio che le sue determinazioni possano tradursi in una sostanziale elusione delle indicate presunzioni di legge.
4. Deve sottolinearsi che, nel caso in esame, il G.i.p. ha rigettato la richiesta di incidente probatorio avanzata ai sensi dell’art. 392, comma 1-bis cod. proc. pen. ed avente ad oggetto l’esame di tre minori, persone offese del reato di maltrattamenti e lesioni aggravate perché priva della indicazione dei fatti sui quali doveva vertere l'esame, fatti non esplicitati e non evincibili nel corpo della richiesta e, non superabile non essendo mai stati sentiti - sui fatti oggetto dell'imputazione - i minori in audizione protetta. Ciò, a detta del G.i.p., in violazione dell'art 393 cod. proc. pen., che prevede che la richiesta di incidente probatorio debba contenere indicazioni analitiche sull'oggetto della prova da assumere sui fatti che ne costituiscono l'oggetto e sulle ragioni della sua rilevanza, nonché sulle circostanze che rendono la prova da assumere non rinviabile al futuro dibattimento. In realtà, come evidenziato dal Pubblico ministero, nella richiesta di incidente probatorio, il capo di incolpazione è specifico e dettagliato e, quindi, effettivamente, ha errato il G.i.p. allorchè ha sostenuto che la Procura aveva effettuato solo un generico riferimento ai fatti non superabile, non essendo mai stati sentiti i minori in audizione protetta.
5.Ciò detto, però, non vertendosi nelle circostanze indicate dalle Sezioni Unite, come coperte da presunzione di legge, nel caso di specie il Pubblico ministero potrà procedere all’audizione protetta o reiterare la richiesta con indicazioni ancora più precise, e, allo stato, non è ravvisabile alcuna carenza di potere in concreto, o alcuna stasi processuale per uscire dalla quale il ricorrente dovrebbe compiere un atto nullo. E’ stato, piuttosto, posto in essere un provvedimento illegittimo che ha determinato, sicuramente, una indebita regressione del procedimento, le cui conseguenze sono però innocue in quanto risolvibili per mezzo di successive attività propulsive. In altre parole, il Collegio non ravvisa alcuna abnormità del provvedimento, il quale non è, conseguentemente ricorribile per cassazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. Così è deciso, 15/05/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente MA BI NA IO DE 3