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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 16/05/2025, n. 664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 664 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2562/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia ha pronunciato. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2562/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARTINI Parte_1 C.F._1 LETIZIA e dell'avv. CONTE ANDREA ( ) Indirizzo Telematico;
, C.F._2 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. MARTINI LETIZIA
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MORTILLARO Controparte_1 P.IVA_1 GIUSEPPINA e dell'avv. LA VERGHETTA TIZIANA ( ) PIAZZA DELLA C.F._3
CROCE ROSSA 1 00161 ROMA;
( ) VIA LUIGI Parte_2 C.F._4
GIUSEPPE FARAVELLI 2 00195 ROMA;
, elettivamente domiciliato in VIALE EUROPA 780 55100
LUCCApresso il difensore avv. MORTILLARO GIUSEPPINA
Parte resistente
.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 5.09.2023, adiva il Tribunale di Firenze Parte_3
in funzione di GL chiedendo di accertare e dichiarare il diritto al computo nella retribuzione spettante per i giorni di ferie delle seguenti voci retributive: indennità di turno, indennità di presenza, premio evitati sinistri, indennità vendita e informazioni, indennità mans. Contr/ cond. e indennità forfettaria ritardi, compenso titoli, il tutto previa eventuale declaratoria di nullità degli artt. 5 e 6c) del CCNL 23/7/1976 e/o del punto 5 dell'A.N. 21/5/1981 e/o degli artt. 10 e 1 del
CCNL 12/3/1980 con le modifiche di cui all'A.N. 27/11/2000 e/o delle norme degli accordi aziendali ove escludano ovvero non prevedano la computabilità dei summenzionati emolumenti ai fini del calcolo della retribuzione feriale Chiedeva inoltre di condannare la datrice
[...]
al pagamento della somma di € 5707,77 per i titoli indicati, maturata dal 2007 al CP_2
2021, oltre al rimborso delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio chiedendo, in via preliminare la chiamata in causa Controparte_2
di - precedente proprietaria dell'azienda di trasporti- , al fine di esercitare la manleva , CP_1
1 in caso di condanna, dal pagamento delle differenze retributive maturate prima della data del trasferimento di titolarità dell'azienda (1/12/2012) .
eccepiva, inoltre, l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti e, nel Controparte_1 merito contestava l'esistenza dei diritti azionati e la correttezza dei conteggi prodotti, in quanto riferibili ad altro soggetto.
All'udienza del 15 maggio 2024 il difensore del ricorrente depositava nuovi conteggi , riducendo al domanda ad € 5254,98 e veniva autorizzata la chiamata in causa di . CP_2
Alla successiva udienza del 13.11.2024 il difensore del ricorrente dichiarava che era intervenuta conciliazione stragiudiziale con circa la posizione relativa ai crediti maturati ante 2013 e CP_2
dichiarava quindi di rinunciare, limitatamente a tali crediti, alla domanda nei confronti di
[...]
che a sua volta rinunciava alla chiamata in causa di . CP_1 CP_2
In assenza di attività istruttoria la causa è stata decisa a seguito di discussione svoltasi in forma scritta.
Preliminarmente deve chiarirsi che non è destinataria della presente decisione in quanto CP_1
la domanda proposta nei suoi confronti da è stata rinunciata prima che Controparte_1 CP_1
[... si costituisse.
Ciò premesso si osserva che è' pacifico in atti che il ricorrente, nel periodo di cui è causa (cioè a partire dall'anno 2013) , abbia lavorato alle dipendenze della società convenuta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e mansioni di “operatore di esercizio” (cfr buste paga in atti).
E' altresì pacifico che il contratto collettivo applicabile al rapporto preveda che la retribuzione feriale non contempli le voci rivendicate in ricorso.
L'oggetto del presente giudizio riguarda la legittimità della suddetta disciplina contrattuale alla luce del contenuto della direttiva comunitaria 88/2003 per come interpretata dalla Corte di
Giustizia dell'Unione Europea.
Il quadro normativo e la sua corretta interpretazione
È, principio interpretativo consolidato quello per cui l'art. 7 n. 1 della direttiva n. 88 del 2003 con l'espressione «ferie annuali retribuite» intende fare riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, «deve essere mantenuta» la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo ( cfr Cass. Sez. L - , Sentenza n. 13425 del 17/05/2019). Ciò significa che durante il periodo feriale deve essere assicurata una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella percepita nei periodi di lavoro in ragione del fatto che una diminuzione
2 della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie e sarebbe perciò in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, e altri, e CGUE 16 marzo 2006, cause Persona_1
riunite C-131/04 e C-257/04 e altri, CGUE C- 520/06 del 15 settembre 2011, Persona_2
e altri) Per_3
La Corte di Giustizia ha in particolare evidenziato che:
a) un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione (CGUE C-
520/06 del 15 settembre 2011, e altri punto 21); Per_3
b) sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro (cfr sent Williams cit punto
23);
c) qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore, deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali, al pari degli elementi correlati allo status personale e professionale del pilota di linea (cfr sent Williams cit punto 24).
d) gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro, come le spese connesse al tempo che i piloti sono costretti a trascorrere fuori dalla base, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali (cfr sent Williams cit punto 25).
e) Il giudice nazionale deve valutare il nesso intrinseco tra gli elementi che compongo la retribuzione e le mansioni del lavoratore in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo e alla luce del principio sviluppato dalla suesposta giurisprudenza secondo cui la direttiva 2003/88 tratta il diritto alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tal titolo come due aspetti di un unico diritto ( cfr sent Williams cit punto 26.).
I suddetti principi e il loro carattere cogente per il giudice nazionale sono stati ribaditi dalla
Corte di Cassazione in più occasioni ( cfr. Cass.17/05/2019 n. 13425; Cass.23/06/2022 n. 20216
3 e più recentemente Cass. 26/06/2023 n. 18160 ).
In sostanza la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE deve comprendere qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore.
Da quanto detto deriva che per determinare la retribuzione spettante nelle giornate di ferie deve aversi riferimento a tutte le indennità che sono intrinsecamente legate alle peculiari mansioni affidate, ovvero espressioni della professionalità specifica del lavoratore.
Non assume valenza decisiva, né comunque significativa, la circostanza che la contrattazione collettiva abbia esplicitamente escluso il computo delle voci variabili nella retribuzione spettante per i giorni di ferie, posto che i principi di diritto sopra enunciati sono inderogabili dalle parti
La fattispecie concreta
Ciò chiarito in astratto si osserva che è pacifico che la quantificazione della retribuzione del lavoratore durante il periodo feriale , effettuata in applicazione delle norme collettive applicabili al rapporto, non ricomprenda le voci variabili della retribuzione indicate in ricorso.
Applicando i principi surrichiamati ne deriva la computabilità nella retribuzione feriale delle seguenti voci retributive:
- l'indennità di turno, l'indennità di presenza, l'indennità mansione controllo/conducente, e il premio evitati sinistri risultano connessi in modo intrinseco alle mansioni svolte dall' odierno ricorrente, quale operatore di esercizio in quanto: l'indennità di turno è riconosciuta al personale viaggiante di macchina e di guida” - per i quali il lavoro in turni, comprendenti anche la domenica è imposto dall'organizzazione aziendale, che prevede che le mansioni possano essere svolte solo con tale modalità ( cfr Cass. Sez. L - , Sentenza n. 28320 del 10/10/2023), l'indennità di presenza è connessa alla mera “presenza in servizio” ; l'indennità mansione controllo/conducente è volta a remunerare la dovuta attività di controllo della regolare obliterazione dei biglietti, mentre l'indennità evitati sinistri premia la professionalità dell'autista;
- l'indennità vendita e informazioni e il compenso biglietti a bordo costituiscono prestazioni accessorie imposte e non dissociabili dalla mansione primaria
- l'indennità forfettaria ritardi è invece prevista per compensare un incomodo direttamente connesso alla mansione e cioè il prolungamento della prestazione lavorativa , determinato da cause indipendenti dalla responsabilità del lavoratore ( cfr punto 26 della sentenza CGUE C-
520/06 del 15 settembre 2011, e altri). Per_3
Le suddette voci sono prive del carattere dell'occasionalità Deve infatti preliminarmente
4 chiarirsi che il carattere dell'occasionalità non è connesso alla natura astrattamente eventuale dell'indennità ma deve essere valutato secondo un giudizio ancorato al concreto atteggiarsi del rapporto, di talchè l'occasionalità si riscontra solo ove la voce retributiva venga, di fatto, riconosciuta in maniera episodica e non prevedibile. ( cfr sentenza della CGUE del 22.5.2014
Z.J.R. Lock-British Gas;
C539/12, in cui si è ribadito che l'espressione “ferie annuali retribuite” di cui all'art. 7 della direttiva 88/2003 “significa che, per la durata delle ferie annuali ai sensi di tale direttiva, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo”, con specifico riferimento a fattispecie relativa ad un agente di commercio pagato anche con provvigioni sugli affari conclusi)
Dalla lettura delle buste paga prodotte emerge che tutte voci retributive di cui sopra sono corrisposte con continuità, essendo presenti in buona parte delle buste paga stesse.
Quanto alle argomentazioni svolte da parte convenuta a proposito della scarsa incidenza economica del mancato computo delle indennità in parola sulla retribuzione per i giorni di ferie, da cui ricavare l'insussistenza di un effetto disincentivamene della regolamentazione collettiva attuale, si osserva che
- i principi esposti dalla CGUE e richiamati dalla giurisprudenza della Cassazione non prendono esplicitamente in questione i valori economici differenziali: “la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che “un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione” ( cosi sent Williams cit punto 21), “..quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previste dall'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione” (così, Cass., 20216/2022, in motivazione).
- anche ad ammettere che scarse differenze tra retribuzione ordinaria e retribuzione prevista per le giornate di ferie non abbiano quell'effetto potenzialmente disincentivante rispetto alla fruizione di ferie che la direttiva comunitaria prima e la CGUE poi intendevano evitare, stante la finalità della direttiva di garantire efficacemente il riposo dei lavoratori, nel caso di specie si riscontra dalla verifica delle buste paga che le indennità prese in considerazione hanno un'incidenza non trascurabile sul reddito non elevato percepito dal lavoratore.
Inconferente rispetto all'oggetto del giudizio appare l'istituto della quattordicesima, retribuzione
5 aggiuntiva in nessun modo riconducibile alla retribuzione feriale , essendo ricollegata dal CCNL alla mera presenza in servizio nell'anno di riferimento (la stessa è frazionabile per i mesi interi di servizio nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno) e non al godimento delle ferie
Quanto all'eccezione di prescrizione si richiama la consolidata giurisprudenza di questo
Tribunale secondo cui a seguito dell'entrata in vigore della l. 92/12 ( che ha depotenziato il regime della tutela reale, introducendo ipotesi in presenza delle quali – a differenza di quanto era avvenuto fino ad allora – la tutela assicurata al lavoratore è di natura unicamente indennitaria) è lecito ritenere che l'incertezza circa la tutela assicurabile in caso di recesso anche giudizialmente ritenuto illegittimo determini per il lavoratore una situazione psicologica che può spingerlo a non esercitare il proprio diritto per timore di essere licenziato, così venendosi a trovare in una situazione di metus, anche nelle aziende di maggiori dimensioni.
La suddetta consolidata interpretazione, condivisa dalla locale Corte di Appello è stata fatta propria dalla Cassazione con Sentenze n. 26246 del 6 settembre 2022 e n. 30958 del 20 ottobre
2022, alle cui diffuse e compiute motivazioni si rimanda .
Le richieste del ricorrente risultano quindi accoglibili in quanto riferibili ( dopo la riduzione operata) ad un periodo successivo all' entrata in vigore della legge 92/2012 avvenuta il
18.7.2012 .
Il ricorrente ha quindi diritto al pagamento di una retribuzione media comprensiva di tutte le indennità rivendicate per il numero dei giorni annui di ferie coperti dalla tutela prevista dalla normativa euro unitaria e , quindi, pari a 24.
Come motivato dal tribunale in un precedente reso su fattispecie analoga e qui richiamato ai sensi dell'art 118 disp att cpc “Le quattro settimane di ferie annue tutelate dal diritto eurounitario vanno, cioè, intese come riferite al corrispondente periodo lavorativo, e sono, quindi, da rapportare alla concreta articolazione aziendale dell'orario di lavoro settimanale a tempo pieno.
In altri termini, tali quattro settimane non possono essere intese nel senso che il periodo annuale minimo di ferie di cui alla succitata direttiva sia sempre e comunque pari a n. 28 giorni (7 x 4).
Con riguardo al caso di specie, l'art. 5 dell'accordo nazionale del 23 luglio 1976, rubricato
“Ferie”, stabilisce, infatti, che: “… Ogni settimana di ferie dovrà essere ragguagliata a 6 giorni lavorativi;
tuttavia, in caso di distribuzione dell'orario di lavoro su cinque giorni, ciascun giorno fruito come ferie viene computato per 1,2. …” (doc. 5 fasc. ric.) (nel nostro caso doc 1 ndr).
6 L'orario di lavoro ordinario dei conducenti dell'azienda è, infatti, distribuito su 6 giorni alla settimana, con uno di riposo (“lavorando i dipendenti del settore autoferrotranvieri 6 giorni a settimana”, pag. 55 comparsa . CP_1
Di conseguenza, nelle quattro settimane di ferie non possono considerarsi lavorativi (e, quindi, da retribuire con la retribuzione corrispondente ai giorni di ferie) tutti e sette i giorni
Al contrario, in linea con la disciplina nazionale ed eurounitaria del riposo settimanale, uno dei sette giorni settimanali è necessariamente di riposo, e, di conseguenza, è, non solo, da usufruire come tale (senza essere detratto dal monte ferie), ma anche, da compensare con la retribuzione corrispondente al riposo settimanale (e non alle ferie).( così Tribunale di Firenze sentenza n.
5/2025 estensore Consani).
Rispetto alla quantificazione si osserva che:
- le differenze dovute risultano correttamente calcolate dal ricorrente nel conteggio depositato in data 16 aprile 2025 moltiplicando il valore unitario delle indennità riconosciute in misura fissa (
INDENNITA' DI TURNO, INDENNITA DI PRESENZA, PREMIO EVITATI SINISTRI,
INDENNITA' VENDITA E INFORMAZIONI, INDENNITA' MANSIONE E CONTROLLO
CONDUCENTE per i giorni di ferie annualmente Controparte_3
fruiti nel numero massimo di 24.
- Per l'unica voce variabile (COMPENSO TITOLI) le differenze sono state ottenute dividendo la somma dei compensi percepiti a tale titolo nell'anno solare cui si riferiscono le ferie, diviso il numero di giorni lavorati per lo stesso periodo per come desumibili dalle buste paga e moltiplicando il risultato per 24, il divisore 30 proposto da parte convenuta (sulla base della previsione dell'art. 15 del CCNL del 23.07.1976,) è un divisore previsto esclusivamente per la determinazione degli elementi fissi della retribuzione , quale il compenso titoli non è.
Sulla base dei conteggi prodotti la resistente deve, quindi, essere condannata a pagare in favore del ricorrente per i titoli indicati, la somma lorda di € 3.545,02 ( cfr conteggio allegato alla memoria del 16 aprile 2025) per i titoli indicati, maturata dal 2013 al 2021, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione delle singole posizioni creditorie al saldo.
Spese
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo sul valore del credito accertato, tenuto conto dei valori medi previsti dal Dm 55/14.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: condanna al pagamento in favore del ricorrente della somma di 3.545,02 Controparte_1
7 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione delle singole posizioni creditorie al saldo.
Condanna infine la parte resistente a rimborsare le spese di lite, che si liquidano in € 49 per cu e complessivi € 1650 per competenze professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali,
Sentenza resa a seguito di discussione svoltasi in forma scritta.
Firenze, 16 maggio 2025
Il Giudice
dott. Anita Maria Brigida Davia
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia ha pronunciato. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2562/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARTINI Parte_1 C.F._1 LETIZIA e dell'avv. CONTE ANDREA ( ) Indirizzo Telematico;
, C.F._2 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. MARTINI LETIZIA
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MORTILLARO Controparte_1 P.IVA_1 GIUSEPPINA e dell'avv. LA VERGHETTA TIZIANA ( ) PIAZZA DELLA C.F._3
CROCE ROSSA 1 00161 ROMA;
( ) VIA LUIGI Parte_2 C.F._4
GIUSEPPE FARAVELLI 2 00195 ROMA;
, elettivamente domiciliato in VIALE EUROPA 780 55100
LUCCApresso il difensore avv. MORTILLARO GIUSEPPINA
Parte resistente
.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 5.09.2023, adiva il Tribunale di Firenze Parte_3
in funzione di GL chiedendo di accertare e dichiarare il diritto al computo nella retribuzione spettante per i giorni di ferie delle seguenti voci retributive: indennità di turno, indennità di presenza, premio evitati sinistri, indennità vendita e informazioni, indennità mans. Contr/ cond. e indennità forfettaria ritardi, compenso titoli, il tutto previa eventuale declaratoria di nullità degli artt. 5 e 6c) del CCNL 23/7/1976 e/o del punto 5 dell'A.N. 21/5/1981 e/o degli artt. 10 e 1 del
CCNL 12/3/1980 con le modifiche di cui all'A.N. 27/11/2000 e/o delle norme degli accordi aziendali ove escludano ovvero non prevedano la computabilità dei summenzionati emolumenti ai fini del calcolo della retribuzione feriale Chiedeva inoltre di condannare la datrice
[...]
al pagamento della somma di € 5707,77 per i titoli indicati, maturata dal 2007 al CP_2
2021, oltre al rimborso delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio chiedendo, in via preliminare la chiamata in causa Controparte_2
di - precedente proprietaria dell'azienda di trasporti- , al fine di esercitare la manleva , CP_1
1 in caso di condanna, dal pagamento delle differenze retributive maturate prima della data del trasferimento di titolarità dell'azienda (1/12/2012) .
eccepiva, inoltre, l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti e, nel Controparte_1 merito contestava l'esistenza dei diritti azionati e la correttezza dei conteggi prodotti, in quanto riferibili ad altro soggetto.
All'udienza del 15 maggio 2024 il difensore del ricorrente depositava nuovi conteggi , riducendo al domanda ad € 5254,98 e veniva autorizzata la chiamata in causa di . CP_2
Alla successiva udienza del 13.11.2024 il difensore del ricorrente dichiarava che era intervenuta conciliazione stragiudiziale con circa la posizione relativa ai crediti maturati ante 2013 e CP_2
dichiarava quindi di rinunciare, limitatamente a tali crediti, alla domanda nei confronti di
[...]
che a sua volta rinunciava alla chiamata in causa di . CP_1 CP_2
In assenza di attività istruttoria la causa è stata decisa a seguito di discussione svoltasi in forma scritta.
Preliminarmente deve chiarirsi che non è destinataria della presente decisione in quanto CP_1
la domanda proposta nei suoi confronti da è stata rinunciata prima che Controparte_1 CP_1
[... si costituisse.
Ciò premesso si osserva che è' pacifico in atti che il ricorrente, nel periodo di cui è causa (cioè a partire dall'anno 2013) , abbia lavorato alle dipendenze della società convenuta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e mansioni di “operatore di esercizio” (cfr buste paga in atti).
E' altresì pacifico che il contratto collettivo applicabile al rapporto preveda che la retribuzione feriale non contempli le voci rivendicate in ricorso.
L'oggetto del presente giudizio riguarda la legittimità della suddetta disciplina contrattuale alla luce del contenuto della direttiva comunitaria 88/2003 per come interpretata dalla Corte di
Giustizia dell'Unione Europea.
Il quadro normativo e la sua corretta interpretazione
È, principio interpretativo consolidato quello per cui l'art. 7 n. 1 della direttiva n. 88 del 2003 con l'espressione «ferie annuali retribuite» intende fare riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, «deve essere mantenuta» la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo ( cfr Cass. Sez. L - , Sentenza n. 13425 del 17/05/2019). Ciò significa che durante il periodo feriale deve essere assicurata una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella percepita nei periodi di lavoro in ragione del fatto che una diminuzione
2 della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie e sarebbe perciò in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, e altri, e CGUE 16 marzo 2006, cause Persona_1
riunite C-131/04 e C-257/04 e altri, CGUE C- 520/06 del 15 settembre 2011, Persona_2
e altri) Per_3
La Corte di Giustizia ha in particolare evidenziato che:
a) un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione (CGUE C-
520/06 del 15 settembre 2011, e altri punto 21); Per_3
b) sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro (cfr sent Williams cit punto
23);
c) qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore, deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali, al pari degli elementi correlati allo status personale e professionale del pilota di linea (cfr sent Williams cit punto 24).
d) gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro, come le spese connesse al tempo che i piloti sono costretti a trascorrere fuori dalla base, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali (cfr sent Williams cit punto 25).
e) Il giudice nazionale deve valutare il nesso intrinseco tra gli elementi che compongo la retribuzione e le mansioni del lavoratore in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo e alla luce del principio sviluppato dalla suesposta giurisprudenza secondo cui la direttiva 2003/88 tratta il diritto alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tal titolo come due aspetti di un unico diritto ( cfr sent Williams cit punto 26.).
I suddetti principi e il loro carattere cogente per il giudice nazionale sono stati ribaditi dalla
Corte di Cassazione in più occasioni ( cfr. Cass.17/05/2019 n. 13425; Cass.23/06/2022 n. 20216
3 e più recentemente Cass. 26/06/2023 n. 18160 ).
In sostanza la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE deve comprendere qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore.
Da quanto detto deriva che per determinare la retribuzione spettante nelle giornate di ferie deve aversi riferimento a tutte le indennità che sono intrinsecamente legate alle peculiari mansioni affidate, ovvero espressioni della professionalità specifica del lavoratore.
Non assume valenza decisiva, né comunque significativa, la circostanza che la contrattazione collettiva abbia esplicitamente escluso il computo delle voci variabili nella retribuzione spettante per i giorni di ferie, posto che i principi di diritto sopra enunciati sono inderogabili dalle parti
La fattispecie concreta
Ciò chiarito in astratto si osserva che è pacifico che la quantificazione della retribuzione del lavoratore durante il periodo feriale , effettuata in applicazione delle norme collettive applicabili al rapporto, non ricomprenda le voci variabili della retribuzione indicate in ricorso.
Applicando i principi surrichiamati ne deriva la computabilità nella retribuzione feriale delle seguenti voci retributive:
- l'indennità di turno, l'indennità di presenza, l'indennità mansione controllo/conducente, e il premio evitati sinistri risultano connessi in modo intrinseco alle mansioni svolte dall' odierno ricorrente, quale operatore di esercizio in quanto: l'indennità di turno è riconosciuta al personale viaggiante di macchina e di guida” - per i quali il lavoro in turni, comprendenti anche la domenica è imposto dall'organizzazione aziendale, che prevede che le mansioni possano essere svolte solo con tale modalità ( cfr Cass. Sez. L - , Sentenza n. 28320 del 10/10/2023), l'indennità di presenza è connessa alla mera “presenza in servizio” ; l'indennità mansione controllo/conducente è volta a remunerare la dovuta attività di controllo della regolare obliterazione dei biglietti, mentre l'indennità evitati sinistri premia la professionalità dell'autista;
- l'indennità vendita e informazioni e il compenso biglietti a bordo costituiscono prestazioni accessorie imposte e non dissociabili dalla mansione primaria
- l'indennità forfettaria ritardi è invece prevista per compensare un incomodo direttamente connesso alla mansione e cioè il prolungamento della prestazione lavorativa , determinato da cause indipendenti dalla responsabilità del lavoratore ( cfr punto 26 della sentenza CGUE C-
520/06 del 15 settembre 2011, e altri). Per_3
Le suddette voci sono prive del carattere dell'occasionalità Deve infatti preliminarmente
4 chiarirsi che il carattere dell'occasionalità non è connesso alla natura astrattamente eventuale dell'indennità ma deve essere valutato secondo un giudizio ancorato al concreto atteggiarsi del rapporto, di talchè l'occasionalità si riscontra solo ove la voce retributiva venga, di fatto, riconosciuta in maniera episodica e non prevedibile. ( cfr sentenza della CGUE del 22.5.2014
Z.J.R. Lock-British Gas;
C539/12, in cui si è ribadito che l'espressione “ferie annuali retribuite” di cui all'art. 7 della direttiva 88/2003 “significa che, per la durata delle ferie annuali ai sensi di tale direttiva, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo”, con specifico riferimento a fattispecie relativa ad un agente di commercio pagato anche con provvigioni sugli affari conclusi)
Dalla lettura delle buste paga prodotte emerge che tutte voci retributive di cui sopra sono corrisposte con continuità, essendo presenti in buona parte delle buste paga stesse.
Quanto alle argomentazioni svolte da parte convenuta a proposito della scarsa incidenza economica del mancato computo delle indennità in parola sulla retribuzione per i giorni di ferie, da cui ricavare l'insussistenza di un effetto disincentivamene della regolamentazione collettiva attuale, si osserva che
- i principi esposti dalla CGUE e richiamati dalla giurisprudenza della Cassazione non prendono esplicitamente in questione i valori economici differenziali: “la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che “un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione” ( cosi sent Williams cit punto 21), “..quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previste dall'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione” (così, Cass., 20216/2022, in motivazione).
- anche ad ammettere che scarse differenze tra retribuzione ordinaria e retribuzione prevista per le giornate di ferie non abbiano quell'effetto potenzialmente disincentivante rispetto alla fruizione di ferie che la direttiva comunitaria prima e la CGUE poi intendevano evitare, stante la finalità della direttiva di garantire efficacemente il riposo dei lavoratori, nel caso di specie si riscontra dalla verifica delle buste paga che le indennità prese in considerazione hanno un'incidenza non trascurabile sul reddito non elevato percepito dal lavoratore.
Inconferente rispetto all'oggetto del giudizio appare l'istituto della quattordicesima, retribuzione
5 aggiuntiva in nessun modo riconducibile alla retribuzione feriale , essendo ricollegata dal CCNL alla mera presenza in servizio nell'anno di riferimento (la stessa è frazionabile per i mesi interi di servizio nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno) e non al godimento delle ferie
Quanto all'eccezione di prescrizione si richiama la consolidata giurisprudenza di questo
Tribunale secondo cui a seguito dell'entrata in vigore della l. 92/12 ( che ha depotenziato il regime della tutela reale, introducendo ipotesi in presenza delle quali – a differenza di quanto era avvenuto fino ad allora – la tutela assicurata al lavoratore è di natura unicamente indennitaria) è lecito ritenere che l'incertezza circa la tutela assicurabile in caso di recesso anche giudizialmente ritenuto illegittimo determini per il lavoratore una situazione psicologica che può spingerlo a non esercitare il proprio diritto per timore di essere licenziato, così venendosi a trovare in una situazione di metus, anche nelle aziende di maggiori dimensioni.
La suddetta consolidata interpretazione, condivisa dalla locale Corte di Appello è stata fatta propria dalla Cassazione con Sentenze n. 26246 del 6 settembre 2022 e n. 30958 del 20 ottobre
2022, alle cui diffuse e compiute motivazioni si rimanda .
Le richieste del ricorrente risultano quindi accoglibili in quanto riferibili ( dopo la riduzione operata) ad un periodo successivo all' entrata in vigore della legge 92/2012 avvenuta il
18.7.2012 .
Il ricorrente ha quindi diritto al pagamento di una retribuzione media comprensiva di tutte le indennità rivendicate per il numero dei giorni annui di ferie coperti dalla tutela prevista dalla normativa euro unitaria e , quindi, pari a 24.
Come motivato dal tribunale in un precedente reso su fattispecie analoga e qui richiamato ai sensi dell'art 118 disp att cpc “Le quattro settimane di ferie annue tutelate dal diritto eurounitario vanno, cioè, intese come riferite al corrispondente periodo lavorativo, e sono, quindi, da rapportare alla concreta articolazione aziendale dell'orario di lavoro settimanale a tempo pieno.
In altri termini, tali quattro settimane non possono essere intese nel senso che il periodo annuale minimo di ferie di cui alla succitata direttiva sia sempre e comunque pari a n. 28 giorni (7 x 4).
Con riguardo al caso di specie, l'art. 5 dell'accordo nazionale del 23 luglio 1976, rubricato
“Ferie”, stabilisce, infatti, che: “… Ogni settimana di ferie dovrà essere ragguagliata a 6 giorni lavorativi;
tuttavia, in caso di distribuzione dell'orario di lavoro su cinque giorni, ciascun giorno fruito come ferie viene computato per 1,2. …” (doc. 5 fasc. ric.) (nel nostro caso doc 1 ndr).
6 L'orario di lavoro ordinario dei conducenti dell'azienda è, infatti, distribuito su 6 giorni alla settimana, con uno di riposo (“lavorando i dipendenti del settore autoferrotranvieri 6 giorni a settimana”, pag. 55 comparsa . CP_1
Di conseguenza, nelle quattro settimane di ferie non possono considerarsi lavorativi (e, quindi, da retribuire con la retribuzione corrispondente ai giorni di ferie) tutti e sette i giorni
Al contrario, in linea con la disciplina nazionale ed eurounitaria del riposo settimanale, uno dei sette giorni settimanali è necessariamente di riposo, e, di conseguenza, è, non solo, da usufruire come tale (senza essere detratto dal monte ferie), ma anche, da compensare con la retribuzione corrispondente al riposo settimanale (e non alle ferie).( così Tribunale di Firenze sentenza n.
5/2025 estensore Consani).
Rispetto alla quantificazione si osserva che:
- le differenze dovute risultano correttamente calcolate dal ricorrente nel conteggio depositato in data 16 aprile 2025 moltiplicando il valore unitario delle indennità riconosciute in misura fissa (
INDENNITA' DI TURNO, INDENNITA DI PRESENZA, PREMIO EVITATI SINISTRI,
INDENNITA' VENDITA E INFORMAZIONI, INDENNITA' MANSIONE E CONTROLLO
CONDUCENTE per i giorni di ferie annualmente Controparte_3
fruiti nel numero massimo di 24.
- Per l'unica voce variabile (COMPENSO TITOLI) le differenze sono state ottenute dividendo la somma dei compensi percepiti a tale titolo nell'anno solare cui si riferiscono le ferie, diviso il numero di giorni lavorati per lo stesso periodo per come desumibili dalle buste paga e moltiplicando il risultato per 24, il divisore 30 proposto da parte convenuta (sulla base della previsione dell'art. 15 del CCNL del 23.07.1976,) è un divisore previsto esclusivamente per la determinazione degli elementi fissi della retribuzione , quale il compenso titoli non è.
Sulla base dei conteggi prodotti la resistente deve, quindi, essere condannata a pagare in favore del ricorrente per i titoli indicati, la somma lorda di € 3.545,02 ( cfr conteggio allegato alla memoria del 16 aprile 2025) per i titoli indicati, maturata dal 2013 al 2021, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione delle singole posizioni creditorie al saldo.
Spese
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo sul valore del credito accertato, tenuto conto dei valori medi previsti dal Dm 55/14.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: condanna al pagamento in favore del ricorrente della somma di 3.545,02 Controparte_1
7 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione delle singole posizioni creditorie al saldo.
Condanna infine la parte resistente a rimborsare le spese di lite, che si liquidano in € 49 per cu e complessivi € 1650 per competenze professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali,
Sentenza resa a seguito di discussione svoltasi in forma scritta.
Firenze, 16 maggio 2025
Il Giudice
dott. Anita Maria Brigida Davia
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