Art. 3.
A completamento delle disposizioni contenute nella legge 24 maggio 1952, n. 628, l'articolo 1 della presente legge si applica anche nei confronti del personale di autoservizi urbani per il quale ne ricorrano le condizioni.
(1) ((2)) ------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50 , convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96 , ha disposto (con l'art. 27, comma 12-quinquies) che "Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 , la legge 24 maggio 1952, n. 628 , e la legge 22 settembre 1960, n. 1054 , sono abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto". ------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91 , convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123 , ha disposto (con l'art. 9-quinquies, comma 1) l'abrogazione del comma 12-quinquies dell'art. 27 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 , convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96 , il quale aveva previsto l'abrogazione del presente provvedimento, facendone salva l'applicazione "fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
A completamento delle disposizioni contenute nella legge 24 maggio 1952, n. 628, l'articolo 1 della presente legge si applica anche nei confronti del personale di autoservizi urbani per il quale ne ricorrano le condizioni.
(1) ((2)) ------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50 , convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96 , ha disposto (con l'art. 27, comma 12-quinquies) che "Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 , la legge 24 maggio 1952, n. 628 , e la legge 22 settembre 1960, n. 1054 , sono abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto". ------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91 , convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123 , ha disposto (con l'art. 9-quinquies, comma 1) l'abrogazione del comma 12-quinquies dell'art. 27 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 , convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96 , il quale aveva previsto l'abrogazione del presente provvedimento, facendone salva l'applicazione "fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto".