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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 02/12/2025, n. 4871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4871 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 3681/24
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE II CIVILE
SENTENZA
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 5.11.25, in esito alla discussione orale svolta ex art. 281 sexies c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 3681 del Registro generale degli affari civili dell'anno 2024, vertente tra:
(c.f. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato a Montelepre (PA) in via Vallotta n. 19, presso lo studio dell'Avv. Pietro Licari, che lo rappresenta e difende nel presente procedimento giusta procura allegata al ricorso introduttivo
Ricorrente
(c.f. ), elettivamente domiciliata Controparte_1 C.F._2
in Palermo, via Goldoni n. 10, presso lo studio dell'Avv. Alberto Raffadale, che la rappresenta e difende nel presente procedimento giusta procura allegata alla memoria di costituzione
Resistente
(c.f. ), residente a [...]in Controparte_2 C.F._3
via Caduti senza Croce n. 10, (c.f. ), Controparte_3 C.F._4
residente in [...], Nicolosi, (c.f. Controparte_4
), residente in [...], Partinico. C.F._5
Resistenti contumaci
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.3.24, premetteva di Parte_1
essere proprietario “in comunione indivisa con i resistenti” (ovvero, i di lui germani,
, e Controparte_1 Controparte_3 Controparte_2 CP_4
: i) della quota pari a 4/11 del fondo agricolo sito in Carini, Contrada La
[...]
Gasena, in catasto al fg. 39, p.lla 290; ii) dell'appartamento sito in Partinico, via
Principe Amedeo n. 128, piano primo, catastato al foglio MU, particella 1810 sub. 3;
iii) del magazzino sito in Partinico via Principe Amedeo n. 128, piano terra, foglio
MU, part. 1810, sub. 5; iv) della quota pari a 3/10 di un immobile rurale sito in
Carini, contrada La Gasena, catastato al foglio 39, 474, sub. 4.
Il ricorrente, inoltre, specificava: che “tali immobili sono pervenuti al ricorrente ed agli altri coeredi per successione dei genitori nato a [...] il Persona_1
07/07/1931 ivi deceduto il 20/05/1998 e nata a [...] il Persona_2
10/09/1935 e deceduta a Nicolosi il 20/03/2018 a seguito dello scioglimento giudiziale della comunione dei beni immobili appartenenti al proprio padre che li aveva Persona_1 acquistati assieme agli altri fratelli , e con atto CP_4 CP_5 Parte_1 Per_3 pubblico del 10/09/1956 a ministero del Notaio di Palermo e che Persona_4 vennero ripartiti per stirpe ai discendenti degli originari proprietari”, giusta Sentenza n.
605/2018, resa dal Tribunale di Palermo in data 8.2.2018 nel procedimento R.G. n.
60217/2012, confermata (nella parte che rileva in questa sede) in grado di appello con sentenza n. 1796/21, e successivo verbale di estrazione a sorte dei lotti del giorno
28.10.22; che la successione di è regolata dal testamento Persona_2 pubblico del 11.12.1998, con il quale la de cuius nominava il ricorrente “erede universale del patrimonio immobiliare in comune con il coniuge defunto Persona_1 compresa la quota indivisa di cui lo stesso era proprietario in comunione con suoi fratelli e sorella”, lasciando agli atri figli “la quota di legittima loro spettante sul medesimo patrimonio”; che, pertanto, “la quota indivisa” di cui alla Sentenza n. 605/2018 “deve essere attribuita al ricorrente in quanto istituito erede universale dei beni pervenuti nel patrimonio della madre mentre concorre nel restante patrimonio del padre assieme agli altri coeredi a titolo di legittima”.
2 Il ricorrente, infine, concludeva chiedendo dichiararsi “che il ricorrente
è erede universale di di conseguenza, la Parte_1 Persona_2 quota indivisa di eredità già spettante al genitore ed entrata a far parte Persona_1 del patrimonio disponibile della madre, venga attribuita allo stesso assieme alla quota di legittima del restante patrimonio del padre da ripartire assieme ai resistenti in ragione di 1/5 ciascuno. Disporre il trasferimento delle quote ereditate dai genitori previa ricostruzione dell'asse ereditario per rappresentazione del padre in favore dello Persona_1 stesso”.
Con ordinanza del 8.10.24, il Tribunale ha dichiarato la nullità del ricorso introduttivo, non risultando chiaro se il ricorrente avesse richiesto lo scioglimento della comunione limitatamente ai beni assegnati alla stirpe di Persona_1
(e, quindi, alle odierne parti di causa ed alla madre, ) in Persona_2
forza della Sentenza n. 605/2018 (sul punto confermata in grado di appello con sentenza n. 1796/21) e successivo verbale di estrazione a sorte dei lotti del giorno
28.10.22, ovvero con riferimento a tutti i beni già appartenuti al padre, Persona_1
.
[...]
Il ricorrente, quindi, ottemperava alla rinnovazione del ricorso con atto depositato in data 3.1.25, ritualmente notificato.
Da tale atto, in particolare, si evince che l'eredità relitta da Persona_1
è composta in parte da beni già in comunione con i fratelli del de cuius, ed
[...]
oggetto della Sentenza n. 605/2018, in parte da altri cespiti.
Quindi, con il medesimo ricorso in rinnovazione, il ricorrente concludeva chiedendo di dichiarare che -in forza del testamento materno- egli ha diritto a conseguire, per intero, la quota ereditaria pervenuta a per Persona_2
successione al coniuge e di disporre lo scioglimento “della comunione immobiliare indivisa con i fratelli dei beni appartenuti al padre e pervenuti agli Persona_1 stessi per successione legittima, assegnandogli la maggiore quota spettante sui terreni di contrada La Gasena nel comune di Carini in virtù della istituzione di erede universale fatta dalla propria madre”.
3 si è costituita in giudizio con memoria depositata in data Controparte_1
7.9.24, cui -data la dichiarazione di nullità del ricorso introduttivo- ha fatto seguito ulteriore memoria di costituzione depositata in data 28.3.25.
Per quanto evincibile da tali memorie (le quali presentano caratteristiche redazionali tali da far presumere una formazione non pienamente riconducibile ad un'elaborazione autonoma, evidenziando elementi stilistici e strutturali tipici di testi generati mediante strumenti automatizzati), ha innanzitutto Controparte_1
eccepito la perdurante nullità del ricorso introduttivo, data l'inidoneità della sua rinnovazione a porre rimedio alla genericità delle domande formulate nel presente giudizio da . Parte_1
, inoltre, ha evidenziato che il testamento materno è stato Controparte_1 redatto in data 11.12.1998 e, quindi, allorquando non erano ancora pervenuti nel patrimonio della disponente (per la quota ad essa spettante sulla successione del coniuge, pari ad 1/3) i beni assegnati alla stirpe di in forza Persona_1 della Sentenza n. 605/2018, dal momento che quest'ultima è stata pubblicata soltanto in data 8.2.2018. La resistente, pertanto, assume che il testamento di Persona_2 non può concernere tali beni, che vanno, quindi, ripartiti tra i figli di
[...]
e in misura eguale. Persona_1 Persona_2
La resistente, infine, ha dedotto che l'interpretazione del testamento fornita dal ricorrente -secondo cui la madre lo avrebbe istituito unico erede di tutti i diritti a lei pervenuti per successione al coniuge- finirebbe con il ledere le quote di riserva spettanti agli altri figli in forza delle disposizioni dettate in materia di successione necessaria (art. 536 e ss c.c.).
, e non si Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 sono costituiti in giudizio rimanendo, quindi, contumaci.
La causa, istruita a mezzo esame dei documenti prodotti dalle parti, è stata discussa a norma dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 5.11.25.
***
Preliminarmente occorre dichiarare la contumacia dei resistenti CP_2
, e
[...] Controparte_3 Controparte_4
4 Nel merito, il Tribunale rileva che con l'atto introduttivo del presente giudizio, come integrato con il ricorso in rinnovazione depositato in data 3.1.25, Parte_1
ha articolato due distinte domanda: l'una intesa a fare accertare e
[...] dichiarare che, in virtù della designazione di esso ricorrente quale “erede universale”, contenuta nel testamento pubblico di del Persona_2
giorno 11.12.1998, la madre ha inteso assegnargli tutti i beni ad ella pervenuti per successione al coniuge;
la seconda intesa ad ottenere lo scioglimento della comunione ereditaria tra le odierne parti di causa.
E, però, è opinione del Tribunale che, a tutt'oggi, non risulta chiaro se tale ultima domanda abbia ad oggetto i soli beni assegnati alla stirpe di Persona_1
in forza della Sentenza n. 605/2018, ovvero, tutti i beni ricompresi nella
[...] successione di . Persona_1
Ed invero, nel ricorso introduttivo (dichiarato nullo con ordinanza del giorno
8.10.25), risultano specificamente menzionati i soli beni (costituenti il lotto 1) assegnati alla stirpe di in seguito al verbale di estrazione a Persona_1
sorte del giorno 28.10.22, allorquando, però, sia nella parte espositiva che nelle conclusioni, lo stesso ricorrente (pur senza enumerarli) fa riferimento all'esistenza di ulteriori beni pervenuti alla madre per successione al coniuge (v. ad esempio p. 2 del ricorso “la sig.ra madre degli stessi, in data 11/12/1998 ebbe a fare Persona_2 testamento pubblico presso il Notaio di Partinico, registrato al n. 59 degli atti Per_5 di ultima volontà, ove nominava il ricorrente erede universale Parte_1 del patrimonio immobiliare in comune con il coniuge defunto Persona_1 compresa la quota indivisa di cui lo stesso era proprietario in comunione indivisa con i suoi fratelli e sorella, mentre agli altri figli lasciava la quota di legittima loro spettante del medesimo patrimonio”; ed ancora nelle conclusioni “Dichiarare che il ricorrente
è erede universale di di conseguenza, la Parte_1 Persona_2 quota indivisa di eredità già spettante al genitore ed entrata a far parte Persona_1 del patrimonio disponibile della madre, venga attribuita allo stesso assieme alla quota di legittima del restante patrimonio del padre da ripartire assieme ai resistenti in ragione di 1/5 ciascuno”).
5 Nel ricorso in rinnovazione, invece, individua gli Parte_1
ulteriori beni facenti parte della successione paterna, non fornendo, tuttavia, alcuna indicazione circa la loro provenienza né in ordine alla misura dei diritti facenti capo al padre (se diritto di piena proprietà o diritti su di una quota ideale).
Ebbene, seppur sia vero che, nel giudizio di scioglimento della comunione ereditaria -essendo tale procedimento inteso all'attuazione di un interesse comune alle parti- la prova dell'appartenenza dei beni alla comunione non è richiesta in termini rigorosi, è pur vero che le parti hanno quanto meno l'onere di indicare con chiarezza i beni caduti in successione, in guisa da mettere il giudicante nelle condizioni di far pervenire il procedimento ad una decisione di merito e, successivamente, al compimento delle operazioni divisionali.
Tanto non ricorre, però, nel caso di specie.
Difatti, mentre ha continuato a lamentare la genericità delle Controparte_1
domande introduttive, ha indicato come componenti l'asse Parte_1 relitto da una serie di beni immobili di cui non è vi è, però, Persona_1
traccia neppure nella dichiarazione di successione (che, peraltro, è stata prodotta dalla resistente) né in altra documentazione.
Conclusivamente, il Tribunale ritiene che il ricorso in rinnovazione depositato da in data 3.1.25 si è rivelato inidoneo a sanare i vizi della Parte_1 domanda di divisione che va, quindi, dichiarata improponibile (ed invero, ad un più approfondito esame della questione giuridica sottesa all'anzidetta conclusione, occorre evidenziare che la nullità dell'atto introduttivo ricorre solo allorquando l'incertezza investa tutte le pretese avanzate in giudizio dalla parte che agisce e non anche allorquando investa soltanto parte delle domande proposte, che, in tal caso, vanno dichiarate improponibili, v. obiter Cass., SSUU sent. n. 8077/12).
D'altra parte, neppure la resistente, che a sua volta ha richiesto la divisione, ha allegato in modo chiaro quali sarebbero i beni componenti l'asse relitto da
[...]
in tal modo formulando anch'essa una domanda insuscettibile di Persona_2
pervenire ad una decisione di merito.
****
6 La conclusione inerente l'improponibilità della domanda di divisione non vale, invece, rispetto alla diversa domanda intesa ad ottenere certezza circa gli effetti della disposizione testamentaria con cui ha nominato erede Persona_2 universale l'odierno ricorrente, sulla quale deve, pertanto, pervenirsi ad una pronunzia di merito.
La disposizione in questione è del seguente tenore “Del restante mio patrimonio nomino erede universale mio figlio ed agli altri miei figli lascio solo la Parte_1 quota di legittima loro spettante”.
Si rammenta che, secondo il ricorrente, con essa, la de cuius ha inteso lasciare allo stesso tutto il patrimonio ad ella pervenuto per Parte_1
successione al marito, . Persona_1
Secondo la resistente, invece, tale interpretazione finirebbe con il ledere la legittima degli altri figli (evenienza rispetto alla quale la resistente non ha, però, formulato alcuna domanda riconvenzionale), fermo restando che i beni assegnati alla stirpe di in forza della Sentenza n. 605 del 2018 non potrebbero Persona_1 formare oggetto di tale disposizione, dal momento che il testamento è stato redatto in epoca antecedente alla menzionata Sentenza.
***
Orbene, è noto che l'interpretazione delle disposizioni del negozio giuridico (sia esso inter vivos o mortis causa) va condotta alla luce del contenuto complessivo dell'atto.
Partendo da tale assunto, va osservato che, con il testamento pubblico del giorno 11.12.1998, ha innanzitutto disposto una nutrita serie Persona_2
di lasciti di beni determinati in favore dei figli, talvolta in proprietà esclusiva, talvolta disponendone l'assegnazione indivisa tra tutti (esempio della prima ipotesi “la casa di piano terra, lato Partinico, identificata con la particella 85, sub 2 a mio figlio CP_4
; esempio del secondo tipo “l'appartamento sito in Partinico, nella via Kennedy
[...]
n. 19, piano primo più terrazzo lo lascio ai miei cinque figli indivisamente e in parti uguali”).
La disposizione controversa compare, quindi, a chiusura di tali disposizioni.
Ebbene, stando al suo tenore letterale (che si ripete: Del restante mio patrimonio nomino erede universale mio figlio ed agli altri miei figli lascio solo la Parte_1
7 quota di legittima loro spettante) è innanzitutto evidente che la de cuius non ha affatto inteso escludere gli altri suoi figli da qualsivoglia diritto sul “restante patrimonio”, ossia sui beni non specificamente contemplati nel testamento, poiché altrimenti non li avrebbe affatto menzionati in seno a tale clausola.
In secondo luogo, il tenore letterale della disposizione conduce altresì ad escludere che la de cuius abbia voluto lasciare, con riferimento a tutto il suo patrimonio, agli altri suoi figli la sola quota di legittima ed il resto all'attore.
I riferimenti alla “legittima” ed all'istituzione di quale Parte_1 proprio erede universale, infatti, sono entrambi correlati al “restante patrimonio” della de cuius, ossia, al complesso dei beni e diritti non specificamente indicati nelle disposizioni che compaiono nella parte precedente del testamento.
Ora, considerato che la legittima (intesa come quota di riserva) è nozione che, in senso tecnico, rileva ed ha senso soltanto con riferimento all'intero patrimonio (inteso come universum ius, tanto che per la sua determinazione occorre procedere in via preliminare alla operazione di riunione fittizia di cui all'art. 561 c.c.), è evidente che, nella disposizione in esame -dato che essa concerne solo parte del patrimonio- il riferimento alla legittima viene impiegato in senso atecnico e cioè al solo fine di determinare, con riferimento ai beni non specificamente contemplati nel testamento, la misura (intesa come quota astratta) del lascito, da una parte a
[...]
la de cuius ha comunque voluto beneficiare in misura maggiore, per Parte_2
le ragioni esposte nello stesso testamento- e, dall'altra parte, ai restanti figli.
Tale misura, in specie, risulta per l'appunto determinata con riferimento (da intendersi, quindi, in senso meramente matematico e non giuridico) alle quote contemplate dalla legge in seno alle disposizioni che regolano la successione necessaria e, pertanto, nel caso in esame, all'art. 537 c.c. (secondo cui ove alla successione concorrano più figli ad essi sono riservati i 2/3 del patrimonio), con la conseguenza che, in definitiva, la de cuius ha inteso lasciare il “restante suo patrimonio” per 2/15 (ossia, 2/3 diviso cinque figli) ciascuno a , Controparte_2
, e e, per i restanti Controparte_1 Controparte_3 Controparte_4
7/15, all'attore (ovvero la quota che corrisponde alla misura della disponibile, cioè
8 1/3, pari a 5/15, più la quota che corrisponderebbe alla legittima spettante all'attore, ossia, 2/15).
Tale interpretazione, peraltro, è anche quella maggiormente coerente con il restante contenuto del testamento.
Ed infatti, non risulta in alcun modo che la de cuius, nel disporre di alcuni beni determinati in favore dei figli, ne abbia preso in considerazione il valore, onde verificare che detti cespiti avessero valore sufficiente a soddisfare la quota di legittima spettante agli “altri figli”; mentre, laddove la de cuius avesse voluto lasciare tali cespiti agli altri suoi figli, salva la successiva integrazione della legittima loro spettante con i beni componenti il restante suo patrimonio, essa ben avrebbe potuto impiegare lo strumento del legato in conto di legittima e ciò tenuto altresì conto del fatto che il testamento di cui si discorre è redatto in forma pubblica ed è, quindi, stato ricevuto dal Notaio, cui la legge demanda il compito di indagare la volontà della parte, onde tradurla in termini tecnico giuridici (art. 47 L. n. 89/1913).
Conclusivamente, quindi, deve dichiararsi che, con la disposizione testamentaria oggetto di controversia, ha inteso attribuire i Persona_2 beni (e diritti) non specificamente contemplati nella restante parte del testamento, per 7/15 all'attore e per la quota pari a 2/15 ciascuno agli altri figli.
****
Dati i termini della controversia, occorre, infine, chiarire che il “restante patrimonio” della de cuius include, altresì (per la quota alla stessa spettante sulla successione del coniuge, ), i beni attribuiti alla stirpe di Persona_1
(e, pertanto alla stessa e alle odierne Persona_1 Persona_2
parti di causa) in forza della Sentenza n. 605/2018 (sul punto confermata in grado di appello con sentenza n. 1796/21) e del successivo verbale di estrazione a sorte dei lotti del giorno 28.10.22.
Sul punto -a confutazione delle argomentazioni offerte da Controparte_1
è sufficiente osservare che il testamento è atto mortis causa idoneo a regolare la successione di ciò che ricade nel patrimonio del disponente al momento della morte e non solo di ciò che vi si trova al momento della redazione del testamento stesso
9 (ossia, il cosiddetto quod superest), mentre nessun rilievo può attribuirsi al fatto che il testamento risalga ad epoca anteriore alla Sentenza n- 605/2018, dal momento che, per effetto della divisione, “ogni coerede è reputato solo e immediato successore in tutti i beni componenti la sua quota o a lui pervenuti dalla successione (..) e si considera come se non avesse mai avuto la proprietà degli altri beni ereditari”.
In forza di tale norma, infatti, i beni assegnati alla stirpe di Persona_1
(ossia, al padre delle odierne parti di causa) per effetto della Sentenza n.
[...]
605/2018 vanno considerati come appartenenti al medesimo Persona_1
(per quota parte) sin dall'apertura della successione del di lui padre, Persona_1
, nato a [...] il [...] e deceduto in Palermo il 26.12.1980 e (per altra
[...]
quota parte) sin dall'apertura della successione di nata a Persona_6
Partinico il 20.6.1924 e deceduta il 19.11.2005.
****
In considerazione dell'esito della lite -tenendo, in specie, conto del fatto che la corretta interpretazione del testamento di si discosta tanto Persona_2 rispetto a quella auspicata dal ricorrente quanto dal significato ad essa attribuito da e che, inoltre, nessuna delle parti ha allegato in modo Controparte_1 sufficientemente chiaro quali siano i beni componenti l'asse relitto, impedendo una pronunzia di merito rispetto alla domanda di scioglimento della comunione- sussistono gravi ed eccezionali ragioni, per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
- DICHIARA improponibile la domanda di scioglimento della comunione ereditaria;
- ACCERTA e dichiara che, con la disposizione contenuta nel testamento pubblico di ricevuto in data 11.12.1998 dal Notaio dott. Persona_2 Per_5
, che così recita “Del restante mio patrimonio nomino erede universale mio figlio
[...]
ed agli altri miei figli lascio solo la quota di legittima loro spettante”, Parte_1
la de cuius ha inteso attribuire i beni e diritti non specificamente contemplati nel medesimo testamento, per la quota pari a 7/15 all'attore, e, Parte_1
10 per la quota pari a 2/15 ciascuno, agli altri figli, , Controparte_1 CP_3
, e;
[...] Controparte_4 Controparte_2
- ACCERTA E DICHIARA che la sopra indicata disposizione testamentaria concerne altresì -per la quota pervenuta a per successione al Persona_2
coniuge, , nato a [...] il giorno 7.7.1931 e deceduto ab Persona_1
intestato in data 20.5.1998- i beni assegnati alla stirpe del ridetto Persona_1
(e, pertanto, a e alle odierne parti di causa) in
[...] Persona_2
forza della Sentenza n. 605/2018, resa dal Tribunale di Palermo in data 8.2.2018, in parte qua confermata dalla Sentenza della Corte di Appello di Palermo n. 1796/21 del giorno 10.11.21, e del successivo verbale di estrazione a sorte dei lotti del giorno
28.10.22.
-COMPENSA integralmente le spese di lite.
IL GIUDICE ER Ivalù Pampalone
11
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE II CIVILE
SENTENZA
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 5.11.25, in esito alla discussione orale svolta ex art. 281 sexies c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 3681 del Registro generale degli affari civili dell'anno 2024, vertente tra:
(c.f. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato a Montelepre (PA) in via Vallotta n. 19, presso lo studio dell'Avv. Pietro Licari, che lo rappresenta e difende nel presente procedimento giusta procura allegata al ricorso introduttivo
Ricorrente
(c.f. ), elettivamente domiciliata Controparte_1 C.F._2
in Palermo, via Goldoni n. 10, presso lo studio dell'Avv. Alberto Raffadale, che la rappresenta e difende nel presente procedimento giusta procura allegata alla memoria di costituzione
Resistente
(c.f. ), residente a [...]in Controparte_2 C.F._3
via Caduti senza Croce n. 10, (c.f. ), Controparte_3 C.F._4
residente in [...], Nicolosi, (c.f. Controparte_4
), residente in [...], Partinico. C.F._5
Resistenti contumaci
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.3.24, premetteva di Parte_1
essere proprietario “in comunione indivisa con i resistenti” (ovvero, i di lui germani,
, e Controparte_1 Controparte_3 Controparte_2 CP_4
: i) della quota pari a 4/11 del fondo agricolo sito in Carini, Contrada La
[...]
Gasena, in catasto al fg. 39, p.lla 290; ii) dell'appartamento sito in Partinico, via
Principe Amedeo n. 128, piano primo, catastato al foglio MU, particella 1810 sub. 3;
iii) del magazzino sito in Partinico via Principe Amedeo n. 128, piano terra, foglio
MU, part. 1810, sub. 5; iv) della quota pari a 3/10 di un immobile rurale sito in
Carini, contrada La Gasena, catastato al foglio 39, 474, sub. 4.
Il ricorrente, inoltre, specificava: che “tali immobili sono pervenuti al ricorrente ed agli altri coeredi per successione dei genitori nato a [...] il Persona_1
07/07/1931 ivi deceduto il 20/05/1998 e nata a [...] il Persona_2
10/09/1935 e deceduta a Nicolosi il 20/03/2018 a seguito dello scioglimento giudiziale della comunione dei beni immobili appartenenti al proprio padre che li aveva Persona_1 acquistati assieme agli altri fratelli , e con atto CP_4 CP_5 Parte_1 Per_3 pubblico del 10/09/1956 a ministero del Notaio di Palermo e che Persona_4 vennero ripartiti per stirpe ai discendenti degli originari proprietari”, giusta Sentenza n.
605/2018, resa dal Tribunale di Palermo in data 8.2.2018 nel procedimento R.G. n.
60217/2012, confermata (nella parte che rileva in questa sede) in grado di appello con sentenza n. 1796/21, e successivo verbale di estrazione a sorte dei lotti del giorno
28.10.22; che la successione di è regolata dal testamento Persona_2 pubblico del 11.12.1998, con il quale la de cuius nominava il ricorrente “erede universale del patrimonio immobiliare in comune con il coniuge defunto Persona_1 compresa la quota indivisa di cui lo stesso era proprietario in comunione con suoi fratelli e sorella”, lasciando agli atri figli “la quota di legittima loro spettante sul medesimo patrimonio”; che, pertanto, “la quota indivisa” di cui alla Sentenza n. 605/2018 “deve essere attribuita al ricorrente in quanto istituito erede universale dei beni pervenuti nel patrimonio della madre mentre concorre nel restante patrimonio del padre assieme agli altri coeredi a titolo di legittima”.
2 Il ricorrente, infine, concludeva chiedendo dichiararsi “che il ricorrente
è erede universale di di conseguenza, la Parte_1 Persona_2 quota indivisa di eredità già spettante al genitore ed entrata a far parte Persona_1 del patrimonio disponibile della madre, venga attribuita allo stesso assieme alla quota di legittima del restante patrimonio del padre da ripartire assieme ai resistenti in ragione di 1/5 ciascuno. Disporre il trasferimento delle quote ereditate dai genitori previa ricostruzione dell'asse ereditario per rappresentazione del padre in favore dello Persona_1 stesso”.
Con ordinanza del 8.10.24, il Tribunale ha dichiarato la nullità del ricorso introduttivo, non risultando chiaro se il ricorrente avesse richiesto lo scioglimento della comunione limitatamente ai beni assegnati alla stirpe di Persona_1
(e, quindi, alle odierne parti di causa ed alla madre, ) in Persona_2
forza della Sentenza n. 605/2018 (sul punto confermata in grado di appello con sentenza n. 1796/21) e successivo verbale di estrazione a sorte dei lotti del giorno
28.10.22, ovvero con riferimento a tutti i beni già appartenuti al padre, Persona_1
.
[...]
Il ricorrente, quindi, ottemperava alla rinnovazione del ricorso con atto depositato in data 3.1.25, ritualmente notificato.
Da tale atto, in particolare, si evince che l'eredità relitta da Persona_1
è composta in parte da beni già in comunione con i fratelli del de cuius, ed
[...]
oggetto della Sentenza n. 605/2018, in parte da altri cespiti.
Quindi, con il medesimo ricorso in rinnovazione, il ricorrente concludeva chiedendo di dichiarare che -in forza del testamento materno- egli ha diritto a conseguire, per intero, la quota ereditaria pervenuta a per Persona_2
successione al coniuge e di disporre lo scioglimento “della comunione immobiliare indivisa con i fratelli dei beni appartenuti al padre e pervenuti agli Persona_1 stessi per successione legittima, assegnandogli la maggiore quota spettante sui terreni di contrada La Gasena nel comune di Carini in virtù della istituzione di erede universale fatta dalla propria madre”.
3 si è costituita in giudizio con memoria depositata in data Controparte_1
7.9.24, cui -data la dichiarazione di nullità del ricorso introduttivo- ha fatto seguito ulteriore memoria di costituzione depositata in data 28.3.25.
Per quanto evincibile da tali memorie (le quali presentano caratteristiche redazionali tali da far presumere una formazione non pienamente riconducibile ad un'elaborazione autonoma, evidenziando elementi stilistici e strutturali tipici di testi generati mediante strumenti automatizzati), ha innanzitutto Controparte_1
eccepito la perdurante nullità del ricorso introduttivo, data l'inidoneità della sua rinnovazione a porre rimedio alla genericità delle domande formulate nel presente giudizio da . Parte_1
, inoltre, ha evidenziato che il testamento materno è stato Controparte_1 redatto in data 11.12.1998 e, quindi, allorquando non erano ancora pervenuti nel patrimonio della disponente (per la quota ad essa spettante sulla successione del coniuge, pari ad 1/3) i beni assegnati alla stirpe di in forza Persona_1 della Sentenza n. 605/2018, dal momento che quest'ultima è stata pubblicata soltanto in data 8.2.2018. La resistente, pertanto, assume che il testamento di Persona_2 non può concernere tali beni, che vanno, quindi, ripartiti tra i figli di
[...]
e in misura eguale. Persona_1 Persona_2
La resistente, infine, ha dedotto che l'interpretazione del testamento fornita dal ricorrente -secondo cui la madre lo avrebbe istituito unico erede di tutti i diritti a lei pervenuti per successione al coniuge- finirebbe con il ledere le quote di riserva spettanti agli altri figli in forza delle disposizioni dettate in materia di successione necessaria (art. 536 e ss c.c.).
, e non si Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 sono costituiti in giudizio rimanendo, quindi, contumaci.
La causa, istruita a mezzo esame dei documenti prodotti dalle parti, è stata discussa a norma dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 5.11.25.
***
Preliminarmente occorre dichiarare la contumacia dei resistenti CP_2
, e
[...] Controparte_3 Controparte_4
4 Nel merito, il Tribunale rileva che con l'atto introduttivo del presente giudizio, come integrato con il ricorso in rinnovazione depositato in data 3.1.25, Parte_1
ha articolato due distinte domanda: l'una intesa a fare accertare e
[...] dichiarare che, in virtù della designazione di esso ricorrente quale “erede universale”, contenuta nel testamento pubblico di del Persona_2
giorno 11.12.1998, la madre ha inteso assegnargli tutti i beni ad ella pervenuti per successione al coniuge;
la seconda intesa ad ottenere lo scioglimento della comunione ereditaria tra le odierne parti di causa.
E, però, è opinione del Tribunale che, a tutt'oggi, non risulta chiaro se tale ultima domanda abbia ad oggetto i soli beni assegnati alla stirpe di Persona_1
in forza della Sentenza n. 605/2018, ovvero, tutti i beni ricompresi nella
[...] successione di . Persona_1
Ed invero, nel ricorso introduttivo (dichiarato nullo con ordinanza del giorno
8.10.25), risultano specificamente menzionati i soli beni (costituenti il lotto 1) assegnati alla stirpe di in seguito al verbale di estrazione a Persona_1
sorte del giorno 28.10.22, allorquando, però, sia nella parte espositiva che nelle conclusioni, lo stesso ricorrente (pur senza enumerarli) fa riferimento all'esistenza di ulteriori beni pervenuti alla madre per successione al coniuge (v. ad esempio p. 2 del ricorso “la sig.ra madre degli stessi, in data 11/12/1998 ebbe a fare Persona_2 testamento pubblico presso il Notaio di Partinico, registrato al n. 59 degli atti Per_5 di ultima volontà, ove nominava il ricorrente erede universale Parte_1 del patrimonio immobiliare in comune con il coniuge defunto Persona_1 compresa la quota indivisa di cui lo stesso era proprietario in comunione indivisa con i suoi fratelli e sorella, mentre agli altri figli lasciava la quota di legittima loro spettante del medesimo patrimonio”; ed ancora nelle conclusioni “Dichiarare che il ricorrente
è erede universale di di conseguenza, la Parte_1 Persona_2 quota indivisa di eredità già spettante al genitore ed entrata a far parte Persona_1 del patrimonio disponibile della madre, venga attribuita allo stesso assieme alla quota di legittima del restante patrimonio del padre da ripartire assieme ai resistenti in ragione di 1/5 ciascuno”).
5 Nel ricorso in rinnovazione, invece, individua gli Parte_1
ulteriori beni facenti parte della successione paterna, non fornendo, tuttavia, alcuna indicazione circa la loro provenienza né in ordine alla misura dei diritti facenti capo al padre (se diritto di piena proprietà o diritti su di una quota ideale).
Ebbene, seppur sia vero che, nel giudizio di scioglimento della comunione ereditaria -essendo tale procedimento inteso all'attuazione di un interesse comune alle parti- la prova dell'appartenenza dei beni alla comunione non è richiesta in termini rigorosi, è pur vero che le parti hanno quanto meno l'onere di indicare con chiarezza i beni caduti in successione, in guisa da mettere il giudicante nelle condizioni di far pervenire il procedimento ad una decisione di merito e, successivamente, al compimento delle operazioni divisionali.
Tanto non ricorre, però, nel caso di specie.
Difatti, mentre ha continuato a lamentare la genericità delle Controparte_1
domande introduttive, ha indicato come componenti l'asse Parte_1 relitto da una serie di beni immobili di cui non è vi è, però, Persona_1
traccia neppure nella dichiarazione di successione (che, peraltro, è stata prodotta dalla resistente) né in altra documentazione.
Conclusivamente, il Tribunale ritiene che il ricorso in rinnovazione depositato da in data 3.1.25 si è rivelato inidoneo a sanare i vizi della Parte_1 domanda di divisione che va, quindi, dichiarata improponibile (ed invero, ad un più approfondito esame della questione giuridica sottesa all'anzidetta conclusione, occorre evidenziare che la nullità dell'atto introduttivo ricorre solo allorquando l'incertezza investa tutte le pretese avanzate in giudizio dalla parte che agisce e non anche allorquando investa soltanto parte delle domande proposte, che, in tal caso, vanno dichiarate improponibili, v. obiter Cass., SSUU sent. n. 8077/12).
D'altra parte, neppure la resistente, che a sua volta ha richiesto la divisione, ha allegato in modo chiaro quali sarebbero i beni componenti l'asse relitto da
[...]
in tal modo formulando anch'essa una domanda insuscettibile di Persona_2
pervenire ad una decisione di merito.
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6 La conclusione inerente l'improponibilità della domanda di divisione non vale, invece, rispetto alla diversa domanda intesa ad ottenere certezza circa gli effetti della disposizione testamentaria con cui ha nominato erede Persona_2 universale l'odierno ricorrente, sulla quale deve, pertanto, pervenirsi ad una pronunzia di merito.
La disposizione in questione è del seguente tenore “Del restante mio patrimonio nomino erede universale mio figlio ed agli altri miei figli lascio solo la Parte_1 quota di legittima loro spettante”.
Si rammenta che, secondo il ricorrente, con essa, la de cuius ha inteso lasciare allo stesso tutto il patrimonio ad ella pervenuto per Parte_1
successione al marito, . Persona_1
Secondo la resistente, invece, tale interpretazione finirebbe con il ledere la legittima degli altri figli (evenienza rispetto alla quale la resistente non ha, però, formulato alcuna domanda riconvenzionale), fermo restando che i beni assegnati alla stirpe di in forza della Sentenza n. 605 del 2018 non potrebbero Persona_1 formare oggetto di tale disposizione, dal momento che il testamento è stato redatto in epoca antecedente alla menzionata Sentenza.
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Orbene, è noto che l'interpretazione delle disposizioni del negozio giuridico (sia esso inter vivos o mortis causa) va condotta alla luce del contenuto complessivo dell'atto.
Partendo da tale assunto, va osservato che, con il testamento pubblico del giorno 11.12.1998, ha innanzitutto disposto una nutrita serie Persona_2
di lasciti di beni determinati in favore dei figli, talvolta in proprietà esclusiva, talvolta disponendone l'assegnazione indivisa tra tutti (esempio della prima ipotesi “la casa di piano terra, lato Partinico, identificata con la particella 85, sub 2 a mio figlio CP_4
; esempio del secondo tipo “l'appartamento sito in Partinico, nella via Kennedy
[...]
n. 19, piano primo più terrazzo lo lascio ai miei cinque figli indivisamente e in parti uguali”).
La disposizione controversa compare, quindi, a chiusura di tali disposizioni.
Ebbene, stando al suo tenore letterale (che si ripete: Del restante mio patrimonio nomino erede universale mio figlio ed agli altri miei figli lascio solo la Parte_1
7 quota di legittima loro spettante) è innanzitutto evidente che la de cuius non ha affatto inteso escludere gli altri suoi figli da qualsivoglia diritto sul “restante patrimonio”, ossia sui beni non specificamente contemplati nel testamento, poiché altrimenti non li avrebbe affatto menzionati in seno a tale clausola.
In secondo luogo, il tenore letterale della disposizione conduce altresì ad escludere che la de cuius abbia voluto lasciare, con riferimento a tutto il suo patrimonio, agli altri suoi figli la sola quota di legittima ed il resto all'attore.
I riferimenti alla “legittima” ed all'istituzione di quale Parte_1 proprio erede universale, infatti, sono entrambi correlati al “restante patrimonio” della de cuius, ossia, al complesso dei beni e diritti non specificamente indicati nelle disposizioni che compaiono nella parte precedente del testamento.
Ora, considerato che la legittima (intesa come quota di riserva) è nozione che, in senso tecnico, rileva ed ha senso soltanto con riferimento all'intero patrimonio (inteso come universum ius, tanto che per la sua determinazione occorre procedere in via preliminare alla operazione di riunione fittizia di cui all'art. 561 c.c.), è evidente che, nella disposizione in esame -dato che essa concerne solo parte del patrimonio- il riferimento alla legittima viene impiegato in senso atecnico e cioè al solo fine di determinare, con riferimento ai beni non specificamente contemplati nel testamento, la misura (intesa come quota astratta) del lascito, da una parte a
[...]
la de cuius ha comunque voluto beneficiare in misura maggiore, per Parte_2
le ragioni esposte nello stesso testamento- e, dall'altra parte, ai restanti figli.
Tale misura, in specie, risulta per l'appunto determinata con riferimento (da intendersi, quindi, in senso meramente matematico e non giuridico) alle quote contemplate dalla legge in seno alle disposizioni che regolano la successione necessaria e, pertanto, nel caso in esame, all'art. 537 c.c. (secondo cui ove alla successione concorrano più figli ad essi sono riservati i 2/3 del patrimonio), con la conseguenza che, in definitiva, la de cuius ha inteso lasciare il “restante suo patrimonio” per 2/15 (ossia, 2/3 diviso cinque figli) ciascuno a , Controparte_2
, e e, per i restanti Controparte_1 Controparte_3 Controparte_4
7/15, all'attore (ovvero la quota che corrisponde alla misura della disponibile, cioè
8 1/3, pari a 5/15, più la quota che corrisponderebbe alla legittima spettante all'attore, ossia, 2/15).
Tale interpretazione, peraltro, è anche quella maggiormente coerente con il restante contenuto del testamento.
Ed infatti, non risulta in alcun modo che la de cuius, nel disporre di alcuni beni determinati in favore dei figli, ne abbia preso in considerazione il valore, onde verificare che detti cespiti avessero valore sufficiente a soddisfare la quota di legittima spettante agli “altri figli”; mentre, laddove la de cuius avesse voluto lasciare tali cespiti agli altri suoi figli, salva la successiva integrazione della legittima loro spettante con i beni componenti il restante suo patrimonio, essa ben avrebbe potuto impiegare lo strumento del legato in conto di legittima e ciò tenuto altresì conto del fatto che il testamento di cui si discorre è redatto in forma pubblica ed è, quindi, stato ricevuto dal Notaio, cui la legge demanda il compito di indagare la volontà della parte, onde tradurla in termini tecnico giuridici (art. 47 L. n. 89/1913).
Conclusivamente, quindi, deve dichiararsi che, con la disposizione testamentaria oggetto di controversia, ha inteso attribuire i Persona_2 beni (e diritti) non specificamente contemplati nella restante parte del testamento, per 7/15 all'attore e per la quota pari a 2/15 ciascuno agli altri figli.
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Dati i termini della controversia, occorre, infine, chiarire che il “restante patrimonio” della de cuius include, altresì (per la quota alla stessa spettante sulla successione del coniuge, ), i beni attribuiti alla stirpe di Persona_1
(e, pertanto alla stessa e alle odierne Persona_1 Persona_2
parti di causa) in forza della Sentenza n. 605/2018 (sul punto confermata in grado di appello con sentenza n. 1796/21) e del successivo verbale di estrazione a sorte dei lotti del giorno 28.10.22.
Sul punto -a confutazione delle argomentazioni offerte da Controparte_1
è sufficiente osservare che il testamento è atto mortis causa idoneo a regolare la successione di ciò che ricade nel patrimonio del disponente al momento della morte e non solo di ciò che vi si trova al momento della redazione del testamento stesso
9 (ossia, il cosiddetto quod superest), mentre nessun rilievo può attribuirsi al fatto che il testamento risalga ad epoca anteriore alla Sentenza n- 605/2018, dal momento che, per effetto della divisione, “ogni coerede è reputato solo e immediato successore in tutti i beni componenti la sua quota o a lui pervenuti dalla successione (..) e si considera come se non avesse mai avuto la proprietà degli altri beni ereditari”.
In forza di tale norma, infatti, i beni assegnati alla stirpe di Persona_1
(ossia, al padre delle odierne parti di causa) per effetto della Sentenza n.
[...]
605/2018 vanno considerati come appartenenti al medesimo Persona_1
(per quota parte) sin dall'apertura della successione del di lui padre, Persona_1
, nato a [...] il [...] e deceduto in Palermo il 26.12.1980 e (per altra
[...]
quota parte) sin dall'apertura della successione di nata a Persona_6
Partinico il 20.6.1924 e deceduta il 19.11.2005.
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In considerazione dell'esito della lite -tenendo, in specie, conto del fatto che la corretta interpretazione del testamento di si discosta tanto Persona_2 rispetto a quella auspicata dal ricorrente quanto dal significato ad essa attribuito da e che, inoltre, nessuna delle parti ha allegato in modo Controparte_1 sufficientemente chiaro quali siano i beni componenti l'asse relitto, impedendo una pronunzia di merito rispetto alla domanda di scioglimento della comunione- sussistono gravi ed eccezionali ragioni, per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
- DICHIARA improponibile la domanda di scioglimento della comunione ereditaria;
- ACCERTA e dichiara che, con la disposizione contenuta nel testamento pubblico di ricevuto in data 11.12.1998 dal Notaio dott. Persona_2 Per_5
, che così recita “Del restante mio patrimonio nomino erede universale mio figlio
[...]
ed agli altri miei figli lascio solo la quota di legittima loro spettante”, Parte_1
la de cuius ha inteso attribuire i beni e diritti non specificamente contemplati nel medesimo testamento, per la quota pari a 7/15 all'attore, e, Parte_1
10 per la quota pari a 2/15 ciascuno, agli altri figli, , Controparte_1 CP_3
, e;
[...] Controparte_4 Controparte_2
- ACCERTA E DICHIARA che la sopra indicata disposizione testamentaria concerne altresì -per la quota pervenuta a per successione al Persona_2
coniuge, , nato a [...] il giorno 7.7.1931 e deceduto ab Persona_1
intestato in data 20.5.1998- i beni assegnati alla stirpe del ridetto Persona_1
(e, pertanto, a e alle odierne parti di causa) in
[...] Persona_2
forza della Sentenza n. 605/2018, resa dal Tribunale di Palermo in data 8.2.2018, in parte qua confermata dalla Sentenza della Corte di Appello di Palermo n. 1796/21 del giorno 10.11.21, e del successivo verbale di estrazione a sorte dei lotti del giorno
28.10.22.
-COMPENSA integralmente le spese di lite.
IL GIUDICE ER Ivalù Pampalone
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