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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 05/08/2025, n. 2401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2401 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2270/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Prima Sezione
Serena BACCOLINI Presidente rel. Alessandra ARCERI Consigliere. Lorenzo ORSENIGO Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2270/2023 R.G. promossa in grado d'appello da
(C.F. ) Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in PIAZZA DELLA CONCILIAZIONE, 2 MILANO presso lo studio dell'avv. FRANCESCO SIMONE CRIMALDI, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. REMIGIO BELCREDI e dall'avv. ANTONELLA PANAGINI IMPUGNANTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._1
C.F. CP_2 C.F._2 elettivamente domiciliati in P.LE MEDAGLIE D'ORO, 1 MILANO presso lo studio dell'avv. FILIPPO PARISI, che li rappresenta e difende come da delega in atti IMPUGNATI
OGGETTO: Impugnazione Lodo Arbitrale pronunciato dall'Arbitro Unico, avv. Ezio Cusumano e deciso in data 23/5/2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI per parte impugnante: “Voglia l'Ecc.ma Corte Contrariis rejectis Dichiarare nullo e/o annullare il lodo arbitrale pronunciato inter partes dall'arbitro unico avv. Ezio pagina 1 di 14 Giuseppe Cusumano in data 23.5.2023, notificato in data 25.5.2023. Nel merito e conseguentemente, - In principalità ex art. 830 cpc, ritenere inammissibili per difetto di interesse e infondate le domande di controparte di annullamento della delibera della assemblea straordinaria di del 1.4.2022 (come corretta dalla delibera della Parte_1 assemblea straordinaria del 19.12.2022), e comunque respingerle. - In subordine pronunciare la nullità e/o annullare il lodo e dare le opportune disposizioni per il prosieguo del giudizio. Condannare gli attori appellati al pagamento delle spese legali, anche con riferimento a quelle sostenute in sede di procedimento arbitrale;
porre a loro carico le spese del procedimento arbitrale;
condannare gli attori appellati alla restituzione ad di quanto corrisposto, agli attori stessi e all'arbitro, in forza Parte_1 del lodo impugnato.” per parte impugnata: “IN VIA PRELIMINARE Dichiarare inammissibile l'impugnazione di per violazione dell'art. 829, comma 3, cod. proc. civ.. Parte_1
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE Accertare e dichiarare l'infondatezza dell'appello di e, per l'effetto, rigettarlo. IN VIA SUBORDINATA Nelle denegata Parte_1 ipotesi in cui si ritenesse nullo il lodo oggetto di impugnazione, decidere la controversia nel merito ai sensi dell'art. 830, secondo comma, cod. proc. civ., conseguentemente accertare e dichiarare l'abuso della maggioranza deliberativa dell'assemblea straordinaria di del 1° aprile 2022 e, per l'effetto, annullare tale delibera Parte_1 assembleare nella parte in cui modifica la clausola statutaria relativa al diritto di prelazione, accertando e dichiarando conseguentemente la reviviscenza della clausola statutaria di prelazione ante modifica. Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre rimborso forfettario ed oneri di legge. Con aumento del 30% dei compensi, ai sensi del comma 1-bis dell'art. 4 del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 37/2018, per essere l'atto stato redatto con tecniche telematiche e di navigabilità ipertestuale (Cass. 23088/2021).”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società opera nel settore alimentare. Parte_1
L'attività imprenditoriale è stata avviata da che, a partire dal 1991, ha Persona_1 gestito la società con i propri familiari. Il contenzioso all'interno della società è sorto a seguito dell'approvazione del nuovo Statuto con la prima delibera assembleare del 4/5/2020, oggetto di procedura arbitrale autonoma e diversa da quella che interessa il presente giudizio. La seconda delibera assembleare, di cui al Lodo oggetto della presente impugnazione, è del 1/4/2022.
La clausola compromissoria è contenuta all'art. 43 dello Statuto nella versione pagina 2 di 14 conseguente alla delibera del 4/5/2020 ed è del seguente tenore:
“Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, dovrà essere risolta da un arbitro unico… L'Arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti….”. Fra le parti non vi è contestazione sull'operatività di tale clausola compromissoria. La società si era costituita nella procedura arbitrale, accettando la Parte_1 competenza dell'Arbitro unico e concludendo per il rigetto delle domande proposte dai due soci di minoranza.
La società ha convenuto in giudizio dinanzi a questa Corte Parte_1 CP_1
e al fine di far dichiarare la nullità del Lodo arbitrale deciso in data
[...] CP_2
23/5/2023 fra le parti (di seguito il , con il quale l'Arbitro Unico1 ha così statuito: CP_3
“In accoglimento delle domande attrici:
- dichiara sussistente l'abuso di maggioranza deliberativa dell'assemblea 1.04.2022 di
Parte_1
- annulla la delibera assembleare 1.04.2022 relativamente alla modifica dell'art. 11 dello Statuto di Parte_1
- respinge le domande di parte , convenuta. Pt_1
Condanna al pagamento delle spese di causa, liquidate a favore di Parte_1 ciascun attore in 15.000,00, oltre accessori di legge. Condanna al pagamento delle spese del procedimento arbitrale a favore Parte_1 di parte attrice, liquidate in 37.312,00, oltre oneri di legge e R.A., poste provvisoriamente a carico solidale delle parti”.
(socio al 6%) e (socia al 6%) sono stati componenti del Controparte_1 CP_2
Consiglio di amministrazione della società dal 1994 al 2020. Parte_1
Con delibera dell'assemblea straordinaria del 4/5/2020, il Consiglio di Amministrazione di è stato ridotto da 5 a 3 componenti nelle persone di Parte_1 Persona_1 [...] ed e sono state apportate allo Statuto le seguenti modifiche: Per_2 Parte_2
- alla composizione dell'organo amministrativo, con previsione di un Amministratore Unico e di un Consiglio di Amministrazione composto da 3 membri;
- le azioni, in precedenza sottoposte a limitazioni di trasferimento, sono divenute
“liberamente trasferibili senza prelazione per atto tra vivi, tra coniuge e parenti in linea retta entro il II grado. In caso di morte di un socio le azioni si trasferiranno agli eredi legittimi o testamentari, anche se soggetti terzi non soci né parenti”, senza la previsione 1 Avv. Giuseppe Ezio Cusumano pagina 3 di 14 di alcun diritto/vincolo di prelazione né clausola di gradimento;
- il quorum dell'assemblea straordinaria costitutivo e deliberativo è stato ridotto. Le ragioni dell'intervenuta modifica dello Statuto, non oggetto di revisione sin dal 2008, sono state illustrate dal Presidente e ricondotte alla necessità di adeguarlo ai mutamenti legislativi e normativi, alla ristrutturazione organica della società e, per quello che in questa sede interessa, “si è ritenuto opportuno intervenire nei rapporti tra i soci, con particolare riferimento alla delicata materia del trasferimento delle azioni. Si è scelto dunque di disciplinare in modo più chiaro e adeguato l'ipotesi di trasferimento delle azioni . E in articolare di prevenire controversie tra i soci esentando dalla prelazione l'ipotesi di acquisto mortis causa”.
Con domanda di arbitrato del 31/7/2020, e hanno Controparte_1 CP_2 impugnato la delibera assembleare del 4/5/2020. All'esito del procedimento l'Arbitro, con Lodo del 1/7/2021, ha annullato la delibera limitatamente alla sola modifica dell'articolo 11 dello Statuto, relativa al trasferimento delle azioni, e dell'articolo 12 (esercizio del diritto di recesso), rilevando un'ipotesi di abuso della maggioranza per quanto concerne entrambe le disposizioni. L'impugnativa del provvedimento arbitrale proposta dalla , come meglio Parte_1 indicato nel prosieguo, è stata rigettata dalla Corte d'Appello di Milano.
In data 1/4/2022 l'assemblea straordinaria di ha approvato all'ordine del Parte_1 giorno la “adozione degli articoli 11 (trasferimento delle azioni) e 12 (recesso) dello Statuto arbitrale a seguito di lodo arbitrale.
La delibera, identificata con Repertorio n.7830 Raccolta n. 5322 – Verbale di Assemblea Straordinaria, ha richiamato in premessa:
- il procedimento arbitrale che aveva portato all'annullamento della precedente delibera del 4/5/2020, su iniziativa dei soci e e ha dato atto che Controparte_1 CP_2
l'annullamento era intervenuto limitatamente agli artt. 11 e 12, per abuso della maggioranza deliberativa ravvisabile, in specifico, nel non avere rispettato la normativa in tema di recesso ex artt. 2437 e seguenti del cod. civ.;
- l'atto predisposto sul valore di liquidazione di cui all'art. 2437 ter, 2° comma, cod. civ., con allegata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione ex art.2437 ter cod. civ. e con allegata la perizia di stima debitamente asseverata.
Le disposizioni modificate, che interessano il presente contenzioso, sono le seguenti:
Articolo 11 Trasferimento delle azioni
11. Le azioni e/o i diritti di opzione sulle stesse sono liberamente trasferibili per atto tra vivi fra Soci (proporzionalmente fra loro), il coniuge ed i parenti in linea retta/entro il pagina 4 di 14 secondo grado. Per i trasferimenti a terzi delle azioni o dei diritti di opzione a soggetti differenti da quelli sopra indicati, spetta agli altri Soci il diritto di prelazione pro quota a parità di prezzo e condizioni, diritto da esercitarsi entro trenta giorni dal ricevimento da parte dell'Organo Amministrativo della comunicazione mediante lettera raccomandata da parte del Socio alienante della proposta alienazione. Detta proposta, con l'indicazione del nominativo dell'acquirente e del prezzo offerto, dovrà essere inviata all'Organo Amministrativo, il quale dovrà darne comunicazione agli altri soci, sempre a mezzo lettera raccomandata, entro dieci giorni dal ricevimento. Il diritto di prelazione in oggetto dovrà essere esercitato per tutte le azioni (e non parte delle stesse) e per tutti i diritti di opzione (e non parte degli stessi) offerti in prelazione: pertanto qualora uno degli aventi diritto non eserciti il diritto di prelazione, gli altri Soci dovranno esercitarlo pro quota anche sulla quota di spettanza del rinunciante, il tutto nel termine fissato per l'esercizio del diritto di prelazione stesso;
altrimenti le azioni ed i diritti di opzione offerti in prelazione saranno liberamente trasferibili. Ai fini del presente articolo, con il termine “trasferimento per atto tra vivi” si intende qualsiasi negozio, anche a titolo gratuito – ivi inclusa vendita, permuta, conferimento in società, vendita in blocco, dazione in pegno, con attribuzione del diritto di voto al creditore pignoratizio, fusione e scissione – in forza del quale si consegua in via diretta
o indiretta il risultato del trasferimento a terzi della proprietà o di diritti reali con esercizio del diritto di voto su azioni della Società. Qualora, in dipendenza del negozio in questione, il corrispettivo per il trasferimento delle azioni e/o dei diritti di opzione fosse in natura o non fosse determinabile, la determinazione del valore delle azioni e/o dei diritti di opzione oggetto della prelazione, sarà demandata all'Arbitro di cui all'Articolo 43)dello Statuto Sociale, che opererà in funzione di Arbitratore, a cura e spese dei soci in disaccordo ed entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione da parte del socio come sopra effettuata. L'Arbitro dovrà pronunciarsi entro il termine di sessanta giorni dalla nomina;
per tale periodo sono sospesi i termini per l'esercizio del diritto di prelazione. Qualora, comunque, la valutazione - come sopra operata - delle azioni e dei diritti di opzione offerti in prelazione fosse inferiore al prezzo indicato dal socio cedente nell'offerta, quest'ultimo sarà libero di non cedere nè le azioni nè i diritti di opzione. Trascorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'Organo Amministrativo senza che sia stato esercitato il diritto di prelazione salvo la sospensione dei termini come sopra prevista in caso di valutazione dell'Arbitro le azioni ed i diritti di opzione sono cedibili a terzi, a parità di prezzo e condizioni o ad un prezzo e a condizioni più onerosi di quelli indicati nell'offerta. L'Organo amministrativo non potrà annotare nel libro soci l'avvenuta cessione se non siano state ottemperate le formalità di offerta in prelazione nei termini e modi di cui sopra. pagina 5 di 14 Si precisa che le azioni e/o i diritti sociali e patrimoniali possono essere oggetto di intestazione fiduciaria esclusivamente in capo a società italiane operanti ai sensi della legge 1966/1939 e successive modifiche ed integrazioni;
in tale caso, dato che la titolarità effettiva e le conseguenti responsabilità sono ritenute in capo al socio fiduciante, l'eventuale intestazione o reintestazione in capo ai rispettivi fiducianti non avrà rilievo ai sensi della prelazione prevista nel presente statuto. Resta tuttavia inteso che, invece, l'eventuale mutamento del socio fiduciante rientrerà nel campo di applicazione della prelazione statutaria. In caso di morte di un socio, le azioni si trasferiscono agli eredi.
Art. 12 Recesso
12.1 Il diritto di recesso spetta unicamente nei seguenti casi: a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società; b) la trasformazione della società; c) il trasferimento della sede sociale all'estero; d) la revoca dello stato di liquidazione;
e) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
f) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;
g) in tutti gli altri casi previsti dalla legge. Il diritto di recesso non compete ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni concernenti: a) la proroga del termine;
b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari. 12.2 Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo mediante lettera inviata con lettera raccomandata. La raccomandata deve essere inviata entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che legittima il recesso, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato. Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute ed i relativi titoli, se emessi, devono essere depositati presso la sede sociale. Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società. 12.3 Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso. Il valore delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere dell'organo di pagina 6 di 14 controllo, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni. I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore sopra indicato nei quindici giorni precedenti la data fissata per l'assemblea. Ciascun socio ha diritto di prendere visione della determinazione di valore di cui sopra e ottenerne copia a sue spese. Qualora il socio che esercita il recesso, contestualmente alla dichiarazione di esercizio del recesso si opponga alla determinazione del valore da parte dell'Organo Amministrativo, il valore di liquidazione è determinato, entro novanta giorni dall'esercizio del diritto di recesso tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Presidente dell'Ordine nella cui circoscrizione ha sede la Controparte_4 società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica l'articolo 1349, primo comma c.c. 12.4 Gli amministratori offrono in opzione le azioni del socio recedente agli altri soci in proporzione al numero delle azioni possedute. Se vi sono obbligazioni convertibili, il diritto d'opzione spetta anche ai possessori di queste in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio. L'offerta di opzione è depositata presso il registro delle imprese entro quindici giorni dalla determinazione definitiva del valore di liquidazione, prevedendo un termine per l'esercizio del diritto d'opzione non inferiore a trenta giorni e non superiore a novanta giorni dal deposito dell'offerta. Coloro che esercitano il diritto d'opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni che siano rimaste inoptate. Le azioni inoptate possono essere collocate dall'Organo Amministrativo anche presso terzi. In caso di mancato collocamento delle azioni, le azioni del socio che ha esercitato il diritto di recesso vengono rimborsate mediante acquisto dalla società utilizzando riserve disponibili anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2357, terzo comma c.c. Qualora non vi siano utili o riserve disponibili, deve essere convocata l'assemblea straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale o lo scioglimento della società. Alla deliberazione di riduzione del capitale sociale si applicano le disposizioni dell'articolo 2445, comma secondo, terzo e quarto c.c.; ove l'opposizione sia accolta la società si scioglie". La delibera è stata assunta all'unanimità dei soci, presenti e per delega, con la sola eccezione della socia che ha manifestato la propria contrarietà. CP_2
Il non ha partecipato all'assemblea e non ha rilasciato delega. CP_1
Con la domanda di arbitrato del 24/6/2022, e hanno Controparte_1 CP_2
pagina 7 di 14 impugnata la delibera (la seconda) del 1/4/2022, affermando che l'art. 11, come approvato dall'assemblea straordinaria e sopra riportato, prevedeva l'identica clausola di trasferimento delle azioni già annullata con il Lodo del 2021 in ordine all'eliminazione del diritto di prelazione inter vivos tra parenti e, entro il II grado, all'eliminazione del diritto di gradimento.
L'Arbitro unico è pervenuto alla decisione oggetto di impugnazione, rilevando:
- l'interesse ad agire dei ricorrenti poiché la delibera era stata assunta in contrasto con il Lodo arbitrale del 1/7/2021 annullato e, dunque, in manifesta elusione dello stesso;
- con l'annullamento della prima delibera era tornata in vigore la clausola n. 10 dello Statuto del 2008 con la previsione del diritto di prelazione a favore di tutti i soci, come già regolato nella precedente versione dello Statuto del 2004 e con espressa previsione del divieto di libera trasferibilità delle azioni per atto tra vivi e per causa di morte;
- per quanto riguarda l'art. 12, che le parti hanno concordato che, con ulteriore delibera del 19/12/2022 (la terza), si era provveduto alla correzione di errore materiale, in cui era incorso il Notaio, quanto al diritto di recesso per i soci che non hanno concorso all'approvazione delle delibere concernenti la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.
La ha proposto impugnazione del Lodo affidandola a quattro motivi, che Parte_1 possono essere riassunti nei termini che seguono.
1. nullità del lodo ex art. 829 comma 1 n. 12 cpc;
2. nullità del lodo ex art. 829 n. 11 e 12 c.p.c.
3. nullità del lodo per errore di diritto per violazione degli artt. 2377, 1175 e 1375 cod. civ.
4. nullità del lodo per violazione dell'art. 2377 cod. civ. e di conseguenza dell'art. 100 cpc
5. Regolamentazione delle spese - motivo condizionato all'accoglimento dei precedenti.
Si sono costituiti i resistenti eccependo l'inammissibilità dell'impugnazione e contestandone, in ogni caso, il fondamento.
Le parti nei termini concessi ex art. 352 cpc hanno depositato le note e gli scritti conclusivi. Sulle conclusioni rassegnate delle parti in epigrafe trascritte, la causa è stata rimessa in decisione e decisa, all'esito dell'odierna udienza, dalla Corte nella composizione sopra indicata.
pagina 8 di 14 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'impugnazione del lodo ex art. 829 cpc è ammessa solo per far valere errores in iudicando ed errores in procedendo entro i confini dettati dalla norma suddetta. Avendo carattere di giudizio a critica limitata, l'impugnazione per nullità del lodo non può ammettere il riesame nel merito, da parte del giudice dell'impugnazione, della decisione degli arbitri, consentendo esclusivamente il c.d. iudicium rescindens, l'accertamento della sussistenza, o meno, di taluna delle cause di nullità, tassativamente previste dalla disposizione. Soltanto in ipotesi di giudizio rescindente, conclusosi con l'accertamento della nullità del lodo, l'art. 830 cpc consente il riesame di merito della pronuncia arbitrale, che forma oggetto dell'eventuale, successivo iudicium rescissorium2. L'ammissibilità di un riesame di merito è subordinata, infatti, alla preliminare risoluzione della questione della violazione di legge opponibile con l'impugnazione in via di legittimità, analogamente a quanto accade con il ricorso per Cassazione ex art. 360, n. 3 cpc e soltanto alla condizione che sia esplicitamente allegata l'erroneità del canone di diritto applicato rispetto agli elementi accertati dagli arbitri. L'impugnazione non è, dunque, proponibile in collegamento alla mera deduzione di lacune d'indagine e di motivazione che potrebbero evidenziare l'inosservanza della legge solo all'esito del riscontro dell'omesso o inadeguato esame di circostanze di carattere decisivo. I motivi dedotti devono essere, dunque, esaminati entro questi soli limiti di ammissibilità, determinati secondo le disposizioni e le regole richiamate. Al contrario di quanto accade per il merito (ove il sindacato del giudice in sede di impugnazione del lodo è ristretto alla violazione o falsa applicazione di norme di diritto), per i vizi processuali il giudice dell'impugnazione valuta un vizio di attività, con cognizione piena dei fatti processuali rilevanti.
Sempre in via preliminare, la Corte ritiene opportuno richiamare i principi di diritto enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, che consentono di delineare l'ipotesi dell'abuso della regola di maggioranza deliberativa. Con la recentissima sentenza n. 2660/2024, la Corte di Cassazione ha ribadito che l'abuso di siffatta regola è causa di annullamento delle deliberazioni assembleari allorquando non trovi alcuna giustificazione nell'interesse della società e il voto risulta ispirato al perseguimento da parte dei soci di maggioranza di un antitetico interesse personale oppure sia il risultato di una intenzionale attività fraudolenta dei soci maggioritari diretta a provocare la lesione dei diritti di partecipazione e degli altri diritti patrimoniali spettanti ai soci di minoranza uti singuli (così, Cass. 12 dicembre 2005, n. 27387)”, in violazione del canone generale di buona fede nell'esecuzione del 2 Cass. 11/06/2004 n. 11091. pagina 9 di 14 contratto3. Con ulteriore pronuncia4 la Cassazione ha ribadito i medesimi principi ponendo l'accento sul perseguimento di un interesse antitetico a quello sociale, quale risultato dell'attività fraudolenta dei soci di maggioranza. In ordine alle regole sull'onere della prova, la Suprema Corte ha affermato che, di regola, la prova dell'abuso ed eccesso di potere non è diretta ma è il risultato di una valutazione di tipo indiziario, presuntivo, nel rispetto dei canoni di gravità, precisione e concordanza.
Tanto premesso la Corte procede all'esame dei motivi di impugnazione. Con il primo motivo di impugnazione ha sostenuto che la decisione Parte_1 dell'arbitro ha ignorato le difese avanzate dalla società nel corso del procedimento arbitrale. In tesi, la linea difensiva era volta ad affermare sia che la delibera del 1/4/2022 era sorretta da ragioni diverse e autonome rispetto a quelle che avevano portato ad approvare la clausola n. 11, in precedenza annullata, sia il difetto di interesse dei due soci di minoranza ad impugnare la seconda delibera in contestazione, in quanto l'annullamento disposto del Lodo del 4/5/2020 non aveva portato alla reviviscenza della clausola n. 10 dello Statuto del 2008.
Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato, per le ragioni che seguono. Quanto al primo profilo, la società impugnante ha sostenuto che la delibera 1/4/2022 era motivata dalla esigenza di riempire il vuoto lasciato nello Statuto dall'annullamento della delibera precedente “e dalla convinzione che l'abolizione del diritto di prelazione nel caso di trasferimenti tra soci sia assolutamente legittimo e rispondente all'interesse della società di un ordinato passaggio generazionale delle azioni”5. L'articolo 829 comma 1 n. 12 cpc invocato configura astrattamente un vizio del lodo derivante dall'omessa pronuncia su alcune domande ed eccezioni di merito, proposte dalle parti in conformità alla convenzione di arbitrato. La società anche con la presente impugnazione, ha allegato solo Parte_1 genericamente le ragioni che avrebbero indotto i soci di maggioranza all'adozione della seconda delibera. L'argomentazione difensiva non è riconducibile ad alcuna domanda o eccezione che l'Arbitro avrebbe omesso di valutare. Il motivo, a ben vedere, introduce questioni di merito che devono ritenersi assorbite nel passaggio della motivazione del Lodo impugnato, riportato alla pag. 9 e 10. L'Arbitro ha dato atto che la clausola n. 10 dello Statuto del 2008 era stata prevista a garanzia di tutti i soci e, discostandosi da quanto affermato dalla società ricorrente, non ritenendo meritevole di apprezzamento la sua riformulazione. Riformulazione, valutata come illegittima, poiché non solo in contrasto con la decisione di annullamento del primo Lodo (divenuto definitivo a seguito del rigetto, da parte di questa Corte, dell'impugnazione proposta dalla stessa ma Parte_3 soprattutto non in linea con le ragioni che avevano disciplinato il rapporto tra i soci nell'originario contratto sociale.
Quanto al secondo profilo, in punto difetto di interesse dei soci di minoranza CP_1
e ad impugnare la delibera del 1/4/2022, la Corte rinvia a quanto
[...] CP_2 riportato alla pag. 10 del per cui è causa, ove si legge: “L'assemblea CP_3 straordinaria del 01.04.2022 … ha riproposto ed approvato il testo dell'art. 11 dello Statuto con la riformulazione della clausola di prelazione già annullata dal lodo 01.07.2021: si tratta di delibera che si pone in contrasto con il lodo, e si palesa in manifesta elusione dello stesso. Dal che consegue che non si può negare che sussista nella fattispecie interesse degli attori ad agire per l'impugnazione della delibera 01.04.2022…”. Non vi è dubbio, a parere della Corte, che i soci di minoranza fossero titolari di un interesse ad impugnare la delibera del 1/4/2022. Per le modifiche che apportava alle originarie limitazioni del trasferimento delle azioni, la delibera era potenzialmente idonea ad incidere sugli equilibri societari, che hanno regolato la gestione dell' sino a quel momento e che avevano dato rilievo Parte_1 alla coesione tra soci, legati da rapporti familiari. Il verbale dell'assemblea straordinaria del 1/4/2022 indica che era stato deliberato l'adozione degli articoli 11 e 12, come sopra riportati, “e pertanto adottare lo statuto, invariato rispetto alla precedente versione, con gli articoli 11 e 12 come testè approvati, statuto che si allega al presente atto sotto la lettera "C".
L'ulteriore questione, posta con il motivo, contrasta con le conclusioni formulate nella procedura arbitrale e che non hanno contemplato alcuna domanda di accertamento nei termini, ora articolati, con l'atto di impugnazione. Per mera completezza la Corte, comunque, osserva che alla pag. 11 del impugnato CP_3
l'Arbitro ha chiarito le ragioni del permanere della disciplina del diritto di prelazione regolato dalla clausola n. 10 dello Statuto nella versione antecedente al 2020. Ogni ulteriore richiesta comporta una valutazione di merito, nel caso oggetto di esame alla Corte non consentita.
Con il secondo motivo la società impugnante ha contestato la carente e contraddittoria 6 Sentenza Corte d'Appello di Milano n. 2202/2024. pagina 11 di 14 motivazione del Lodo, nella parte in cui ha affermato la sussistenza dell'ipotesi di abuso di maggioranza deliberativa.
ha lamentato l'inadeguatezza della motivazione poiché, in tesi, assistita da Parte_1 un mero rinvio alle ragioni che hanno sorretto la motivazione del precedente Lodo del 1/7/2021, indicato come provvedimento ugualmente caratterizzato da contraddittorietà tra motivazione e dispositivo. Il motivo è inammissibile. La motivazione del Lodo, oggetto della presente impugnazione, ha coperto tutti i fatti decisivi sollevati nell'ambito della procedura arbitrale. Significativi sono i passaggi riportati:
a) alle pagg. 10 e 11 ove si legge “L'assemblea straordinaria del 01.04.2022 … ha riproposto ed approvato il testo dell'art. 11 dello Statuto con la riformulazione della clausola di prelazione già annullata dal lodo 01.07.2021: si tratta di delibera che si pone in contrasto con il lodo, e si palesa in manifesta elusione dello stesso;
b) alle pagg. 11 e 12 ove si legge “consegue, pure richiamata l'ordinanza n. 2 di questo Arbitro [l'Arbitro dunque richiama espressamente, per motivare, la sua ordinanza di sospensione di cui al doc. 59], che ha sospeso la delibera dell'assemblea straordinaria di Ariosto 01.04.2022, la convinzione ricorrere nella fattispecie … abuso di maggioranza deliberativa nella parte concernente il testo modificato dell'art. 11 dello Statuto. E va pertanto accolta la domanda dei Soci ed istanti nel presente Arbitrato, i Sigg.ri e che hanno impugnato la Controparte_1 CP_2 reintroduzione dell'art. 11 presente nella delibera 01.04.2022, già annullata dal lodo 01.07.2021, e pertanto elusiva del lodo stesso”.
I chiari e logici passaggi della motivazione escludono la lettura riduttiva del Lodo impugnato data dalla . Parte_1
La contraddittorietà evidente del lodo, per giurisprudenza di legittimità pacifica, ha rilievo solo tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione ed il dispositivo, mentre la contraddittorietà interna tra le diverse parti della motivazione può assumere rilevanza, quale vizio del lodo, soltanto in quanto determini l'impossibilità assoluta di ricostruire l'iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale7. La carenza e la contraddittorietà denunciata dalla , in termini non di totale Parte_1 assenza di una motivazione ma di motivazione con mero rinvio ad altro e precedente provvedimento arbitrale, non rientra nei limiti indicati dalla giurisprudenza di legittimità, come sopra riportati. Né tali conclusioni possono essere messe in discussioni dall'allegato rilievo della contraddittorietà della motivazione del primo che si assume recepita nel secondo CP_3
CP_3 7 da ultimo Cass. sez. 1 civ. ord. n. 2747/2021. pagina 12 di 14 Come sopra riportato, il primo provvedimento arbitrale è definitivo e non possono certo essere introdotte nel presente giudizio doglianze da ritenersi superate dal rigetto della relativa impugnazione, pronunciato dalla Corte d'Appello di Milano.
Le conclusioni, in punto inammissibilità, valgono anche per il terzo e il quarto motivo, strettamente connessi per le ragioni che li sorreggono e passibili di essere trattati unitariamente. La società impugnante ha sostenuto che il Lodo oggetto di esame violerebbe gli artt. 2377, 1175 e 1375 cod. civ., in quanto l'abuso di maggioranza deliberativa rappresenta un'ipotesi connotata da eccezionalità e il relativo onere della prova, in punto mala fede dei soci di maggioranza, non è stato assolto dai soci ricorrenti. In tesi, l'Arbitro ha errato nel non avvedersi che la delibera annullata rispondeva ad un preciso interesse della società e che il primo Lodo era intervenuto sulla delibera assembleare annullando solo alcune clausole dello Statuto, approvato in data 4/5/2020. Con le questioni poste la società impugnante pretende, ancora una volta, di sottoporre a critica il giudizio di merito espresso dall'Arbitro sull'abuso di maggioranza deliberativa rilevato e posto a fondamento della sua decisione, sulla base di una valida e logica valutazione presuntiva dei gravi elementi emersi. Il contenuto della clausola n. 11, per la sua rilevanza in ordine alla libera trasferibilità delle azioni (art. 2355 cod. civ. ), era idonea a modificare la stabilità storica della compagine sociale e incontrava il limite della buona fede. Ne consegue che, in sede deliberativa, occorreva evidenziare le ragioni concrete della modifica apportata e, con maggiore incisività, prospettare un bilanciamento tra la più ampia flessibilità nella trasferibilità delle azioni introdotta e l'interesse originario condiviso da tutti i soci.
Le conclusioni in punto inammissibilità/infondatezza dei primi quattro motivi ora esaminati esimono la Corte dal valutare l'ultimo motivo in punto regolamentazione delle spese della procedura, formulato in via condizionata.
Conclusivamente, l'impugnazione deve essere rigettata.
Le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono liquidate in favore dei due soci impugnati nella misura di cui al dispositivo, tenuto conto del valore della lite avanti alla Corte, dell'impegno difensivo profuso, dei parametri medi di cui al DM n. 147/2022 (indeterminabilità complessità media) e dell'aumento di cui all'art. 4, comma 2 per l'intervenuta assistenza di una pluralità di soggetti aventi la medesima posizione processuale e per il ricorso a tecniche informatiche che hanno agevolato la consultazione dei documenti prodotti art. 4 comma 1 bis.
pagina 13 di 14
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta avverso il Lodo Arbitrale pronunciato inter partes dall'Arbitro Unico deciso in data 23/5/2023, così provvede:
- respinge l'impugnazione;
- condanna alla rifusione delle spese del giudizio liquidate in favore dei soci Parte_1 impugnati in complessivi € 11.011,00 oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. In Milano il 2/7/2025
Il Presidente estensore Serena Baccolini
pagina 14 di 14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 3 cfr. anche Cass. 1361/2011; Cass. n. 93532003; Cass. n. 11151/1995. 4 Cass. n. 4034/2024. 5 Pag. 27 dell'atto di impugnazione. pagina 10 di 14
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Prima Sezione
Serena BACCOLINI Presidente rel. Alessandra ARCERI Consigliere. Lorenzo ORSENIGO Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2270/2023 R.G. promossa in grado d'appello da
(C.F. ) Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in PIAZZA DELLA CONCILIAZIONE, 2 MILANO presso lo studio dell'avv. FRANCESCO SIMONE CRIMALDI, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. REMIGIO BELCREDI e dall'avv. ANTONELLA PANAGINI IMPUGNANTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._1
C.F. CP_2 C.F._2 elettivamente domiciliati in P.LE MEDAGLIE D'ORO, 1 MILANO presso lo studio dell'avv. FILIPPO PARISI, che li rappresenta e difende come da delega in atti IMPUGNATI
OGGETTO: Impugnazione Lodo Arbitrale pronunciato dall'Arbitro Unico, avv. Ezio Cusumano e deciso in data 23/5/2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI per parte impugnante: “Voglia l'Ecc.ma Corte Contrariis rejectis Dichiarare nullo e/o annullare il lodo arbitrale pronunciato inter partes dall'arbitro unico avv. Ezio pagina 1 di 14 Giuseppe Cusumano in data 23.5.2023, notificato in data 25.5.2023. Nel merito e conseguentemente, - In principalità ex art. 830 cpc, ritenere inammissibili per difetto di interesse e infondate le domande di controparte di annullamento della delibera della assemblea straordinaria di del 1.4.2022 (come corretta dalla delibera della Parte_1 assemblea straordinaria del 19.12.2022), e comunque respingerle. - In subordine pronunciare la nullità e/o annullare il lodo e dare le opportune disposizioni per il prosieguo del giudizio. Condannare gli attori appellati al pagamento delle spese legali, anche con riferimento a quelle sostenute in sede di procedimento arbitrale;
porre a loro carico le spese del procedimento arbitrale;
condannare gli attori appellati alla restituzione ad di quanto corrisposto, agli attori stessi e all'arbitro, in forza Parte_1 del lodo impugnato.” per parte impugnata: “IN VIA PRELIMINARE Dichiarare inammissibile l'impugnazione di per violazione dell'art. 829, comma 3, cod. proc. civ.. Parte_1
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE Accertare e dichiarare l'infondatezza dell'appello di e, per l'effetto, rigettarlo. IN VIA SUBORDINATA Nelle denegata Parte_1 ipotesi in cui si ritenesse nullo il lodo oggetto di impugnazione, decidere la controversia nel merito ai sensi dell'art. 830, secondo comma, cod. proc. civ., conseguentemente accertare e dichiarare l'abuso della maggioranza deliberativa dell'assemblea straordinaria di del 1° aprile 2022 e, per l'effetto, annullare tale delibera Parte_1 assembleare nella parte in cui modifica la clausola statutaria relativa al diritto di prelazione, accertando e dichiarando conseguentemente la reviviscenza della clausola statutaria di prelazione ante modifica. Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre rimborso forfettario ed oneri di legge. Con aumento del 30% dei compensi, ai sensi del comma 1-bis dell'art. 4 del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 37/2018, per essere l'atto stato redatto con tecniche telematiche e di navigabilità ipertestuale (Cass. 23088/2021).”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società opera nel settore alimentare. Parte_1
L'attività imprenditoriale è stata avviata da che, a partire dal 1991, ha Persona_1 gestito la società con i propri familiari. Il contenzioso all'interno della società è sorto a seguito dell'approvazione del nuovo Statuto con la prima delibera assembleare del 4/5/2020, oggetto di procedura arbitrale autonoma e diversa da quella che interessa il presente giudizio. La seconda delibera assembleare, di cui al Lodo oggetto della presente impugnazione, è del 1/4/2022.
La clausola compromissoria è contenuta all'art. 43 dello Statuto nella versione pagina 2 di 14 conseguente alla delibera del 4/5/2020 ed è del seguente tenore:
“Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, dovrà essere risolta da un arbitro unico… L'Arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti….”. Fra le parti non vi è contestazione sull'operatività di tale clausola compromissoria. La società si era costituita nella procedura arbitrale, accettando la Parte_1 competenza dell'Arbitro unico e concludendo per il rigetto delle domande proposte dai due soci di minoranza.
La società ha convenuto in giudizio dinanzi a questa Corte Parte_1 CP_1
e al fine di far dichiarare la nullità del Lodo arbitrale deciso in data
[...] CP_2
23/5/2023 fra le parti (di seguito il , con il quale l'Arbitro Unico1 ha così statuito: CP_3
“In accoglimento delle domande attrici:
- dichiara sussistente l'abuso di maggioranza deliberativa dell'assemblea 1.04.2022 di
Parte_1
- annulla la delibera assembleare 1.04.2022 relativamente alla modifica dell'art. 11 dello Statuto di Parte_1
- respinge le domande di parte , convenuta. Pt_1
Condanna al pagamento delle spese di causa, liquidate a favore di Parte_1 ciascun attore in 15.000,00, oltre accessori di legge. Condanna al pagamento delle spese del procedimento arbitrale a favore Parte_1 di parte attrice, liquidate in 37.312,00, oltre oneri di legge e R.A., poste provvisoriamente a carico solidale delle parti”.
(socio al 6%) e (socia al 6%) sono stati componenti del Controparte_1 CP_2
Consiglio di amministrazione della società dal 1994 al 2020. Parte_1
Con delibera dell'assemblea straordinaria del 4/5/2020, il Consiglio di Amministrazione di è stato ridotto da 5 a 3 componenti nelle persone di Parte_1 Persona_1 [...] ed e sono state apportate allo Statuto le seguenti modifiche: Per_2 Parte_2
- alla composizione dell'organo amministrativo, con previsione di un Amministratore Unico e di un Consiglio di Amministrazione composto da 3 membri;
- le azioni, in precedenza sottoposte a limitazioni di trasferimento, sono divenute
“liberamente trasferibili senza prelazione per atto tra vivi, tra coniuge e parenti in linea retta entro il II grado. In caso di morte di un socio le azioni si trasferiranno agli eredi legittimi o testamentari, anche se soggetti terzi non soci né parenti”, senza la previsione 1 Avv. Giuseppe Ezio Cusumano pagina 3 di 14 di alcun diritto/vincolo di prelazione né clausola di gradimento;
- il quorum dell'assemblea straordinaria costitutivo e deliberativo è stato ridotto. Le ragioni dell'intervenuta modifica dello Statuto, non oggetto di revisione sin dal 2008, sono state illustrate dal Presidente e ricondotte alla necessità di adeguarlo ai mutamenti legislativi e normativi, alla ristrutturazione organica della società e, per quello che in questa sede interessa, “si è ritenuto opportuno intervenire nei rapporti tra i soci, con particolare riferimento alla delicata materia del trasferimento delle azioni. Si è scelto dunque di disciplinare in modo più chiaro e adeguato l'ipotesi di trasferimento delle azioni . E in articolare di prevenire controversie tra i soci esentando dalla prelazione l'ipotesi di acquisto mortis causa”.
Con domanda di arbitrato del 31/7/2020, e hanno Controparte_1 CP_2 impugnato la delibera assembleare del 4/5/2020. All'esito del procedimento l'Arbitro, con Lodo del 1/7/2021, ha annullato la delibera limitatamente alla sola modifica dell'articolo 11 dello Statuto, relativa al trasferimento delle azioni, e dell'articolo 12 (esercizio del diritto di recesso), rilevando un'ipotesi di abuso della maggioranza per quanto concerne entrambe le disposizioni. L'impugnativa del provvedimento arbitrale proposta dalla , come meglio Parte_1 indicato nel prosieguo, è stata rigettata dalla Corte d'Appello di Milano.
In data 1/4/2022 l'assemblea straordinaria di ha approvato all'ordine del Parte_1 giorno la “adozione degli articoli 11 (trasferimento delle azioni) e 12 (recesso) dello Statuto arbitrale a seguito di lodo arbitrale.
La delibera, identificata con Repertorio n.7830 Raccolta n. 5322 – Verbale di Assemblea Straordinaria, ha richiamato in premessa:
- il procedimento arbitrale che aveva portato all'annullamento della precedente delibera del 4/5/2020, su iniziativa dei soci e e ha dato atto che Controparte_1 CP_2
l'annullamento era intervenuto limitatamente agli artt. 11 e 12, per abuso della maggioranza deliberativa ravvisabile, in specifico, nel non avere rispettato la normativa in tema di recesso ex artt. 2437 e seguenti del cod. civ.;
- l'atto predisposto sul valore di liquidazione di cui all'art. 2437 ter, 2° comma, cod. civ., con allegata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione ex art.2437 ter cod. civ. e con allegata la perizia di stima debitamente asseverata.
Le disposizioni modificate, che interessano il presente contenzioso, sono le seguenti:
Articolo 11 Trasferimento delle azioni
11. Le azioni e/o i diritti di opzione sulle stesse sono liberamente trasferibili per atto tra vivi fra Soci (proporzionalmente fra loro), il coniuge ed i parenti in linea retta/entro il pagina 4 di 14 secondo grado. Per i trasferimenti a terzi delle azioni o dei diritti di opzione a soggetti differenti da quelli sopra indicati, spetta agli altri Soci il diritto di prelazione pro quota a parità di prezzo e condizioni, diritto da esercitarsi entro trenta giorni dal ricevimento da parte dell'Organo Amministrativo della comunicazione mediante lettera raccomandata da parte del Socio alienante della proposta alienazione. Detta proposta, con l'indicazione del nominativo dell'acquirente e del prezzo offerto, dovrà essere inviata all'Organo Amministrativo, il quale dovrà darne comunicazione agli altri soci, sempre a mezzo lettera raccomandata, entro dieci giorni dal ricevimento. Il diritto di prelazione in oggetto dovrà essere esercitato per tutte le azioni (e non parte delle stesse) e per tutti i diritti di opzione (e non parte degli stessi) offerti in prelazione: pertanto qualora uno degli aventi diritto non eserciti il diritto di prelazione, gli altri Soci dovranno esercitarlo pro quota anche sulla quota di spettanza del rinunciante, il tutto nel termine fissato per l'esercizio del diritto di prelazione stesso;
altrimenti le azioni ed i diritti di opzione offerti in prelazione saranno liberamente trasferibili. Ai fini del presente articolo, con il termine “trasferimento per atto tra vivi” si intende qualsiasi negozio, anche a titolo gratuito – ivi inclusa vendita, permuta, conferimento in società, vendita in blocco, dazione in pegno, con attribuzione del diritto di voto al creditore pignoratizio, fusione e scissione – in forza del quale si consegua in via diretta
o indiretta il risultato del trasferimento a terzi della proprietà o di diritti reali con esercizio del diritto di voto su azioni della Società. Qualora, in dipendenza del negozio in questione, il corrispettivo per il trasferimento delle azioni e/o dei diritti di opzione fosse in natura o non fosse determinabile, la determinazione del valore delle azioni e/o dei diritti di opzione oggetto della prelazione, sarà demandata all'Arbitro di cui all'Articolo 43)dello Statuto Sociale, che opererà in funzione di Arbitratore, a cura e spese dei soci in disaccordo ed entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione da parte del socio come sopra effettuata. L'Arbitro dovrà pronunciarsi entro il termine di sessanta giorni dalla nomina;
per tale periodo sono sospesi i termini per l'esercizio del diritto di prelazione. Qualora, comunque, la valutazione - come sopra operata - delle azioni e dei diritti di opzione offerti in prelazione fosse inferiore al prezzo indicato dal socio cedente nell'offerta, quest'ultimo sarà libero di non cedere nè le azioni nè i diritti di opzione. Trascorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'Organo Amministrativo senza che sia stato esercitato il diritto di prelazione salvo la sospensione dei termini come sopra prevista in caso di valutazione dell'Arbitro le azioni ed i diritti di opzione sono cedibili a terzi, a parità di prezzo e condizioni o ad un prezzo e a condizioni più onerosi di quelli indicati nell'offerta. L'Organo amministrativo non potrà annotare nel libro soci l'avvenuta cessione se non siano state ottemperate le formalità di offerta in prelazione nei termini e modi di cui sopra. pagina 5 di 14 Si precisa che le azioni e/o i diritti sociali e patrimoniali possono essere oggetto di intestazione fiduciaria esclusivamente in capo a società italiane operanti ai sensi della legge 1966/1939 e successive modifiche ed integrazioni;
in tale caso, dato che la titolarità effettiva e le conseguenti responsabilità sono ritenute in capo al socio fiduciante, l'eventuale intestazione o reintestazione in capo ai rispettivi fiducianti non avrà rilievo ai sensi della prelazione prevista nel presente statuto. Resta tuttavia inteso che, invece, l'eventuale mutamento del socio fiduciante rientrerà nel campo di applicazione della prelazione statutaria. In caso di morte di un socio, le azioni si trasferiscono agli eredi.
Art. 12 Recesso
12.1 Il diritto di recesso spetta unicamente nei seguenti casi: a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società; b) la trasformazione della società; c) il trasferimento della sede sociale all'estero; d) la revoca dello stato di liquidazione;
e) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
f) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;
g) in tutti gli altri casi previsti dalla legge. Il diritto di recesso non compete ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni concernenti: a) la proroga del termine;
b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari. 12.2 Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo mediante lettera inviata con lettera raccomandata. La raccomandata deve essere inviata entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che legittima il recesso, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato. Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute ed i relativi titoli, se emessi, devono essere depositati presso la sede sociale. Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società. 12.3 Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso. Il valore delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere dell'organo di pagina 6 di 14 controllo, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni. I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore sopra indicato nei quindici giorni precedenti la data fissata per l'assemblea. Ciascun socio ha diritto di prendere visione della determinazione di valore di cui sopra e ottenerne copia a sue spese. Qualora il socio che esercita il recesso, contestualmente alla dichiarazione di esercizio del recesso si opponga alla determinazione del valore da parte dell'Organo Amministrativo, il valore di liquidazione è determinato, entro novanta giorni dall'esercizio del diritto di recesso tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Presidente dell'Ordine nella cui circoscrizione ha sede la Controparte_4 società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica l'articolo 1349, primo comma c.c. 12.4 Gli amministratori offrono in opzione le azioni del socio recedente agli altri soci in proporzione al numero delle azioni possedute. Se vi sono obbligazioni convertibili, il diritto d'opzione spetta anche ai possessori di queste in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio. L'offerta di opzione è depositata presso il registro delle imprese entro quindici giorni dalla determinazione definitiva del valore di liquidazione, prevedendo un termine per l'esercizio del diritto d'opzione non inferiore a trenta giorni e non superiore a novanta giorni dal deposito dell'offerta. Coloro che esercitano il diritto d'opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni che siano rimaste inoptate. Le azioni inoptate possono essere collocate dall'Organo Amministrativo anche presso terzi. In caso di mancato collocamento delle azioni, le azioni del socio che ha esercitato il diritto di recesso vengono rimborsate mediante acquisto dalla società utilizzando riserve disponibili anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2357, terzo comma c.c. Qualora non vi siano utili o riserve disponibili, deve essere convocata l'assemblea straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale o lo scioglimento della società. Alla deliberazione di riduzione del capitale sociale si applicano le disposizioni dell'articolo 2445, comma secondo, terzo e quarto c.c.; ove l'opposizione sia accolta la società si scioglie". La delibera è stata assunta all'unanimità dei soci, presenti e per delega, con la sola eccezione della socia che ha manifestato la propria contrarietà. CP_2
Il non ha partecipato all'assemblea e non ha rilasciato delega. CP_1
Con la domanda di arbitrato del 24/6/2022, e hanno Controparte_1 CP_2
pagina 7 di 14 impugnata la delibera (la seconda) del 1/4/2022, affermando che l'art. 11, come approvato dall'assemblea straordinaria e sopra riportato, prevedeva l'identica clausola di trasferimento delle azioni già annullata con il Lodo del 2021 in ordine all'eliminazione del diritto di prelazione inter vivos tra parenti e, entro il II grado, all'eliminazione del diritto di gradimento.
L'Arbitro unico è pervenuto alla decisione oggetto di impugnazione, rilevando:
- l'interesse ad agire dei ricorrenti poiché la delibera era stata assunta in contrasto con il Lodo arbitrale del 1/7/2021 annullato e, dunque, in manifesta elusione dello stesso;
- con l'annullamento della prima delibera era tornata in vigore la clausola n. 10 dello Statuto del 2008 con la previsione del diritto di prelazione a favore di tutti i soci, come già regolato nella precedente versione dello Statuto del 2004 e con espressa previsione del divieto di libera trasferibilità delle azioni per atto tra vivi e per causa di morte;
- per quanto riguarda l'art. 12, che le parti hanno concordato che, con ulteriore delibera del 19/12/2022 (la terza), si era provveduto alla correzione di errore materiale, in cui era incorso il Notaio, quanto al diritto di recesso per i soci che non hanno concorso all'approvazione delle delibere concernenti la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.
La ha proposto impugnazione del Lodo affidandola a quattro motivi, che Parte_1 possono essere riassunti nei termini che seguono.
1. nullità del lodo ex art. 829 comma 1 n. 12 cpc;
2. nullità del lodo ex art. 829 n. 11 e 12 c.p.c.
3. nullità del lodo per errore di diritto per violazione degli artt. 2377, 1175 e 1375 cod. civ.
4. nullità del lodo per violazione dell'art. 2377 cod. civ. e di conseguenza dell'art. 100 cpc
5. Regolamentazione delle spese - motivo condizionato all'accoglimento dei precedenti.
Si sono costituiti i resistenti eccependo l'inammissibilità dell'impugnazione e contestandone, in ogni caso, il fondamento.
Le parti nei termini concessi ex art. 352 cpc hanno depositato le note e gli scritti conclusivi. Sulle conclusioni rassegnate delle parti in epigrafe trascritte, la causa è stata rimessa in decisione e decisa, all'esito dell'odierna udienza, dalla Corte nella composizione sopra indicata.
pagina 8 di 14 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'impugnazione del lodo ex art. 829 cpc è ammessa solo per far valere errores in iudicando ed errores in procedendo entro i confini dettati dalla norma suddetta. Avendo carattere di giudizio a critica limitata, l'impugnazione per nullità del lodo non può ammettere il riesame nel merito, da parte del giudice dell'impugnazione, della decisione degli arbitri, consentendo esclusivamente il c.d. iudicium rescindens, l'accertamento della sussistenza, o meno, di taluna delle cause di nullità, tassativamente previste dalla disposizione. Soltanto in ipotesi di giudizio rescindente, conclusosi con l'accertamento della nullità del lodo, l'art. 830 cpc consente il riesame di merito della pronuncia arbitrale, che forma oggetto dell'eventuale, successivo iudicium rescissorium2. L'ammissibilità di un riesame di merito è subordinata, infatti, alla preliminare risoluzione della questione della violazione di legge opponibile con l'impugnazione in via di legittimità, analogamente a quanto accade con il ricorso per Cassazione ex art. 360, n. 3 cpc e soltanto alla condizione che sia esplicitamente allegata l'erroneità del canone di diritto applicato rispetto agli elementi accertati dagli arbitri. L'impugnazione non è, dunque, proponibile in collegamento alla mera deduzione di lacune d'indagine e di motivazione che potrebbero evidenziare l'inosservanza della legge solo all'esito del riscontro dell'omesso o inadeguato esame di circostanze di carattere decisivo. I motivi dedotti devono essere, dunque, esaminati entro questi soli limiti di ammissibilità, determinati secondo le disposizioni e le regole richiamate. Al contrario di quanto accade per il merito (ove il sindacato del giudice in sede di impugnazione del lodo è ristretto alla violazione o falsa applicazione di norme di diritto), per i vizi processuali il giudice dell'impugnazione valuta un vizio di attività, con cognizione piena dei fatti processuali rilevanti.
Sempre in via preliminare, la Corte ritiene opportuno richiamare i principi di diritto enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, che consentono di delineare l'ipotesi dell'abuso della regola di maggioranza deliberativa. Con la recentissima sentenza n. 2660/2024, la Corte di Cassazione ha ribadito che l'abuso di siffatta regola è causa di annullamento delle deliberazioni assembleari allorquando non trovi alcuna giustificazione nell'interesse della società e il voto risulta ispirato al perseguimento da parte dei soci di maggioranza di un antitetico interesse personale oppure sia il risultato di una intenzionale attività fraudolenta dei soci maggioritari diretta a provocare la lesione dei diritti di partecipazione e degli altri diritti patrimoniali spettanti ai soci di minoranza uti singuli (così, Cass. 12 dicembre 2005, n. 27387)”, in violazione del canone generale di buona fede nell'esecuzione del 2 Cass. 11/06/2004 n. 11091. pagina 9 di 14 contratto3. Con ulteriore pronuncia4 la Cassazione ha ribadito i medesimi principi ponendo l'accento sul perseguimento di un interesse antitetico a quello sociale, quale risultato dell'attività fraudolenta dei soci di maggioranza. In ordine alle regole sull'onere della prova, la Suprema Corte ha affermato che, di regola, la prova dell'abuso ed eccesso di potere non è diretta ma è il risultato di una valutazione di tipo indiziario, presuntivo, nel rispetto dei canoni di gravità, precisione e concordanza.
Tanto premesso la Corte procede all'esame dei motivi di impugnazione. Con il primo motivo di impugnazione ha sostenuto che la decisione Parte_1 dell'arbitro ha ignorato le difese avanzate dalla società nel corso del procedimento arbitrale. In tesi, la linea difensiva era volta ad affermare sia che la delibera del 1/4/2022 era sorretta da ragioni diverse e autonome rispetto a quelle che avevano portato ad approvare la clausola n. 11, in precedenza annullata, sia il difetto di interesse dei due soci di minoranza ad impugnare la seconda delibera in contestazione, in quanto l'annullamento disposto del Lodo del 4/5/2020 non aveva portato alla reviviscenza della clausola n. 10 dello Statuto del 2008.
Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato, per le ragioni che seguono. Quanto al primo profilo, la società impugnante ha sostenuto che la delibera 1/4/2022 era motivata dalla esigenza di riempire il vuoto lasciato nello Statuto dall'annullamento della delibera precedente “e dalla convinzione che l'abolizione del diritto di prelazione nel caso di trasferimenti tra soci sia assolutamente legittimo e rispondente all'interesse della società di un ordinato passaggio generazionale delle azioni”5. L'articolo 829 comma 1 n. 12 cpc invocato configura astrattamente un vizio del lodo derivante dall'omessa pronuncia su alcune domande ed eccezioni di merito, proposte dalle parti in conformità alla convenzione di arbitrato. La società anche con la presente impugnazione, ha allegato solo Parte_1 genericamente le ragioni che avrebbero indotto i soci di maggioranza all'adozione della seconda delibera. L'argomentazione difensiva non è riconducibile ad alcuna domanda o eccezione che l'Arbitro avrebbe omesso di valutare. Il motivo, a ben vedere, introduce questioni di merito che devono ritenersi assorbite nel passaggio della motivazione del Lodo impugnato, riportato alla pag. 9 e 10. L'Arbitro ha dato atto che la clausola n. 10 dello Statuto del 2008 era stata prevista a garanzia di tutti i soci e, discostandosi da quanto affermato dalla società ricorrente, non ritenendo meritevole di apprezzamento la sua riformulazione. Riformulazione, valutata come illegittima, poiché non solo in contrasto con la decisione di annullamento del primo Lodo (divenuto definitivo a seguito del rigetto, da parte di questa Corte, dell'impugnazione proposta dalla stessa ma Parte_3 soprattutto non in linea con le ragioni che avevano disciplinato il rapporto tra i soci nell'originario contratto sociale.
Quanto al secondo profilo, in punto difetto di interesse dei soci di minoranza CP_1
e ad impugnare la delibera del 1/4/2022, la Corte rinvia a quanto
[...] CP_2 riportato alla pag. 10 del per cui è causa, ove si legge: “L'assemblea CP_3 straordinaria del 01.04.2022 … ha riproposto ed approvato il testo dell'art. 11 dello Statuto con la riformulazione della clausola di prelazione già annullata dal lodo 01.07.2021: si tratta di delibera che si pone in contrasto con il lodo, e si palesa in manifesta elusione dello stesso. Dal che consegue che non si può negare che sussista nella fattispecie interesse degli attori ad agire per l'impugnazione della delibera 01.04.2022…”. Non vi è dubbio, a parere della Corte, che i soci di minoranza fossero titolari di un interesse ad impugnare la delibera del 1/4/2022. Per le modifiche che apportava alle originarie limitazioni del trasferimento delle azioni, la delibera era potenzialmente idonea ad incidere sugli equilibri societari, che hanno regolato la gestione dell' sino a quel momento e che avevano dato rilievo Parte_1 alla coesione tra soci, legati da rapporti familiari. Il verbale dell'assemblea straordinaria del 1/4/2022 indica che era stato deliberato l'adozione degli articoli 11 e 12, come sopra riportati, “e pertanto adottare lo statuto, invariato rispetto alla precedente versione, con gli articoli 11 e 12 come testè approvati, statuto che si allega al presente atto sotto la lettera "C".
L'ulteriore questione, posta con il motivo, contrasta con le conclusioni formulate nella procedura arbitrale e che non hanno contemplato alcuna domanda di accertamento nei termini, ora articolati, con l'atto di impugnazione. Per mera completezza la Corte, comunque, osserva che alla pag. 11 del impugnato CP_3
l'Arbitro ha chiarito le ragioni del permanere della disciplina del diritto di prelazione regolato dalla clausola n. 10 dello Statuto nella versione antecedente al 2020. Ogni ulteriore richiesta comporta una valutazione di merito, nel caso oggetto di esame alla Corte non consentita.
Con il secondo motivo la società impugnante ha contestato la carente e contraddittoria 6 Sentenza Corte d'Appello di Milano n. 2202/2024. pagina 11 di 14 motivazione del Lodo, nella parte in cui ha affermato la sussistenza dell'ipotesi di abuso di maggioranza deliberativa.
ha lamentato l'inadeguatezza della motivazione poiché, in tesi, assistita da Parte_1 un mero rinvio alle ragioni che hanno sorretto la motivazione del precedente Lodo del 1/7/2021, indicato come provvedimento ugualmente caratterizzato da contraddittorietà tra motivazione e dispositivo. Il motivo è inammissibile. La motivazione del Lodo, oggetto della presente impugnazione, ha coperto tutti i fatti decisivi sollevati nell'ambito della procedura arbitrale. Significativi sono i passaggi riportati:
a) alle pagg. 10 e 11 ove si legge “L'assemblea straordinaria del 01.04.2022 … ha riproposto ed approvato il testo dell'art. 11 dello Statuto con la riformulazione della clausola di prelazione già annullata dal lodo 01.07.2021: si tratta di delibera che si pone in contrasto con il lodo, e si palesa in manifesta elusione dello stesso;
b) alle pagg. 11 e 12 ove si legge “consegue, pure richiamata l'ordinanza n. 2 di questo Arbitro [l'Arbitro dunque richiama espressamente, per motivare, la sua ordinanza di sospensione di cui al doc. 59], che ha sospeso la delibera dell'assemblea straordinaria di Ariosto 01.04.2022, la convinzione ricorrere nella fattispecie … abuso di maggioranza deliberativa nella parte concernente il testo modificato dell'art. 11 dello Statuto. E va pertanto accolta la domanda dei Soci ed istanti nel presente Arbitrato, i Sigg.ri e che hanno impugnato la Controparte_1 CP_2 reintroduzione dell'art. 11 presente nella delibera 01.04.2022, già annullata dal lodo 01.07.2021, e pertanto elusiva del lodo stesso”.
I chiari e logici passaggi della motivazione escludono la lettura riduttiva del Lodo impugnato data dalla . Parte_1
La contraddittorietà evidente del lodo, per giurisprudenza di legittimità pacifica, ha rilievo solo tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione ed il dispositivo, mentre la contraddittorietà interna tra le diverse parti della motivazione può assumere rilevanza, quale vizio del lodo, soltanto in quanto determini l'impossibilità assoluta di ricostruire l'iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale7. La carenza e la contraddittorietà denunciata dalla , in termini non di totale Parte_1 assenza di una motivazione ma di motivazione con mero rinvio ad altro e precedente provvedimento arbitrale, non rientra nei limiti indicati dalla giurisprudenza di legittimità, come sopra riportati. Né tali conclusioni possono essere messe in discussioni dall'allegato rilievo della contraddittorietà della motivazione del primo che si assume recepita nel secondo CP_3
CP_3 7 da ultimo Cass. sez. 1 civ. ord. n. 2747/2021. pagina 12 di 14 Come sopra riportato, il primo provvedimento arbitrale è definitivo e non possono certo essere introdotte nel presente giudizio doglianze da ritenersi superate dal rigetto della relativa impugnazione, pronunciato dalla Corte d'Appello di Milano.
Le conclusioni, in punto inammissibilità, valgono anche per il terzo e il quarto motivo, strettamente connessi per le ragioni che li sorreggono e passibili di essere trattati unitariamente. La società impugnante ha sostenuto che il Lodo oggetto di esame violerebbe gli artt. 2377, 1175 e 1375 cod. civ., in quanto l'abuso di maggioranza deliberativa rappresenta un'ipotesi connotata da eccezionalità e il relativo onere della prova, in punto mala fede dei soci di maggioranza, non è stato assolto dai soci ricorrenti. In tesi, l'Arbitro ha errato nel non avvedersi che la delibera annullata rispondeva ad un preciso interesse della società e che il primo Lodo era intervenuto sulla delibera assembleare annullando solo alcune clausole dello Statuto, approvato in data 4/5/2020. Con le questioni poste la società impugnante pretende, ancora una volta, di sottoporre a critica il giudizio di merito espresso dall'Arbitro sull'abuso di maggioranza deliberativa rilevato e posto a fondamento della sua decisione, sulla base di una valida e logica valutazione presuntiva dei gravi elementi emersi. Il contenuto della clausola n. 11, per la sua rilevanza in ordine alla libera trasferibilità delle azioni (art. 2355 cod. civ. ), era idonea a modificare la stabilità storica della compagine sociale e incontrava il limite della buona fede. Ne consegue che, in sede deliberativa, occorreva evidenziare le ragioni concrete della modifica apportata e, con maggiore incisività, prospettare un bilanciamento tra la più ampia flessibilità nella trasferibilità delle azioni introdotta e l'interesse originario condiviso da tutti i soci.
Le conclusioni in punto inammissibilità/infondatezza dei primi quattro motivi ora esaminati esimono la Corte dal valutare l'ultimo motivo in punto regolamentazione delle spese della procedura, formulato in via condizionata.
Conclusivamente, l'impugnazione deve essere rigettata.
Le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono liquidate in favore dei due soci impugnati nella misura di cui al dispositivo, tenuto conto del valore della lite avanti alla Corte, dell'impegno difensivo profuso, dei parametri medi di cui al DM n. 147/2022 (indeterminabilità complessità media) e dell'aumento di cui all'art. 4, comma 2 per l'intervenuta assistenza di una pluralità di soggetti aventi la medesima posizione processuale e per il ricorso a tecniche informatiche che hanno agevolato la consultazione dei documenti prodotti art. 4 comma 1 bis.
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P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta avverso il Lodo Arbitrale pronunciato inter partes dall'Arbitro Unico deciso in data 23/5/2023, così provvede:
- respinge l'impugnazione;
- condanna alla rifusione delle spese del giudizio liquidate in favore dei soci Parte_1 impugnati in complessivi € 11.011,00 oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. In Milano il 2/7/2025
Il Presidente estensore Serena Baccolini
pagina 14 di 14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 3 cfr. anche Cass. 1361/2011; Cass. n. 93532003; Cass. n. 11151/1995. 4 Cass. n. 4034/2024. 5 Pag. 27 dell'atto di impugnazione. pagina 10 di 14