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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 23/10/2025, n. 1041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1041 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6595 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Maria Franca Boi, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Paolo Crocé, che lo rappresenta e difende per procura speciale, ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott. Gilberto Ganassi, intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 31/05/2014, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Villa San Pietro, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di
Pag. 1 di 4 voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e dando Parte_1 CP_1 atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
Gli stessi prestano fin d'ora reciprocamente il consenso per ottenere i documenti necessari per un eventuale espatrio per motivi turistici e lavorativi.
2) Il figlio minore (C.F. ), resta affidato ad Per_1 C.F._3 entrambi i genitori ed avrà lo stesso domicilio e residenza anagrafica della madre.
La casa coniugale in Villa San Pietro, via Iglesias n. 9, intestata al marito, resta assegnata allo stesso con gli arredi di proprietà della moglie, che vengono attribuiti in proprietà esclusiva al sig. . CP_1
La moglie preleverà alcuni beni personali (quali abbigliamento, calzature ed altri effetti strettamente personali) ed i regali dei propri parenti ed amici, nonché l'asciugatrice e la madia che vengono a lei attribuiti.
3) I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale congiuntamente per le decisioni di maggiore interesse per il figlio (in particolare quelle concernenti l'istruzione, le cure mediche, la religione, i viaggi, lo sport) mentre la eserciteranno disgiuntamente per le decisioni di ordinaria amministrazione da assumere nei tempi di permanenza presso ciascun genitore.
4) Al fine di continuare a garantire la presenza significativa di entrambi i genitori nella cura e nella vita del figlio, le parti si impegnano a collaborare perché in linea di massima siano alternati i fine settimana con ciascun genitore e durante la settimana il bambino trascorra tempi adeguati con la mamma o con il papà, compatibilmente con le preminenti esigenze dello stesso minore.
Poiché il sig. è soggetto a turni anche notturni, lo stesso comunicherà CP_1 tempestivamente i propri turni lavorativi affinché possano accordarsi per tenere con sé il figlio minore, oltreché per il fine settimana anche per 2/3 giorni
Pag. 2 di 4 infrasettimanali che verranno preventivamente pianificati prevedendo, in linea di massima, che i suddetti giorni siano fruiti a seconda dei suoi turni lavorativi e le esigenze dell'altro genitore sulla base delle seguenti indicazioni:
- Turno Mattino (6-14): prenderà all'uscita di scuola, lo Per_1 accompagnerà alle eventuali attività sportive/ludiche tenendolo per il pernottamento e accompagnandolo a scuola al mattino il giorno dopo;
- (14-22): accompagna il bambino a scuola come da Persona_2 richiamo sopra;
- (22-6): prenderà all'uscita di scuola CP_2 Per_1 accompagnandolo alle eventuali attività sportive/ludiche, tenendolo per cena e pernottamento, riconducendolo dalla madre per le 21,00/21,30;
- Smontante Notte: può prendere all'uscita di scuola, accompagnarlo Per_1 alle eventuali attività sportive/ludiche, cenare e pernottare e accompagnare a scuola al mattino il giorno dopo.
- Nella giornata di riposo può riprenderlo da scuola, cenare e riportarlo a casa della madre per le 21-21,30.
Non potrà pernottare per il secondo giorno consecutivo perché la mattina seguente monta alle ore 6.
- Qualora il padre abbia un riposo corto (dopo la notte è smontante ma non ha il giorno di riposo successivo perché ha direttamente il mattino) allora l'organizzazione seguirà la tipologia “Turno notturno”.
Rimane inteso che, qualora il sig. fosse impossibilitato ad accompagnare il CP_1 figlio alle eventuali attività ludico/sportive ovvero alle altre attività intraprese dal minore a causa di sopravvenienze impreviste, di tale accompagnamento si curerà la madre al fine di garantire al figlio la continuità della pratica delle suddette attività.
Durante le vacanze natalizie il figlio, compatibilmente con i suoi desideri, trascorrerà con uno dei genitori col criterio dell'alternanza la vigilia o il giorno di Natale, così come alternati saranno il 31 dicembre e il 6 gennaio.
Il giorno di Pasqua o Pasquetta saranno alternati salvo diversi accordi tra i genitori, compatibilmente con i turni del sig. preventivamente comunicati. CP_1
Il giorno del compleanno del bambino sarà festeggiato possibilmente congiuntamente ma qualora non fosse possibile ciascuno lo terrà ad anni alterni.
Durante il periodo estivo, oltre ai normali turni di visita, ciascun genitore, in concomitanza con le proprie ferie, potrà tenere con sé il figlio in via esclusiva per 2 settimane (anche in 2 diverse soluzioni) conducendolo eventualmente anche in vacanza;
i suddetti periodi dovranno essere concordati con congruo anticipo, entro il mese di maggio, per evitare sovrapposizioni.
Pag. 3 di 4 5) Il sig. , a titolo di contributo per il mantenimento del figlio, corrisponderà CP_1 alla sig.ra l'assegno mensile di € 300,00. Pt_1
L'assegno suddetto sarà indicizzato annualmente in base alle variazioni degli indici ISTAT e dovrà essere corrisposto entro il giorno 5 del mese mediante bonifico sul conto corrente della sig.ra che percepirà in via esclusiva Pt_1
l'assegno Unico per lo stesso.
Saranno a carico del padre le spese straordinarie per il figlio, come disciplinate dalle linee guida stabilite dal protocollo del Consiglio Nazionale Forense in vigore (quello del 29//11/2017).
Si precisa che le parti espressamente concordano di ricomprendere come oneri straordinari da affrontarsi nell'interesse del minore anche l'attrezzatura e la retta per l'attività sportiva (attualmente calcio), l'eventuale studio della lingua inglese, il corredo e l'attrezzatura di inizio anno scolastico e il campo estivo.
6) L' autoveicolo targato ES 006 VW cointestato ai coniugi viene attribuito in proprietà esclusiva al sig. . CP_1
7) I coniugi dichiarano di aver già diviso gli importi giacenti nel c.c. cointestato che si obbligano ad estinguere.
Il sig. , a tacitazione di ogni diritto della moglie sull'autovettura targata ES CP_1
006 VW che gli viene attribuita in proprietà esclusiva e sui mobili costituenti l'arredo della casa familiare, di proprietà della sig.ra ed allo stesso Pt_1 attribuiti, nonché a tacitazione totale e definitiva di ogni e qualsivoglia altra pretesa economica che la signora possa avanzare a qualunque titolo, Pt_1 verserà alla sig.ra che accetta l'importo di € 6.000,00 (euro seimila/00) al Pt_1 momento del deposito del ricorso a mezzo assegno circolare o bonifico istantaneo.
8) I coniugi dichiarano di attenersi agli accordi di cui sopra fin dal deposito del presente ricorso.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 23/10/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6595 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Maria Franca Boi, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Paolo Crocé, che lo rappresenta e difende per procura speciale, ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott. Gilberto Ganassi, intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 31/05/2014, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Villa San Pietro, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di
Pag. 1 di 4 voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e dando Parte_1 CP_1 atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
Gli stessi prestano fin d'ora reciprocamente il consenso per ottenere i documenti necessari per un eventuale espatrio per motivi turistici e lavorativi.
2) Il figlio minore (C.F. ), resta affidato ad Per_1 C.F._3 entrambi i genitori ed avrà lo stesso domicilio e residenza anagrafica della madre.
La casa coniugale in Villa San Pietro, via Iglesias n. 9, intestata al marito, resta assegnata allo stesso con gli arredi di proprietà della moglie, che vengono attribuiti in proprietà esclusiva al sig. . CP_1
La moglie preleverà alcuni beni personali (quali abbigliamento, calzature ed altri effetti strettamente personali) ed i regali dei propri parenti ed amici, nonché l'asciugatrice e la madia che vengono a lei attribuiti.
3) I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale congiuntamente per le decisioni di maggiore interesse per il figlio (in particolare quelle concernenti l'istruzione, le cure mediche, la religione, i viaggi, lo sport) mentre la eserciteranno disgiuntamente per le decisioni di ordinaria amministrazione da assumere nei tempi di permanenza presso ciascun genitore.
4) Al fine di continuare a garantire la presenza significativa di entrambi i genitori nella cura e nella vita del figlio, le parti si impegnano a collaborare perché in linea di massima siano alternati i fine settimana con ciascun genitore e durante la settimana il bambino trascorra tempi adeguati con la mamma o con il papà, compatibilmente con le preminenti esigenze dello stesso minore.
Poiché il sig. è soggetto a turni anche notturni, lo stesso comunicherà CP_1 tempestivamente i propri turni lavorativi affinché possano accordarsi per tenere con sé il figlio minore, oltreché per il fine settimana anche per 2/3 giorni
Pag. 2 di 4 infrasettimanali che verranno preventivamente pianificati prevedendo, in linea di massima, che i suddetti giorni siano fruiti a seconda dei suoi turni lavorativi e le esigenze dell'altro genitore sulla base delle seguenti indicazioni:
- Turno Mattino (6-14): prenderà all'uscita di scuola, lo Per_1 accompagnerà alle eventuali attività sportive/ludiche tenendolo per il pernottamento e accompagnandolo a scuola al mattino il giorno dopo;
- (14-22): accompagna il bambino a scuola come da Persona_2 richiamo sopra;
- (22-6): prenderà all'uscita di scuola CP_2 Per_1 accompagnandolo alle eventuali attività sportive/ludiche, tenendolo per cena e pernottamento, riconducendolo dalla madre per le 21,00/21,30;
- Smontante Notte: può prendere all'uscita di scuola, accompagnarlo Per_1 alle eventuali attività sportive/ludiche, cenare e pernottare e accompagnare a scuola al mattino il giorno dopo.
- Nella giornata di riposo può riprenderlo da scuola, cenare e riportarlo a casa della madre per le 21-21,30.
Non potrà pernottare per il secondo giorno consecutivo perché la mattina seguente monta alle ore 6.
- Qualora il padre abbia un riposo corto (dopo la notte è smontante ma non ha il giorno di riposo successivo perché ha direttamente il mattino) allora l'organizzazione seguirà la tipologia “Turno notturno”.
Rimane inteso che, qualora il sig. fosse impossibilitato ad accompagnare il CP_1 figlio alle eventuali attività ludico/sportive ovvero alle altre attività intraprese dal minore a causa di sopravvenienze impreviste, di tale accompagnamento si curerà la madre al fine di garantire al figlio la continuità della pratica delle suddette attività.
Durante le vacanze natalizie il figlio, compatibilmente con i suoi desideri, trascorrerà con uno dei genitori col criterio dell'alternanza la vigilia o il giorno di Natale, così come alternati saranno il 31 dicembre e il 6 gennaio.
Il giorno di Pasqua o Pasquetta saranno alternati salvo diversi accordi tra i genitori, compatibilmente con i turni del sig. preventivamente comunicati. CP_1
Il giorno del compleanno del bambino sarà festeggiato possibilmente congiuntamente ma qualora non fosse possibile ciascuno lo terrà ad anni alterni.
Durante il periodo estivo, oltre ai normali turni di visita, ciascun genitore, in concomitanza con le proprie ferie, potrà tenere con sé il figlio in via esclusiva per 2 settimane (anche in 2 diverse soluzioni) conducendolo eventualmente anche in vacanza;
i suddetti periodi dovranno essere concordati con congruo anticipo, entro il mese di maggio, per evitare sovrapposizioni.
Pag. 3 di 4 5) Il sig. , a titolo di contributo per il mantenimento del figlio, corrisponderà CP_1 alla sig.ra l'assegno mensile di € 300,00. Pt_1
L'assegno suddetto sarà indicizzato annualmente in base alle variazioni degli indici ISTAT e dovrà essere corrisposto entro il giorno 5 del mese mediante bonifico sul conto corrente della sig.ra che percepirà in via esclusiva Pt_1
l'assegno Unico per lo stesso.
Saranno a carico del padre le spese straordinarie per il figlio, come disciplinate dalle linee guida stabilite dal protocollo del Consiglio Nazionale Forense in vigore (quello del 29//11/2017).
Si precisa che le parti espressamente concordano di ricomprendere come oneri straordinari da affrontarsi nell'interesse del minore anche l'attrezzatura e la retta per l'attività sportiva (attualmente calcio), l'eventuale studio della lingua inglese, il corredo e l'attrezzatura di inizio anno scolastico e il campo estivo.
6) L' autoveicolo targato ES 006 VW cointestato ai coniugi viene attribuito in proprietà esclusiva al sig. . CP_1
7) I coniugi dichiarano di aver già diviso gli importi giacenti nel c.c. cointestato che si obbligano ad estinguere.
Il sig. , a tacitazione di ogni diritto della moglie sull'autovettura targata ES CP_1
006 VW che gli viene attribuita in proprietà esclusiva e sui mobili costituenti l'arredo della casa familiare, di proprietà della sig.ra ed allo stesso Pt_1 attribuiti, nonché a tacitazione totale e definitiva di ogni e qualsivoglia altra pretesa economica che la signora possa avanzare a qualunque titolo, Pt_1 verserà alla sig.ra che accetta l'importo di € 6.000,00 (euro seimila/00) al Pt_1 momento del deposito del ricorso a mezzo assegno circolare o bonifico istantaneo.
8) I coniugi dichiarano di attenersi agli accordi di cui sopra fin dal deposito del presente ricorso.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 23/10/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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