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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 05/11/2025, n. 734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 734 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2265/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Giovanna Caso Presidente est.
Dott.ssa Luigia Franzese Giudice
Dott.ssa Maria Rita Guarino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa indicata in epigrafe promossa con ricorso congiunto depositato da , nato Parte_1
a ON SE (CE) il 27/03/1998, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.
FALIVENE ACHILLE, presso il quale elettivamente domicilia, e Parte_2
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta procura
[...] in atti, dall'avv. GIOVANNA MASTRATI, presso la quale elettivamente domicilia.
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
IN FATTO E IN DIRITTO
Le parti, premesso di aver intrattenuto una relazione sentimentale dalla cui unione è nata una figlia
( nata il [...]) hanno chiesto di regolamentare i rapporti i diritti della minore alle Per_1 seguenti condizioni:
1. Affido della figlia minore ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni Per_1 sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica della stessa presso l'abitazione della madre;
2. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della minore, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati su tutte le questioni relative alla figlia;
3. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale separata sulla
1 minore per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
4. La Sig.ra avrà la facoltà - ove lo ritenga opportuno - di Parte_2 trasferire altrove la propria residenza e quella della minore, purché ciò non limiti il diritto di visita del padre. In caso di trasferimento della residenza sarà tenuta a darne notizia al Sig. con congruo preavviso di almeno un mese;
Il sig. avrà la facoltà di Parte_1 Parte_1 trasferire la propria residenza, ove lo ritenga opportuno, altrove purchè ciò non limiti il diritto di visita del minore, ed in caso di trasferimento della residenza, sarà tenuto a darne notizia alla sig.ra con congruo preavviso di almeno un mese;
Pt_2
5. Il Sig. compatibilmente con i propri impegni di lavoro, avrà la facoltà di tenere Parte_1 con sé la figlia almeno 2 giorni alla settimana, preferibilmente il mercoledì dalle 16,00 alle
21,00 e il sabato o la domenica, a settimane alterne, senza pernotto, data l'età della minore, dalle ore 10,30 alle 21,00 del sabato, o dall'orario di uscita da scuola (anche dell'infanzia) e dalle 10,30 alle ore 21,00 della domenica;
le parti precisano, in tema di orari, che nel periodo estivo e precisamente dal mese di maggio al mese di ottobre, gli orari saranno fino alle 21,00 mentre per il periodo invernale e precisamente da novembre ad aprile gli orari saranno fino alle 20,00;
6. Dall'età di 5 anni della minore il papà potrà tenerla durante il fine settimana, sempre a settimane alterne, anche con pernotto dalle 10,30 del sabato, o dall'orario di uscita dalla scuola, alle 21,00 della domenica;
7. Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni lavorativi di entrambi i genitori e della minore, nonché nel rispetto delle volontà della stessa;
8. Per quanto concerne le festività natalizie il Sig. avrà la facoltà di trascorrere Parte_1 con la figlia il giorno del 24 o 25 dicembre, ad anni alterni dalle 11,00 alle 20,00, e così del
31 dicembre e del 1° gennaio ad anni alterni, come del 6 gennaio dalle ore 11,00 alle ore
18,00. Relativamente alle vacanze pasquali, il Sig. avrà la facoltà di trascorrere con Pt_1 la figlia la Domenica di Pasqua ad anni alterni dalle ore 11,00 del sabato alle ore 20,00 della domenica.
9. Per le date e i periodi sopra indicati si applicheranno gli orari come sopra stabiliti - in deroga e per espressa modifica a quanto stabilito al capo 5;
10. La minore trascorrerà con la sig.ra l giorno della Festa della Mamma e con il sig. Pt_2
il giorno della Festa del Papà cosi come i rispettivi compleanni dei genitori. Pt_1
Trascorrerà il suo compleanno, invece, con entrambi i genitori ad orari alternati o insieme o secondo accordi presi di volta in volta dagli stessi con gli orari di cui al capo 9) o secondo
2 impegni scolastici;
11. In ordine alle vacanze estive, il avrà la facoltà di trascorrere con la figlia almeno Parte_1
10 giorni anche non consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di luglio e settembre di ogni anno solare senza pernotto almeno fino all'età di 5 anni della minore. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con la madre, entro il 30 giugno di ogni anno, tenuto conto anche delle esigenze lavorative di entrambi i genitori. Nel caso in cui il periodo di ferie dei genitori coincida la bambina trascorrerà 7 giorni col padre e 7 con la madre.
12. Quando la minore frequenterà la scuola dell'obbligo, sarà onere del padre, nei giorni di visita, far eseguire alla stessa i compiti scolastici nel caso assegnati a casa, prima di riaccompagnarla, agli orari concordati, presso l'abitazione della madre;
13. Viene comunque fatta salva la possibilità che i genitori, in seguito ad accordi di volta in volta assunti, possano derogare alle modalità di frequentazione suddette secondo la loro più ampia e comune libertà, tenendo sempre conto in tal caso delle esigenze lavorative e/o di vita di ciascuno nonché delle esigenze scolastiche e di vita della minore;
14. I ricorrenti s'impegnano a mantenere buoni i rapporti fra la figlia minore ed i C.G nonni paterni e materni, permettendo loro la frequentazione costante con gli stessi. Inoltre, dichiarano di acconsentire, mediante sottoscrizione di apposita delega, a che i nonni materni e paterni possano, in caso di impossibilità dei genitori, andare a prendere la nipote presso la scuola e/o altri luoghi educativi, sportivi e ricreativi che la stessa andrà a frequentare;
15. Il Sig. - a decorrere dal mese di settembre 2025 compreso - si impegna a Parte_1 corrispondere mensilmente, a titolo di concorso spese per il mantenimento ordinario della figlia minore, la somma di € 250,00 (euro duecentocinquanta/00), da rivalutarsi di anno in anno, a far luogo dalla data di deposito del presente ricorso, secondo la variazione degli indici ISTAT. II succitato importo dovrà essere corrisposto in unica soluzione attraverso versamento su c/e intestato alla sig.ra , entro e non oltre il giorno 25 di Parte_2 ogni mese solare, con 5 giorni di tolleranza;
16. Il Sig. rimborserà, inoltre, alla Sig.ra il 50% (cinquanta per cento) di tutte Pt_1 Pt_2 le spese straordinarie dalla stessa sostenute nell'interesse della figlia minore , dietro Per_1 semplice presentazione del documento comprovante la relativa spesa. In particolare, i ricorrenti si danno reciprocamente atto che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e per le spese relative alla frequentazione scolastica (tasse d'iscrizione, libri di testo, abbonamento autobus, mensa e ripetizioni). Preventivo accordo che sarà invece necessario per il rimborso delle ulteriori spese straordinarie di natura scolastica, nonché quelle di
3 natura sportiva e ricreativa. Ad ogni buon conto per tutte le spese straordinarie si intenderà applicato il protocollo di intesa del Tribunale di Santa Maria C.V. del 28.3.2024;
17. Il Sig. rimarrà obbligato a corrispondere i sopraccitati contributi nell'interesse Parte_1 della figlia fintanto che la stessa continuerà a convivere con la madre e/o non sarà economicamente indipendente;
18. L'assegno Unico di € 201,00 mensili viene attualmente percepito dalla sig.ra
[...]
che continuerà a percepirlo interamente col consenso del sig. ; Parte_2 Pt_1
19. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della minore con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della minore;
20. Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire la minore nel proprio passaporto.
All'udienza cartolare del 28/10/25 le parti hanno confermato di voler ottenere una pronuncia alle condizioni indicate nel ricorso.
Il P.M. ha espresso parere favorevole.
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e conformi agli interessi dei minori.
L'ascolto della prole previso dall'art. 473 bis.4 c.p.c. deve ritenersi non necessario tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, recepisce l'accordo raggiunto dalle parti e dichiara interamente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 30/10/25
Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Caso
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Giovanna Caso Presidente est.
Dott.ssa Luigia Franzese Giudice
Dott.ssa Maria Rita Guarino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa indicata in epigrafe promossa con ricorso congiunto depositato da , nato Parte_1
a ON SE (CE) il 27/03/1998, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.
FALIVENE ACHILLE, presso il quale elettivamente domicilia, e Parte_2
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta procura
[...] in atti, dall'avv. GIOVANNA MASTRATI, presso la quale elettivamente domicilia.
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
IN FATTO E IN DIRITTO
Le parti, premesso di aver intrattenuto una relazione sentimentale dalla cui unione è nata una figlia
( nata il [...]) hanno chiesto di regolamentare i rapporti i diritti della minore alle Per_1 seguenti condizioni:
1. Affido della figlia minore ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni Per_1 sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica della stessa presso l'abitazione della madre;
2. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della minore, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati su tutte le questioni relative alla figlia;
3. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale separata sulla
1 minore per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
4. La Sig.ra avrà la facoltà - ove lo ritenga opportuno - di Parte_2 trasferire altrove la propria residenza e quella della minore, purché ciò non limiti il diritto di visita del padre. In caso di trasferimento della residenza sarà tenuta a darne notizia al Sig. con congruo preavviso di almeno un mese;
Il sig. avrà la facoltà di Parte_1 Parte_1 trasferire la propria residenza, ove lo ritenga opportuno, altrove purchè ciò non limiti il diritto di visita del minore, ed in caso di trasferimento della residenza, sarà tenuto a darne notizia alla sig.ra con congruo preavviso di almeno un mese;
Pt_2
5. Il Sig. compatibilmente con i propri impegni di lavoro, avrà la facoltà di tenere Parte_1 con sé la figlia almeno 2 giorni alla settimana, preferibilmente il mercoledì dalle 16,00 alle
21,00 e il sabato o la domenica, a settimane alterne, senza pernotto, data l'età della minore, dalle ore 10,30 alle 21,00 del sabato, o dall'orario di uscita da scuola (anche dell'infanzia) e dalle 10,30 alle ore 21,00 della domenica;
le parti precisano, in tema di orari, che nel periodo estivo e precisamente dal mese di maggio al mese di ottobre, gli orari saranno fino alle 21,00 mentre per il periodo invernale e precisamente da novembre ad aprile gli orari saranno fino alle 20,00;
6. Dall'età di 5 anni della minore il papà potrà tenerla durante il fine settimana, sempre a settimane alterne, anche con pernotto dalle 10,30 del sabato, o dall'orario di uscita dalla scuola, alle 21,00 della domenica;
7. Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni lavorativi di entrambi i genitori e della minore, nonché nel rispetto delle volontà della stessa;
8. Per quanto concerne le festività natalizie il Sig. avrà la facoltà di trascorrere Parte_1 con la figlia il giorno del 24 o 25 dicembre, ad anni alterni dalle 11,00 alle 20,00, e così del
31 dicembre e del 1° gennaio ad anni alterni, come del 6 gennaio dalle ore 11,00 alle ore
18,00. Relativamente alle vacanze pasquali, il Sig. avrà la facoltà di trascorrere con Pt_1 la figlia la Domenica di Pasqua ad anni alterni dalle ore 11,00 del sabato alle ore 20,00 della domenica.
9. Per le date e i periodi sopra indicati si applicheranno gli orari come sopra stabiliti - in deroga e per espressa modifica a quanto stabilito al capo 5;
10. La minore trascorrerà con la sig.ra l giorno della Festa della Mamma e con il sig. Pt_2
il giorno della Festa del Papà cosi come i rispettivi compleanni dei genitori. Pt_1
Trascorrerà il suo compleanno, invece, con entrambi i genitori ad orari alternati o insieme o secondo accordi presi di volta in volta dagli stessi con gli orari di cui al capo 9) o secondo
2 impegni scolastici;
11. In ordine alle vacanze estive, il avrà la facoltà di trascorrere con la figlia almeno Parte_1
10 giorni anche non consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di luglio e settembre di ogni anno solare senza pernotto almeno fino all'età di 5 anni della minore. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con la madre, entro il 30 giugno di ogni anno, tenuto conto anche delle esigenze lavorative di entrambi i genitori. Nel caso in cui il periodo di ferie dei genitori coincida la bambina trascorrerà 7 giorni col padre e 7 con la madre.
12. Quando la minore frequenterà la scuola dell'obbligo, sarà onere del padre, nei giorni di visita, far eseguire alla stessa i compiti scolastici nel caso assegnati a casa, prima di riaccompagnarla, agli orari concordati, presso l'abitazione della madre;
13. Viene comunque fatta salva la possibilità che i genitori, in seguito ad accordi di volta in volta assunti, possano derogare alle modalità di frequentazione suddette secondo la loro più ampia e comune libertà, tenendo sempre conto in tal caso delle esigenze lavorative e/o di vita di ciascuno nonché delle esigenze scolastiche e di vita della minore;
14. I ricorrenti s'impegnano a mantenere buoni i rapporti fra la figlia minore ed i C.G nonni paterni e materni, permettendo loro la frequentazione costante con gli stessi. Inoltre, dichiarano di acconsentire, mediante sottoscrizione di apposita delega, a che i nonni materni e paterni possano, in caso di impossibilità dei genitori, andare a prendere la nipote presso la scuola e/o altri luoghi educativi, sportivi e ricreativi che la stessa andrà a frequentare;
15. Il Sig. - a decorrere dal mese di settembre 2025 compreso - si impegna a Parte_1 corrispondere mensilmente, a titolo di concorso spese per il mantenimento ordinario della figlia minore, la somma di € 250,00 (euro duecentocinquanta/00), da rivalutarsi di anno in anno, a far luogo dalla data di deposito del presente ricorso, secondo la variazione degli indici ISTAT. II succitato importo dovrà essere corrisposto in unica soluzione attraverso versamento su c/e intestato alla sig.ra , entro e non oltre il giorno 25 di Parte_2 ogni mese solare, con 5 giorni di tolleranza;
16. Il Sig. rimborserà, inoltre, alla Sig.ra il 50% (cinquanta per cento) di tutte Pt_1 Pt_2 le spese straordinarie dalla stessa sostenute nell'interesse della figlia minore , dietro Per_1 semplice presentazione del documento comprovante la relativa spesa. In particolare, i ricorrenti si danno reciprocamente atto che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e per le spese relative alla frequentazione scolastica (tasse d'iscrizione, libri di testo, abbonamento autobus, mensa e ripetizioni). Preventivo accordo che sarà invece necessario per il rimborso delle ulteriori spese straordinarie di natura scolastica, nonché quelle di
3 natura sportiva e ricreativa. Ad ogni buon conto per tutte le spese straordinarie si intenderà applicato il protocollo di intesa del Tribunale di Santa Maria C.V. del 28.3.2024;
17. Il Sig. rimarrà obbligato a corrispondere i sopraccitati contributi nell'interesse Parte_1 della figlia fintanto che la stessa continuerà a convivere con la madre e/o non sarà economicamente indipendente;
18. L'assegno Unico di € 201,00 mensili viene attualmente percepito dalla sig.ra
[...]
che continuerà a percepirlo interamente col consenso del sig. ; Parte_2 Pt_1
19. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della minore con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della minore;
20. Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire la minore nel proprio passaporto.
All'udienza cartolare del 28/10/25 le parti hanno confermato di voler ottenere una pronuncia alle condizioni indicate nel ricorso.
Il P.M. ha espresso parere favorevole.
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e conformi agli interessi dei minori.
L'ascolto della prole previso dall'art. 473 bis.4 c.p.c. deve ritenersi non necessario tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, recepisce l'accordo raggiunto dalle parti e dichiara interamente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 30/10/25
Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Caso
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