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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 04/06/2025, n. 2459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2459 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6330/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Oliva ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6330/2019 promossa da:
[ ], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Parte_1 P.IVA_1
difesa dall'avv. VERDEROSA GUIDO [ ed elettivamente C.F._1
domiciliato in alla via Nizza n. 146 Pt_1
OPPONENTE contro
[ ], in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. PALLADINO MADDALENA [ ] ed C.F._2
elettivamente domiciliata in alla via Carlo Alberto Alemagno n. 18 Pt_1
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato la proponeva opposizione avverso il Parte_1
Decreto ingiuntivo n. 1269/2019 emesso dal Tribunale di Salerno nell'ambito del giudizio R.G.
3891/2019, con il quale veniva ingiunto il pagamento in favore della della Controparte_1
pagina 1 di 9 somma di € 966.611,22 – di cui € 48.364,75 di sola linea capitale per forniture di prodotti medicinali ed € 918.246,47 per note di debito/credito per interessi di mora su fatture pagate in ritardo, oltre agli interessi di legge ex D.Lgs 231/2002 maturati dalla scadenza delle singole fatture di vendita al saldo e agli interessi legali dalla domanda al saldo per le note debito interessi, nonché alle spese ed ai compensi della procedura monitoria, liquidate in Euro
5.441,00 per compensi ed Euro 870,00 per spese, oltre spese generali, I.V.A. e C.p.a. Parte A fondamento dell'opposizione la eccepiva in via preliminare la nullità del contratto posto dall'opposta alla base dei crediti di cui alle fatture per la consegna dei medicinali, in quanto l'attività negoziale della PP.AA. e degli enti pubblici deve ritenersi assoggettata all'osservanza delle norme di pubblica evidenza con particolare riferimento all'obbligo di forma scritta ad substantiam per i contratti stipulati con soggetti privati, nonché l'intervenuta prescrizione dei crediti medesimi stante l'assenza di atti interruttivi del termine. Nel merito, deduceva invece la carenza dei presupposti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito;
la non debenza degli interessi di mora sulla sorte capitale dovuta all'inapplicabilità alla fattispecie della disciplina del d.lgs. n. 231/2002, oltre alla non determinabilità degli stessi sulla base della documentazione offerta dalla società in sede monitoria.
Sulla base dei suesposti motivi parte opponente rassegnava le seguenti conclusioni: “a) accertare e dichiarare l'insussistenza delle condizioni di cui all'art. 633 e ss. c.p.c. e, per
l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
b) accertare e dichiarare la mancanza/nullità del contratto e, per l'effetto, revocare ed annullare il decreto ingiuntivo opposto;
c) accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale, in subordine decennale, dei crediti a vario titolo vantati e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
d) accertare e dichiarare la mancanza di valida costituzione in mora per i presunti crediti pagati in ritardo;
Nel merito, accertare e dichiarare che nulla è dovuto ed in accoglimento della proposta opposizione revocare il decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”.
Incardinatosi regolarmente il contraddittorio si costituiva in giudizio la la Controparte_1
quale contestava in toto gli avversi motivi di opposizione e deducendo in particolare l'intervenuto riconoscimento del credito di cui alle fatture azionate in forza degli intervenuti Parte pagamenti in acconto effettuati su alcune di esse dalla nonché di accordi transattivi intervenuti tra le parti. In merito all'eccezione di prescrizione rilevava la valida interruzione del pagina 2 di 9 decorso del termine decennale in forza dell'inoltro all'opponente di lettera di intimazione e messa in mora del 21.01.2014, eccependo altresì la mancanza di contestazioni formulate anche in sede stragiudiziale avverso le consegne di medicinali effettuati sulla base di ordinativi Parte emessi dalla stessa e mai disconosciuti. Concludeva pertanto per il rigetto dell'avversa opposizione e la conseguente conferma integrale del decreto ingiuntivo.
Nel corso del giudizio non veniva svolta attività istruttoria, e all'udienza del 27.01.2025 il
Giudice assegnava la causa a sentenza previa concessione dei termini di legge.
MOTIVAZIONE
Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione di indebito frazionamento del credito sollevata Parte per la prima volta in sede conclusionale dalla opponente, da ritenersi ammissibile trattandosi di eccezione “in senso lato” come tale rilevabile in ogni stato e grado del procedimento anche ex officio dal giudice.
Al riguardo, va rilevato che le Sezioni Unite della Suprema Corte, con sentenza n. 4090/2017 hanno affermato il principio di diritto secondo cui 'le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, anche se relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi. Se tuttavia i suddetti diritti di credito, oltre a far capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o comunque "fondati" sul medesimo fatto costitutivo - sì da non poter essere accertati separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza di una medesima vicenda sostanziale, le relative domande possono essere proposte in separati giudizi solo se risulta in capo al creditore agente un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata”.
Da qui l'affermazione dell'ulteriore principio di diritto, sostanzialmente condiviso anche dalle successive pronunce a Sezioni semplici, secondo cui "le domande relative a diritti di credito analoghi per oggetto e per titolo, in quanto fondati su analoghi, seppur diversi, fatti costitutivi, non possono essere proposte in giudizi diversi quando i relativi fatti costitutivi si inscrivano nell'ambito di una relazione unitaria tra le parti, anche di mero fatto, caratterizzante la concreta vicenda da cui deriva la controversia. Tale divieto processuale non opera quando
pagina 3 di 9 l'attore abbia un interesse oggettivo, il cui accertamento compete al giudice di merito, ad azionare in giudizio solo uno, o solo alcuni, dei crediti sorti nell'ambito della suddetta relazione unitaria".
Dunque, venendo nel caso di specie in rilievo una serie di rapporti dal quale sono scaturiti diversi diritti di credito fondati su distinte prestazioni di fornitura di merci, come risultanti dalle relative fatture, aventi ad oggetto fatti costitutivi di analoga natura riconducibili al medesimo rapporto di durata, deve ritenersi che le domande relative a tali distinti crediti non potevano essere proposte in separati giudizi, non avendo il ricorrente allegato all'uopo un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata .
In ordine, tuttavia, alle conseguenze processuali derivanti dal suddetto abusivo frazionamento, si rileva che la Cassazione ha a più riprese affermato che, se è vero che alcune pronunce dei giudici di legittimità si sono espresse nel senso della improponibilità di tutte le domande giudiziali aventi ad oggetto una frazione di un unico credito, tuttavia tale rigoroso indirizzo ha costituito oggetto di rimeditazione da parte della più recente giurisprudenza, la quale, con argomentazioni che si condividono, ha avuto modo di chiarire che la sanzione del riscontrato abuso dello strumento processuale non può consistere nella inammissibilità delle domande giudiziali, "essendo illegittimo non lo strumento adottato, ma la modalità della sua utilizzazione"; sicché la eliminazione degli effetti distorsivi derivanti del fenomeno della fittizia proliferazione delle cause autonomamente introdotte deve conseguirsi mediante altri rimedi, quali la valutazione dell'onere delle spese come se il procedimento fosse stato unico sin dall'origine (Cass. n. 20834/2017; Cass. n. 10634/2010).
Si desume da quanto sopra precisato che, in ogni caso, non può accogliersi il proposto motivo di opposizione, nella parte in cui vuole farsi derivare dall'abusivo frazionamento del credito la nullità del decreto ingiuntivo opposto.
Procedendo quindi alla disamina nel merito della controversia va rammentato che il criterio di riparto degli oneri assertivi e probatori dell'azione contrattuale di adempimento svolta dalla
[...]
Parte
nei confronti dell' è previsto e regolato dal combinato disposto degli artt. 1218 e CP_1
2697 cc e dal principio di vicinanza della prova, in forza dei quali incombe al preteso creditore allegare e provare la fonte legale o negoziale dell'obbligazione di pagamento, dedotta in giudizio, ed allegarne l'inadempimento totale o parziale e, ciò fatto, spetta al preteso debitore pagina 4 di 9 allegare e provare di avere esattamente adempiuto o di non avere potuto adempiere per causa a sé non imputabile (ex multis Cass. civ. S.U. n. 13533/2001)
Tale criterio va poi coordinato con il principio dell'onere di contestazione specifica, codificato nell'art. 115 c.p.c., in virtù del quale la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l'effetto della relevatio ab onere probandi a favore di chi ha allegato il fatto incontestato.
Orbene, nel caso di specie costituisce circostanza incontestata che i crediti azionati in sede
Parte monitoria siano relativi ad ordini scritti provenienti dalla opponente e diretti alla opposta Parte in qualità di fornitrice: sul punto la ha infatti contestato non già l'esistenza degli ordini in parola (del resto ritualmente prodotti in giudizio unitamente alle fatture azionate e ai propri Parte prospetti riepilogativi dei pagamenti), né la riferibilità degli stessi ad essa bensì unicamente che gli ordini non sono confluiti in un contratto sottoscritto dalle due parti né sono stati seguiti da accettazioni scritte da parte della , onde mancherebbe CP_1
la forma scritta asseritamente prevista ad substantiam, ai fini della validità dei contratti in parola. Parte A questo punto va specificato in termini generali che, In punto di contratti stipulati dalle la Corte di legittimità ha di recente affermato che, invocata dall'Attrice opponente, in relazione Parte a contratti conclusi in epoca anteriore al 2012, che le pur essendo enti pubblici economici e, dunque, sottratte al regime della forma dei contratti prevista dagli artt. 16 e 17 R.D. n.
2440/1923, sono comunque “organismi di diritto pubblico” e dunque, limitatamente ai
“contratti di rilevanza comunitaria”, come definiti dagli artt. 3 e 28 del d. lgs 163/2006, cd
“Codice dei contratti pubblici”, debbono rispettare le procedure di evidenza pubblica e di forma degli atti previste all'art. 11 co. 13 dal citato Codice dei contratti pubblici. (Cass. civ.
n. 24640/2016).
In senso conforme si pone anche la giurisprudenza amministrativa prevalente in materia (cfr.
Cons. St. n. 1638/2005), la quale ha a più riprese ribadito che l è comunque Controparte_2
"organismo di diritto pubblico" ai sensi dell'art. 2, lett. b), d. lgs. 17.3.1995, n. 157 (poi trasfuso nell'art. 3, co. 26, d.lgs. n. 2006, n. 163 -c.d. codice dei contratti pubblici, applicabile alla controversia in esame ratione temporis, e oggi nell'art. 3, lett. D), d.lgs. 18.4.2016, n. 50), trattandosi di organismo: - istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse pagina 5 di 9 generale, aventi carattere non industriale o commerciale;
- dotato di personalità giuridica;
- la cui attività è finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico. Parte Sulla base della citata giurisprudenza può dunque affermarsi che le in quanto sono enti pubblici economici, possono stipulare contratti di diritto privato con i terzi senza dover sottostare ai rigidi requisiti formali previsti dagli artt. 16 e 17 R.D. n. 2440/1923 per i contratti stipulati dallo Stato, dagli enti locali e dagli enti pubblici non economici;
allo stesso tempo, Parte tuttavia, le stesse sono comunque qualificabili alla stregua di organismi di diritto pubblico, e pertanto, limitatamente ai contratti di rilevanza comunitaria conclusi sino al
31.12.2012, esse debbono rispettare i requisiti formali previsti dall'art. 11 co. 13 Codice dei contratti pubblici (abrogato a far data dal 1^.01.2013).
Va ricordato che ai sensi dell'art. 28 co. 1 Codice dei contratti pubblici: “1. Fatto salvo quanto previsto per gli appalti di forniture del Ministero della difesa dall'articolo 196, per i contratti pubblici di rilevanza comunitaria il valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto
(i.v.a.) è pari o superiore alle soglie seguenti: a) € 137.000,00 per gli appalti pubblici di forniture e di servizi diversi da quelli di cui alla lettera b.2), aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali indicate nell'allegato IV;
b) € 211.000,99 b.1) per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati da stazioni appaltanti diverse da quelle indicate nell'allegato IV”
Orbene, nel caso di specie la materia del contendere riguarda senza dubbio contratti conclusi tra la e la (sulla base della datazione delle fatture azionate), il cui valore Parte_1 CP_1
complessivo sicuramente ammonta ad un importo inferiore alla soglia comunitaria di cui al
Codice dei contratti pubblici, posto che dai prospetti prodotti dall'opposta emergerebbe una sorta capitale complessiva del valore di € 48.364,75, ed in ogni caso agli atti non vi è prova che si tratti di fatture inerenti contratti di rilevanza comunitaria come tali assoggettati al requisito della forma scritta.
pagina 6 di 9 Ad ulteriore conferma dell'infondatezza del motivo di opposizione occorre poi evidenziare che, da un lato, parte opponente ha contestato in termini puramente generici e insufficientemente circostanziati l'effettiva esecuzione delle vendite di medicinali, di cui agli ordini prodotti in giudizio dalla , peraltro senza mai provvedere nemmeno a contestare la conformità dei CP_1
prezzi applicati ai medicinali rispetto ai prezzi concordati;
dall'altro lato, neanche può
Parte sottacersi quanto emerso in merito sia all'intervenuto pagamento spontaneo, da parte dell di una parte delle fatture a titolo di acconto sul saldo dovuto, sia all'esistenza tra le parti di un accordo transattivo datato 18.12.2012, elementi questi ben interpretabili alla stregua di un intervenuto riconoscimento (seppur parziale) del credito azionato da parte dello stesso debitore, come tale incompatibile con la contestazione integrale del credito medesimo propugnata nella presente sede.
Ne consegue pertanto che, sulla scorta delle allegazioni e prove offerte dalle parti, va esclusa la nullità per carenza di forma scritta dei contratti di fornitura di medicine in forza dei quali sono state emesse le fatture azionate, atteso che si tratta di contratti che potevano essere conclusi anche non in forma scritta, e segnatamente, di contratti che sono stati conclusi ex art. 1327 cc, Parte tramite scambio di ordine da parte dell' ed esecuzione dell'ordine da parte della venditrice.
Allo stesso modo deve intendersi rigettato anche l'ulteriore motivo attinente all'intervenuta prescrizione del credito azionato, avendo parte opposta validamente dimostrato di aver posto in essere atti interruttivi della stessa attraverso il deposito di formale lettera di intimazione e messa in mora del 21.01.2014, idonea ad interrompere il decorso del termine decennale di prescrizione delle somme dovute in forza di ciascuno degli ordinativi di medicinali fatti valere in questa sede (trattandosi di accordi tutti conclusi a partire dall'anno 2006).
Infine, va confermata la spettanza sulla sorte capitale di cui alle fatture portate in giudizio delle ulteriori somme quantificate dall'opposta in termini di interessi moratori dovuti in ragione del Parte ritardato pagamento da parte della al tasso di cui al d. lgs 231/2002 e con decorrenza dalla data di scadenza di ciascuna fattura, nonché degli interessi sulle fatture oggetto dell'Accordo transattivo del 18.12.2012.
Ed infatti il d. lgs. N. 231/2002, pacificamente applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame, all'art. 1 assoggetta alla propria disciplina “ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale”, ulteriormente specificando al successivo art. 2
pagina 7 di 9 che per “transazione commerciale” deve intendersi tutti quei contratti, comunque denominati, che comportano “la consegna di merci o la prestazione di servizi”.
Sulla base delle succitate definizioni la giurisprudenza di legittimità in più occasioni ha predicato l'applicabilità della normativa in oggetto a tutti i contratti tra imprese, ivi comprese quelli da queste ultime stipulati con le Pubbliche Amministrazioni, i quali comportino, in via esclusiva o prevalente, la consegna o la fornitura di merci dietro pagamento del relativo corrispettivo, con la conseguenza che anche nei casi di contratti di fornitura stipulati con la
P.A. e rispetto ai quali quest'ultima maturi un ritardo nel pagamento dei prezzi dovuti, il decorso degli interessi avviene automaticamente senza necessità di previa costituzione in mora della parte debitrice (cfr. Cass. civ. n. 5734/2019): pertanto, essa è certamente applicabile alla fattispecie in esame, trattandosi di vendita di medicinali da un'impresa ad ente pubblico economico dalla scadenza delle fatture azionate sino al saldo effettivo, sulla base degli elementi ricavabili dal complesso della documentazione contabile prodotta sin dalla fase monitoria.
In conclusione, perciò, va dichiarata l'infondatezza dell'opposizione e, conseguentemente, la conferma integrale del decreto ingiuntivo impugnato in questa sede.
Circa la regolamentazione delle spese di lite, in considerazione dell'accoglimento dell'eccezione di frazionamento del credito, la quale come esplicitato in premessa deve intendersi alla stregua di un'ipotesi di abuso del diritto sussumibile nell'ambito applicativo dell'art. 96 c.p.c., occorre procedere ad un'operazione di scissione della condanna alle spese dal principio generale della soccombenza, ponendo per tale ragione le spese di lite integralmente a carico della parte vittoriosa (cfr Cass. civ. n. 7299/2025).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta l'opposizione per le ragioni di cui in motivazione;
2) Condanna ex art. 96 c.p.c. la a rifondere alla le spese di Controparte_1 Parte_1
lite del presente giudizio, che si quantificano in complessivi € 30.000,00 oltre iva, cpa e rimborso spese forfettario come per legge.
Si comunichi.
pagina 8 di 9 Salerno, 3 giugno 2025
Il Giudice
dott. Daniela Oliva
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Oliva ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6330/2019 promossa da:
[ ], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Parte_1 P.IVA_1
difesa dall'avv. VERDEROSA GUIDO [ ed elettivamente C.F._1
domiciliato in alla via Nizza n. 146 Pt_1
OPPONENTE contro
[ ], in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. PALLADINO MADDALENA [ ] ed C.F._2
elettivamente domiciliata in alla via Carlo Alberto Alemagno n. 18 Pt_1
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato la proponeva opposizione avverso il Parte_1
Decreto ingiuntivo n. 1269/2019 emesso dal Tribunale di Salerno nell'ambito del giudizio R.G.
3891/2019, con il quale veniva ingiunto il pagamento in favore della della Controparte_1
pagina 1 di 9 somma di € 966.611,22 – di cui € 48.364,75 di sola linea capitale per forniture di prodotti medicinali ed € 918.246,47 per note di debito/credito per interessi di mora su fatture pagate in ritardo, oltre agli interessi di legge ex D.Lgs 231/2002 maturati dalla scadenza delle singole fatture di vendita al saldo e agli interessi legali dalla domanda al saldo per le note debito interessi, nonché alle spese ed ai compensi della procedura monitoria, liquidate in Euro
5.441,00 per compensi ed Euro 870,00 per spese, oltre spese generali, I.V.A. e C.p.a. Parte A fondamento dell'opposizione la eccepiva in via preliminare la nullità del contratto posto dall'opposta alla base dei crediti di cui alle fatture per la consegna dei medicinali, in quanto l'attività negoziale della PP.AA. e degli enti pubblici deve ritenersi assoggettata all'osservanza delle norme di pubblica evidenza con particolare riferimento all'obbligo di forma scritta ad substantiam per i contratti stipulati con soggetti privati, nonché l'intervenuta prescrizione dei crediti medesimi stante l'assenza di atti interruttivi del termine. Nel merito, deduceva invece la carenza dei presupposti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito;
la non debenza degli interessi di mora sulla sorte capitale dovuta all'inapplicabilità alla fattispecie della disciplina del d.lgs. n. 231/2002, oltre alla non determinabilità degli stessi sulla base della documentazione offerta dalla società in sede monitoria.
Sulla base dei suesposti motivi parte opponente rassegnava le seguenti conclusioni: “a) accertare e dichiarare l'insussistenza delle condizioni di cui all'art. 633 e ss. c.p.c. e, per
l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
b) accertare e dichiarare la mancanza/nullità del contratto e, per l'effetto, revocare ed annullare il decreto ingiuntivo opposto;
c) accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale, in subordine decennale, dei crediti a vario titolo vantati e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
d) accertare e dichiarare la mancanza di valida costituzione in mora per i presunti crediti pagati in ritardo;
Nel merito, accertare e dichiarare che nulla è dovuto ed in accoglimento della proposta opposizione revocare il decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”.
Incardinatosi regolarmente il contraddittorio si costituiva in giudizio la la Controparte_1
quale contestava in toto gli avversi motivi di opposizione e deducendo in particolare l'intervenuto riconoscimento del credito di cui alle fatture azionate in forza degli intervenuti Parte pagamenti in acconto effettuati su alcune di esse dalla nonché di accordi transattivi intervenuti tra le parti. In merito all'eccezione di prescrizione rilevava la valida interruzione del pagina 2 di 9 decorso del termine decennale in forza dell'inoltro all'opponente di lettera di intimazione e messa in mora del 21.01.2014, eccependo altresì la mancanza di contestazioni formulate anche in sede stragiudiziale avverso le consegne di medicinali effettuati sulla base di ordinativi Parte emessi dalla stessa e mai disconosciuti. Concludeva pertanto per il rigetto dell'avversa opposizione e la conseguente conferma integrale del decreto ingiuntivo.
Nel corso del giudizio non veniva svolta attività istruttoria, e all'udienza del 27.01.2025 il
Giudice assegnava la causa a sentenza previa concessione dei termini di legge.
MOTIVAZIONE
Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione di indebito frazionamento del credito sollevata Parte per la prima volta in sede conclusionale dalla opponente, da ritenersi ammissibile trattandosi di eccezione “in senso lato” come tale rilevabile in ogni stato e grado del procedimento anche ex officio dal giudice.
Al riguardo, va rilevato che le Sezioni Unite della Suprema Corte, con sentenza n. 4090/2017 hanno affermato il principio di diritto secondo cui 'le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, anche se relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi. Se tuttavia i suddetti diritti di credito, oltre a far capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o comunque "fondati" sul medesimo fatto costitutivo - sì da non poter essere accertati separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza di una medesima vicenda sostanziale, le relative domande possono essere proposte in separati giudizi solo se risulta in capo al creditore agente un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata”.
Da qui l'affermazione dell'ulteriore principio di diritto, sostanzialmente condiviso anche dalle successive pronunce a Sezioni semplici, secondo cui "le domande relative a diritti di credito analoghi per oggetto e per titolo, in quanto fondati su analoghi, seppur diversi, fatti costitutivi, non possono essere proposte in giudizi diversi quando i relativi fatti costitutivi si inscrivano nell'ambito di una relazione unitaria tra le parti, anche di mero fatto, caratterizzante la concreta vicenda da cui deriva la controversia. Tale divieto processuale non opera quando
pagina 3 di 9 l'attore abbia un interesse oggettivo, il cui accertamento compete al giudice di merito, ad azionare in giudizio solo uno, o solo alcuni, dei crediti sorti nell'ambito della suddetta relazione unitaria".
Dunque, venendo nel caso di specie in rilievo una serie di rapporti dal quale sono scaturiti diversi diritti di credito fondati su distinte prestazioni di fornitura di merci, come risultanti dalle relative fatture, aventi ad oggetto fatti costitutivi di analoga natura riconducibili al medesimo rapporto di durata, deve ritenersi che le domande relative a tali distinti crediti non potevano essere proposte in separati giudizi, non avendo il ricorrente allegato all'uopo un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata .
In ordine, tuttavia, alle conseguenze processuali derivanti dal suddetto abusivo frazionamento, si rileva che la Cassazione ha a più riprese affermato che, se è vero che alcune pronunce dei giudici di legittimità si sono espresse nel senso della improponibilità di tutte le domande giudiziali aventi ad oggetto una frazione di un unico credito, tuttavia tale rigoroso indirizzo ha costituito oggetto di rimeditazione da parte della più recente giurisprudenza, la quale, con argomentazioni che si condividono, ha avuto modo di chiarire che la sanzione del riscontrato abuso dello strumento processuale non può consistere nella inammissibilità delle domande giudiziali, "essendo illegittimo non lo strumento adottato, ma la modalità della sua utilizzazione"; sicché la eliminazione degli effetti distorsivi derivanti del fenomeno della fittizia proliferazione delle cause autonomamente introdotte deve conseguirsi mediante altri rimedi, quali la valutazione dell'onere delle spese come se il procedimento fosse stato unico sin dall'origine (Cass. n. 20834/2017; Cass. n. 10634/2010).
Si desume da quanto sopra precisato che, in ogni caso, non può accogliersi il proposto motivo di opposizione, nella parte in cui vuole farsi derivare dall'abusivo frazionamento del credito la nullità del decreto ingiuntivo opposto.
Procedendo quindi alla disamina nel merito della controversia va rammentato che il criterio di riparto degli oneri assertivi e probatori dell'azione contrattuale di adempimento svolta dalla
[...]
Parte
nei confronti dell' è previsto e regolato dal combinato disposto degli artt. 1218 e CP_1
2697 cc e dal principio di vicinanza della prova, in forza dei quali incombe al preteso creditore allegare e provare la fonte legale o negoziale dell'obbligazione di pagamento, dedotta in giudizio, ed allegarne l'inadempimento totale o parziale e, ciò fatto, spetta al preteso debitore pagina 4 di 9 allegare e provare di avere esattamente adempiuto o di non avere potuto adempiere per causa a sé non imputabile (ex multis Cass. civ. S.U. n. 13533/2001)
Tale criterio va poi coordinato con il principio dell'onere di contestazione specifica, codificato nell'art. 115 c.p.c., in virtù del quale la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l'effetto della relevatio ab onere probandi a favore di chi ha allegato il fatto incontestato.
Orbene, nel caso di specie costituisce circostanza incontestata che i crediti azionati in sede
Parte monitoria siano relativi ad ordini scritti provenienti dalla opponente e diretti alla opposta Parte in qualità di fornitrice: sul punto la ha infatti contestato non già l'esistenza degli ordini in parola (del resto ritualmente prodotti in giudizio unitamente alle fatture azionate e ai propri Parte prospetti riepilogativi dei pagamenti), né la riferibilità degli stessi ad essa bensì unicamente che gli ordini non sono confluiti in un contratto sottoscritto dalle due parti né sono stati seguiti da accettazioni scritte da parte della , onde mancherebbe CP_1
la forma scritta asseritamente prevista ad substantiam, ai fini della validità dei contratti in parola. Parte A questo punto va specificato in termini generali che, In punto di contratti stipulati dalle la Corte di legittimità ha di recente affermato che, invocata dall'Attrice opponente, in relazione Parte a contratti conclusi in epoca anteriore al 2012, che le pur essendo enti pubblici economici e, dunque, sottratte al regime della forma dei contratti prevista dagli artt. 16 e 17 R.D. n.
2440/1923, sono comunque “organismi di diritto pubblico” e dunque, limitatamente ai
“contratti di rilevanza comunitaria”, come definiti dagli artt. 3 e 28 del d. lgs 163/2006, cd
“Codice dei contratti pubblici”, debbono rispettare le procedure di evidenza pubblica e di forma degli atti previste all'art. 11 co. 13 dal citato Codice dei contratti pubblici. (Cass. civ.
n. 24640/2016).
In senso conforme si pone anche la giurisprudenza amministrativa prevalente in materia (cfr.
Cons. St. n. 1638/2005), la quale ha a più riprese ribadito che l è comunque Controparte_2
"organismo di diritto pubblico" ai sensi dell'art. 2, lett. b), d. lgs. 17.3.1995, n. 157 (poi trasfuso nell'art. 3, co. 26, d.lgs. n. 2006, n. 163 -c.d. codice dei contratti pubblici, applicabile alla controversia in esame ratione temporis, e oggi nell'art. 3, lett. D), d.lgs. 18.4.2016, n. 50), trattandosi di organismo: - istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse pagina 5 di 9 generale, aventi carattere non industriale o commerciale;
- dotato di personalità giuridica;
- la cui attività è finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico. Parte Sulla base della citata giurisprudenza può dunque affermarsi che le in quanto sono enti pubblici economici, possono stipulare contratti di diritto privato con i terzi senza dover sottostare ai rigidi requisiti formali previsti dagli artt. 16 e 17 R.D. n. 2440/1923 per i contratti stipulati dallo Stato, dagli enti locali e dagli enti pubblici non economici;
allo stesso tempo, Parte tuttavia, le stesse sono comunque qualificabili alla stregua di organismi di diritto pubblico, e pertanto, limitatamente ai contratti di rilevanza comunitaria conclusi sino al
31.12.2012, esse debbono rispettare i requisiti formali previsti dall'art. 11 co. 13 Codice dei contratti pubblici (abrogato a far data dal 1^.01.2013).
Va ricordato che ai sensi dell'art. 28 co. 1 Codice dei contratti pubblici: “1. Fatto salvo quanto previsto per gli appalti di forniture del Ministero della difesa dall'articolo 196, per i contratti pubblici di rilevanza comunitaria il valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto
(i.v.a.) è pari o superiore alle soglie seguenti: a) € 137.000,00 per gli appalti pubblici di forniture e di servizi diversi da quelli di cui alla lettera b.2), aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali indicate nell'allegato IV;
b) € 211.000,99 b.1) per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati da stazioni appaltanti diverse da quelle indicate nell'allegato IV”
Orbene, nel caso di specie la materia del contendere riguarda senza dubbio contratti conclusi tra la e la (sulla base della datazione delle fatture azionate), il cui valore Parte_1 CP_1
complessivo sicuramente ammonta ad un importo inferiore alla soglia comunitaria di cui al
Codice dei contratti pubblici, posto che dai prospetti prodotti dall'opposta emergerebbe una sorta capitale complessiva del valore di € 48.364,75, ed in ogni caso agli atti non vi è prova che si tratti di fatture inerenti contratti di rilevanza comunitaria come tali assoggettati al requisito della forma scritta.
pagina 6 di 9 Ad ulteriore conferma dell'infondatezza del motivo di opposizione occorre poi evidenziare che, da un lato, parte opponente ha contestato in termini puramente generici e insufficientemente circostanziati l'effettiva esecuzione delle vendite di medicinali, di cui agli ordini prodotti in giudizio dalla , peraltro senza mai provvedere nemmeno a contestare la conformità dei CP_1
prezzi applicati ai medicinali rispetto ai prezzi concordati;
dall'altro lato, neanche può
Parte sottacersi quanto emerso in merito sia all'intervenuto pagamento spontaneo, da parte dell di una parte delle fatture a titolo di acconto sul saldo dovuto, sia all'esistenza tra le parti di un accordo transattivo datato 18.12.2012, elementi questi ben interpretabili alla stregua di un intervenuto riconoscimento (seppur parziale) del credito azionato da parte dello stesso debitore, come tale incompatibile con la contestazione integrale del credito medesimo propugnata nella presente sede.
Ne consegue pertanto che, sulla scorta delle allegazioni e prove offerte dalle parti, va esclusa la nullità per carenza di forma scritta dei contratti di fornitura di medicine in forza dei quali sono state emesse le fatture azionate, atteso che si tratta di contratti che potevano essere conclusi anche non in forma scritta, e segnatamente, di contratti che sono stati conclusi ex art. 1327 cc, Parte tramite scambio di ordine da parte dell' ed esecuzione dell'ordine da parte della venditrice.
Allo stesso modo deve intendersi rigettato anche l'ulteriore motivo attinente all'intervenuta prescrizione del credito azionato, avendo parte opposta validamente dimostrato di aver posto in essere atti interruttivi della stessa attraverso il deposito di formale lettera di intimazione e messa in mora del 21.01.2014, idonea ad interrompere il decorso del termine decennale di prescrizione delle somme dovute in forza di ciascuno degli ordinativi di medicinali fatti valere in questa sede (trattandosi di accordi tutti conclusi a partire dall'anno 2006).
Infine, va confermata la spettanza sulla sorte capitale di cui alle fatture portate in giudizio delle ulteriori somme quantificate dall'opposta in termini di interessi moratori dovuti in ragione del Parte ritardato pagamento da parte della al tasso di cui al d. lgs 231/2002 e con decorrenza dalla data di scadenza di ciascuna fattura, nonché degli interessi sulle fatture oggetto dell'Accordo transattivo del 18.12.2012.
Ed infatti il d. lgs. N. 231/2002, pacificamente applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame, all'art. 1 assoggetta alla propria disciplina “ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale”, ulteriormente specificando al successivo art. 2
pagina 7 di 9 che per “transazione commerciale” deve intendersi tutti quei contratti, comunque denominati, che comportano “la consegna di merci o la prestazione di servizi”.
Sulla base delle succitate definizioni la giurisprudenza di legittimità in più occasioni ha predicato l'applicabilità della normativa in oggetto a tutti i contratti tra imprese, ivi comprese quelli da queste ultime stipulati con le Pubbliche Amministrazioni, i quali comportino, in via esclusiva o prevalente, la consegna o la fornitura di merci dietro pagamento del relativo corrispettivo, con la conseguenza che anche nei casi di contratti di fornitura stipulati con la
P.A. e rispetto ai quali quest'ultima maturi un ritardo nel pagamento dei prezzi dovuti, il decorso degli interessi avviene automaticamente senza necessità di previa costituzione in mora della parte debitrice (cfr. Cass. civ. n. 5734/2019): pertanto, essa è certamente applicabile alla fattispecie in esame, trattandosi di vendita di medicinali da un'impresa ad ente pubblico economico dalla scadenza delle fatture azionate sino al saldo effettivo, sulla base degli elementi ricavabili dal complesso della documentazione contabile prodotta sin dalla fase monitoria.
In conclusione, perciò, va dichiarata l'infondatezza dell'opposizione e, conseguentemente, la conferma integrale del decreto ingiuntivo impugnato in questa sede.
Circa la regolamentazione delle spese di lite, in considerazione dell'accoglimento dell'eccezione di frazionamento del credito, la quale come esplicitato in premessa deve intendersi alla stregua di un'ipotesi di abuso del diritto sussumibile nell'ambito applicativo dell'art. 96 c.p.c., occorre procedere ad un'operazione di scissione della condanna alle spese dal principio generale della soccombenza, ponendo per tale ragione le spese di lite integralmente a carico della parte vittoriosa (cfr Cass. civ. n. 7299/2025).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta l'opposizione per le ragioni di cui in motivazione;
2) Condanna ex art. 96 c.p.c. la a rifondere alla le spese di Controparte_1 Parte_1
lite del presente giudizio, che si quantificano in complessivi € 30.000,00 oltre iva, cpa e rimborso spese forfettario come per legge.
Si comunichi.
pagina 8 di 9 Salerno, 3 giugno 2025
Il Giudice
dott. Daniela Oliva
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