Articolo 396 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
Articolo 395Articolo 397
Versione
1 gennaio 1993
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Versione
19 dicembre 1996
Art. 396.
(Fermo amministrativo del veicolo)
1. Nelle ipotesi di fermo amministrativo del veicolo disposto ai sensi dell'articolo 214, ((comma 1)) , del codice, si applicano, in quanto compatibili, le norme sul sequestro di veicoli di cui all'articolo 394.
2. Nelle ipotesi di restituzione del veicolo previste dall'articolo 214, comma 2, del codice, essa e' effettuata al soggetto indicato da parte dell'organo di polizia, nel luogo in cui il veicolo e' custodito, alla presenza del custode, se nominato, che sottoscrive il verbale.
((3. Il fermo amministrativo del ciclomotore si esegue con il ricovero temporaneo del veicolo nel luogo indicato dal conducente o, qualora il conducente si trovi nella impossibilita' di indicarlo, presso l'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore ovvero in un deposito autorizzato. Il conducente e' autorizzato, nella prima ipotesi, con annotazione sul verbale di contestazione, a raggiungere il luogo di custodia dallo stesso indicato, salvo che ricorrano motivi ostativi di sicurezza stradale.
4. La restituzione del ciclomotore e' effettuata attraverso la riconsegna del certificato di idoneita' tecnica del veicolo all'avente titolo, da parte dell'organo di polizia che ha accertato la violazione, nei propri uffici. Nell'ipotesi di custodia presso un deposito autorizzato si applicano le disposizioni del comma 2.))
Entrata in vigore il 19 dicembre 1996
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