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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 02/04/2025, n. 1217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1217 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9369/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione CIVILE
Oggi 2 aprile 2025 il giudice onorario dott.ssa Micaela Picone:
visto il proprio provvedimento del 7 ottobre 2024 che interamente si richiama;
osservato che l'udienza odierna è chiamata per discussione ex art. 429 cpc da tenersi con il rito cartolare;
verificato che le parti hanno provveduto a depositare “note di trattazione scritta” in cui hanno precisato le proprie conclusioni;
Il Giudice
pronuncia l'allegata sentenza alle ore 17.00.
Il Giudice
dott.ssa Micaela Picone
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione CIVILE
Il Tribunale ordinario di Firenze, seconda sezione civile, in funzione monocratica, nella persona del giudice onorario Micaela Picone, ha pronunziato ai sensi dell'art. 429 c.p.c. e dell'art. 6 D.lgs. n.
150/2011 la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 11695/2024, promossa da:
Parte_1
con avv. Benedetta Ciampi giusto mandato in atti
-ricorrente contro
di in persona del Dirigente Controparte_1 CP_2
pro-tempore, rappresentato e difeso, in virtù di separata delega allegata in atti, dai propri funzionari e Dott.ssa Patrizia Del Santo Controparte_3
- resistente
*******
Oggetto: opposizione ordinanza – ingiunzione n. n. 299 del 3 aprile 2023 – prot. 26217 del 3.07.2023
– emessa dall' Controparte_4
Conclusioni: per come rassegnate in data odierna a verbale
pagina 2 di 6 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In fatto
Il sig. ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 299 del 3 aprile 2023 Parte_1
– prot. 26217 del 3.07.2023 – emessa dall' di con la quale gli è stato Controparte_1 CP_2 ingiunto il pagamento della complessiva somma di € 4.773,30 quale sanzione amministrativa per la violazione dell'art. 3 comma 3 D.L. 12/2002, convertito con modificazioni dalla L. 73/2002, come sostituito dall'art. 22 co. 1 D.Lgs. 151/2015 aumentata del 20% in caso di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 22 comma 12 TUI;
ulteriormente aumentata del 20% ai sensi dell'art. 1, comma 445 lett. d) punto 1 L. 145/2018.
Il sig. ha censurato la legittimità del provvedimento per non aver considerato: a) che il Pt_1
lavoratore non fosse irregolare sul territorio nazionale per aver presentato domanda Controparte_5
di emersione con altro datore di lavoro presso il quale lavorava regolarmente già da due anni;
b) la lievità della condotta addebitatagli per essersi lo stesso fidato delle rassicurazioni del lavoratore il quale, comunque, aveva prestato la sua attività con lui solo un giorno per poche ore.
Tanto premesso, ha insistito per l'annullamento totale o parziale del provvedimento impugnato o per la rideterminazione della somma ingiunta al minimo edittale.
Nel costituirsi in giudizio l' ha integralmente contestato in fatto ed in Controparte_6
diritto le prospettazioni del ricorrente ed ha istato per il rigetto dell'opposizione.
La causa è stata istruita con acquisizione della documentazione prodotta dalle parti.
All'udienza odierna, la causa viene decisa sulle conclusioni rassegnate dalle parti costituite nelle autorizzate note a trattazione scritta.
In diritto
In via preliminare, occorre precisare che nell'odierno giudizio, avente ad oggetto opposizione ad ordinanza-ingiunzione, per costante giurisprudenza della Corte di Cassazione è l'Amministrazione opposta ad assumere il ruolo di attrice sostanziale e ad avere, ex art. 2697 c.c., l'onere di provare la sussistenza di tutti gli elementi necessari per l'applicazione della sanzione. Sul punto, ex multis, giova richiamare Cass., Sez. I, 7.3.2007, n. 5277, secondo cui: “nel procedimento di opposizione al provvedimento irrogativo di una sanzione amministrativa pecuniaria, l'Amministrazione, pur essendo formalmente convenuta in giudizio, assume sostanzialmente la veste di attrice;
spetta, quindi, ad essa, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., fornire la prova dell'esistenza degli elementi di fatto integranti la
pagina 3 di 6 violazione contestata e della loro riferibilità all'intimato, mentre compete all'opponente, che assume formalmente la veste di convenuto, la prova dèi fatti impeditivi o estintivi”1.
Ciò in quanto è pacifico l'approdo ermeneutico secondo cui, nel giudizio avente ad oggetto l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione per il pagamento di sanzioni amministrative conseguenti a riscontrate irregolarità di posizioni lavorative, l'onere probatorio in ordine all'effettiva sussistenza circa le irregolarità rimproverate nei confronti della parte datoriale è posto a carico esclusivo del preteso creditore sostanziale.
Tanto premesso, nella fattispecie in esame non è in contestazione la sussistenza materiale dell'illecito accertato e cioè che in data 8 marzo 2022 il sig. sia stato trovato a lavorare Controparte_5
'irregolarmente' per il ricorrente.
Nulla questio, di conseguenza, che il sig. sia incorso nella violazione dell'art. 3 comma 3 D.L. Pt_1
12/2002, convertito con modificazioni dalla L. 73/2002, come sostituito dall'art. 22 co. 1 D.Lgs.
151/2015.
A ben vedere il sig. ha contestato, difatti, solo che il sig. fosse irregolare sul territorio Pt_1 CP_5
nazionale per aver presentato, in data 16-07-2020, per il tramite di altro datore di lavoro sig.
[...]
ai sensi dell'art. 103 - comma 1 del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34, per i settori di Persona_1
attività di cui al comma 3 - lettera a del medesimo articolo (agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse).
Secondo la prospettazione di parte ricorrente, quindi, mancherebbero i presupposti per l'applicazione delle maggiorazioni di cui all'art. 22 comma 12 TUI e all'art. 1, comma 445 lett. d) punto 1 L.
145/2018.
Tale prospettazione non viene condivisa dallo scrivente Giudice.
Al riguardo occorre premettere che la procedura di emersione di cui al decreto legge 2020, n. 34 riguarda due forme di regolarizzazione: l'assunzione di lavoratori stranieri o la dichiarazione di sussistenza di rapporti lavorativi irregolari, da un lato, e la concessione di permessi di soggiorno temporaneo per gli stranieri il cui titolo di soggiorno è scaduto.
La procedura si articola in due fasi: la prima è finalizzata all'acquisizione dei pareri della Questura e dell' (quest'ultimo al fine di verificare la capacità reddituale del datore Controparte_1
di lavoro) e non vede la partecipazione dello straniero cui si riferisce la richiesta;
soltanto qualora entrambi i pareri siano favorevoli, viene avviata la fase successiva, con la partecipazione dello straniero 1 Nello stesso senso, Cass., Sez. Il, 10.8.2007, n. 17615, per cui: “in tema di sanzioni amministrative, l'onere di provare tutti gli elementi oggettivi e soggettivi dell'illecito amministrativo sanzionato con l'ordinanza ingiunzione opposta grava sull'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato, escluso il ricorso a presunzioni legali che non possono ritenersi stabilite a favore della stessa autorità se non quando i fatti sui quali esse si fondano siano tali da far apparire l'esistenza del fatto ignoto come la conseguenza dei fatto noto, alla stregua di canoni di ragionevole probabilità”. pagina 4 di 6 da regolarizzare, il quale viene convocato davanti allo Sportello unico, a cui deve produrre la documentazione di sua competenza (copia del passaporto, titolo legittimante l'alloggio, attestazione della propria presenza sul territorio dello Stato da data antecedente l'8 marzo 2020) per poter poi sottoscrivere, dinanzi all'Ufficio procedente, il contratto di soggiorno. Ove la sottoscrizione del contratto di soggiorno non sia possibile per il venir meno del rapporto di lavoro originario, viene valutata la possibilità del rilascio di un permesso di soggiorno “per attesa occupazione”, concedendo un termine per l'eventuale subentro di un diverso datore di lavoro. 17.2.2. (cfr. TAR Umbria, 27 dicembre
2023, n. 769).
In ogni caso, la valutazione della concepibilità di un titolo di soggiorno temporaneo (“per attesa occupazione”) si colloca nella seconda fase della sopra delineata sequenza procedimentale, al momento della convocazione delle parti davanti allo Sportello unico, fase che, come esposto, si apre solo a seguito del superamento dei controlli preliminari sul datore di lavoro.
In altri termini, ove a tale seconda fase non si abbia avuto accesso per il mancato superamento dei controlli sul datore di lavoro, non è possibile esprimere una valutazione sul rilascio del titolo di soggiorno. Tale rilascio presuppone, perciò, che si sia accertata la sussistenza, ab origine, dei requisiti di emersione, in assenza dei quali permane, per lo straniero, la condizione di irregolare.
La stessa disciplina (art. 103, comma 6) consente di affermare che, peraltro, nelle more del procedimento il lavoratore potrà prestare la propria attività lavorativa esclusivamente in favore del datore di lavoro che ha presentato la procedura di emersione.
Nella fattispecie in esame la documentazione depositata in atti dalla difesa di parte ricorrente è del tutto insufficiente a ritenere provata la conclusione della procedura di emersione per il sig. . CP_5
Difatti, in tutte leComunicazione Obbligatorie – Unilav depositate (l'ultima trasmessa in data 17 gennaio 2022) emerge chiaramente che il sig. era ancora in attesa di permesso di soggiorno. CP_5
Non vi è prova che alla data della riscontrata violazione, 8 marzo 2022, la procedura di emersione in favore del sig. si fosse conclusa: lo stesso, quindi, avrebbe potuto lavorare solo per il proprio CP_5
datore di lavoro (vedi sul punto all. 5 parte ITL).
Privo di rilievo, infine, il richiamo operato dalla difesa ricorrente alla disposizione di cui al comma 11 dell'art. 103 D.L. 34/2020 che prevede la sospensione dei procedimenti penali ed amministrativi.
Tale norma, difatti, riguarda i procedimenti aperti nei riguardi dei soli soggetti coinvolti (datore di lavoro e del lavoratore) nella procedura di emersione e, quind, in non altri.
In tal senso depone il citato art.103, comma 6, il quale prevede che “nell'ipotesi di cui al comma 1 (ndr istanza di emersione presentata dal datore di lavoro) il cittadino straniero svolge l'attività di lavoro esclusivamente alle dipendenze del datore di lavoro che ha presentato l'istanza”.
pagina 5 di 6 Da ciò deriva altresì che la scriminante invocata da parte opponente sulla sospensione dei procedimenti penali ed amministrativi non è generalizzata ma produce efficacia solo nei confronti del datore e del lavoratore fruitori dell'istituto dell'emersione.
Per tale motivo l ha ben applicato la normativa di riferimento. Controparte_1
Relativamente all'importo ingiunto devono valorizzarsi le seguenti circostanze: il ricorrente non era mai incorso in altre contestazioni, la minima gravità del fatto contestato, la minima gravità anche dell'elemento soggettivo della colpa.
Pertanto, considerata la cornice edittale, si ritiene congrua la sanzione di euro 3.024,00.
Difatti al giudice dell'opposizione è riconosciuto il potere di sindacare la valutazione compiuta dall'Amministrazione in ordine alla quantificazione della sanzione irrogata e, conseguentemente, di incidere sulla stessa, rideterminandola, nel senso di operarne la riduzione in favore dell'opponente che ne abbia fatto richiesta sulla scorta di una rivalutazione dei criteri legali previsti in proposito e nell'ambito degli stessi limiti normativamente precostituiti. E' difatti esclusa la possibilità di rimettere gli atti all'autorità amministrativa per nuove determinazioni, non potendosi configurare una regressione da una fase propriamente giurisdizionale ad una fase amministrativa, della legittimità del cui svolgimento e del cui esito il giudice civile, ai sensi dell'art. 23 della l. n. 689 del 1981, conosce - eccezionalmente - direttamente e in via principale sulla scorta dei motivi addotti dal ricorrente.
Sussistono gli estremi per pronunciarsi la totale compensazione delle spese di lite tra le parti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 92, c.p.c. (C. Cost. n.° 77/2018) stante la novità della questione sottesa all'odierno giudizio e la rideterminazione della sanzione.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Firenze, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, assorbita ogni altra eccezione deduzione e domanda:
- Accoglie parzialmente l'opposizione proposta avverso l'ordinanza ingiunzione n. 2999 del 3
aprile 2023 – prot. 26217 del 3.07.2023 – emessa dall' di e si Controparte_1 CP_2
ridetermina l'importo della sanzione in € 3.024,00 al cui pagamento il ricorrente è obbligato in favore di parte resistente.
- Compensa le spese di lite.
Così deciso in Firenze, 2 aprile 2025
Il Giudice dott.ssa Micaela Picone
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione CIVILE
Oggi 2 aprile 2025 il giudice onorario dott.ssa Micaela Picone:
visto il proprio provvedimento del 7 ottobre 2024 che interamente si richiama;
osservato che l'udienza odierna è chiamata per discussione ex art. 429 cpc da tenersi con il rito cartolare;
verificato che le parti hanno provveduto a depositare “note di trattazione scritta” in cui hanno precisato le proprie conclusioni;
Il Giudice
pronuncia l'allegata sentenza alle ore 17.00.
Il Giudice
dott.ssa Micaela Picone
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione CIVILE
Il Tribunale ordinario di Firenze, seconda sezione civile, in funzione monocratica, nella persona del giudice onorario Micaela Picone, ha pronunziato ai sensi dell'art. 429 c.p.c. e dell'art. 6 D.lgs. n.
150/2011 la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 11695/2024, promossa da:
Parte_1
con avv. Benedetta Ciampi giusto mandato in atti
-ricorrente contro
di in persona del Dirigente Controparte_1 CP_2
pro-tempore, rappresentato e difeso, in virtù di separata delega allegata in atti, dai propri funzionari e Dott.ssa Patrizia Del Santo Controparte_3
- resistente
*******
Oggetto: opposizione ordinanza – ingiunzione n. n. 299 del 3 aprile 2023 – prot. 26217 del 3.07.2023
– emessa dall' Controparte_4
Conclusioni: per come rassegnate in data odierna a verbale
pagina 2 di 6 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In fatto
Il sig. ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 299 del 3 aprile 2023 Parte_1
– prot. 26217 del 3.07.2023 – emessa dall' di con la quale gli è stato Controparte_1 CP_2 ingiunto il pagamento della complessiva somma di € 4.773,30 quale sanzione amministrativa per la violazione dell'art. 3 comma 3 D.L. 12/2002, convertito con modificazioni dalla L. 73/2002, come sostituito dall'art. 22 co. 1 D.Lgs. 151/2015 aumentata del 20% in caso di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 22 comma 12 TUI;
ulteriormente aumentata del 20% ai sensi dell'art. 1, comma 445 lett. d) punto 1 L. 145/2018.
Il sig. ha censurato la legittimità del provvedimento per non aver considerato: a) che il Pt_1
lavoratore non fosse irregolare sul territorio nazionale per aver presentato domanda Controparte_5
di emersione con altro datore di lavoro presso il quale lavorava regolarmente già da due anni;
b) la lievità della condotta addebitatagli per essersi lo stesso fidato delle rassicurazioni del lavoratore il quale, comunque, aveva prestato la sua attività con lui solo un giorno per poche ore.
Tanto premesso, ha insistito per l'annullamento totale o parziale del provvedimento impugnato o per la rideterminazione della somma ingiunta al minimo edittale.
Nel costituirsi in giudizio l' ha integralmente contestato in fatto ed in Controparte_6
diritto le prospettazioni del ricorrente ed ha istato per il rigetto dell'opposizione.
La causa è stata istruita con acquisizione della documentazione prodotta dalle parti.
All'udienza odierna, la causa viene decisa sulle conclusioni rassegnate dalle parti costituite nelle autorizzate note a trattazione scritta.
In diritto
In via preliminare, occorre precisare che nell'odierno giudizio, avente ad oggetto opposizione ad ordinanza-ingiunzione, per costante giurisprudenza della Corte di Cassazione è l'Amministrazione opposta ad assumere il ruolo di attrice sostanziale e ad avere, ex art. 2697 c.c., l'onere di provare la sussistenza di tutti gli elementi necessari per l'applicazione della sanzione. Sul punto, ex multis, giova richiamare Cass., Sez. I, 7.3.2007, n. 5277, secondo cui: “nel procedimento di opposizione al provvedimento irrogativo di una sanzione amministrativa pecuniaria, l'Amministrazione, pur essendo formalmente convenuta in giudizio, assume sostanzialmente la veste di attrice;
spetta, quindi, ad essa, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., fornire la prova dell'esistenza degli elementi di fatto integranti la
pagina 3 di 6 violazione contestata e della loro riferibilità all'intimato, mentre compete all'opponente, che assume formalmente la veste di convenuto, la prova dèi fatti impeditivi o estintivi”1.
Ciò in quanto è pacifico l'approdo ermeneutico secondo cui, nel giudizio avente ad oggetto l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione per il pagamento di sanzioni amministrative conseguenti a riscontrate irregolarità di posizioni lavorative, l'onere probatorio in ordine all'effettiva sussistenza circa le irregolarità rimproverate nei confronti della parte datoriale è posto a carico esclusivo del preteso creditore sostanziale.
Tanto premesso, nella fattispecie in esame non è in contestazione la sussistenza materiale dell'illecito accertato e cioè che in data 8 marzo 2022 il sig. sia stato trovato a lavorare Controparte_5
'irregolarmente' per il ricorrente.
Nulla questio, di conseguenza, che il sig. sia incorso nella violazione dell'art. 3 comma 3 D.L. Pt_1
12/2002, convertito con modificazioni dalla L. 73/2002, come sostituito dall'art. 22 co. 1 D.Lgs.
151/2015.
A ben vedere il sig. ha contestato, difatti, solo che il sig. fosse irregolare sul territorio Pt_1 CP_5
nazionale per aver presentato, in data 16-07-2020, per il tramite di altro datore di lavoro sig.
[...]
ai sensi dell'art. 103 - comma 1 del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34, per i settori di Persona_1
attività di cui al comma 3 - lettera a del medesimo articolo (agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse).
Secondo la prospettazione di parte ricorrente, quindi, mancherebbero i presupposti per l'applicazione delle maggiorazioni di cui all'art. 22 comma 12 TUI e all'art. 1, comma 445 lett. d) punto 1 L.
145/2018.
Tale prospettazione non viene condivisa dallo scrivente Giudice.
Al riguardo occorre premettere che la procedura di emersione di cui al decreto legge 2020, n. 34 riguarda due forme di regolarizzazione: l'assunzione di lavoratori stranieri o la dichiarazione di sussistenza di rapporti lavorativi irregolari, da un lato, e la concessione di permessi di soggiorno temporaneo per gli stranieri il cui titolo di soggiorno è scaduto.
La procedura si articola in due fasi: la prima è finalizzata all'acquisizione dei pareri della Questura e dell' (quest'ultimo al fine di verificare la capacità reddituale del datore Controparte_1
di lavoro) e non vede la partecipazione dello straniero cui si riferisce la richiesta;
soltanto qualora entrambi i pareri siano favorevoli, viene avviata la fase successiva, con la partecipazione dello straniero 1 Nello stesso senso, Cass., Sez. Il, 10.8.2007, n. 17615, per cui: “in tema di sanzioni amministrative, l'onere di provare tutti gli elementi oggettivi e soggettivi dell'illecito amministrativo sanzionato con l'ordinanza ingiunzione opposta grava sull'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato, escluso il ricorso a presunzioni legali che non possono ritenersi stabilite a favore della stessa autorità se non quando i fatti sui quali esse si fondano siano tali da far apparire l'esistenza del fatto ignoto come la conseguenza dei fatto noto, alla stregua di canoni di ragionevole probabilità”. pagina 4 di 6 da regolarizzare, il quale viene convocato davanti allo Sportello unico, a cui deve produrre la documentazione di sua competenza (copia del passaporto, titolo legittimante l'alloggio, attestazione della propria presenza sul territorio dello Stato da data antecedente l'8 marzo 2020) per poter poi sottoscrivere, dinanzi all'Ufficio procedente, il contratto di soggiorno. Ove la sottoscrizione del contratto di soggiorno non sia possibile per il venir meno del rapporto di lavoro originario, viene valutata la possibilità del rilascio di un permesso di soggiorno “per attesa occupazione”, concedendo un termine per l'eventuale subentro di un diverso datore di lavoro. 17.2.2. (cfr. TAR Umbria, 27 dicembre
2023, n. 769).
In ogni caso, la valutazione della concepibilità di un titolo di soggiorno temporaneo (“per attesa occupazione”) si colloca nella seconda fase della sopra delineata sequenza procedimentale, al momento della convocazione delle parti davanti allo Sportello unico, fase che, come esposto, si apre solo a seguito del superamento dei controlli preliminari sul datore di lavoro.
In altri termini, ove a tale seconda fase non si abbia avuto accesso per il mancato superamento dei controlli sul datore di lavoro, non è possibile esprimere una valutazione sul rilascio del titolo di soggiorno. Tale rilascio presuppone, perciò, che si sia accertata la sussistenza, ab origine, dei requisiti di emersione, in assenza dei quali permane, per lo straniero, la condizione di irregolare.
La stessa disciplina (art. 103, comma 6) consente di affermare che, peraltro, nelle more del procedimento il lavoratore potrà prestare la propria attività lavorativa esclusivamente in favore del datore di lavoro che ha presentato la procedura di emersione.
Nella fattispecie in esame la documentazione depositata in atti dalla difesa di parte ricorrente è del tutto insufficiente a ritenere provata la conclusione della procedura di emersione per il sig. . CP_5
Difatti, in tutte leComunicazione Obbligatorie – Unilav depositate (l'ultima trasmessa in data 17 gennaio 2022) emerge chiaramente che il sig. era ancora in attesa di permesso di soggiorno. CP_5
Non vi è prova che alla data della riscontrata violazione, 8 marzo 2022, la procedura di emersione in favore del sig. si fosse conclusa: lo stesso, quindi, avrebbe potuto lavorare solo per il proprio CP_5
datore di lavoro (vedi sul punto all. 5 parte ITL).
Privo di rilievo, infine, il richiamo operato dalla difesa ricorrente alla disposizione di cui al comma 11 dell'art. 103 D.L. 34/2020 che prevede la sospensione dei procedimenti penali ed amministrativi.
Tale norma, difatti, riguarda i procedimenti aperti nei riguardi dei soli soggetti coinvolti (datore di lavoro e del lavoratore) nella procedura di emersione e, quind, in non altri.
In tal senso depone il citato art.103, comma 6, il quale prevede che “nell'ipotesi di cui al comma 1 (ndr istanza di emersione presentata dal datore di lavoro) il cittadino straniero svolge l'attività di lavoro esclusivamente alle dipendenze del datore di lavoro che ha presentato l'istanza”.
pagina 5 di 6 Da ciò deriva altresì che la scriminante invocata da parte opponente sulla sospensione dei procedimenti penali ed amministrativi non è generalizzata ma produce efficacia solo nei confronti del datore e del lavoratore fruitori dell'istituto dell'emersione.
Per tale motivo l ha ben applicato la normativa di riferimento. Controparte_1
Relativamente all'importo ingiunto devono valorizzarsi le seguenti circostanze: il ricorrente non era mai incorso in altre contestazioni, la minima gravità del fatto contestato, la minima gravità anche dell'elemento soggettivo della colpa.
Pertanto, considerata la cornice edittale, si ritiene congrua la sanzione di euro 3.024,00.
Difatti al giudice dell'opposizione è riconosciuto il potere di sindacare la valutazione compiuta dall'Amministrazione in ordine alla quantificazione della sanzione irrogata e, conseguentemente, di incidere sulla stessa, rideterminandola, nel senso di operarne la riduzione in favore dell'opponente che ne abbia fatto richiesta sulla scorta di una rivalutazione dei criteri legali previsti in proposito e nell'ambito degli stessi limiti normativamente precostituiti. E' difatti esclusa la possibilità di rimettere gli atti all'autorità amministrativa per nuove determinazioni, non potendosi configurare una regressione da una fase propriamente giurisdizionale ad una fase amministrativa, della legittimità del cui svolgimento e del cui esito il giudice civile, ai sensi dell'art. 23 della l. n. 689 del 1981, conosce - eccezionalmente - direttamente e in via principale sulla scorta dei motivi addotti dal ricorrente.
Sussistono gli estremi per pronunciarsi la totale compensazione delle spese di lite tra le parti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 92, c.p.c. (C. Cost. n.° 77/2018) stante la novità della questione sottesa all'odierno giudizio e la rideterminazione della sanzione.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Firenze, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, assorbita ogni altra eccezione deduzione e domanda:
- Accoglie parzialmente l'opposizione proposta avverso l'ordinanza ingiunzione n. 2999 del 3
aprile 2023 – prot. 26217 del 3.07.2023 – emessa dall' di e si Controparte_1 CP_2
ridetermina l'importo della sanzione in € 3.024,00 al cui pagamento il ricorrente è obbligato in favore di parte resistente.
- Compensa le spese di lite.
Così deciso in Firenze, 2 aprile 2025
Il Giudice dott.ssa Micaela Picone
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