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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 04/06/2025, n. 1292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1292 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FO GGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, all'esito dell'udienza del 04/06/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7731 - 2024 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco di Natale Parte_1
PARTE RICORRENTE
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Luigi Lorusso
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: riliquidazione pensionistica
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 13.9.2024, – premesso di essere Parte_1
titolare di pensione cat. VO n. 10083042, con decorrenza dall'1.12.2010, per un importo mensile pari ad euro 669,97, e di aver svolto attività di lavoro in agricoltura quale O.T.D. dal
CP_ 15.1.1968 al 26.6.2010 – adiva l'intestato Tribunale del Lavoro, esponendo: che l' nel liquidare l'anzidetta pensione, aveva considerato un'anzianità contributiva in quota A di 894 settimane per un importo pari ad euro 523,48 e in quota B di 189 settimane per un importo pari ad euro 146,48; che, tuttavia, secondo quanto evincibile dal raffronto tra l'estratto conto certificativo, l'estratto conto assicurativo e l'estratto conto C.A.R.P.E., l' aveva CP_2
omesso di contabilizzare n. 8 contributi settimanali a titolo di disoccupazione ordinaria;
che essa istante aveva diritto a vedersi accreditata la retribuzione ai fini pensionistici (anche di malattia) utile per il calcolo della retribuzione media settimanale, sulla base di tutta la contribuzione versata (sia ordinaria che figurativa), per complessive 270 giornate annue;
che, in data 28.2.2024, era stata presentata apposita domanda di ricostituzione per motivi contributivi n. 9063000106277, rigettata dall' mediante missiva del 21.3.2024, con la CP_2
motivazione ivi precisata (“la contribuzione per la quale è stata richiesta la ricostituzione della pensione, è già considerata nel calcolo della pensione”); che, infine, a nulla era valso il ricorso amministrativo proposto in data 22.7.2024, avendo l'Istituto, con delibera del
Comitato Provinciale resa in data 28.8.2024, ribadito la correttezza dell'originaria liquidazione.
Tanto esposto in fatto e denunciata in diritto l'erroneità della liquidazione operata dall'Ente, la parte ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “
1. Accertare e dichiarare il diritto della sig.ra alla contabilizzazione ai fini della misura della ulteriore Parte_2
contribuzione figurativa per disoccupazione ordinaria per l'anno 1994 per ulteriori 8 settimane;
2. Per l'effetto accertare il diritto della ricorrente alla rideterminazione dell'importo della pensione cat. VO nr. 10083042 in € 684,40 (536,23 quota A+ 148,17) alla data del 1° dicembre 2020 in virtù delle settimane figurative di disoccupazione da accreditarsi oltre agli aumenti annuali dovuti per effetto della perequazione automatica prevista dalla legge.
3. Condannare, conseguentemente, l' in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, al pagamento della differenza dell'importo mensile perequabile maturata a ritroso dal 01.09.2024 sino al 31.12.2021, nel limite triennale dei ratei prevista dall'articolo 47 del DPR 639/70, oltre interessi nella misura di legge della data di maturazione dei singoli ratei mensili sino all'effettivo soddisfo.
4. Voglia, infine, condannare
l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese, diritti ed CP_1
onorari del presente giudizio con distrazione in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscossi i secondi, nonché con l'aumento del compenso nella misura del 30% così come previsto dall'art. 4 comma 1 bis del D.M. 55/2014 per la redazione degli atti con tecniche informatiche tali da agevolarne la consultazione, che consentono la navigazione all'interno dell'atto e la ricerca testuale dei documenti allegati
(collegamento ipertestuale)”. CP_ Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' resistendo al ricorso.
Istruita documentalmente, all'esito dell'udienza del 4.6.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Il ricorso è fondato e va accolto, per le ragioni di seguito esposte.
2.1. Va opportunamente premesso che, come affermato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità in ordine alla distribuzione tra le parti degli oneri assertivi e probatori in caso di
2 inadempimento e/o di inesatto adempimento della prestazione da parte del debitore, a fronte dell'eccezione sia di inadempimento sia di adempimento parziale o inesatto vige la regola generale per cui al creditore istante è sufficiente la mera allegazione della inesattezza dell'altrui adempimento, gravando invece sul debitore l'onere di dimostrare l'esatto adempimento (si veda Cass, Sez. Un., Sentenza n. 13533 del 30/10/2001, secondo cui: “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca …per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento…”).
Questo orientamento è stato più volte successivamente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, sì da potersi reputare affatto consolidato (Cass. n. 2387 del 09/02/2004; Cass. n.
15677 del 03/07/2009; Cass. n. 3373 del 12/02/2010; ass. n. 15659 del 15/07/2011 nonché
Cass. n. 826 del 2015).
Di conseguenza, attesa la natura obbligatoria del rapporto intercorrente tra gli enti previdenziali ed i beneficiari delle prestazioni e tenuto conto, nella specie, dell'allegazione, ad opera della parte ricorrente, della fonte del proprio credito e dell'inesatto adempimento
CP_ dell' (in ragione del dedotto carattere parziale della liquidazione operata dall'Ente), sarebbe stato onere dell' dimostrare ed evidenziare contabilmente di avere esattamente CP_2
adempiuto alla propria obbligazione nei confronti della pensionata (sul tema degli oneri assertivi e probatori in ipotesi di riliquidazione pensionistica, cfr., ex plurimis, Corte
d'Appello di Bari-Sezione Lavoro, 5.2.2019, n. 228).
2.2. Tanto precisato in diritto e passando al caso in esame, occorre subito evidenziare che non
è in discussione in questa sede l'esatto computo dei contributi (effettivi e figurativi) regolarmente accreditati in estratto in favore della pensionata.
Difatti, il ricalcolo proposto dalla ricorrente lascia immutato il montante contributivo
CP_ utilizzato dall' per la liquidazione della prestazione (ovvero 894 settimane in quota A e
189 settimane in quota B, corrispondenti a quelle riportate nel modello TE08 dell'11.1.2023).
Il nucleo centrale della controversia ruota, piuttosto, intorno alla valorizzazione della retribuzione figurativa relativa all'anno 1994, in relazione a n. 8 contributi settimanali accreditati a titolo di “disoccupazione”.
Così delimitato il thema decidendum, ed in disparte il riferimento operato in ricorso al dettato di cui agli artt. 7, comma 12, del D.L. n. 463 del 1983 e 1 del D.P.R. n. 1049 del 1970 (nella specie, non pertinente, alla stregua di quanto innanzi precisato), si ritiene che la
3 prospettazione attorea meriti condivisione, posto che, a fronte di una retribuzione pensionabile di euro 2.040,72 (cfr., in tal senso, l'estratto conto sopra menzionato, doc. 2, CP_ fascicolo di parte ricorrente), asseritamente non computata dall' alcun elemento di segno contrario è stato introdotto dall' , il quale s'è limitato a sostenere di aver “già CP_2 considerato le 8 settimane contributive per disoccupazione 1994”, rinviando al contenuto dei
“modelli TE08 di prima liquidazione e riliquidazione e al predetto documento Unicarpe”
(così, a pag. 2 della memoria), senza, tuttavia, esplicitare i criteri sottesi alla quantificazione del minor rateo liquidato.
2.3. Alla stregua di quanto sin qui esposto, deve dichiararsi il diritto di Parte_1
alla ricostituzione della pensione cat. VO n. 10083042, mediante riconoscimento in suo favore di un rateo mensile pari ad euro 684,40 (a fronte del minor importo di euro 669,97,
CP_ quale liquidato dall' , così composto: euro 536,23 in quota A ed euro 148,17 in quota B.
A tal fine, possono recepirsi i conteggi analitici allegati al ricorso introduttivo del giudizio
(doc. 8), siccome non investiti da contestazioni di sorta sul piano strettamente contabile (cfr., in tema di onere di contestazione nel processo previdenziale, Cass. Sez. Lav. n. 11417/2017). CP_ Giova poi evidenziare che la condanna dell' al versamento in favore della Parte_1
della differenza tra il percepito ed il dovuto va limitata al triennio anteriore al deposito del ricorso introduttivo (avvenuto il 13.9.2024), giacché in questo senso è stata limitata la domanda sulla scorta dei principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di decadenza ex art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, come modificato dal D.L. n. 98 del 2011, conv. in L. n. 111 del 2011 (cfr., tra le altre, Cass. Sez. Lav. n. 17430/2021, secondo cui “In riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza triennale di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 639 del
1970, come modificato dall'art. 38, comma 1, lett. d), del d.l. n. 98 del 2011, conv., con modif., dalla l. n. 111 del 2011, si applica solo alle differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale).
CP_
2.4. Di conseguenza, l' dev'essere condannato al pagamento della differenza tra il rateo mensile percepito e quello dovuto, pari ad euro 14,43, calcolati con decorrenza dal 13.9.2021 fino alla data di deposito del ricorso (13.9.2024), cui vanno aggiunti gli interessi e la rivalutazione monetaria nei limiti di legge dal singolo rateo all'effettivo soddisfo.
3. Le spese di lite – liquidate secondo dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022 (causa di valore infra euro 1.100,00, così determinato in virtù del complessivo importo dovuto alla ricorrente a titolo di differenza per il periodo sopra indicato) – seguono la soccombenza
4 CP_ dell' e vengono distratte in favore dell'Avv. Francesco di Natale, dichiaratosi antistatario ex art. 93, comma 1, c.p.c.
Si precisa che si fa luogo all'invocato aumento di cui all'art. 4, comma 1-bis, D.M. n. 147 cit., in misura del 10%, stante l'impiego di collegamenti ipertestuali volti ad agevolare la consultazione dei documenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 7731/2024 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria o diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto di alla Parte_1
rideterminazione del rateo mensile del trattamento pensionistico di cui è titolare (cat. VO n.
10083042) nella misura di euro 684,40 alla data di decorrenza (1.12.2020); CP_ b) condanna l' al pagamento, in favore della ricorrente, della differenza tra il rateo mensile percepito e quello dovuto, pari ad euro 14,43, calcolati con decorrenza dal 13.9.2021 fino alla data di deposito del ricorso (13.9.2024), oltre interessi e rivalutazione monetaria nei limiti di legge dal singolo rateo all'effettivo soddisfo;
c) condanna l' alla refusione delle spese di lite, liquidate in euro 375,10, oltre i.v.a., CP_2
c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali, come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Francesco di Natale.
Foggia, all'esito dell'udienza del 04/06/2025
Il Giudice
Ivano Caputo
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FO GGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, all'esito dell'udienza del 04/06/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7731 - 2024 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco di Natale Parte_1
PARTE RICORRENTE
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Luigi Lorusso
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: riliquidazione pensionistica
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 13.9.2024, – premesso di essere Parte_1
titolare di pensione cat. VO n. 10083042, con decorrenza dall'1.12.2010, per un importo mensile pari ad euro 669,97, e di aver svolto attività di lavoro in agricoltura quale O.T.D. dal
CP_ 15.1.1968 al 26.6.2010 – adiva l'intestato Tribunale del Lavoro, esponendo: che l' nel liquidare l'anzidetta pensione, aveva considerato un'anzianità contributiva in quota A di 894 settimane per un importo pari ad euro 523,48 e in quota B di 189 settimane per un importo pari ad euro 146,48; che, tuttavia, secondo quanto evincibile dal raffronto tra l'estratto conto certificativo, l'estratto conto assicurativo e l'estratto conto C.A.R.P.E., l' aveva CP_2
omesso di contabilizzare n. 8 contributi settimanali a titolo di disoccupazione ordinaria;
che essa istante aveva diritto a vedersi accreditata la retribuzione ai fini pensionistici (anche di malattia) utile per il calcolo della retribuzione media settimanale, sulla base di tutta la contribuzione versata (sia ordinaria che figurativa), per complessive 270 giornate annue;
che, in data 28.2.2024, era stata presentata apposita domanda di ricostituzione per motivi contributivi n. 9063000106277, rigettata dall' mediante missiva del 21.3.2024, con la CP_2
motivazione ivi precisata (“la contribuzione per la quale è stata richiesta la ricostituzione della pensione, è già considerata nel calcolo della pensione”); che, infine, a nulla era valso il ricorso amministrativo proposto in data 22.7.2024, avendo l'Istituto, con delibera del
Comitato Provinciale resa in data 28.8.2024, ribadito la correttezza dell'originaria liquidazione.
Tanto esposto in fatto e denunciata in diritto l'erroneità della liquidazione operata dall'Ente, la parte ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “
1. Accertare e dichiarare il diritto della sig.ra alla contabilizzazione ai fini della misura della ulteriore Parte_2
contribuzione figurativa per disoccupazione ordinaria per l'anno 1994 per ulteriori 8 settimane;
2. Per l'effetto accertare il diritto della ricorrente alla rideterminazione dell'importo della pensione cat. VO nr. 10083042 in € 684,40 (536,23 quota A+ 148,17) alla data del 1° dicembre 2020 in virtù delle settimane figurative di disoccupazione da accreditarsi oltre agli aumenti annuali dovuti per effetto della perequazione automatica prevista dalla legge.
3. Condannare, conseguentemente, l' in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, al pagamento della differenza dell'importo mensile perequabile maturata a ritroso dal 01.09.2024 sino al 31.12.2021, nel limite triennale dei ratei prevista dall'articolo 47 del DPR 639/70, oltre interessi nella misura di legge della data di maturazione dei singoli ratei mensili sino all'effettivo soddisfo.
4. Voglia, infine, condannare
l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese, diritti ed CP_1
onorari del presente giudizio con distrazione in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscossi i secondi, nonché con l'aumento del compenso nella misura del 30% così come previsto dall'art. 4 comma 1 bis del D.M. 55/2014 per la redazione degli atti con tecniche informatiche tali da agevolarne la consultazione, che consentono la navigazione all'interno dell'atto e la ricerca testuale dei documenti allegati
(collegamento ipertestuale)”. CP_ Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' resistendo al ricorso.
Istruita documentalmente, all'esito dell'udienza del 4.6.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Il ricorso è fondato e va accolto, per le ragioni di seguito esposte.
2.1. Va opportunamente premesso che, come affermato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità in ordine alla distribuzione tra le parti degli oneri assertivi e probatori in caso di
2 inadempimento e/o di inesatto adempimento della prestazione da parte del debitore, a fronte dell'eccezione sia di inadempimento sia di adempimento parziale o inesatto vige la regola generale per cui al creditore istante è sufficiente la mera allegazione della inesattezza dell'altrui adempimento, gravando invece sul debitore l'onere di dimostrare l'esatto adempimento (si veda Cass, Sez. Un., Sentenza n. 13533 del 30/10/2001, secondo cui: “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca …per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento…”).
Questo orientamento è stato più volte successivamente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, sì da potersi reputare affatto consolidato (Cass. n. 2387 del 09/02/2004; Cass. n.
15677 del 03/07/2009; Cass. n. 3373 del 12/02/2010; ass. n. 15659 del 15/07/2011 nonché
Cass. n. 826 del 2015).
Di conseguenza, attesa la natura obbligatoria del rapporto intercorrente tra gli enti previdenziali ed i beneficiari delle prestazioni e tenuto conto, nella specie, dell'allegazione, ad opera della parte ricorrente, della fonte del proprio credito e dell'inesatto adempimento
CP_ dell' (in ragione del dedotto carattere parziale della liquidazione operata dall'Ente), sarebbe stato onere dell' dimostrare ed evidenziare contabilmente di avere esattamente CP_2
adempiuto alla propria obbligazione nei confronti della pensionata (sul tema degli oneri assertivi e probatori in ipotesi di riliquidazione pensionistica, cfr., ex plurimis, Corte
d'Appello di Bari-Sezione Lavoro, 5.2.2019, n. 228).
2.2. Tanto precisato in diritto e passando al caso in esame, occorre subito evidenziare che non
è in discussione in questa sede l'esatto computo dei contributi (effettivi e figurativi) regolarmente accreditati in estratto in favore della pensionata.
Difatti, il ricalcolo proposto dalla ricorrente lascia immutato il montante contributivo
CP_ utilizzato dall' per la liquidazione della prestazione (ovvero 894 settimane in quota A e
189 settimane in quota B, corrispondenti a quelle riportate nel modello TE08 dell'11.1.2023).
Il nucleo centrale della controversia ruota, piuttosto, intorno alla valorizzazione della retribuzione figurativa relativa all'anno 1994, in relazione a n. 8 contributi settimanali accreditati a titolo di “disoccupazione”.
Così delimitato il thema decidendum, ed in disparte il riferimento operato in ricorso al dettato di cui agli artt. 7, comma 12, del D.L. n. 463 del 1983 e 1 del D.P.R. n. 1049 del 1970 (nella specie, non pertinente, alla stregua di quanto innanzi precisato), si ritiene che la
3 prospettazione attorea meriti condivisione, posto che, a fronte di una retribuzione pensionabile di euro 2.040,72 (cfr., in tal senso, l'estratto conto sopra menzionato, doc. 2, CP_ fascicolo di parte ricorrente), asseritamente non computata dall' alcun elemento di segno contrario è stato introdotto dall' , il quale s'è limitato a sostenere di aver “già CP_2 considerato le 8 settimane contributive per disoccupazione 1994”, rinviando al contenuto dei
“modelli TE08 di prima liquidazione e riliquidazione e al predetto documento Unicarpe”
(così, a pag. 2 della memoria), senza, tuttavia, esplicitare i criteri sottesi alla quantificazione del minor rateo liquidato.
2.3. Alla stregua di quanto sin qui esposto, deve dichiararsi il diritto di Parte_1
alla ricostituzione della pensione cat. VO n. 10083042, mediante riconoscimento in suo favore di un rateo mensile pari ad euro 684,40 (a fronte del minor importo di euro 669,97,
CP_ quale liquidato dall' , così composto: euro 536,23 in quota A ed euro 148,17 in quota B.
A tal fine, possono recepirsi i conteggi analitici allegati al ricorso introduttivo del giudizio
(doc. 8), siccome non investiti da contestazioni di sorta sul piano strettamente contabile (cfr., in tema di onere di contestazione nel processo previdenziale, Cass. Sez. Lav. n. 11417/2017). CP_ Giova poi evidenziare che la condanna dell' al versamento in favore della Parte_1
della differenza tra il percepito ed il dovuto va limitata al triennio anteriore al deposito del ricorso introduttivo (avvenuto il 13.9.2024), giacché in questo senso è stata limitata la domanda sulla scorta dei principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di decadenza ex art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, come modificato dal D.L. n. 98 del 2011, conv. in L. n. 111 del 2011 (cfr., tra le altre, Cass. Sez. Lav. n. 17430/2021, secondo cui “In riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza triennale di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 639 del
1970, come modificato dall'art. 38, comma 1, lett. d), del d.l. n. 98 del 2011, conv., con modif., dalla l. n. 111 del 2011, si applica solo alle differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale).
CP_
2.4. Di conseguenza, l' dev'essere condannato al pagamento della differenza tra il rateo mensile percepito e quello dovuto, pari ad euro 14,43, calcolati con decorrenza dal 13.9.2021 fino alla data di deposito del ricorso (13.9.2024), cui vanno aggiunti gli interessi e la rivalutazione monetaria nei limiti di legge dal singolo rateo all'effettivo soddisfo.
3. Le spese di lite – liquidate secondo dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022 (causa di valore infra euro 1.100,00, così determinato in virtù del complessivo importo dovuto alla ricorrente a titolo di differenza per il periodo sopra indicato) – seguono la soccombenza
4 CP_ dell' e vengono distratte in favore dell'Avv. Francesco di Natale, dichiaratosi antistatario ex art. 93, comma 1, c.p.c.
Si precisa che si fa luogo all'invocato aumento di cui all'art. 4, comma 1-bis, D.M. n. 147 cit., in misura del 10%, stante l'impiego di collegamenti ipertestuali volti ad agevolare la consultazione dei documenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 7731/2024 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria o diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto di alla Parte_1
rideterminazione del rateo mensile del trattamento pensionistico di cui è titolare (cat. VO n.
10083042) nella misura di euro 684,40 alla data di decorrenza (1.12.2020); CP_ b) condanna l' al pagamento, in favore della ricorrente, della differenza tra il rateo mensile percepito e quello dovuto, pari ad euro 14,43, calcolati con decorrenza dal 13.9.2021 fino alla data di deposito del ricorso (13.9.2024), oltre interessi e rivalutazione monetaria nei limiti di legge dal singolo rateo all'effettivo soddisfo;
c) condanna l' alla refusione delle spese di lite, liquidate in euro 375,10, oltre i.v.a., CP_2
c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali, come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Francesco di Natale.
Foggia, all'esito dell'udienza del 04/06/2025
Il Giudice
Ivano Caputo
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