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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 17/07/2025, n. 959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 959 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA Sezione Lavoro in persona del giudice del lavoro Valentina Avarello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 941 nel ruolo generale dell'anno 2024 promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Buonamano Antimo, Izzo Parte_1
Giuseppe, SC TO. CONTRO
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex art. 417 bis c.p.c. dalle dr.sse Luppi Maria Grazie e LU AU.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della
“ragione più liquida”, per cui se in un processo sussiste una ragione sufficiente per decidere la lite, la sentenza può fondarsi su di essa anche quando il motivo della decisione si pone, da un punto di vista logico, a valle di altre ragioni che non sono affrontate e decise. Il principio – che trova fondamento costituzionale negli artt. 24 e 111 Cost. – consente di prescindere dall'osservanza dell'ordine logico delle questioni da esaminare di cui all'art. 276 c.p.c. così da decidere la causa nel modo più semplice e rapido ove si prospetti una questione assorbente, quantunque logicamente subordinata, senza che sia necessario passare previamente in rassegna tutte le altre, anche se di carattere preliminare (v. Cass. n. 27953/2018; Cass. n. 2909/2017; Cass. 2853/2017; Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002, Cass. sez. un. 9936/14; Cass. Sez. Un. N. 26242.3/2014).
2. Con ricorso depositato in data 06/03/2024 la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio il , anche nelle sue articolazioni territoriali, al fine di Controparte_1 sentire accogliere le seguenti conclusioni:
1 “Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente quale insegnante in servizio nel ruolo di educatore (classe di concorso PPPP), a percepire l'importo aggiuntivo previsto dall'art. 1, co. 12 della L. 13 luglio 2015 n. 107 (c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado), pari ad € 500,00 annui, per gli anni scolastici 2019/2020- 2020/2021- 2021/2022- 2022/2023 e 2023/2024 per un complessivo di €2.500,00”. Il tutto con vittoria di spese da attribuirsi ai procuratori costituiti dichiaratisi antistatari.
3. Si costituiva in giudizio il chiedendo la reiezione della pretesa ex adverso CP_1 formulata, in quanto asseritamente infondata in fatto e in diritto ed eccependo altresì la prescrizione parziale dei crediti rivendicati.
4. Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la discussione all'odierna udienza e, all'esito della stessa (celebrata con modalità di trattazione scritta), decisa mediante deposito telematico della sentenza completa di contestuale motivazione.
5. Preliminarmente si rileva che la parte ricorrente ha allegato alle note per l'odierna udienza cedolino paga di febbraio 2024 dal quale risulta titolare di contratto di lavoro a tempo indeterminato presso l'Istituto San Benedetto di Latina;
nel consegue, pertanto, la competenza dell'autorità giudiziaria adita.
6. Il ricorso è fondato e deve trovare accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito indicate.
7. In subiecta materia è intervenuta la Corte di Cassazione con sentenza n. 32014 del 31.10.2022, a cui questo Tribunale ritiene di aderire In primo luogo, la S.C. ha ricostruito brevemente il quadro normativo di riferimento inerente al beneficio richiesto in ricorso denominato “Carta Elettronica del Docente”. L'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, testualmente recita: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, Controparte_2 specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream
o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma
2 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile». Il successivo comma 122 prevede: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il on il Ministro Controparte_3 dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità̀ di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità̀ digitale, nonché́ le modalità̀ per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima» In attuazione di quanto disposto dal comma 122 è stato adottato il d.p.c.m. 23 settembre 2015, recante: “modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, il cui articolo 2, comma 1, è del seguente tenore: «I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile». La S.C. con riferimento specifico al personale educativo, ha poi chiarito che: “La carta in discorso è attribuita, dunque, al personale docente, nel cui ambito può ben dirsi rientrare quello educativo ad esso assimilato sul piano funzionale dall'art. 395 d.lgs. n. 297 del 1994, rubricato «funzione docente», il quale prevede: «La funzione docente è intesa come esplicazione essenziale dell'attività di trasmissione della cultura, di contributo alla elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità». Con specifico riguardo alla posizione del personale educativo, il c.c.n.l. Comparto Scuola 2016-2018 lo include, infatti, nell'area professionale del personale docente stabilendo, all'art. 25, che «1. Il personale docente ed educativo degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali, è collocato nella distinta area professionale del personale docente.
2. Rientrano in tale area i docenti della scuola dell'infanzia; i docenti della scuola primaria;
i docenti della scuola secondaria di 1° grado;
i docenti diplomati e laureati della scuola secondaria di 2° grado;
il personale educativo dei convitti e degli educandati femminili». Il successivo art. 127 aggiunge che «
1. Il profilo professionale del personale educativo è costituito da competenze di tipo psicopedagogico, metodologico ed organizzativo- relazionale, tra loro correlate ed integrate, che si sviluppano attraverso la maturazione dell'esperienza educativa e l'attività di studio e di ricerca.
2. Nell'ambito dell'area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi, convittori e semiconvittori, in un quadro coordinato di rapporti e di intese con i docenti delle scuole da essi frequentate e di rispetto dell'autonomia culturale e professionale del personale educativo.
3. La funzione educativa si esplica in una serie articolata di attività che comprendono l'attività educativa vera e propria, le attività ad essa funzionali e le attività aggiuntive».
3 L'art. 128 stabilisce, ancora, che «
1. L'attività educativa è volta alla promozione dei processi di crescita umana, civile e culturale, nonché di socializzazione degli allievi, convittori e semiconvittori, i quali sono così assistiti e guidati nella loro partecipazione ai vari momenti della vita comune nel convitto od istituzione educativa. La medesima attività è finalizzata anche all'organizzazione degli studi e del tempo libero, delle iniziative culturali, sportive e ricreative, nonché alla definizione delle rispettive metodologie, anche per gli aspetti psicopedagogici e di orientamento»”. Ha concluso, pertanto, rilevando che, secondo una lettura coordinata delle disposizioni di legge e del c.c.n.l. di categoria sopra richiamate, emerge che il personale educativo, seppur impegnato in funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, nondimeno ne partecipa i contenuti sul piano della formazione e istruzione degli allievi, convittori e semiconvittori, di qui l'espressa collocazione all'interno dell'area professionale del personale docente. Sul piano esegetico, decisiva valenza riveste il comma 2 dell'articolo 127, cit., ove è puntualizzato che, nell'ambito dell'area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione, in un quadro coordinato di rapporti e intese con i docenti delle scuole, sicché, all'istitutore spetterebbe appunto il compito di integrare l'istruzione ricevuta dal corpo docente, oltre che di conferire agli alunni speciali complementi di cultura. Ha aggiunto altresì la Cassazione: “Né può sostenersi che sul personale educativo, a differenza di quello docente, non graverebbe un preciso obbligo formativo. (…) l'art. 129 c.c.n.l. cit. prevede che «[…] 4. Rientra altresì nell'attività funzionale all'attività educativa la partecipazione ad iniziative di formazione e di aggiornamento programmate a livello nazionale, regionale o di istituzione educativa», appalesando in tal guisa come tali iniziative si correlino funzionalmente alla realizzazione dei compiti assegnati al personale educativo, con assimilazione in parte qua al personale docente in senso stretto. Pertanto, tenuto conto della ratio dell'introduzione del bonus in parola, non si spiegherebbe una differenziazione di trattamento, posto che entrambe le figure professionali sono soggette, a ben vedere, a precisi oneri formativi, tanto da giustificare l'introduzione di un sostegno datoriale in correlazione all'esborso economico per le spese di aggiornamento e di studio. La circostanza che l'art. 398 del d.lgs. 16/04/1994, n. 297, preservi una distinzione tra i ruoli del personale docente e di quello educativo non giova a supportare la tesi del , CP_4 laddove si consideri che, al comma 2, articolo ult. cit., si specifica chiaramente – con espressione lessicalmente sovrapponibile a quella in precedenza adoperata dall'art. 121 del d.P.R. 31/05/1974, n. 417 – che al personale educativo «si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico dei docenti elementari». Com'è agevole constatare, trattasi di locuzione che, dove estende al personale educativo le disposizioni concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico dei docenti elementari, opera un'equiparazione a tali fini fra le due categorie, e ciò per la complementarità delle rispettive funzioni. Se è indubbio, poi, che la carta docente «dell'importo nominale di €. 500 annui» costituisce un beneficio economico, non può non convenirsi sul fatto che, anche per via della
4 disposizione da ultimo richiamata, essa debba essere attribuita, conclusivamente, al personale docente tout court, ivi compresi gli appartenenti al ruolo degli educatori.
8. A fronte della ricostruzione - mediante una lettura coordinata delle disposizioni di legge e del c.c.n.l. di categoria - effettuata dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 32014 del 31.10.2022, secondo la quale, in estrema sintesi, la funzione educativa, pur differenziandosi da quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, nondimeno partecipa al processo di formazione e di educazione, in un quadro coordinato di rapporti e intese con i docenti delle scuole e all'estensione al personale educativo delle disposizioni concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico dei docenti elementari, la Suprema Corte ha espresso il principio di diritto secondo cui la Carta docente costituisce un beneficio economico che deve essere riconosciuto al personale docente genericamente inteso, ivi compresi gli appartenenti al ruolo degli educatori – in considerazione della ratio a fondamento dell'istituzione del suddetto bonus e della funzione educativa, soggetta a precisi oneri formativi, come quella docente.
9. Ciò posto, a fronte della tipologia di servizio prestato presso l'amministrazione da parte ricorrente(contratti a tempo determinato e indeterminato), di cui viene richiesto l'accertamento del diritto alla corresponsione della Carta docente, giova richiamare l'orientamento espresso da ultimo dalla Suprema Corte con la recente sentenza n. 29961 del 27 ottobre 2023, emessa a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363bis c.p.c., pronuncia (cui questo Tribunale ritiene di aderire condividendone le motivazioni ex art. 181 disp. att. c.p.c.) con cui ha chiarito che “la destinazione della Carta Docente ai soli insegnanti di ruolo, che si è detto costituire uno dei profili di indirizzo del nuovo istituto, intercetta tuttavia il tema, più intrinseco alla disciplina dei rapporti di lavoro, del divieto di discriminazione dei lavoratori a termine. La Corte di Giustizia 18 maggio 2022, sulla premessa che il beneficio della Carta Docenti attenga all'ambito delle “condizioni di impiego” (punti 35-38) ed escludendo che il solo fatto della durata dei rapporti possa costituire ragione obiettiva (punto 46), ha ritenuto che, in presenza di un «lavoro identico
o simile» e quindi di comparabilità (punti 41-43), la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE ed il principio di non discriminazione ivi sancito ostino ad una normativa nazionale che riservi quel beneficio ai soli docenti a tempo indeterminato. In breve, la Carta Docente, pur introdotta con quei fini generali di tutela di una certa dimensione temporale del servizio educativo, che non vanno dimenticati perché frutto di una scelta del legislatore, si interseca con il piano dei rapporti di lavoro dei singoli, con quanto ciò comporta sotto il profilo della cura della parità di trattamento in questo ambito. È allora evidente che l'avere il legislatore riferito quel beneficio all'
“anno scolastico” non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura. Quanto appena detto consente dunque di dire, muovendosi lungo i concetti propri della Corte di Giustizia, che sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari. Essi, infatti, allorquando
5 svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento”. In relazione al profilo temporale, e quindi al concetto della cd. “didattica annua”, afferma la Corte nell'indicato pronunciamento che l'annualità didattica richiesta dal legislatore ai fini dell'attribuzione della carta elettronica risulta soddisfatta in caso di supplenze annuali ex art. 4 commi 1 e 2 della legge 124/1999: “Il comma 1 di tale disposizione prevede che «alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico (c.d. vacanza su organico di diritto, n.d.r.), qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo». Il richiamo all' “annualità” della supplenza, intesa in senso di annualità didattica è qui esplicito. Ma, non diversamente, il comma 2 stabilisce che «alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico (c.d. vacanza su organico di fatto, n.d.r.) si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche», ivi compreso il caso in cui vi sia necessità di copertura per ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario. La relazione tra supplenze e didattica annua è dunque anche qui chiaramente enunciata. Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo. Rispetto a queste tipologie di incarico, che sono quelle che qui fa valere il ricorrente, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo. In estrema sintesi, l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale beneficio sul piano della “didattica annua” non consente, per i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico temporale e risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento.”. Il giudice di legittimità ha quindi concluso: “L'art. 1, co. 121 cit. è dunque in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro. È stato del resto ripetutamente affermato che la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (v. Cass. 28 novembre 2019, n. 31149, con richiamo a Corte di Giustizia 8 novembre 2011, AD Santana, quest'ultima da inserire in un costante indirizzo che in ultima analisi risale fino a Corte di Giustizia 9 marzo 1978, Simmenthal;
in senso analogo, v., anche Corte Costituzionale 11 luglio 1989, n. 389 e, ancor prima, Corte Costituzionale 5 giugno 1984,
6 n. 170). Nel caso di specie, la disapplicazione non deve, però, essere totale, ma limitata, come indicato anche dal Pubblico Ministero, all'esclusione dei lavoratori precari - qui nei termini di cui si è detto - dal beneficio. In altre parole, l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999). Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio.”. Pronunciamento, quello sopra riportato, cui consegue la disapplicazione della normativa interna, ovvero dell'art. 1, comma 121, L. 107/2015, in quando in palese contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro e, per l'effetto, il riconoscimento ai docenti destinatari di supplenze annuali ovvero fino al termine delle attività didattiche del diritto ad usufruire della carta elettronica. Invece, laddove venga stipulato un contratto temporaneo ex art. 4, comma 3, l. n. 124/1999, l'impegno richiesto ha un orizzonte temporale limitato, per cui non potrebbe attivarsi la Carta (l'attivazione avviene infatti all'inizio dell'anno scolastico: v. art. 5 DPCM 28.11.2016) in difetto della certezza, al momento della stipula, di una prestazione funzionalmente connessa ad attività didattica di durata almeno annuale. La circostanza che, poi, di fatto, le supplenze temporanee si protraggano fino al termine delle attività didattiche costituisce evento che non potrebbe comunque giustificare ex post l'attribuzione del beneficio poiché, come detto, questo è strutturalmente concepito come sostegno che accompagna una attività che deve svolgersi continuativamente affinché la programmazione didattica possa raggiungere le sue finalità.
10. Rapportando i principi enunciati alla concreta fattispecie dedotta in giudizio, essendo stata documentalmente asseverata la prestazione del servizio presso l'amministrazione per gli anni scolastici 2020/21 e 2021/2022 - in forza di incarichi annuali, ovvero fino al termine delle attività didattiche (non rilevando la natura a termine degli incarichi svolti né la pluralità di sedi di servizio) ovvero sino al 08.06.2022, data quest'ultima che sostanzialmente coincide con il termine delle attività didattiche, per cui può ritenersi che anche tale supplenza abbia avuto, sin dal momento del suo conferimento una dimensione prospettica di respiro annuale – nonché a fronte della documentazione attestante la prestazione del servizio presso l'amministrazione con contratto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica dal 01.09.2022 in qualità di personale educativo di ruolo, ne deriva l'accoglimento del ricorso e l'accertamento del diritto del ricorrente all'attribuzione della Carta elettronica di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 pari ad € 500,00 annui per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024.
11. Infine, con riguardo all'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata dal
, si osserva, però, quanto segue. L'art. 2948 c.c., n. 4 dispone la prescrizione CP_1 quinquennale di “tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”,
7 nozione generalissima, in cui non può non rientrare anche la carta docente, la quale è un mezzo di pagamento, finanziato dallo Stato annualmente, nell'importo previsto dalla legge. Dal momento che, a norma dell'art. 2935 c.c., “la prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”, il dies a quo va individuato nel 30 ottobre dell'anno scolastico in relazione a cui viene richiesto il beneficio, ultimo giorno in cui è consentita la registrazione sull'applicativo informatico volto alla relativa richiesta (cfr. art. 5, comma 3, d.p.c.m. 28.11.2016). Tale interpretazione ha trovato avallo nella sentenza della Suprema Corte di Cassazione, sez. lav., 27.10.2023, n. 29961, che ha enunciato il principio di diritto per cui “l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se anteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica”. Nella fattispecie dedotta in giudizio è documentale che il primo valido atto interruttivo della prescrizione risulta la notifica del ricorso effettuata in data 24.04.25, quando ormai si era prescritto il diritto all'attribuzione anelata in relazione all' annualità scolastica 2019/2020, con conseguente reiezione del ricorso in parte qua.
12. Attesa l'intervenuta prescrizione del diritto alla fruizione della Carta docente per l'a.s. 2019/2020, le spese di lite possono essere compensate nella misura di 1/3 e la restante parte posta a carico del , in forza della sua prevalente soccombenza CP_1
In punto di spese si osserva che il valore parametrico fissato nel DM 55/2014, pur a seguito delle modifiche introdotte dal d.m. 37/2018, in base al quale la liquidazione deve ritenersi inadeguata ove inferiore ai parametri minimi indicati nel d.m., trova il suo limite in ogni caso nell'eccezionalità della situazione riscontrabile nel caso specifico, nel quale si ritenga opportuno operare una diversa valutazione, da esplicitare attraverso puntuale motivazione, che sia tuttavia rispettosa del principio di adeguatezza del compenso in relazione all'importanza dell'opera prestata ed al decoro della professione che l'art. 2233 comma 2 pure impone di considerare (arg. Corte d'Appello di Roma sez. lav. 17.11.2022 n. 4368). Per le ragioni sopra esposte le spese di lite possono essere liquidate nella misura indicata in dispositivo in relazione ai parametri indicati dal D.M. 55 del 2014, come modificato dal D.M. 147 del 2022, in considerazione del valore della causa (scaglione fino € 1.101 - € 5.200), dell'attività processuale svolta e del rilevante carattere seriale del contenzioso (caratterizzato da centinaia di ricorsi aventi identico contenuto) la quale risulta – anche in relazione alle caratteristiche, urgenza e pregio dell'attività prestata, importanza, natura, difficoltà dell'affare, risultati conseguiti, numero e complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate – congrua e rispettosa dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...]
nei confronti di Parte_1 Controparte_5
[..
[...] R.G. 941/2024), ogni contraria domanda, eccezione e difesa respinte, così
[...] provvede:
- accerta il diritto della parte ricorrente ad usufruire per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 della Carta elettronica del docente di cui all'art.1, comma 121, L. 107/2015;
- rigetta per il resto;
- compensa le spese di lite nella misura di un terzo e condanna per la restante parte il convenuto alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite, che CP_1 liquida in euro 534,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi.
Così deciso in Latina, data del deposito Il Giudice del lavoro dr.ssa Valentina Avarello
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IL TRIBUNALE DI LATINA Sezione Lavoro in persona del giudice del lavoro Valentina Avarello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 941 nel ruolo generale dell'anno 2024 promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Buonamano Antimo, Izzo Parte_1
Giuseppe, SC TO. CONTRO
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex art. 417 bis c.p.c. dalle dr.sse Luppi Maria Grazie e LU AU.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della
“ragione più liquida”, per cui se in un processo sussiste una ragione sufficiente per decidere la lite, la sentenza può fondarsi su di essa anche quando il motivo della decisione si pone, da un punto di vista logico, a valle di altre ragioni che non sono affrontate e decise. Il principio – che trova fondamento costituzionale negli artt. 24 e 111 Cost. – consente di prescindere dall'osservanza dell'ordine logico delle questioni da esaminare di cui all'art. 276 c.p.c. così da decidere la causa nel modo più semplice e rapido ove si prospetti una questione assorbente, quantunque logicamente subordinata, senza che sia necessario passare previamente in rassegna tutte le altre, anche se di carattere preliminare (v. Cass. n. 27953/2018; Cass. n. 2909/2017; Cass. 2853/2017; Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002, Cass. sez. un. 9936/14; Cass. Sez. Un. N. 26242.3/2014).
2. Con ricorso depositato in data 06/03/2024 la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio il , anche nelle sue articolazioni territoriali, al fine di Controparte_1 sentire accogliere le seguenti conclusioni:
1 “Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente quale insegnante in servizio nel ruolo di educatore (classe di concorso PPPP), a percepire l'importo aggiuntivo previsto dall'art. 1, co. 12 della L. 13 luglio 2015 n. 107 (c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado), pari ad € 500,00 annui, per gli anni scolastici 2019/2020- 2020/2021- 2021/2022- 2022/2023 e 2023/2024 per un complessivo di €2.500,00”. Il tutto con vittoria di spese da attribuirsi ai procuratori costituiti dichiaratisi antistatari.
3. Si costituiva in giudizio il chiedendo la reiezione della pretesa ex adverso CP_1 formulata, in quanto asseritamente infondata in fatto e in diritto ed eccependo altresì la prescrizione parziale dei crediti rivendicati.
4. Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la discussione all'odierna udienza e, all'esito della stessa (celebrata con modalità di trattazione scritta), decisa mediante deposito telematico della sentenza completa di contestuale motivazione.
5. Preliminarmente si rileva che la parte ricorrente ha allegato alle note per l'odierna udienza cedolino paga di febbraio 2024 dal quale risulta titolare di contratto di lavoro a tempo indeterminato presso l'Istituto San Benedetto di Latina;
nel consegue, pertanto, la competenza dell'autorità giudiziaria adita.
6. Il ricorso è fondato e deve trovare accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito indicate.
7. In subiecta materia è intervenuta la Corte di Cassazione con sentenza n. 32014 del 31.10.2022, a cui questo Tribunale ritiene di aderire In primo luogo, la S.C. ha ricostruito brevemente il quadro normativo di riferimento inerente al beneficio richiesto in ricorso denominato “Carta Elettronica del Docente”. L'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, testualmente recita: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, Controparte_2 specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream
o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma
2 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile». Il successivo comma 122 prevede: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il on il Ministro Controparte_3 dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità̀ di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità̀ digitale, nonché́ le modalità̀ per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima» In attuazione di quanto disposto dal comma 122 è stato adottato il d.p.c.m. 23 settembre 2015, recante: “modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, il cui articolo 2, comma 1, è del seguente tenore: «I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile». La S.C. con riferimento specifico al personale educativo, ha poi chiarito che: “La carta in discorso è attribuita, dunque, al personale docente, nel cui ambito può ben dirsi rientrare quello educativo ad esso assimilato sul piano funzionale dall'art. 395 d.lgs. n. 297 del 1994, rubricato «funzione docente», il quale prevede: «La funzione docente è intesa come esplicazione essenziale dell'attività di trasmissione della cultura, di contributo alla elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità». Con specifico riguardo alla posizione del personale educativo, il c.c.n.l. Comparto Scuola 2016-2018 lo include, infatti, nell'area professionale del personale docente stabilendo, all'art. 25, che «1. Il personale docente ed educativo degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali, è collocato nella distinta area professionale del personale docente.
2. Rientrano in tale area i docenti della scuola dell'infanzia; i docenti della scuola primaria;
i docenti della scuola secondaria di 1° grado;
i docenti diplomati e laureati della scuola secondaria di 2° grado;
il personale educativo dei convitti e degli educandati femminili». Il successivo art. 127 aggiunge che «
1. Il profilo professionale del personale educativo è costituito da competenze di tipo psicopedagogico, metodologico ed organizzativo- relazionale, tra loro correlate ed integrate, che si sviluppano attraverso la maturazione dell'esperienza educativa e l'attività di studio e di ricerca.
2. Nell'ambito dell'area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi, convittori e semiconvittori, in un quadro coordinato di rapporti e di intese con i docenti delle scuole da essi frequentate e di rispetto dell'autonomia culturale e professionale del personale educativo.
3. La funzione educativa si esplica in una serie articolata di attività che comprendono l'attività educativa vera e propria, le attività ad essa funzionali e le attività aggiuntive».
3 L'art. 128 stabilisce, ancora, che «
1. L'attività educativa è volta alla promozione dei processi di crescita umana, civile e culturale, nonché di socializzazione degli allievi, convittori e semiconvittori, i quali sono così assistiti e guidati nella loro partecipazione ai vari momenti della vita comune nel convitto od istituzione educativa. La medesima attività è finalizzata anche all'organizzazione degli studi e del tempo libero, delle iniziative culturali, sportive e ricreative, nonché alla definizione delle rispettive metodologie, anche per gli aspetti psicopedagogici e di orientamento»”. Ha concluso, pertanto, rilevando che, secondo una lettura coordinata delle disposizioni di legge e del c.c.n.l. di categoria sopra richiamate, emerge che il personale educativo, seppur impegnato in funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, nondimeno ne partecipa i contenuti sul piano della formazione e istruzione degli allievi, convittori e semiconvittori, di qui l'espressa collocazione all'interno dell'area professionale del personale docente. Sul piano esegetico, decisiva valenza riveste il comma 2 dell'articolo 127, cit., ove è puntualizzato che, nell'ambito dell'area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione, in un quadro coordinato di rapporti e intese con i docenti delle scuole, sicché, all'istitutore spetterebbe appunto il compito di integrare l'istruzione ricevuta dal corpo docente, oltre che di conferire agli alunni speciali complementi di cultura. Ha aggiunto altresì la Cassazione: “Né può sostenersi che sul personale educativo, a differenza di quello docente, non graverebbe un preciso obbligo formativo. (…) l'art. 129 c.c.n.l. cit. prevede che «[…] 4. Rientra altresì nell'attività funzionale all'attività educativa la partecipazione ad iniziative di formazione e di aggiornamento programmate a livello nazionale, regionale o di istituzione educativa», appalesando in tal guisa come tali iniziative si correlino funzionalmente alla realizzazione dei compiti assegnati al personale educativo, con assimilazione in parte qua al personale docente in senso stretto. Pertanto, tenuto conto della ratio dell'introduzione del bonus in parola, non si spiegherebbe una differenziazione di trattamento, posto che entrambe le figure professionali sono soggette, a ben vedere, a precisi oneri formativi, tanto da giustificare l'introduzione di un sostegno datoriale in correlazione all'esborso economico per le spese di aggiornamento e di studio. La circostanza che l'art. 398 del d.lgs. 16/04/1994, n. 297, preservi una distinzione tra i ruoli del personale docente e di quello educativo non giova a supportare la tesi del , CP_4 laddove si consideri che, al comma 2, articolo ult. cit., si specifica chiaramente – con espressione lessicalmente sovrapponibile a quella in precedenza adoperata dall'art. 121 del d.P.R. 31/05/1974, n. 417 – che al personale educativo «si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico dei docenti elementari». Com'è agevole constatare, trattasi di locuzione che, dove estende al personale educativo le disposizioni concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico dei docenti elementari, opera un'equiparazione a tali fini fra le due categorie, e ciò per la complementarità delle rispettive funzioni. Se è indubbio, poi, che la carta docente «dell'importo nominale di €. 500 annui» costituisce un beneficio economico, non può non convenirsi sul fatto che, anche per via della
4 disposizione da ultimo richiamata, essa debba essere attribuita, conclusivamente, al personale docente tout court, ivi compresi gli appartenenti al ruolo degli educatori.
8. A fronte della ricostruzione - mediante una lettura coordinata delle disposizioni di legge e del c.c.n.l. di categoria - effettuata dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 32014 del 31.10.2022, secondo la quale, in estrema sintesi, la funzione educativa, pur differenziandosi da quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, nondimeno partecipa al processo di formazione e di educazione, in un quadro coordinato di rapporti e intese con i docenti delle scuole e all'estensione al personale educativo delle disposizioni concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico dei docenti elementari, la Suprema Corte ha espresso il principio di diritto secondo cui la Carta docente costituisce un beneficio economico che deve essere riconosciuto al personale docente genericamente inteso, ivi compresi gli appartenenti al ruolo degli educatori – in considerazione della ratio a fondamento dell'istituzione del suddetto bonus e della funzione educativa, soggetta a precisi oneri formativi, come quella docente.
9. Ciò posto, a fronte della tipologia di servizio prestato presso l'amministrazione da parte ricorrente(contratti a tempo determinato e indeterminato), di cui viene richiesto l'accertamento del diritto alla corresponsione della Carta docente, giova richiamare l'orientamento espresso da ultimo dalla Suprema Corte con la recente sentenza n. 29961 del 27 ottobre 2023, emessa a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363bis c.p.c., pronuncia (cui questo Tribunale ritiene di aderire condividendone le motivazioni ex art. 181 disp. att. c.p.c.) con cui ha chiarito che “la destinazione della Carta Docente ai soli insegnanti di ruolo, che si è detto costituire uno dei profili di indirizzo del nuovo istituto, intercetta tuttavia il tema, più intrinseco alla disciplina dei rapporti di lavoro, del divieto di discriminazione dei lavoratori a termine. La Corte di Giustizia 18 maggio 2022, sulla premessa che il beneficio della Carta Docenti attenga all'ambito delle “condizioni di impiego” (punti 35-38) ed escludendo che il solo fatto della durata dei rapporti possa costituire ragione obiettiva (punto 46), ha ritenuto che, in presenza di un «lavoro identico
o simile» e quindi di comparabilità (punti 41-43), la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE ed il principio di non discriminazione ivi sancito ostino ad una normativa nazionale che riservi quel beneficio ai soli docenti a tempo indeterminato. In breve, la Carta Docente, pur introdotta con quei fini generali di tutela di una certa dimensione temporale del servizio educativo, che non vanno dimenticati perché frutto di una scelta del legislatore, si interseca con il piano dei rapporti di lavoro dei singoli, con quanto ciò comporta sotto il profilo della cura della parità di trattamento in questo ambito. È allora evidente che l'avere il legislatore riferito quel beneficio all'
“anno scolastico” non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura. Quanto appena detto consente dunque di dire, muovendosi lungo i concetti propri della Corte di Giustizia, che sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari. Essi, infatti, allorquando
5 svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento”. In relazione al profilo temporale, e quindi al concetto della cd. “didattica annua”, afferma la Corte nell'indicato pronunciamento che l'annualità didattica richiesta dal legislatore ai fini dell'attribuzione della carta elettronica risulta soddisfatta in caso di supplenze annuali ex art. 4 commi 1 e 2 della legge 124/1999: “Il comma 1 di tale disposizione prevede che «alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico (c.d. vacanza su organico di diritto, n.d.r.), qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo». Il richiamo all' “annualità” della supplenza, intesa in senso di annualità didattica è qui esplicito. Ma, non diversamente, il comma 2 stabilisce che «alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico (c.d. vacanza su organico di fatto, n.d.r.) si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche», ivi compreso il caso in cui vi sia necessità di copertura per ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario. La relazione tra supplenze e didattica annua è dunque anche qui chiaramente enunciata. Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo. Rispetto a queste tipologie di incarico, che sono quelle che qui fa valere il ricorrente, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo. In estrema sintesi, l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale beneficio sul piano della “didattica annua” non consente, per i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico temporale e risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento.”. Il giudice di legittimità ha quindi concluso: “L'art. 1, co. 121 cit. è dunque in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro. È stato del resto ripetutamente affermato che la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (v. Cass. 28 novembre 2019, n. 31149, con richiamo a Corte di Giustizia 8 novembre 2011, AD Santana, quest'ultima da inserire in un costante indirizzo che in ultima analisi risale fino a Corte di Giustizia 9 marzo 1978, Simmenthal;
in senso analogo, v., anche Corte Costituzionale 11 luglio 1989, n. 389 e, ancor prima, Corte Costituzionale 5 giugno 1984,
6 n. 170). Nel caso di specie, la disapplicazione non deve, però, essere totale, ma limitata, come indicato anche dal Pubblico Ministero, all'esclusione dei lavoratori precari - qui nei termini di cui si è detto - dal beneficio. In altre parole, l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999). Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio.”. Pronunciamento, quello sopra riportato, cui consegue la disapplicazione della normativa interna, ovvero dell'art. 1, comma 121, L. 107/2015, in quando in palese contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro e, per l'effetto, il riconoscimento ai docenti destinatari di supplenze annuali ovvero fino al termine delle attività didattiche del diritto ad usufruire della carta elettronica. Invece, laddove venga stipulato un contratto temporaneo ex art. 4, comma 3, l. n. 124/1999, l'impegno richiesto ha un orizzonte temporale limitato, per cui non potrebbe attivarsi la Carta (l'attivazione avviene infatti all'inizio dell'anno scolastico: v. art. 5 DPCM 28.11.2016) in difetto della certezza, al momento della stipula, di una prestazione funzionalmente connessa ad attività didattica di durata almeno annuale. La circostanza che, poi, di fatto, le supplenze temporanee si protraggano fino al termine delle attività didattiche costituisce evento che non potrebbe comunque giustificare ex post l'attribuzione del beneficio poiché, come detto, questo è strutturalmente concepito come sostegno che accompagna una attività che deve svolgersi continuativamente affinché la programmazione didattica possa raggiungere le sue finalità.
10. Rapportando i principi enunciati alla concreta fattispecie dedotta in giudizio, essendo stata documentalmente asseverata la prestazione del servizio presso l'amministrazione per gli anni scolastici 2020/21 e 2021/2022 - in forza di incarichi annuali, ovvero fino al termine delle attività didattiche (non rilevando la natura a termine degli incarichi svolti né la pluralità di sedi di servizio) ovvero sino al 08.06.2022, data quest'ultima che sostanzialmente coincide con il termine delle attività didattiche, per cui può ritenersi che anche tale supplenza abbia avuto, sin dal momento del suo conferimento una dimensione prospettica di respiro annuale – nonché a fronte della documentazione attestante la prestazione del servizio presso l'amministrazione con contratto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica dal 01.09.2022 in qualità di personale educativo di ruolo, ne deriva l'accoglimento del ricorso e l'accertamento del diritto del ricorrente all'attribuzione della Carta elettronica di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 pari ad € 500,00 annui per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024.
11. Infine, con riguardo all'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata dal
, si osserva, però, quanto segue. L'art. 2948 c.c., n. 4 dispone la prescrizione CP_1 quinquennale di “tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”,
7 nozione generalissima, in cui non può non rientrare anche la carta docente, la quale è un mezzo di pagamento, finanziato dallo Stato annualmente, nell'importo previsto dalla legge. Dal momento che, a norma dell'art. 2935 c.c., “la prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”, il dies a quo va individuato nel 30 ottobre dell'anno scolastico in relazione a cui viene richiesto il beneficio, ultimo giorno in cui è consentita la registrazione sull'applicativo informatico volto alla relativa richiesta (cfr. art. 5, comma 3, d.p.c.m. 28.11.2016). Tale interpretazione ha trovato avallo nella sentenza della Suprema Corte di Cassazione, sez. lav., 27.10.2023, n. 29961, che ha enunciato il principio di diritto per cui “l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se anteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica”. Nella fattispecie dedotta in giudizio è documentale che il primo valido atto interruttivo della prescrizione risulta la notifica del ricorso effettuata in data 24.04.25, quando ormai si era prescritto il diritto all'attribuzione anelata in relazione all' annualità scolastica 2019/2020, con conseguente reiezione del ricorso in parte qua.
12. Attesa l'intervenuta prescrizione del diritto alla fruizione della Carta docente per l'a.s. 2019/2020, le spese di lite possono essere compensate nella misura di 1/3 e la restante parte posta a carico del , in forza della sua prevalente soccombenza CP_1
In punto di spese si osserva che il valore parametrico fissato nel DM 55/2014, pur a seguito delle modifiche introdotte dal d.m. 37/2018, in base al quale la liquidazione deve ritenersi inadeguata ove inferiore ai parametri minimi indicati nel d.m., trova il suo limite in ogni caso nell'eccezionalità della situazione riscontrabile nel caso specifico, nel quale si ritenga opportuno operare una diversa valutazione, da esplicitare attraverso puntuale motivazione, che sia tuttavia rispettosa del principio di adeguatezza del compenso in relazione all'importanza dell'opera prestata ed al decoro della professione che l'art. 2233 comma 2 pure impone di considerare (arg. Corte d'Appello di Roma sez. lav. 17.11.2022 n. 4368). Per le ragioni sopra esposte le spese di lite possono essere liquidate nella misura indicata in dispositivo in relazione ai parametri indicati dal D.M. 55 del 2014, come modificato dal D.M. 147 del 2022, in considerazione del valore della causa (scaglione fino € 1.101 - € 5.200), dell'attività processuale svolta e del rilevante carattere seriale del contenzioso (caratterizzato da centinaia di ricorsi aventi identico contenuto) la quale risulta – anche in relazione alle caratteristiche, urgenza e pregio dell'attività prestata, importanza, natura, difficoltà dell'affare, risultati conseguiti, numero e complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate – congrua e rispettosa dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...]
nei confronti di Parte_1 Controparte_5
[..
[...] R.G. 941/2024), ogni contraria domanda, eccezione e difesa respinte, così
[...] provvede:
- accerta il diritto della parte ricorrente ad usufruire per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 della Carta elettronica del docente di cui all'art.1, comma 121, L. 107/2015;
- rigetta per il resto;
- compensa le spese di lite nella misura di un terzo e condanna per la restante parte il convenuto alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite, che CP_1 liquida in euro 534,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi.
Così deciso in Latina, data del deposito Il Giudice del lavoro dr.ssa Valentina Avarello
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