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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 02/12/2024, n. 5405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5405 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE II CIVILE – LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto, a seguito dell'udienza del 29.11.2024 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8473/2023 R.G.L. avente a oggetto “Nullità del contratto co.co.co stipulato con la Pubblica Amministrazione – accertamento rapporto di lavoro subordinato – differenze retributive – risarcimento del danno”;
PROMOSSA DA
, con l'Avv. Giuseppe Caltabiano;
Parte_1
- Ricorrente -
CONTRO
, in persona del Commissario Controparte_1
Straordinario e legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. Concetta Currao;
- Resistente -
E NEI CONFRONTI DI
in persona del suo presidente pro Controparte_2
tempore, con gli Avv.ti Susanna Mazzaferri, Maria Rosaria Battiato, Livia Gaezza,
Gaetana Angela Marchese e Valentina Schilirò;
- Resistente -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 31.7.2023, l'odierna ricorrente ha adito la presente sede per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “...previo ogni accertamento sulle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa resa dalla ricorrente, previa occorrendo ogni declaratoria in merito alla
1 nullità/illegittimità/inefficacia per simulazione del contratto sottoscritto dalla ricorrente e delle successive proroghe, Part
- ACCERTARE E DICHIARARE che l' non poteva imporre alla ricorrente un contratto di collaborazione;
- ACCERTARE E DICHIARARE la nullità parziale del contratto del 19.04.2021 (doc. 3) Part sottoscritto tra la ricorrente e l'ente datore di lavoro di quanto alla CP_1
qualificazione del contratto stesso che, al di là del nomen iuris indicato come collaborazione, va qualificato come di lavoro subordinato dal momento della
Part sottoscrizione fino al recesso operato dalla in data 15.3.2023 ai fini del riconoscimento del diritto e delle tutele di cui infra;
- ACCERTARE E DICHIARARE che il rapporto di lavoro costituito dalla ricorrente va considerato come un unico rapporto eseguito unitariamente nel periodo 19.4.2021/15.3.23
e che in base al contenuto delle mansioni svolte dalla ricorrente il rapporto va assimilato
a quello identificato dalla contrattazione collettiva, richiamata in narrativa, nel profilo di assistente amministrativo;
- ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della ricorrente al riconoscimento del servizio espletato in ragione del rapporto di cui sopra come utile per l'attribuzione di punteggio nelle selezioni pubbliche nella stessa misura prevista dalla legge per il punteggio spettante per il servizio da lavoro subordinato;
- ACCERTARE E DICHIARARE che in base alla esatta qualificazione del rapporto e del profilo spetta, anche ai sensi dell'art. 2126 CC, alla ricorrente il riconoscimento dei diritti giuridico-economici e previdenziali previsti per il lavoro subordinato e, in particolare, spetta il pagamento della somma di euro 13.716,72 oltre gli interessi e rivalutazione da calcolare dalla maturazione del diritto, a cui aggiungere le ulteriori somme che saranno accertate nel corso del giudizio, a titolo di tredicesima, TFR, ferie non godute e mancato preavviso, come indicate in narrativa;
- ACCERTARE E DICHIARARE l'inadempimento datoriale in riferimento circa gli obblighi relativi alla mancata valutazione del servizio svolto dalla ricorrente come valido per la stabilizzazione e alla mancata creazione delle condizioni ex art. 10 d. lgs. 104/2022, nonché come discriminatorio a danno dalla ricorrente;
- ACCERTARE E DICHIARARE l'omissione contributiva per i periodi di lavoro in oggetto, con condanna dell'Amministrazione convenuta alla regolarizzazione della posizione contributiva della ricorrente e in relazione del rapporto di lavoro di cui sopra,
2 ovvero, in subordine, emettere condanna generica al risarcimento del danno da omissione contributiva;
- ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della ricorrente ad ottenere, per le ragioni dedotte in ricorso, il risarcimento del danno patrimoniale a titolo di perdita di chances, per non avere a causa della simulata qualificazione del rapporto di lavoro, potuto partecipare alla procedura di stabilizzazione come lavoratore con contratto di lavoro a tempo determinato, potendo in tal modo usufruire del riconoscimento di un punteggio maggiore, rispetto a quello spettante per il contratto flessibile illegittimamente applicato, da quantificarsi anche in via equitativa. Part
- CONDANNARE L' alle differenze retributive e al risarcimento sulla base delle presunzioni e in ragione della natura persuasiva, dissuasiva e sanzionatoria del danno come indicato dalla normativa euro-unitaria e in particolare: al pagamento della somma di euro 13.716,72 oltre gli interessi e rivalutazione da calcolare dalla maturazione del diritto, a cui aggiungere le ulteriori somme che saranno accertate nel corso del giudizio a titolo di tredicesima, TFR e ferie non godute come indicate in narrativa;
al pagamento del risarcimento del danno in favore della ricorrente per perdita di chance per le causali di cui in narrativa nella misura di euro 10.000 o di quella altra somma che si vorrà stabilire in riferimento alla retribuzione complessiva percepibile in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, maggiorata da interessi e rivalutazione;
al pagamento del risarcimento in via equitativa in ragione della mancata creazione delle condizioni ex art. 10 d. lgs. 104/2022, nonché per la discriminazione subita dalla ricorrente rispetto ad altri lavoratori come indicato in narrativa;
- CONDANNARE infine l' , in persona del legale rappresentante pro CP_3
tempore al rimborso delle spese e dei compensi del giudizio da distrarre ex art.93 c.p.c. in favore del sottoscritto difensore”.
A fondamento delle domande spiegate, parte ricorrente ha esposto in fatto:
- che in forza della nota assessoriale che ha autorizzato il reclutamento del personale per ogni singola azienda sanitaria prot. n. 1900 del 14.1.2021, traente origine dall'avviso pubblico indetto dall'Assessorato Regionale alla Salute con nota prot. n. 56816 del
31.12.2020, è stata assunta dall' con contratto di collaborazione coordinata e CP_3
continuativa del 19.4.2021, con profilo professionale di assistente amministrativo, per la gestione e il perdurare dello stato di emergenza sanitaria da COVID-19;
3 - che è stata assegnata inizialmente all'HUB Vaccinale di San Giuseppe La Rena a supporto delle attività di registrazione vaccinali tramite portale dedicato;
- che con ordine di servizio del 6.5.2021 è stata destinata presso il PVT di Belpasso per essere incardinata nell'organizzazione aziendale come supporto amministrativo occupandosi sempre della registrazione delle attività vaccinali;
- che con ordine di servizio del 15.3.2022 è stata trasferita presso il Distretto Sanitario di Paternò, dove in supporto alle attività amministrative ordinarie si è occupata di attività di protocollo generale in entrata e in uscita, di rapporti di corrispondenza tra il distretto e i medici di medicina generale, della predisposizione di documentazione amministrativa, delle procedure di verifiche di cassa ticket presenti all'interno del Distretto di Paternò;
- che al fine di svolgere le proprie mansioni è stata dotata di credenziali sui sistemi informativi (NAR e Sistema Ts) per gestire le richieste relative alla esenzione per reddito e per patologia, nonché dell'Ufficio Anagrafe assistiti per la procedura di cambio medico;
Parte
- che sin dall'entrata in servizio i turni lavorativi erano determinati dall' ed ella era tenuta a dimostrarne il rispetto tramite sistema di timbrature badge;
- che ella doveva altresì attenersi a precisi ordini e disposizioni della parte datoriale sia per gli orari di lavoro sia per le sedi designate e le mansioni;
- che la sua prestazione di lavoro non era eseguibile in base alle proprie esigenze e disponibilità che la stessa organizzava secondo i propri programmi;
- che la turnazione del personale dipendente, tra cui ella ricorrente, era esclusivamente
Parte gestita dalla responsabile con l'adozione di diversi ordini di servizio;
- che aveva l'obbligo di registrare la propria presenza al responsabile dell'
[...]
, che a sua volta aveva l'obbligo di controfirmare tutti i Parte_3
documenti di rilevazione presenze, trasmettendo la documentazione di sintesi mensile alla
Parte
, comprovando il rigido controllo dei funzionari Parte_4
- che ella presso il distretto di Paternò ha svolto attività del tutto estranee all'emergenza
COVID, essendo per lo più utilizzata per sopperire alle carenze in organico;
- che il rapporto di lavoro, più volte prorogato, si è concluso per via autoritativa e con
Parte atto unilaterale dell' in data 15.3.2023;
- che la denominazione formale di collaborazione le ha impedito di vantare i propri diritti derivanti dal rapporto come correttamente qualificato.
In punto di diritto, la ricorrente ha dedotto la “Inammissibilità della modalità contrattuale della collaborazione, anche durante il regime emergenziale. Divieto di stipulare contratti di collaborazione. Nullità parziale. Artt. 7 e 36 d. lgs. 165/2001”; ha
4 allegato la sussistenza dei “contenuti sostanziali del rapporto di lavoro di natura subordinata da qualificare come contratto di lavoro a tempo determinato. Violazione dell'art. 2094 CC.”; ha invocato l'“Accertamento della natura subordinata del rapporto, nullità parziale ed effetti del riconoscimento: diritto alle differenze retributive non
Part corrisposte dall' e diritto al risarcimento del danno. Diritto al riconoscimento del rapporto quale titolo nelle selezioni;
inadempimento datoriale in ordine all'obbligo di favorire le migliori condizioni di lavoro, violazione del d.lgs. 104/2022 e della direttiva sul rapporto a termine”; ha, quindi, chiesto il riconoscimento delle differenze retributive indicate in ricorso e il risarcimento del danno derivante dalla regolamentazione del rapporto a tempo determinato, anche a titolo di perdita di chance.
CP_ Con memoria difensiva depositata in data 2.1.2024, si è costituito in giudizio l' formulando le seguenti conclusioni: “...in caso di accoglimento delle domande di parte ricorrente condannare la convenuta, in persona del leg. rapp. p.t. al pagamento dei contributi e oneri accessori conseguenti sulle somme accertate in corso di causa a titolo di imponibile contributivo in ordine al rapporto di lavoro con la ricorrente, entro i limiti prescrizionali (tenuto conto della notifica all' in data 13.9.2023), previa, se del caso, CP_2
CTU contabile. Spese come per legge. In caso di rigetto della domanda della ricorrente tenere indenne l' dagli oneri legali conseguenti”. CP_2
Con memoria difensiva con domanda riconvenzionale depositata in data 19.1.2024, Parte si è costituita in giudizio l' svolgendo ampie difese volte al rigetto del ricorso e all'accoglimento della domanda riconvenzionale e formulando, quindi, le seguenti conclusioni: “...- rigettare il ricorso in quanto inammissibile e/o infondato per i motivi esposti in narrativa. In via riconvenzionale condannare la Sig.ra al Parte_1 pagamento in favore dell' della somma complessiva lorda di € 16.584,28 o CP_3
quella maggior somma che verrà accertata in corso di giudizio in relazione alla categoria
d'inquadramento B;
- In via subordinata disporre la compensazione dei crediti che saranno eventualmente accertati a favore della Sig.ra con i crediti vantanti Pt_1 dall' ; - In via subordinata ordinare all' di imputare i contributi già CP_3 CP_2
versati quale co.co.co. a titolo di contributi da lavoratore subordinato e disporre la compensazione dei crediti contributivi nei confronti dall' Con vittoria di spese e CP_2 compensi del giudizio”.
Con “memoria integrativa” depositata in data 5.4.2024, parte ricorrente ha svolto le proprie difese avverso la domanda riconvenzionale di parte resistente, chiedendone il rigetto.
5 La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
L'udienza del 29.11.2024 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c. e a seguito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, viene emessa la presente sentenza.
2. Merito.
Ciò posto, il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.
2.1. Al riguardo può invero richiamarsi quanto già ritenuto in precedenti pronunce di questo stesso Ufficio, alle cui condivisibili motivazioni, per la notevole analogia delle questioni proposte e della situazione processuale, può farsi riferimento ex art. 118 disp. att.
c.p.c. recependole anche nella loro chiarezza espositiva come in seguito riportato in modo quasi testuale (cfr., tra le altre, sentenza n. 4834/2024 emessa in data 28.10.2024 nel proc.
n. 11152/2023 R.G. – est. dott.ssa L. Renda –, sentenza n. 4097/2024 emessa in data
11.9.2024 nel proc. n. 10843/2023 R.G. – est. dott.ssa P. Mirenda – e sentenza n.
4522/2024 emessa in data 9.10.2024 nel proc. n. 10772/2023 R.G. – est. dott.ssa V.
Scardillo).
2.2. Si ribadiscono, in particolare, le seguenti argomentazioni e motivazioni espresse nella citata sentenza del Tribunale di Catania n. 4834/2024:
“...Risulta utile in primo luogo premettere che sebbene il ricorso sia articolato secondo uno schema che conduce all'apparenza alla necessità di vagliare ogni e diversa ipotesi prospettata, in ragione dell'assunto principale secondo il quale i contratti di Co.Co.Co. nella specie stipulati sarebbero nulli e comunque assimilabili a veri e propri contratti di lavoro subordinato, in realtà tutto l'architrave difensivo di parte ricorrente si fonda su una premessa, come vedremo, errata perché appunto dalla assunta nullità non deriva de plano il riconoscimento di una diversa tipologia negoziale;
né lo schema della subordinazione si rinviene in concreto nella specie in forza della ricostruzione in fatto dell'evolversi dei rapporti, a monte mancando il presupposto giuridico - oltre che fattuale con riguardo alla seconda prospettazione - di ciascuna delle domande formulate.
1. La nullità dei contratti di Co.Co.Co. – Il diritto al risarcimento del danno ex art. 36 del d. lgs. n 165/2021.
In primo luogo assume parte ricorrente la nullità assoluta dei contratti di co.co.co. stipulati per violazione del d.l. 14/2020, del d.l. 18/2020 e della l. 234/2021, nonché la nullità relativa degli stessi per violazione dell'art. 7, comma 5-bis, del D. Lgs. n. 165/2001.
6 Deduce da tale assioma, quale conseguenza, il diritto al riconoscimento delle tutele proprie del lavoro subordinato oltre che al risarcimento del danno ex art. 36 del d. lgs. n
165/2021.
In proposito appare utile chiarire che l'art. 2-bis del d.l. 18/2020 riservava in effetti al solo personale sanitario il conferimento di incarichi di lavoro autonomo e di collaborazione coordinata e continuativa in ragione del perdurare dello stato di emergenza, escluso dunque l'operare della prevista deroga alla disciplina generale, trovando applicazione, nella specie l'art. 7, comma 5-bis, del d. lgs. n. 165/2001 che prevede il “...divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro”, specificando, altresì, che “...i contratti posti in essere in violazione del presente comma sono nulli e determinano responsabilità erariale”.
Fermo restando quanto precede, tuttavia ed in disparte l'accertamento della suddetta nullità, ed anche a volere ravvisare un'ipotesi di violazione di legge da parte della amministrazione nella scelta della tipologia contrattuale, la conseguenza di detta violazione non può in ogni caso comportare il riconoscimento di una diversa tipologia negoziale ed a cascata, per effetto di una sorta di automatismo, sì come invocato dal ricorrente, il vantato risarcimento ( “il diritto del ricorrente al riconoscimento delle tutele spettanti dal lavoro subordinato e il risarcimento del danno derivante dalla regolamentazione del rapporto a tempo determinato” ( cfr. pag. 6 del ricorso introduttivo).
Non è peregrino premettere che, nell'ipotesi in cui sia accertato il concreto atteggiarsi del rapporto scaturente da un contratto avente un distinto nomen iuris intercorso con una pubblica amministrazione e contemplante un termine di durata, quale rapporto di lavoro subordinato, la conseguenza non è mai la conversione (invero non chiesta in ricorso) del contratto di co.co.co. in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (con l'effetto della perdurante esistenza del rapporto), conversione impedita dal divieto posto dall'articolo 36 comma 5 del d. lgs. n. 165/2001 e, in ogni caso, dalla regola posta dall'articolo 97 Cost. dell'accesso al pubblico impiego mediante concorso. Potrebbero piuttosto in ipotesi conseguire dalla sussistenza di un rapporto che in concreto mostri di possedere i caratteri del rapporto di lavoro subordinato soltanto effetti incidenti su profili economici e previdenziali che il ricorrente ha qui inteso far valere.
Rammenta la Suprema Corte che “...non esiste nel pubblico impiego una disposizione generale come l'art. 69, D. Lgs. n. 276 del 2003, in base alla quale, qualora il giudice
7 accerti che un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa "sia venuto a configurare un rapporto di lavoro subordinato", esso è considerato come "lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto". Al contrario, l'art. 36, comma 5, del D. Lgs. n. 165 del 2001 prescrive che la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, "non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni". Risulta coerente con questa normativa l'orientamento giurisprudenziale per il quale, in caso di stipulazione di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa con una P.A., al di fuori dei presupposti di legge, il lavoratore non può mai conseguire la conversione del rapporto in uno di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ma solo una tutela risarcitoria, nei limiti di cui all'art. 2126 c.c., qualora il contratto di collaborazione abbia la sostanza di rapporto di lavoro subordinato, con conseguente diritto anche alla ricostruzione della posizione contributiva previdenziale (Cass., Sez. L, n. 9591 del 18 aprile 2018; Cass., Sez.
L, n. 3384 dell'8 febbraio 2017)” (Cass., 4360/2023).
Il Supremo Collegio (Cass. 28 marzo 2019, n. 8671 ) giunge dunque ad asserire che “in materia di impiego pubblico contrattualizzato nel caso di utilizzazione di contratti di lavoro flessibile, che deve sempre avvenire ex art. 36, primo comma, del d.lgs n.165 del
2001 nel rispetto delle procedure di reclutamento di cui dall'art. 35 del citato d.lgs n. 165 del 2001, la regula iuris secondo la quale, in ipotesi di violazione da parte delle pubbliche amministrazioni di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, non può in ogni caso comportare, ai sensi dell'originario comma 2 e poi del comma 5 dell'art.36 del richiamato d.lgs n. 165 del 2001, la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato non ammette eccezioni e riguarda anche l'ipotesi in cui
l'individuazione del lavoratore assunto a termine, o con altre forme di lavoro flessibile, è avvenuta all'esito delle procedure di reclutamento sopra richiamate o utilizzando le graduatorie di procedure concorsuali».
A maggior ragione la pretesa in proposito formulata nel caso in oggetto non può essere suscettibile di accoglimento, sol che si consideri che il “reclutamento” è nella specie avvenuto in considerazione della peculiare situazione emergenziale, mediante un sistema del tutto casuale, privo di qualsiasi criterio volto a comparare e/o selezionare coloro che fossero riusciti ad esprimere la loro disponibilità (c.d. click day) e prescelti solo per essere riusciti per primi ad esprimerla.
8 Né può non attribuirsi il giusto peso al fine della qualificazione del rapporto alla mancanza di esclusività dei rapporti poi conclusi, non potendo assumere rilevanza – sì come da parte ricorrente prospettato - la circostanza di una prestazione che in concreto, e per alcuni periodi, avrebbe reso difficoltoso o materialmente incompatibile lo svolgimento di altra attività lavorativa, considerato anche che l'attività prestata era nella fattispecie in esame retribuita con compensi orari invero maggiori rispetto a quelli ordinariamente propri di lavoratori dipendenti comparabili, sussistendo tutto l'interesse del prestatore di restare impegnato per il maggior numero di ore possibile.
2. La subordinazione in concreto – Gli indici fattuali della subordinazione - Il conseguente diritto del ricorrente alla ricostruzione del trattamento economico, normativo, contributivo-previdenziale e retributivo.
Né a diversa soluzione si giunge a voler seguire l'iter argomentativo del ricorso in forza del quale, in ogni caso e anche tenuto conto delle concrete modalità di esplicazione dell'attività lavorativa e prescindendo dal nomen iuris attribuito al contratto, si deve giungere “ad ACCERTARE E DICHIARARE che il contratto del 10.05.2021 [id est:
19.04.2021 nella specie)] sottoscritto tra … [la] ricorrente e l'ente datore di lavoro Asp di
Catania…… va qualificato come di lavoro subordinato dal momento della sottoscrizione Part fino al recesso operato dalla in data 28.2.2023 [id est: 15.3.2023 nella specie] ai fini del riconoscimento del diritto e delle tutele di cui infra”; e che “il rapporto di lavoro costituito dal[la] ricorrente va considerato come un unico rapporto eseguito unitariamente nel periodo 17.5.2021/28.2.23 [id est: 19.4.2021/15.3.23 nella specie] e che in base al contenuto delle mansioni svolte dal[la] ricorrente il rapporto va assimilato a quello identificato dalla contrattazione collettiva, richiamata in narrativa, nel profilo di assistente amministrativo” con l'accertamento che in base alla esatta qualificazione del rapporto e del profilo spetta, anche ai sensi dell'art. 2126 CC, al[la] ricorrente il riconoscimento dei diritti giuridico-economici e previdenziali previsti per il lavoro subordinato e, in particolare, spetta il pagamento della somma di euro 14.011,68 [id est:
13.716,72 nella specie] oltre gli interessi e rivalutazione da calcolare dalla maturazione del diritto, a cui aggiungere le ulteriori somme che saranno accertate nel corso del giudizio, a titolo di tredicesima, TFR, ferie non godute e mancato preavviso” e del “diritto del[la] ricorrente al riconoscimento del servizio espletato in ragione del rapporto di cui sopra come utile per l'attribuzione di punteggio nelle selezioni pubbliche nella stessa misura prevista dalla legge per il punteggio spettante per il servizio da lavoro subordinato con conseguente “inadempimento datoriale in riferimento circa gli obblighi relativi alla
9 mancata valutazione del servizio svolto dal[la] ricorrente come valido per la stabilizzazione e alla mancata creazione delle condizioni ex art. 10 d. lgs. 104/2022, nonché come discriminatorio a danno del[la] ricorrente”.
Va osservato che in linea generale una domanda volta alla verifica in concreto degli indici propri di un rapporto di lavoro subordinato avrebbe presupposto una adeguata allegazione prima ed una più specifica dimostrazione poi di tutti quegli indici in presenza dei quali un rapporto regolato secondo una precisa tipologia negoziale avrebbe dovuto piuttosto ricondursi nello schema contrattuale tipico della subordinazione;
allegazione nella specie mancante, atteso che la subordinazione si estrinseca nell'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e gerarchico del datore di lavoro (ex multis
Cass. 21194/2020), consistente nell'emanazione di ordini specifici, nell'esercizio di una assidua attività di vigilanza e di controllo (si v. altresì Cass. 18018/2017, Cass.
22690/2014, Cass. 6643/2012) e non in una mera attività di coordinamento e verifica dell'attività svolta.
L'elemento peculiare che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo è il vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale, mentre altri elementi - quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione - avendo natura meramente sussidiaria non sono decisivi, potendo solo costituire indici rivelatori della subordinazione, idonei anche a prevalere sull'eventuale volontà contraria manifestata dalle parti, ove incompatibili con l'assetto previsto dalle stesse. [...]” (cfr. sentenza del Tribunale di Catania n. 4834/2024, cit.).
2.3. Nella specie, conformemente a quanto già osservato nel richiamato precedente di questo Ufficio, la prova per testi articolata in ricorso, in maniera tra l'altro residuale rispetto alla documentazione allegata ( “In subordine, la ricorrente chiede solo per eccesso di cautela difensiva l'ammissione della prova per testi sulle circostanze di fatto indicate in narrativa ai punti numeri 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, da valersi come capitoli di prova, preceduti dal “VERO È” e depurati da qualsiasi valutazione”), risulta inconducente allo scopo voluto avendo peraltro ad oggetto circostanze – in parte – incontestate o documentali
(quanto alle date e i parametri di riferimento del rapporto in esame e all'ubicazione del posto di lavoro) e – nel resto – non decisive comunque a dimostrare gli indici rivelatori della subordinazione (cfr. pag. 19 del ricorso introduttivo).
10 Né, a fronte di ciò, può assumere rilievo decisivo la documentazione inserita da parte ricorrente nelle note autorizzate del 19.11.2024 poiché, da un lato, tardivamente prodotta in giudizio sebbene di formazione antecedente e dunque inammissibile e, dall'altro lato, di per sé inidonea a dimostrare il concreto esercizio di uno specifico potere disciplinare nei confronti della ricorrente. Parte
Come altresì osservato dall nella memoria di costituzione e confermato dall'estratto contributivo prodotto dall' , durante il rapporto de quo e sulla base della CP_2 clausola di non esclusività di cui all'art. 7 del contratto del 19.4.2021, la ricorrente ha peraltro svolto anche attività di lavoro dipendente part-time in favore della Contact Care Parte Solutions S.r.l. (cfr. pagg. pagg. 21 e 22 della memoria difensiva dell' ed estratto CP_ conto previdenziale prodotto dall' nonché contratto del 19.4.2021 all. n. 3 di parte ricorrente).
2.4. Ebbene, come già evidenziato nel richiamato precedente di questo Ufficio con argomentazioni pienamente riferibili anche alla fattispecie in esame, “...I rapporti intercorsi tra le parti in causa, di tipo parasubordinato, per espressa qualificazione negoziale prevedevano una prestazione continuativa e chiaramente coordinata rispetto ai fini propri del committente, la mera fornitura di strumenti operativi, l'indicazione dei luoghi della attività e la stessa verifica della corrispondenza tra prestazione e obiettivi non determinando già astrattamente la riconduzione allo schema tipologico del rapporto subordinato per quanto a tempo determinato, sol che si consideri che tra gli indici rivelatori della subordinazione, particolarmente pregnanti sono quelli da cui desumere l'esercizio di poteri gerarchici e disciplinari, nella fattispecie a mano in alcun modo nemmeno prospettati.
Parte
La deduzione di aver ricevuto direttive e istruzioni da parte di personale dell' la cui posizione dirigenziale non è peraltro sempre chiara, non può infatti essere funzionale e determinante, né sicuramente sufficiente e adeguata a dimostrare che tra le parti in causa sia intercorso un rapporto di lavoro subordinato.
Stante la domanda intesa a ottenere il diritto del[la] ricorrente al “riconoscimento dei diritti giuridico-economici e previdenziali previsti per il lavoro subordinato….per il periodo dal 17.5.2021 al 28.2.23 [id est: dal 19.4.2021 al 15.3.2023 nella specie]”, va escluso, per le ragioni esposte, che il rapporto in esame possa in qualche modo ricondursi allo schema tipologico proprio della subordinazione.
Nessuno degli indici dedotti da parte ricorrente, coerente con la tipologia negoziale stipulata, è da solo idoneo a rivelare la subordinazione, in quanto tali criteri vanno valutati
11 nell'ambito di un apprezzamento complessivo, avendo riguardo alle concrete modalità di esecuzione della prestazione (Cass. 12871/2020, Cass. 15083/2018, Cass. 18916/2012).
Discende da quanto sopra che nemmeno è fondata la domanda di accertamento dell'inadempimento degli “obblighi relativi alla mancata valutazione del servizio svolto dal[la] ricorrente come valido per la stabilizzazione e alla mancata creazione delle condizioni ex art. 10 d. lgs. 104/2022, nonché come discriminatorio a danno dalla (sic in ricorso) ricorrente”, sia per la ragione reiteratamente già espressa e cioè che manca il prius logico giuridico del richiesto obbligo, e cioè appunto quello della qualificazione del rapporto come subordinato, non essendo di conseguenza comparabili tipologie negoziali non sovrapponibili nella disciplina e regolamentazione, sia – con specifico riguardo al richiamo all'art. 10 del d. lgs. N. 104/2022 considerato quanto dalla medesima norma al comma 5 disposto e cioè che “Le previsioni del presente articolo non si applicano ai lavoratori alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni… … …”. [...]” (cfr. sentenza n. 4834/2024 del Tribunale di Catania, cit.).
Sotto tale ultimo profilo, peraltro, risulta dalla documentazione in atti che parte ricorrente ha partecipato alla “….procedura per titoli e colloqui per la formazione di graduatoria per il conferimento di incarichi a tempo determinato di Assistente
Amministrativo cat. C” non superando tuttavia la prova orale (cfr. pag. 12 della memoria Parte difensiva dell' resistente e doc. n. 10 ivi allegato).
2.5. Infine, anche con specifico riferimento alla residua domanda risarcitoria formulata in ricorso si richiamano le seguenti argomentazioni della citata sentenza n.
4834/2024 del Tribunale di Catania:
“...
3. Il risarcimento del 'danno per perdita di chance” e da omissione contributiva.
Parte ricorrente assume quindi in via gradata, atteso che la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, di aver diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative.
In virtù quindi di quanto previsto dall'articolo 36 del D.L.vo 165/2001il ricorrente chiede “….anche il risarcimento del danno da perdita di chance in relazione alla lesione subita per la mancata qualificazione del rapporto oggetto del giudizio come lavoro subordinato, che poteva essere valutato ai fini della maturazione del servizio per una stabilizzazione ai sensi della legge n. 234/2021, art. 1 comma 268 e successive modifiche”,
12 cui avrebbe potuto pertanto partecipare con il riconoscimento di punteggio maggiore rispetto a quello riconosciuto ai contratti di tipo flessibile.
In altri termini il ricorrente, dalla mancata sussunzione dell'attività lavorativa svolta di fatto nello schema del rapporto di lavoro subordinato, deduce di avere subìto anche un danno da perdita di chance di cui richiede il risarcimento nella misura di € 10.000,00.
All'evidenza, anche tale domanda presuppone appunto l'abusivo ricorso al contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, partendo dall'indimostrato e infondato postulato della esistenza nella specie di una tale tipologia negoziale, non solo non essendovi corrispondenza quanto al nomen iuris, ma neanche nel concreto evolversi del rapporto.
Del tutto apodittico è pertanto il preteso danno per l'omessa valutazione quale titolo dell'attività svolta in favore della P.A. al fine della partecipazione a procedure di stabilizzazione, peraltro genericamente indicate.
Fermo restando che la domanda di equiparazione a coloro che abbiano svolto attività lavorativa subordinata seppure a tempo determinato non trova giuridico fondamento, non trattandosi come già detto di posizioni sovrapponibili, neppure poi è allegato specificamente il presunto dedotto danno, solo approssimativamente prospettato.
Anche la generica domanda di risarcimento del danno da omissione contributiva, non può avere diversa sorte, alcuna omissione contributiva potendo ipotizzarsi per avere
Parte peraltro l' provveduto alla copertura dovuta in ragione della attività effettivamente prestata da parte ricorrente, sì come dall' dedotto, dandosi atto che l' ha CP_2 CP_1
provveduto in ottemperanza agli obblighi assunti con il contratto di Co.Co.Co a versare in favore della predetta parte, la contribuzione dovuta alla Gestione Separata ex art. 2 c. 26 della l. n. 335/1995. [...]” (cfr. sentenza n. 4834/2024 del Tribunale di Catania, cit., nonché estratti conto previdenziale prodotti dall' in data 2.1.2024 e 26.1.2024). CP_2
2.6. Sulla base delle superiori considerazioni, assorbita ogni ulteriore questione, il ricorso deve essere rigettato.
2.7. Stante il rigetto integrale del ricorso, resta assorbito l'esame della domanda riconvenzionale proposta dall' resistente per la condanna di parte ricorrente alla CP_1
restituzione dei maggiori importi in ipotesi percepiti rispetto a quanto le sarebbe spettato ove il rapporto fosse stato di natura subordinata.
Ed infatti, come già evidenziato in precedenti pronunce di questo Ufficio, “...La domanda riconvenzionale è stata formulata presupponendo l'eventuale accoglimento della domanda di parte ricorrente di riconoscimento del dedotto rapporto di lavoro come di natura subordinata e non sussiste rispetto ad essa, rigettata la pretesa attorea, un
13 autonomo interesse in capo alla parte resistente. [...]” (cfr. sentenza n. 4097/2024 del Parte Tribunale di Catania, cit.; sul punto cfr. altresì note dell' del 18.11.2024).
3. Spese.
Nei rapporti tra parte ricorrente e l' le spese di lite seguono la CP_3
soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014
(come modificato ex D.M. 147/2022), vanno poste a carico di parte ricorrente.
Le spese di lite possono invece integralmente compensarsi nei riguardi dell'Ente previdenziale, stante la sua estraneità al merito della controversia e la posizione processuale rivestita nel presente procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento in favore dell' delle spese CP_3
processuali, che si liquidano in complessivi € 3.688,50 per compensi, oltre spese forfettarie al 15 %, IVA e CPA come per legge;
compensa le spese di lite nei confronti dell'Ente previdenziale.
Catania, 30 novembre 2024
IL GIUDICE DEL LAVORO dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE II CIVILE – LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto, a seguito dell'udienza del 29.11.2024 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8473/2023 R.G.L. avente a oggetto “Nullità del contratto co.co.co stipulato con la Pubblica Amministrazione – accertamento rapporto di lavoro subordinato – differenze retributive – risarcimento del danno”;
PROMOSSA DA
, con l'Avv. Giuseppe Caltabiano;
Parte_1
- Ricorrente -
CONTRO
, in persona del Commissario Controparte_1
Straordinario e legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. Concetta Currao;
- Resistente -
E NEI CONFRONTI DI
in persona del suo presidente pro Controparte_2
tempore, con gli Avv.ti Susanna Mazzaferri, Maria Rosaria Battiato, Livia Gaezza,
Gaetana Angela Marchese e Valentina Schilirò;
- Resistente -
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 31.7.2023, l'odierna ricorrente ha adito la presente sede per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “...previo ogni accertamento sulle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa resa dalla ricorrente, previa occorrendo ogni declaratoria in merito alla
1 nullità/illegittimità/inefficacia per simulazione del contratto sottoscritto dalla ricorrente e delle successive proroghe, Part
- ACCERTARE E DICHIARARE che l' non poteva imporre alla ricorrente un contratto di collaborazione;
- ACCERTARE E DICHIARARE la nullità parziale del contratto del 19.04.2021 (doc. 3) Part sottoscritto tra la ricorrente e l'ente datore di lavoro di quanto alla CP_1
qualificazione del contratto stesso che, al di là del nomen iuris indicato come collaborazione, va qualificato come di lavoro subordinato dal momento della
Part sottoscrizione fino al recesso operato dalla in data 15.3.2023 ai fini del riconoscimento del diritto e delle tutele di cui infra;
- ACCERTARE E DICHIARARE che il rapporto di lavoro costituito dalla ricorrente va considerato come un unico rapporto eseguito unitariamente nel periodo 19.4.2021/15.3.23
e che in base al contenuto delle mansioni svolte dalla ricorrente il rapporto va assimilato
a quello identificato dalla contrattazione collettiva, richiamata in narrativa, nel profilo di assistente amministrativo;
- ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della ricorrente al riconoscimento del servizio espletato in ragione del rapporto di cui sopra come utile per l'attribuzione di punteggio nelle selezioni pubbliche nella stessa misura prevista dalla legge per il punteggio spettante per il servizio da lavoro subordinato;
- ACCERTARE E DICHIARARE che in base alla esatta qualificazione del rapporto e del profilo spetta, anche ai sensi dell'art. 2126 CC, alla ricorrente il riconoscimento dei diritti giuridico-economici e previdenziali previsti per il lavoro subordinato e, in particolare, spetta il pagamento della somma di euro 13.716,72 oltre gli interessi e rivalutazione da calcolare dalla maturazione del diritto, a cui aggiungere le ulteriori somme che saranno accertate nel corso del giudizio, a titolo di tredicesima, TFR, ferie non godute e mancato preavviso, come indicate in narrativa;
- ACCERTARE E DICHIARARE l'inadempimento datoriale in riferimento circa gli obblighi relativi alla mancata valutazione del servizio svolto dalla ricorrente come valido per la stabilizzazione e alla mancata creazione delle condizioni ex art. 10 d. lgs. 104/2022, nonché come discriminatorio a danno dalla ricorrente;
- ACCERTARE E DICHIARARE l'omissione contributiva per i periodi di lavoro in oggetto, con condanna dell'Amministrazione convenuta alla regolarizzazione della posizione contributiva della ricorrente e in relazione del rapporto di lavoro di cui sopra,
2 ovvero, in subordine, emettere condanna generica al risarcimento del danno da omissione contributiva;
- ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della ricorrente ad ottenere, per le ragioni dedotte in ricorso, il risarcimento del danno patrimoniale a titolo di perdita di chances, per non avere a causa della simulata qualificazione del rapporto di lavoro, potuto partecipare alla procedura di stabilizzazione come lavoratore con contratto di lavoro a tempo determinato, potendo in tal modo usufruire del riconoscimento di un punteggio maggiore, rispetto a quello spettante per il contratto flessibile illegittimamente applicato, da quantificarsi anche in via equitativa. Part
- CONDANNARE L' alle differenze retributive e al risarcimento sulla base delle presunzioni e in ragione della natura persuasiva, dissuasiva e sanzionatoria del danno come indicato dalla normativa euro-unitaria e in particolare: al pagamento della somma di euro 13.716,72 oltre gli interessi e rivalutazione da calcolare dalla maturazione del diritto, a cui aggiungere le ulteriori somme che saranno accertate nel corso del giudizio a titolo di tredicesima, TFR e ferie non godute come indicate in narrativa;
al pagamento del risarcimento del danno in favore della ricorrente per perdita di chance per le causali di cui in narrativa nella misura di euro 10.000 o di quella altra somma che si vorrà stabilire in riferimento alla retribuzione complessiva percepibile in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, maggiorata da interessi e rivalutazione;
al pagamento del risarcimento in via equitativa in ragione della mancata creazione delle condizioni ex art. 10 d. lgs. 104/2022, nonché per la discriminazione subita dalla ricorrente rispetto ad altri lavoratori come indicato in narrativa;
- CONDANNARE infine l' , in persona del legale rappresentante pro CP_3
tempore al rimborso delle spese e dei compensi del giudizio da distrarre ex art.93 c.p.c. in favore del sottoscritto difensore”.
A fondamento delle domande spiegate, parte ricorrente ha esposto in fatto:
- che in forza della nota assessoriale che ha autorizzato il reclutamento del personale per ogni singola azienda sanitaria prot. n. 1900 del 14.1.2021, traente origine dall'avviso pubblico indetto dall'Assessorato Regionale alla Salute con nota prot. n. 56816 del
31.12.2020, è stata assunta dall' con contratto di collaborazione coordinata e CP_3
continuativa del 19.4.2021, con profilo professionale di assistente amministrativo, per la gestione e il perdurare dello stato di emergenza sanitaria da COVID-19;
3 - che è stata assegnata inizialmente all'HUB Vaccinale di San Giuseppe La Rena a supporto delle attività di registrazione vaccinali tramite portale dedicato;
- che con ordine di servizio del 6.5.2021 è stata destinata presso il PVT di Belpasso per essere incardinata nell'organizzazione aziendale come supporto amministrativo occupandosi sempre della registrazione delle attività vaccinali;
- che con ordine di servizio del 15.3.2022 è stata trasferita presso il Distretto Sanitario di Paternò, dove in supporto alle attività amministrative ordinarie si è occupata di attività di protocollo generale in entrata e in uscita, di rapporti di corrispondenza tra il distretto e i medici di medicina generale, della predisposizione di documentazione amministrativa, delle procedure di verifiche di cassa ticket presenti all'interno del Distretto di Paternò;
- che al fine di svolgere le proprie mansioni è stata dotata di credenziali sui sistemi informativi (NAR e Sistema Ts) per gestire le richieste relative alla esenzione per reddito e per patologia, nonché dell'Ufficio Anagrafe assistiti per la procedura di cambio medico;
Parte
- che sin dall'entrata in servizio i turni lavorativi erano determinati dall' ed ella era tenuta a dimostrarne il rispetto tramite sistema di timbrature badge;
- che ella doveva altresì attenersi a precisi ordini e disposizioni della parte datoriale sia per gli orari di lavoro sia per le sedi designate e le mansioni;
- che la sua prestazione di lavoro non era eseguibile in base alle proprie esigenze e disponibilità che la stessa organizzava secondo i propri programmi;
- che la turnazione del personale dipendente, tra cui ella ricorrente, era esclusivamente
Parte gestita dalla responsabile con l'adozione di diversi ordini di servizio;
- che aveva l'obbligo di registrare la propria presenza al responsabile dell'
[...]
, che a sua volta aveva l'obbligo di controfirmare tutti i Parte_3
documenti di rilevazione presenze, trasmettendo la documentazione di sintesi mensile alla
Parte
, comprovando il rigido controllo dei funzionari Parte_4
- che ella presso il distretto di Paternò ha svolto attività del tutto estranee all'emergenza
COVID, essendo per lo più utilizzata per sopperire alle carenze in organico;
- che il rapporto di lavoro, più volte prorogato, si è concluso per via autoritativa e con
Parte atto unilaterale dell' in data 15.3.2023;
- che la denominazione formale di collaborazione le ha impedito di vantare i propri diritti derivanti dal rapporto come correttamente qualificato.
In punto di diritto, la ricorrente ha dedotto la “Inammissibilità della modalità contrattuale della collaborazione, anche durante il regime emergenziale. Divieto di stipulare contratti di collaborazione. Nullità parziale. Artt. 7 e 36 d. lgs. 165/2001”; ha
4 allegato la sussistenza dei “contenuti sostanziali del rapporto di lavoro di natura subordinata da qualificare come contratto di lavoro a tempo determinato. Violazione dell'art. 2094 CC.”; ha invocato l'“Accertamento della natura subordinata del rapporto, nullità parziale ed effetti del riconoscimento: diritto alle differenze retributive non
Part corrisposte dall' e diritto al risarcimento del danno. Diritto al riconoscimento del rapporto quale titolo nelle selezioni;
inadempimento datoriale in ordine all'obbligo di favorire le migliori condizioni di lavoro, violazione del d.lgs. 104/2022 e della direttiva sul rapporto a termine”; ha, quindi, chiesto il riconoscimento delle differenze retributive indicate in ricorso e il risarcimento del danno derivante dalla regolamentazione del rapporto a tempo determinato, anche a titolo di perdita di chance.
CP_ Con memoria difensiva depositata in data 2.1.2024, si è costituito in giudizio l' formulando le seguenti conclusioni: “...in caso di accoglimento delle domande di parte ricorrente condannare la convenuta, in persona del leg. rapp. p.t. al pagamento dei contributi e oneri accessori conseguenti sulle somme accertate in corso di causa a titolo di imponibile contributivo in ordine al rapporto di lavoro con la ricorrente, entro i limiti prescrizionali (tenuto conto della notifica all' in data 13.9.2023), previa, se del caso, CP_2
CTU contabile. Spese come per legge. In caso di rigetto della domanda della ricorrente tenere indenne l' dagli oneri legali conseguenti”. CP_2
Con memoria difensiva con domanda riconvenzionale depositata in data 19.1.2024, Parte si è costituita in giudizio l' svolgendo ampie difese volte al rigetto del ricorso e all'accoglimento della domanda riconvenzionale e formulando, quindi, le seguenti conclusioni: “...- rigettare il ricorso in quanto inammissibile e/o infondato per i motivi esposti in narrativa. In via riconvenzionale condannare la Sig.ra al Parte_1 pagamento in favore dell' della somma complessiva lorda di € 16.584,28 o CP_3
quella maggior somma che verrà accertata in corso di giudizio in relazione alla categoria
d'inquadramento B;
- In via subordinata disporre la compensazione dei crediti che saranno eventualmente accertati a favore della Sig.ra con i crediti vantanti Pt_1 dall' ; - In via subordinata ordinare all' di imputare i contributi già CP_3 CP_2
versati quale co.co.co. a titolo di contributi da lavoratore subordinato e disporre la compensazione dei crediti contributivi nei confronti dall' Con vittoria di spese e CP_2 compensi del giudizio”.
Con “memoria integrativa” depositata in data 5.4.2024, parte ricorrente ha svolto le proprie difese avverso la domanda riconvenzionale di parte resistente, chiedendone il rigetto.
5 La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
L'udienza del 29.11.2024 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c. e a seguito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, viene emessa la presente sentenza.
2. Merito.
Ciò posto, il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.
2.1. Al riguardo può invero richiamarsi quanto già ritenuto in precedenti pronunce di questo stesso Ufficio, alle cui condivisibili motivazioni, per la notevole analogia delle questioni proposte e della situazione processuale, può farsi riferimento ex art. 118 disp. att.
c.p.c. recependole anche nella loro chiarezza espositiva come in seguito riportato in modo quasi testuale (cfr., tra le altre, sentenza n. 4834/2024 emessa in data 28.10.2024 nel proc.
n. 11152/2023 R.G. – est. dott.ssa L. Renda –, sentenza n. 4097/2024 emessa in data
11.9.2024 nel proc. n. 10843/2023 R.G. – est. dott.ssa P. Mirenda – e sentenza n.
4522/2024 emessa in data 9.10.2024 nel proc. n. 10772/2023 R.G. – est. dott.ssa V.
Scardillo).
2.2. Si ribadiscono, in particolare, le seguenti argomentazioni e motivazioni espresse nella citata sentenza del Tribunale di Catania n. 4834/2024:
“...Risulta utile in primo luogo premettere che sebbene il ricorso sia articolato secondo uno schema che conduce all'apparenza alla necessità di vagliare ogni e diversa ipotesi prospettata, in ragione dell'assunto principale secondo il quale i contratti di Co.Co.Co. nella specie stipulati sarebbero nulli e comunque assimilabili a veri e propri contratti di lavoro subordinato, in realtà tutto l'architrave difensivo di parte ricorrente si fonda su una premessa, come vedremo, errata perché appunto dalla assunta nullità non deriva de plano il riconoscimento di una diversa tipologia negoziale;
né lo schema della subordinazione si rinviene in concreto nella specie in forza della ricostruzione in fatto dell'evolversi dei rapporti, a monte mancando il presupposto giuridico - oltre che fattuale con riguardo alla seconda prospettazione - di ciascuna delle domande formulate.
1. La nullità dei contratti di Co.Co.Co. – Il diritto al risarcimento del danno ex art. 36 del d. lgs. n 165/2021.
In primo luogo assume parte ricorrente la nullità assoluta dei contratti di co.co.co. stipulati per violazione del d.l. 14/2020, del d.l. 18/2020 e della l. 234/2021, nonché la nullità relativa degli stessi per violazione dell'art. 7, comma 5-bis, del D. Lgs. n. 165/2001.
6 Deduce da tale assioma, quale conseguenza, il diritto al riconoscimento delle tutele proprie del lavoro subordinato oltre che al risarcimento del danno ex art. 36 del d. lgs. n
165/2021.
In proposito appare utile chiarire che l'art. 2-bis del d.l. 18/2020 riservava in effetti al solo personale sanitario il conferimento di incarichi di lavoro autonomo e di collaborazione coordinata e continuativa in ragione del perdurare dello stato di emergenza, escluso dunque l'operare della prevista deroga alla disciplina generale, trovando applicazione, nella specie l'art. 7, comma 5-bis, del d. lgs. n. 165/2001 che prevede il “...divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro”, specificando, altresì, che “...i contratti posti in essere in violazione del presente comma sono nulli e determinano responsabilità erariale”.
Fermo restando quanto precede, tuttavia ed in disparte l'accertamento della suddetta nullità, ed anche a volere ravvisare un'ipotesi di violazione di legge da parte della amministrazione nella scelta della tipologia contrattuale, la conseguenza di detta violazione non può in ogni caso comportare il riconoscimento di una diversa tipologia negoziale ed a cascata, per effetto di una sorta di automatismo, sì come invocato dal ricorrente, il vantato risarcimento ( “il diritto del ricorrente al riconoscimento delle tutele spettanti dal lavoro subordinato e il risarcimento del danno derivante dalla regolamentazione del rapporto a tempo determinato” ( cfr. pag. 6 del ricorso introduttivo).
Non è peregrino premettere che, nell'ipotesi in cui sia accertato il concreto atteggiarsi del rapporto scaturente da un contratto avente un distinto nomen iuris intercorso con una pubblica amministrazione e contemplante un termine di durata, quale rapporto di lavoro subordinato, la conseguenza non è mai la conversione (invero non chiesta in ricorso) del contratto di co.co.co. in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (con l'effetto della perdurante esistenza del rapporto), conversione impedita dal divieto posto dall'articolo 36 comma 5 del d. lgs. n. 165/2001 e, in ogni caso, dalla regola posta dall'articolo 97 Cost. dell'accesso al pubblico impiego mediante concorso. Potrebbero piuttosto in ipotesi conseguire dalla sussistenza di un rapporto che in concreto mostri di possedere i caratteri del rapporto di lavoro subordinato soltanto effetti incidenti su profili economici e previdenziali che il ricorrente ha qui inteso far valere.
Rammenta la Suprema Corte che “...non esiste nel pubblico impiego una disposizione generale come l'art. 69, D. Lgs. n. 276 del 2003, in base alla quale, qualora il giudice
7 accerti che un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa "sia venuto a configurare un rapporto di lavoro subordinato", esso è considerato come "lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto". Al contrario, l'art. 36, comma 5, del D. Lgs. n. 165 del 2001 prescrive che la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, "non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni". Risulta coerente con questa normativa l'orientamento giurisprudenziale per il quale, in caso di stipulazione di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa con una P.A., al di fuori dei presupposti di legge, il lavoratore non può mai conseguire la conversione del rapporto in uno di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ma solo una tutela risarcitoria, nei limiti di cui all'art. 2126 c.c., qualora il contratto di collaborazione abbia la sostanza di rapporto di lavoro subordinato, con conseguente diritto anche alla ricostruzione della posizione contributiva previdenziale (Cass., Sez. L, n. 9591 del 18 aprile 2018; Cass., Sez.
L, n. 3384 dell'8 febbraio 2017)” (Cass., 4360/2023).
Il Supremo Collegio (Cass. 28 marzo 2019, n. 8671 ) giunge dunque ad asserire che “in materia di impiego pubblico contrattualizzato nel caso di utilizzazione di contratti di lavoro flessibile, che deve sempre avvenire ex art. 36, primo comma, del d.lgs n.165 del
2001 nel rispetto delle procedure di reclutamento di cui dall'art. 35 del citato d.lgs n. 165 del 2001, la regula iuris secondo la quale, in ipotesi di violazione da parte delle pubbliche amministrazioni di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, non può in ogni caso comportare, ai sensi dell'originario comma 2 e poi del comma 5 dell'art.36 del richiamato d.lgs n. 165 del 2001, la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato non ammette eccezioni e riguarda anche l'ipotesi in cui
l'individuazione del lavoratore assunto a termine, o con altre forme di lavoro flessibile, è avvenuta all'esito delle procedure di reclutamento sopra richiamate o utilizzando le graduatorie di procedure concorsuali».
A maggior ragione la pretesa in proposito formulata nel caso in oggetto non può essere suscettibile di accoglimento, sol che si consideri che il “reclutamento” è nella specie avvenuto in considerazione della peculiare situazione emergenziale, mediante un sistema del tutto casuale, privo di qualsiasi criterio volto a comparare e/o selezionare coloro che fossero riusciti ad esprimere la loro disponibilità (c.d. click day) e prescelti solo per essere riusciti per primi ad esprimerla.
8 Né può non attribuirsi il giusto peso al fine della qualificazione del rapporto alla mancanza di esclusività dei rapporti poi conclusi, non potendo assumere rilevanza – sì come da parte ricorrente prospettato - la circostanza di una prestazione che in concreto, e per alcuni periodi, avrebbe reso difficoltoso o materialmente incompatibile lo svolgimento di altra attività lavorativa, considerato anche che l'attività prestata era nella fattispecie in esame retribuita con compensi orari invero maggiori rispetto a quelli ordinariamente propri di lavoratori dipendenti comparabili, sussistendo tutto l'interesse del prestatore di restare impegnato per il maggior numero di ore possibile.
2. La subordinazione in concreto – Gli indici fattuali della subordinazione - Il conseguente diritto del ricorrente alla ricostruzione del trattamento economico, normativo, contributivo-previdenziale e retributivo.
Né a diversa soluzione si giunge a voler seguire l'iter argomentativo del ricorso in forza del quale, in ogni caso e anche tenuto conto delle concrete modalità di esplicazione dell'attività lavorativa e prescindendo dal nomen iuris attribuito al contratto, si deve giungere “ad ACCERTARE E DICHIARARE che il contratto del 10.05.2021 [id est:
19.04.2021 nella specie)] sottoscritto tra … [la] ricorrente e l'ente datore di lavoro Asp di
Catania…… va qualificato come di lavoro subordinato dal momento della sottoscrizione Part fino al recesso operato dalla in data 28.2.2023 [id est: 15.3.2023 nella specie] ai fini del riconoscimento del diritto e delle tutele di cui infra”; e che “il rapporto di lavoro costituito dal[la] ricorrente va considerato come un unico rapporto eseguito unitariamente nel periodo 17.5.2021/28.2.23 [id est: 19.4.2021/15.3.23 nella specie] e che in base al contenuto delle mansioni svolte dal[la] ricorrente il rapporto va assimilato a quello identificato dalla contrattazione collettiva, richiamata in narrativa, nel profilo di assistente amministrativo” con l'accertamento che in base alla esatta qualificazione del rapporto e del profilo spetta, anche ai sensi dell'art. 2126 CC, al[la] ricorrente il riconoscimento dei diritti giuridico-economici e previdenziali previsti per il lavoro subordinato e, in particolare, spetta il pagamento della somma di euro 14.011,68 [id est:
13.716,72 nella specie] oltre gli interessi e rivalutazione da calcolare dalla maturazione del diritto, a cui aggiungere le ulteriori somme che saranno accertate nel corso del giudizio, a titolo di tredicesima, TFR, ferie non godute e mancato preavviso” e del “diritto del[la] ricorrente al riconoscimento del servizio espletato in ragione del rapporto di cui sopra come utile per l'attribuzione di punteggio nelle selezioni pubbliche nella stessa misura prevista dalla legge per il punteggio spettante per il servizio da lavoro subordinato con conseguente “inadempimento datoriale in riferimento circa gli obblighi relativi alla
9 mancata valutazione del servizio svolto dal[la] ricorrente come valido per la stabilizzazione e alla mancata creazione delle condizioni ex art. 10 d. lgs. 104/2022, nonché come discriminatorio a danno del[la] ricorrente”.
Va osservato che in linea generale una domanda volta alla verifica in concreto degli indici propri di un rapporto di lavoro subordinato avrebbe presupposto una adeguata allegazione prima ed una più specifica dimostrazione poi di tutti quegli indici in presenza dei quali un rapporto regolato secondo una precisa tipologia negoziale avrebbe dovuto piuttosto ricondursi nello schema contrattuale tipico della subordinazione;
allegazione nella specie mancante, atteso che la subordinazione si estrinseca nell'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e gerarchico del datore di lavoro (ex multis
Cass. 21194/2020), consistente nell'emanazione di ordini specifici, nell'esercizio di una assidua attività di vigilanza e di controllo (si v. altresì Cass. 18018/2017, Cass.
22690/2014, Cass. 6643/2012) e non in una mera attività di coordinamento e verifica dell'attività svolta.
L'elemento peculiare che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo è il vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale, mentre altri elementi - quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione - avendo natura meramente sussidiaria non sono decisivi, potendo solo costituire indici rivelatori della subordinazione, idonei anche a prevalere sull'eventuale volontà contraria manifestata dalle parti, ove incompatibili con l'assetto previsto dalle stesse. [...]” (cfr. sentenza del Tribunale di Catania n. 4834/2024, cit.).
2.3. Nella specie, conformemente a quanto già osservato nel richiamato precedente di questo Ufficio, la prova per testi articolata in ricorso, in maniera tra l'altro residuale rispetto alla documentazione allegata ( “In subordine, la ricorrente chiede solo per eccesso di cautela difensiva l'ammissione della prova per testi sulle circostanze di fatto indicate in narrativa ai punti numeri 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, da valersi come capitoli di prova, preceduti dal “VERO È” e depurati da qualsiasi valutazione”), risulta inconducente allo scopo voluto avendo peraltro ad oggetto circostanze – in parte – incontestate o documentali
(quanto alle date e i parametri di riferimento del rapporto in esame e all'ubicazione del posto di lavoro) e – nel resto – non decisive comunque a dimostrare gli indici rivelatori della subordinazione (cfr. pag. 19 del ricorso introduttivo).
10 Né, a fronte di ciò, può assumere rilievo decisivo la documentazione inserita da parte ricorrente nelle note autorizzate del 19.11.2024 poiché, da un lato, tardivamente prodotta in giudizio sebbene di formazione antecedente e dunque inammissibile e, dall'altro lato, di per sé inidonea a dimostrare il concreto esercizio di uno specifico potere disciplinare nei confronti della ricorrente. Parte
Come altresì osservato dall nella memoria di costituzione e confermato dall'estratto contributivo prodotto dall' , durante il rapporto de quo e sulla base della CP_2 clausola di non esclusività di cui all'art. 7 del contratto del 19.4.2021, la ricorrente ha peraltro svolto anche attività di lavoro dipendente part-time in favore della Contact Care Parte Solutions S.r.l. (cfr. pagg. pagg. 21 e 22 della memoria difensiva dell' ed estratto CP_ conto previdenziale prodotto dall' nonché contratto del 19.4.2021 all. n. 3 di parte ricorrente).
2.4. Ebbene, come già evidenziato nel richiamato precedente di questo Ufficio con argomentazioni pienamente riferibili anche alla fattispecie in esame, “...I rapporti intercorsi tra le parti in causa, di tipo parasubordinato, per espressa qualificazione negoziale prevedevano una prestazione continuativa e chiaramente coordinata rispetto ai fini propri del committente, la mera fornitura di strumenti operativi, l'indicazione dei luoghi della attività e la stessa verifica della corrispondenza tra prestazione e obiettivi non determinando già astrattamente la riconduzione allo schema tipologico del rapporto subordinato per quanto a tempo determinato, sol che si consideri che tra gli indici rivelatori della subordinazione, particolarmente pregnanti sono quelli da cui desumere l'esercizio di poteri gerarchici e disciplinari, nella fattispecie a mano in alcun modo nemmeno prospettati.
Parte
La deduzione di aver ricevuto direttive e istruzioni da parte di personale dell' la cui posizione dirigenziale non è peraltro sempre chiara, non può infatti essere funzionale e determinante, né sicuramente sufficiente e adeguata a dimostrare che tra le parti in causa sia intercorso un rapporto di lavoro subordinato.
Stante la domanda intesa a ottenere il diritto del[la] ricorrente al “riconoscimento dei diritti giuridico-economici e previdenziali previsti per il lavoro subordinato….per il periodo dal 17.5.2021 al 28.2.23 [id est: dal 19.4.2021 al 15.3.2023 nella specie]”, va escluso, per le ragioni esposte, che il rapporto in esame possa in qualche modo ricondursi allo schema tipologico proprio della subordinazione.
Nessuno degli indici dedotti da parte ricorrente, coerente con la tipologia negoziale stipulata, è da solo idoneo a rivelare la subordinazione, in quanto tali criteri vanno valutati
11 nell'ambito di un apprezzamento complessivo, avendo riguardo alle concrete modalità di esecuzione della prestazione (Cass. 12871/2020, Cass. 15083/2018, Cass. 18916/2012).
Discende da quanto sopra che nemmeno è fondata la domanda di accertamento dell'inadempimento degli “obblighi relativi alla mancata valutazione del servizio svolto dal[la] ricorrente come valido per la stabilizzazione e alla mancata creazione delle condizioni ex art. 10 d. lgs. 104/2022, nonché come discriminatorio a danno dalla (sic in ricorso) ricorrente”, sia per la ragione reiteratamente già espressa e cioè che manca il prius logico giuridico del richiesto obbligo, e cioè appunto quello della qualificazione del rapporto come subordinato, non essendo di conseguenza comparabili tipologie negoziali non sovrapponibili nella disciplina e regolamentazione, sia – con specifico riguardo al richiamo all'art. 10 del d. lgs. N. 104/2022 considerato quanto dalla medesima norma al comma 5 disposto e cioè che “Le previsioni del presente articolo non si applicano ai lavoratori alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni… … …”. [...]” (cfr. sentenza n. 4834/2024 del Tribunale di Catania, cit.).
Sotto tale ultimo profilo, peraltro, risulta dalla documentazione in atti che parte ricorrente ha partecipato alla “….procedura per titoli e colloqui per la formazione di graduatoria per il conferimento di incarichi a tempo determinato di Assistente
Amministrativo cat. C” non superando tuttavia la prova orale (cfr. pag. 12 della memoria Parte difensiva dell' resistente e doc. n. 10 ivi allegato).
2.5. Infine, anche con specifico riferimento alla residua domanda risarcitoria formulata in ricorso si richiamano le seguenti argomentazioni della citata sentenza n.
4834/2024 del Tribunale di Catania:
“...
3. Il risarcimento del 'danno per perdita di chance” e da omissione contributiva.
Parte ricorrente assume quindi in via gradata, atteso che la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, di aver diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative.
In virtù quindi di quanto previsto dall'articolo 36 del D.L.vo 165/2001il ricorrente chiede “….anche il risarcimento del danno da perdita di chance in relazione alla lesione subita per la mancata qualificazione del rapporto oggetto del giudizio come lavoro subordinato, che poteva essere valutato ai fini della maturazione del servizio per una stabilizzazione ai sensi della legge n. 234/2021, art. 1 comma 268 e successive modifiche”,
12 cui avrebbe potuto pertanto partecipare con il riconoscimento di punteggio maggiore rispetto a quello riconosciuto ai contratti di tipo flessibile.
In altri termini il ricorrente, dalla mancata sussunzione dell'attività lavorativa svolta di fatto nello schema del rapporto di lavoro subordinato, deduce di avere subìto anche un danno da perdita di chance di cui richiede il risarcimento nella misura di € 10.000,00.
All'evidenza, anche tale domanda presuppone appunto l'abusivo ricorso al contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, partendo dall'indimostrato e infondato postulato della esistenza nella specie di una tale tipologia negoziale, non solo non essendovi corrispondenza quanto al nomen iuris, ma neanche nel concreto evolversi del rapporto.
Del tutto apodittico è pertanto il preteso danno per l'omessa valutazione quale titolo dell'attività svolta in favore della P.A. al fine della partecipazione a procedure di stabilizzazione, peraltro genericamente indicate.
Fermo restando che la domanda di equiparazione a coloro che abbiano svolto attività lavorativa subordinata seppure a tempo determinato non trova giuridico fondamento, non trattandosi come già detto di posizioni sovrapponibili, neppure poi è allegato specificamente il presunto dedotto danno, solo approssimativamente prospettato.
Anche la generica domanda di risarcimento del danno da omissione contributiva, non può avere diversa sorte, alcuna omissione contributiva potendo ipotizzarsi per avere
Parte peraltro l' provveduto alla copertura dovuta in ragione della attività effettivamente prestata da parte ricorrente, sì come dall' dedotto, dandosi atto che l' ha CP_2 CP_1
provveduto in ottemperanza agli obblighi assunti con il contratto di Co.Co.Co a versare in favore della predetta parte, la contribuzione dovuta alla Gestione Separata ex art. 2 c. 26 della l. n. 335/1995. [...]” (cfr. sentenza n. 4834/2024 del Tribunale di Catania, cit., nonché estratti conto previdenziale prodotti dall' in data 2.1.2024 e 26.1.2024). CP_2
2.6. Sulla base delle superiori considerazioni, assorbita ogni ulteriore questione, il ricorso deve essere rigettato.
2.7. Stante il rigetto integrale del ricorso, resta assorbito l'esame della domanda riconvenzionale proposta dall' resistente per la condanna di parte ricorrente alla CP_1
restituzione dei maggiori importi in ipotesi percepiti rispetto a quanto le sarebbe spettato ove il rapporto fosse stato di natura subordinata.
Ed infatti, come già evidenziato in precedenti pronunce di questo Ufficio, “...La domanda riconvenzionale è stata formulata presupponendo l'eventuale accoglimento della domanda di parte ricorrente di riconoscimento del dedotto rapporto di lavoro come di natura subordinata e non sussiste rispetto ad essa, rigettata la pretesa attorea, un
13 autonomo interesse in capo alla parte resistente. [...]” (cfr. sentenza n. 4097/2024 del Parte Tribunale di Catania, cit.; sul punto cfr. altresì note dell' del 18.11.2024).
3. Spese.
Nei rapporti tra parte ricorrente e l' le spese di lite seguono la CP_3
soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014
(come modificato ex D.M. 147/2022), vanno poste a carico di parte ricorrente.
Le spese di lite possono invece integralmente compensarsi nei riguardi dell'Ente previdenziale, stante la sua estraneità al merito della controversia e la posizione processuale rivestita nel presente procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento in favore dell' delle spese CP_3
processuali, che si liquidano in complessivi € 3.688,50 per compensi, oltre spese forfettarie al 15 %, IVA e CPA come per legge;
compensa le spese di lite nei confronti dell'Ente previdenziale.
Catania, 30 novembre 2024
IL GIUDICE DEL LAVORO dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto
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