Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 24/03/2025, n. 630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 630 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
BBLICA ITALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO E PREVDENZA
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Roberta Gambardella, all'esito dell'udienza di discussione del 24.03.2025 e del deposito delle note sostitutive, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 4125/2024 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: "opposizione all'ordinanza ingiunzione in materia di previdenza e lavoro" e vertente TRA in persona del legale rappresentante p.t. rapp.ta Parte_1 atiello ed elettivamente domiciliata presso il loro studio legale sito in Casagiove alla via Liguria 26 p.co Merola,- opponente- E
CP 1 in persona del legale rapp.te p.t. in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dagli avvocati con cui uzzupoli, Itala De Benedictis, Davide Catalano e Nicola Fumo CP 2 elettivamente domicilia in Caserta alla via Arena loc. San Benedetto - opposto
NONCHE' in persona del legale già Controparte_3
- Controparte_4 te domiciliata presso lo andro Bi studio del suo difensore in Napoli alla Via Seggio del Popolo n.22 opposta -
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato, in data 06/06/2024, la parte opponente, come in epigrafe, proponeva impugnazione avverso l'intimazione di pagamento n. 28 2024 90079639 46/000, notificata in data
21.05.2024 ed avverso gli avvisi di addebito richiamati avente ad oggetto la richiesta di pagamento di contributi previdenziali, per un importo complessivo di euro 42.333,18, deducendo l'omessa notifica ovvero la nullità della notifica degli avvisi di addebito indicati nonché l'intervenuta prescrizione del credito azionato.
Tanto premesso adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, al fine di annullare gli atti impugnati per i motivi indicati in ricorso;
il tutto vinte le spese di lite da distrarsi.
Instauratosi il contraddittorio si costituivano in giudizio l'CP 1 nonché 1 Controparte_3
[...] chiedendo, in via preliminare, di dichiarare l'inammissibilità della domanda per tardività della stessa e, nel merito, il rigetto del ricorso poiché infondato in fatto e diritto, in quanto le cartelle di pagamento e gli avvisi impugnati erano stati ritualmente notificati ed avendo l'Agente della Riscossione, interrotto tempestivamente la prescrizione. Con condanna della parte attrice al pagamento delle spese di lite.
Istruita in via documentale, la causa veniva decisa, all'esito dell'odierna udienza con motivazione e dispositivo contestuali.
Vero quanto premesso, occorre ora procedere alla esatta qualificazione giuridica della odierna domanda.
Ciò, in quanto è data al contribuente facoltà di esercizio di più azioni giudiziarie, anche con un unico atto.
Egli, infatti, può innanzitutto proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella ". contro l'iscrizione a ruolo" (art. 24, co. 5, del d.lgs n. 46/99).
Tale "giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva" è regolato dagli artt.
442 e ss. cpc" (art. 24, co. 6, d.l.vo n. 46/99).
Trattasi di strumento finalizzato ad ottenere una verifica giudiziale della fondatezza della pretesa contributiva (Cass. n. 17978 del 2008) nei confronti dell'ente impositore, cui "il ricorso va notificato"
(art. 24, co. 5, d.lgs n. 46/99) e che, dunque, è il legittimato passivo della domanda.
Tuttavia, l'art. 29, co. 2, del d.lgs n. 46/99, lascia espressamente salva l'operatività delle opposizioni esecutive nell'ambito delle procedure di riscossione delle entrate non tributarie, sancendo che “le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie".
Il contribuente, dunque, può proporre opposizione all'esecuzione, secondo il combinato disposto degli artt. 615 e 618 bis cpc, "quando contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata" ovvero contestare la ritualità formale della cartella esattoriale o addurre vizi di forma del procedimento esattoriale, compresi quelli riguardanti i singoli atti dell'esecuzione, quali le notifiche, con l'azione disciplinata dagli artt. 617 e 618 bis cpc.
Detta ultima opposizione deve essere proposta nel termine perentorio di venti giorni, come stabilito dall'art. 617 cpc. L'opposizione invece per motivi attinenti al merito della pretesa (tra cui vi rientra la prescrizione) deve invece essere proposta entro il termine di 40 giorni
Rispetto agli atti opposti l'opponente contesta la mancata e/o irregolare notifica degli stessi, nonché
l'intervenuta prescrizione del credito azionato.
,CP
-, L' per tutti gli avvisi di addebito opposti, ha depositato la copia delle ricevuta dell'avvenuta notifica, da cui si evince come questa sia stata effettuata tramite pec: in particolare l'avviso di addebito n. risulta notificato in data 04.12.2018 e l'avviso di addebito n. 32820180004444209000
CP 32820190000529902000 risulta notificato in data 12.04.2019 Cfr. allegato produzione
Deve ritenersi correttamente eseguita la notifica degli avvisi di addebito effettuata tramite posta elettronica certificata, in conformità alla previsione di cui all'art. 30, comma 4, l. 122/10, secondo cui
"l'avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e CP_1 dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento".
Per quanto attiene, invece, alle notifiche effettuate tramite pec, la Suprema Corte ha chiarito che “la ricevuta di avvenuta consegna (RAC), rilasciata dal gestore di posta elettronica certificata del destinatario, costituisce documento idoneo a dimostrare, fino a prova contraria, che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario" (cass. civ. 15035/16).
Nella situazione in esame, la parte ricorrente non ha svolto deduzioni specifiche (ad esempio circa la riconducibilità dell'indirizzo pec, il suo corretto funzionamento, ecc.), tali da superare quella presunzione di ricezione sopra accennata e da rendere quindi necessaria la produzione di documentazione ulteriore, rispetto a quella già in atti, al fine di dimostrare la corretta ricezione dei messaggi di posta certificata contenenti la notifica degli avvisi di addebito. Inoltre pCP ha allegato, nella fattispecie in esame, l'intero messaggio di posta elettronica certificata in formato EML.
In definitiva tutti gli avvisi di addebito devono ritenersi correttamente notificati e mai opposti, per cui risultano tardive le eccezioni proposte.
Con riferimento all'eccezione di prescrizione dopo la notificazione del titolo, l'azione si qualifica come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e, pertanto, svincolata da qualsivoglia termine di decadenza.
Giova, invero, evidenziare che, nella fattispecie in esame, ai fini della prescrizione, bisogna anche tenendo conto della "finestra” di n. 129 giorni di sospensione della prescrizione, prevista dall' articolo 37, comma
2, del Decreto Legge n. 18/2020 (pari a 129 giorni) nonché dell'ulteriore sospensione disposta dall'art. 11 comma 9 D.L. 183/2020 (dal 31.12.20 al 30.06.2021) pari a n. 182 giorni, per un totale di n. 311 giorni.
Tanto premesso l' Controparte 3
,tenendo altresì conto di detta sospensione, ha dato prova di aver notificato entro il quinquennio (dalla data di notifica degli avvisi di addebito sottesi avvenuta, rispettivamente, in data 04.12.2018 e 12.04.2019, l'intimazione di pagamento impugnata in data 21.05.2024. Ne consegue che alcuna prescrizione risulta maturata.
In conclusione il ricorso va integralmente rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto della serialità della controversia.
PQM
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione
2) condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 1.521,00 oltre iva cpa e spese generali come per legge in favore di ciascuna parte opposta.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere data di deposito
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Roberta Gambardella