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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. IV, sentenza 30/01/2026, n. 256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 256 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 256/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 4, riunita in udienza il 16/10/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2148/2023 depositato il 06/07/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Agrigento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2462 TARI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste nei propri atti scritti.
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.2148/2023 depositato il 06/07/2023, il sig. Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento n.2462 emesso dal Comune di Agrigento, a titolo di TARI anno d'imposta 2020.
Parte ricorrente eccepiva l'illegittimità dell'atto impugnato:
1-difetto di motivazione;
2-insussistenza del presupposto d'imposta;
3-erronea quantificazione delle sanzioni.
Il Comune di Agrigento si costituiva in giudizio, depositando controdeduzioni con cui ribadiva la legittimità del proprio operato.
Parte ricorrente depositava memorie illustrative.
La Corte all'udienza del 16/10/2025 poneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Invero, dall'atto impugnato si evincono tutti gli elementi -norme applicate, individuazione degli immobili attraverso i dati catastali con l'indicazione del foglio, della particella, sub, categoria, indirizzo, superficie, tariffa fissa e variabile- necessari per rendere edotto il contribuente della richiesta tributaria sotto l'aspetto normativo e fattuale.
Tali dati, infatti, sono idonei all'individuazione del presupposto impositivo della TARI conseguente all'occupazione dell'immobile, essendo onere del contribuente dimostrare, al momento della dichiarazione, la sussistenza delle condizioni per beneficiare della riduzione della superficie tassabile ovvero dell'intera esenzione.
Al riguardo, la norma regolatrice della materia va individuata nell'art. 62 della legge, n. 507/93 che, al comma
2, così recita: “ Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione”.
Il testo della norma è chiaro nel subordinare l'esenzione del tributo alla presentazione di denuncia da parte del contribuente che, in tale occasione, dimostri la sussistenza delle condizioni di non utilizzabilità. Sul punto, il Giudice della Legittimità pone a carico dei possessori di immobili una presunzione legale relativa di produzione di rifiuti, sicché, ai fini dell'esenzione dalla tassazione prevista dal comma 2 del citato art. 62 per le aree inidonee alla produzione di rifiuti per loro natura o per il particolare uso, è onere del contribuente indicare nella denuncia originaria o in quella di variazione le obiettive condizioni di inutilizzabilità e provarle in giudizio in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione. (Cass. civ. Sez.
VI - 5 Ordinanza, 15-09-2014, n. 19469; Cass. civ. Sez. V, 24-07-2014, n. 16858 ).
Sicché, in mancanza di tale onere d'informazione, come nella specie, parte ricorrente non può essere ammessa all'esenzione dell'anzidetto tributo.
Nel caso in esame, come già detto, il contribuente non ha effettuato alcuna dichiarazione formale e ciò rende inapplicabile la norma sulle deroghe alla tassazione indicate al comma secondo dell'art. 62 che non operano in via automatica, in base alla mera sussistenza di situazioni di fatto, dovendo, invece, i relativi presupposti essere di volta in volta dedotti nella denuncia originaria o in quella di variazione, come prescritto dal comma quinto dello stesso articolo.
Ne consegue che, stante l'omessa dell'anzidetta denuncia per l'anno 2020 da parte del ricorrente, le eccezioni sulla mancanza dei presupposti appaiono destituite di fondamento, anche perché la relazione di perizia asseverata a firma del firma del Geom. Nominativo_1 del 04/03/2022, non può avere efficacia retroattiva e, quindi, non è applicabile all'anno di imposta 2020.
Infine, pure destituita di fondamento appare la censura afferente le sanzioni irrogate.
L'art. 17 D.Lgs. n.472/1997 regola il procedimento di irrogazione “immediata” applicabile nei casi tassativamente indicati da detta norma. Il legislatore, ritiene che l'ufficio fiscale possa procedere alla irrogazione immediata in due casi: quando la sanzione è contestata con l'avviso di accertamento della maggiore imposta in quanto i motivi dell'irrogazione e i criteri di determinazione sono esplicati in detto avviso dall'Ente impositore e quando viene sanzionato l'omesso o ritardato pagamento di tributi. Nel caso in esame, la sanzione è stata irrogata con l'avviso di accertamento e, quindi, non necessita di particolari spiegazioni se non in merito all'ammontare irrogato che è determinato in base ad un semplice calcolo matematico indicato nell'avviso di accertamento. Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, ritenuta assorbita ogni altra questione dedotta in giudizio, il ricorso va rigettato.
Le spese vanno compensate tra le parti in ragione della complessità della materia trattata.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
Spese compensate.
Agrigento, 16/10/2025
Il Giudice Monocratico
US RE
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 4, riunita in udienza il 16/10/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2148/2023 depositato il 06/07/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Agrigento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2462 TARI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste nei propri atti scritti.
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.2148/2023 depositato il 06/07/2023, il sig. Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento n.2462 emesso dal Comune di Agrigento, a titolo di TARI anno d'imposta 2020.
Parte ricorrente eccepiva l'illegittimità dell'atto impugnato:
1-difetto di motivazione;
2-insussistenza del presupposto d'imposta;
3-erronea quantificazione delle sanzioni.
Il Comune di Agrigento si costituiva in giudizio, depositando controdeduzioni con cui ribadiva la legittimità del proprio operato.
Parte ricorrente depositava memorie illustrative.
La Corte all'udienza del 16/10/2025 poneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Invero, dall'atto impugnato si evincono tutti gli elementi -norme applicate, individuazione degli immobili attraverso i dati catastali con l'indicazione del foglio, della particella, sub, categoria, indirizzo, superficie, tariffa fissa e variabile- necessari per rendere edotto il contribuente della richiesta tributaria sotto l'aspetto normativo e fattuale.
Tali dati, infatti, sono idonei all'individuazione del presupposto impositivo della TARI conseguente all'occupazione dell'immobile, essendo onere del contribuente dimostrare, al momento della dichiarazione, la sussistenza delle condizioni per beneficiare della riduzione della superficie tassabile ovvero dell'intera esenzione.
Al riguardo, la norma regolatrice della materia va individuata nell'art. 62 della legge, n. 507/93 che, al comma
2, così recita: “ Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione”.
Il testo della norma è chiaro nel subordinare l'esenzione del tributo alla presentazione di denuncia da parte del contribuente che, in tale occasione, dimostri la sussistenza delle condizioni di non utilizzabilità. Sul punto, il Giudice della Legittimità pone a carico dei possessori di immobili una presunzione legale relativa di produzione di rifiuti, sicché, ai fini dell'esenzione dalla tassazione prevista dal comma 2 del citato art. 62 per le aree inidonee alla produzione di rifiuti per loro natura o per il particolare uso, è onere del contribuente indicare nella denuncia originaria o in quella di variazione le obiettive condizioni di inutilizzabilità e provarle in giudizio in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione. (Cass. civ. Sez.
VI - 5 Ordinanza, 15-09-2014, n. 19469; Cass. civ. Sez. V, 24-07-2014, n. 16858 ).
Sicché, in mancanza di tale onere d'informazione, come nella specie, parte ricorrente non può essere ammessa all'esenzione dell'anzidetto tributo.
Nel caso in esame, come già detto, il contribuente non ha effettuato alcuna dichiarazione formale e ciò rende inapplicabile la norma sulle deroghe alla tassazione indicate al comma secondo dell'art. 62 che non operano in via automatica, in base alla mera sussistenza di situazioni di fatto, dovendo, invece, i relativi presupposti essere di volta in volta dedotti nella denuncia originaria o in quella di variazione, come prescritto dal comma quinto dello stesso articolo.
Ne consegue che, stante l'omessa dell'anzidetta denuncia per l'anno 2020 da parte del ricorrente, le eccezioni sulla mancanza dei presupposti appaiono destituite di fondamento, anche perché la relazione di perizia asseverata a firma del firma del Geom. Nominativo_1 del 04/03/2022, non può avere efficacia retroattiva e, quindi, non è applicabile all'anno di imposta 2020.
Infine, pure destituita di fondamento appare la censura afferente le sanzioni irrogate.
L'art. 17 D.Lgs. n.472/1997 regola il procedimento di irrogazione “immediata” applicabile nei casi tassativamente indicati da detta norma. Il legislatore, ritiene che l'ufficio fiscale possa procedere alla irrogazione immediata in due casi: quando la sanzione è contestata con l'avviso di accertamento della maggiore imposta in quanto i motivi dell'irrogazione e i criteri di determinazione sono esplicati in detto avviso dall'Ente impositore e quando viene sanzionato l'omesso o ritardato pagamento di tributi. Nel caso in esame, la sanzione è stata irrogata con l'avviso di accertamento e, quindi, non necessita di particolari spiegazioni se non in merito all'ammontare irrogato che è determinato in base ad un semplice calcolo matematico indicato nell'avviso di accertamento. Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, ritenuta assorbita ogni altra questione dedotta in giudizio, il ricorso va rigettato.
Le spese vanno compensate tra le parti in ragione della complessità della materia trattata.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
Spese compensate.
Agrigento, 16/10/2025
Il Giudice Monocratico
US RE