Articolo 433 bis del Codice penale
Articolo 416 terArticolo 415
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28 maggio 2015
Art. 433-bis

(( (Attentato alla sicurezza delle installazioni nucleari). )) ((Chiunque attenta alla sicurezza delle installazioni nucleari ovvero degli impianti, dei luoghi o dei mezzi adibiti alla produzione, alla conservazione o al trasporto di materie nucleari e' punito, qualora dal fatto derivi pericolo per la pubblica incolumita', con la reclusione da quattro a otto anni.

Se dal fatto deriva un disastro, la pena e' della reclusione da cinque a venti anni))
Entrata in vigore il 28 maggio 2015
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