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28 maggio 2015
28 maggio 2015
Art. 433-bis
(( (Attentato alla sicurezza delle installazioni nucleari). )) ((Chiunque attenta alla sicurezza delle installazioni nucleari ovvero degli impianti, dei luoghi o dei mezzi adibiti alla produzione, alla conservazione o al trasporto di materie nucleari e' punito, qualora dal fatto derivi pericolo per la pubblica incolumita', con la reclusione da quattro a otto anni.
Se dal fatto deriva un disastro, la pena e' della reclusione da cinque a venti anni))
(( (Attentato alla sicurezza delle installazioni nucleari). )) ((Chiunque attenta alla sicurezza delle installazioni nucleari ovvero degli impianti, dei luoghi o dei mezzi adibiti alla produzione, alla conservazione o al trasporto di materie nucleari e' punito, qualora dal fatto derivi pericolo per la pubblica incolumita', con la reclusione da quattro a otto anni.
Se dal fatto deriva un disastro, la pena e' della reclusione da cinque a venti anni))
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- 1. Attentato alla sicurezza delle installazioni nucleariAvv. Daniele Paolanti · https://www.studiocataldi.it/ · 4 maggio 2021 · 298.44357
Il testo dell'art. 433 bis c.p. […]
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