CGT1
Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Avellino, sez. II, sentenza 27/01/2026, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Avellino |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 66/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 2, riunita in udienza il 06/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MELONE ROBERTO, Presidente e Relatore
CIANCIULLI TERESA, Giudice
MADARO DONATO, Giudice
in data 06/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 349/2025 depositato il 19/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFK030201300/2024 IRES-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFK030201300/2024 IVA-ALTRO 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 874/2025 depositato il
07/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: Come da parte motiva
Resistente: Come da parte motiva
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1 s.r.l. in persona del l.r.p.t. Rappresentante_1 ha Impugnato l'avviso di accertamento notificato in data 25 novembre 2024 dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Avellino, relativo all'anno di imposta 2019 per un importo di euro 28.504,92.
Ha eccepito la violazione e falsa applicazione dell'articolo 6 bis dello Statuto del Contribuente poiché la
Direzione Provinciale ha posto in essere un contraddittorio meramente formale non valutando minimamente le ragioni addotte dal contribuente;
ciò a causa della mancata produzione del contratto con
Amazon ossia un elemento marginale e non determinante ai fini della redazione del successivo atto in positivo.
Ha eccepito la violazione dell'articolo 7 comma 5 del D.lgs 546 del 1992 relativo all'onere della prova, evidenziando che è l'ente impositore ad avere l'obbligo di provare la pretesa;
nello specifico il nuovo comma 5 dispone che l'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato e che il quadro indiziario deve contenere elementi connotati dal requisiti di gravità precisione e concordanza.
Ha eccepito, ancora, la nullità dell'atto per violazione e falsa applicazione dell'articolo 7 della legge 212 del 2000 per mancanza assoluta di motivazione. L'atto impugnato non contiene alcuna argomentazione logico-giuridica degna di pregio;
in particolare l'ufficio sostiene che la verifica deriverebbe da una più ampia attività operata su non meglio precisati soggetti che svolgono attività commerciale sulle piattaforme di e-commerce Amazon ed Ebay, di cui però non vengono forniti elementi di individuazione;
viene quindi utilizzato uno standard procedurale generalizzato che mal si presta a descrivere la realtà economica.
L'ufficio ritiene che sia determinante ai fini delle proprie deduzioni la discrepanza tra i valori reddituali dichiarati nel 2017 anno di costituzione della società e il 2018 anno di partenza dell'attività rispetto ai ricavi triplicati nell'anno imposta 2019 . Da ciò evince in via presuntiva erroneamente l'occultamento di ricavi e di utili conseguiti partendo dal presupposto della crescita esponenziale del fatturato dell'attività
2019. L'ufficio ha erroneamente orientato il proprio operato ed emesso “a tavolino” l'accertamento per l'anno di imposta 2019 ai sensi dell'articolo 39 comma 2 lett. C) del D.P.R. n.600 del 29 /9/ 1973. Ha evidenziato la mancata esibizione del contratto tra la Ricorrente_1 srl e la società Amazon, circostanza che il ricorrente ha documentato essere dovuta alla particolarità del contratto stesso che non è stato stipulato, come avviene solitamente, alla presenza delle parti e di cui le stesse conservano copia, ma si perfeziona attraverso operazioni telematiche che si riducono ad accettazioni di condizione standardizzate tramite flag/click effettuati al computer. rinvenibili nelle aree dedicate presente sulla home page della piattaforma predetta.
La ricorrente ha fornito prova della richiesta al customer care di Amazon e della risposta negativa di quest'ultima società come da allegati 9 e 10.
Non va sottaciuto che in caso di accertamento induttivo è frequente l'utilizzo di specifici criteri diffusi nella prassi accertativa dell'amministrazione quali le percentuali di ricarico determinato sulla base dell'andamento degli studi di settore, delle percentuali di produttività dei macchinari, del numero di dipendenti e dei i consumi delle materie prime;
al contrario l'utilizzo di dati statistici ricavati dal modello
INTRA per ricavare ricostruire i ricavi occulti appare inefficace in quanto determina valori reddituali errati e non aderenti alla realtà societaria, che andrebbero elaborati valutando la specificità specifica realtà di impresa tenendo in debita considerazione le concrete modalità di esercizio della stessa
L'ufficio ha determinato il volume d'affari presunto di vendita facendo riferimento al numero transazioni/ percentuali di commissione (32. 287/0,20 = euro 161.435.
Ciò ha determinato un presunzione di ricavi non dichiarati di €.161.435, maggiori di €29.999i rispetto ai 131.436 dichiarati.
A prescindere dalla correttezza del metodo di calcolo si rileva che non è realistico che la società possa avere evaso 32.287 ordini all'anno pari a 88 ordini al giorno perché ciò significherebbe avere acquistato tonnellate di legno e imballaggi in misura 10 volte superiori a quelli effettuati oltre ai consumi di energia elettrica al numero di dipendenti da impiegare per la produzione ai macchinari da utilizzare per le stampe, importi di materie gli importi degli acquisti di materie prime sono tra l'altro a conoscenza dell'ufficio atteso che le fatture transitano nel sistema fattura elettronica.
Ha eccepito, poi, la violazione del principio costituzionale della capacità contributiva e dell'art.8 della convenzione dei diritti dell'Uomo.
Ha articolatamente argomentato sui punti sopra richiamati e concluso per l'annullamento dell'atto impugnato;
spese vinte con distrazione al procuratore anticipatario.
Si è costituito l'Ufficio contestando articolatamente le eccezioni di parte ricorrente con argomentazioni parzialmente condivise dalla Corte ed ha concluso per il rigetto del ricorso;
spese vinte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva la Corte che il ricorso è in parte fondato per quanto di seguito evidenziato.
Va preliminarmente rilevato che, come si trae dalla documentazione in atti, l'avvisto di accertamento impugnato è stato preceduto dall'invito notificato in data 17 Aprile 2024 con cui l'Agenzia ha invitato la società ad esibire tutta la documentazione contabile l'anno 2019. Non avendolo fatto, correttamente parte resistente, nell'impossibilità di riscontrare i dati ha proceduto ai sensi dell'articolo 39 comma due lett.B bis del DPR 600/73, all'accertamento d'ufficio in base ai dati e alle notizie in possesso dell'Amministrazione.
È appena il caso di chiarire che, anche se non disponeva della copia del contratto, avrebbe potuto produrre quanto meno gli screenshot delle operazioni telematiche effettuate tramite flag/click rinvenibili nelle aree dedicate presente sulla home page della piattaforma predetta.
Non può condividersi l'eccezione relativa alla carenza di motivazione che si è correttamente fondata, anche dal punto di vista logico, sull'utilizzo dei modelli Intra trasmessi dall'azienda Amazon relativi agli importi e ai destinatari delle fatture emesse per l'incasso delle commissioni di servizi prestati.
In buona sostanza, dai modelli INTRA è emerso che l'importo delle commissioni corrisposte da Amazon alla società Ricorrente_1 per l'anno 2019 è pari a euro 32.287; partendo da tale dato e tenendo conto delle percentuali di commissione applicate sulle vendite online che si attestano da un minimo del 15% a un massimo del 18%, l'Ufficio ha ricostruito il presumibile ammontare di ricavi l'ufficio ha ricostruito i ricavi che ammontano (importo totale delle commissioni/percentuale di commissione 32.287/0,20) ad euro
161.435,00 (a fronte di un volume di affari dichiarato di €.131.436,00 con un utile di €,1.692,00; ai fini iva la società ha dichiarato un volume di affari pari a euro 131.345,00 e un totale acquisti e importazioni pari a euro 182.377,00).
L'ufficio ha evidenziato di aver utilizzato l'aliquota massima delle commissioni sulle vendite online, pari al
20%, procedendo così, al calcolo più favorevole possibile per la società.
Devono ancora essere condivise le argomentazioni dell'Agenzia laddove evidenzia la parte ha depositato le fatture ricevute dall'operatore Amazon, ma si trae in via di logica univoca che tale elenco non può ritenersi esaustivo. Difatti sommando gli importi delle fatture depositate tenendo conto del cambio sterlina/euro, l'importo delle commissioni corrisposte da Amazon sarebbe pari a euro 7.508,25. Volendo risalire ai ricavi conseguiti dalla società ed accedendo allo stesso meccanismo utilizzato dall'ufficio e quindi applicando la percentuale massima del 20% 7.508,25-/0,20 si arriverebbe a determinare detti ricavi in soli euro 37.541,25 che è un importo di gran lunga inferiore a quanto dichiarato dalla stessa società nel quadro RF della dichiarazione ove l'importo dei ricavi è stato quantificato in euro 131.436; da qui l'assoluta inattendibilità per assoluta incompletezza dell'elenco ex adverso prodotto.
Va per contro evidenziato che il protocollo valutativo utilizzato dall'Ufficio, pur condiviso nei suoi criteri, parte da un presupposto impreciso e cioè che l'importo delle commissioni corrisposte da Amazon alla società Ricorrente_1 per l'anno 2019, pari a euro 32.287,00 sia interamente relativo alle commissioni di vendita (e quindi elemento da cui trarre l'importo complessivo dei ricavi) mentre deve ritenersi, in via di logica univoca, che contenga inevitabilmente anche le commissioni di pubblicità logistica e marketing.
In mancanza di elementi di riscontro oggettivi sulla percentuale degli stessi, appare ragionevole, nella valutazione complessiva dell'intera operazione commerciale, valutarla equamente nella misura del 10% dell'intero fatturato (che, per quanto sopra chiarito è accertato nella misura di €. 161.435,00, pari, quindi,
a 16.430 euro.
Detta somma va sottratta a quella sopra accertata, relativa all'accertamento dei ricavi provenienti dalle vendite on-line e, conseguentemente, l'accertamento impugnato viene rideterminato sottraendo, dalla somma come determinata dall'A.d.E. nell'avviso di accertamento, i costi di €.16.430,00 e rideterminando le sanzioni, interessi e gli oneri accessori.
La particolarità della vicenda impone la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte,
accoglie parzialmente il ricorso come in parte motiva.
Spese compensate.
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 2, riunita in udienza il 06/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MELONE ROBERTO, Presidente e Relatore
CIANCIULLI TERESA, Giudice
MADARO DONATO, Giudice
in data 06/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 349/2025 depositato il 19/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFK030201300/2024 IRES-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFK030201300/2024 IVA-ALTRO 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 874/2025 depositato il
07/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: Come da parte motiva
Resistente: Come da parte motiva
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1 s.r.l. in persona del l.r.p.t. Rappresentante_1 ha Impugnato l'avviso di accertamento notificato in data 25 novembre 2024 dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Avellino, relativo all'anno di imposta 2019 per un importo di euro 28.504,92.
Ha eccepito la violazione e falsa applicazione dell'articolo 6 bis dello Statuto del Contribuente poiché la
Direzione Provinciale ha posto in essere un contraddittorio meramente formale non valutando minimamente le ragioni addotte dal contribuente;
ciò a causa della mancata produzione del contratto con
Amazon ossia un elemento marginale e non determinante ai fini della redazione del successivo atto in positivo.
Ha eccepito la violazione dell'articolo 7 comma 5 del D.lgs 546 del 1992 relativo all'onere della prova, evidenziando che è l'ente impositore ad avere l'obbligo di provare la pretesa;
nello specifico il nuovo comma 5 dispone che l'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato e che il quadro indiziario deve contenere elementi connotati dal requisiti di gravità precisione e concordanza.
Ha eccepito, ancora, la nullità dell'atto per violazione e falsa applicazione dell'articolo 7 della legge 212 del 2000 per mancanza assoluta di motivazione. L'atto impugnato non contiene alcuna argomentazione logico-giuridica degna di pregio;
in particolare l'ufficio sostiene che la verifica deriverebbe da una più ampia attività operata su non meglio precisati soggetti che svolgono attività commerciale sulle piattaforme di e-commerce Amazon ed Ebay, di cui però non vengono forniti elementi di individuazione;
viene quindi utilizzato uno standard procedurale generalizzato che mal si presta a descrivere la realtà economica.
L'ufficio ritiene che sia determinante ai fini delle proprie deduzioni la discrepanza tra i valori reddituali dichiarati nel 2017 anno di costituzione della società e il 2018 anno di partenza dell'attività rispetto ai ricavi triplicati nell'anno imposta 2019 . Da ciò evince in via presuntiva erroneamente l'occultamento di ricavi e di utili conseguiti partendo dal presupposto della crescita esponenziale del fatturato dell'attività
2019. L'ufficio ha erroneamente orientato il proprio operato ed emesso “a tavolino” l'accertamento per l'anno di imposta 2019 ai sensi dell'articolo 39 comma 2 lett. C) del D.P.R. n.600 del 29 /9/ 1973. Ha evidenziato la mancata esibizione del contratto tra la Ricorrente_1 srl e la società Amazon, circostanza che il ricorrente ha documentato essere dovuta alla particolarità del contratto stesso che non è stato stipulato, come avviene solitamente, alla presenza delle parti e di cui le stesse conservano copia, ma si perfeziona attraverso operazioni telematiche che si riducono ad accettazioni di condizione standardizzate tramite flag/click effettuati al computer. rinvenibili nelle aree dedicate presente sulla home page della piattaforma predetta.
La ricorrente ha fornito prova della richiesta al customer care di Amazon e della risposta negativa di quest'ultima società come da allegati 9 e 10.
Non va sottaciuto che in caso di accertamento induttivo è frequente l'utilizzo di specifici criteri diffusi nella prassi accertativa dell'amministrazione quali le percentuali di ricarico determinato sulla base dell'andamento degli studi di settore, delle percentuali di produttività dei macchinari, del numero di dipendenti e dei i consumi delle materie prime;
al contrario l'utilizzo di dati statistici ricavati dal modello
INTRA per ricavare ricostruire i ricavi occulti appare inefficace in quanto determina valori reddituali errati e non aderenti alla realtà societaria, che andrebbero elaborati valutando la specificità specifica realtà di impresa tenendo in debita considerazione le concrete modalità di esercizio della stessa
L'ufficio ha determinato il volume d'affari presunto di vendita facendo riferimento al numero transazioni/ percentuali di commissione (32. 287/0,20 = euro 161.435.
Ciò ha determinato un presunzione di ricavi non dichiarati di €.161.435, maggiori di €29.999i rispetto ai 131.436 dichiarati.
A prescindere dalla correttezza del metodo di calcolo si rileva che non è realistico che la società possa avere evaso 32.287 ordini all'anno pari a 88 ordini al giorno perché ciò significherebbe avere acquistato tonnellate di legno e imballaggi in misura 10 volte superiori a quelli effettuati oltre ai consumi di energia elettrica al numero di dipendenti da impiegare per la produzione ai macchinari da utilizzare per le stampe, importi di materie gli importi degli acquisti di materie prime sono tra l'altro a conoscenza dell'ufficio atteso che le fatture transitano nel sistema fattura elettronica.
Ha eccepito, poi, la violazione del principio costituzionale della capacità contributiva e dell'art.8 della convenzione dei diritti dell'Uomo.
Ha articolatamente argomentato sui punti sopra richiamati e concluso per l'annullamento dell'atto impugnato;
spese vinte con distrazione al procuratore anticipatario.
Si è costituito l'Ufficio contestando articolatamente le eccezioni di parte ricorrente con argomentazioni parzialmente condivise dalla Corte ed ha concluso per il rigetto del ricorso;
spese vinte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva la Corte che il ricorso è in parte fondato per quanto di seguito evidenziato.
Va preliminarmente rilevato che, come si trae dalla documentazione in atti, l'avvisto di accertamento impugnato è stato preceduto dall'invito notificato in data 17 Aprile 2024 con cui l'Agenzia ha invitato la società ad esibire tutta la documentazione contabile l'anno 2019. Non avendolo fatto, correttamente parte resistente, nell'impossibilità di riscontrare i dati ha proceduto ai sensi dell'articolo 39 comma due lett.B bis del DPR 600/73, all'accertamento d'ufficio in base ai dati e alle notizie in possesso dell'Amministrazione.
È appena il caso di chiarire che, anche se non disponeva della copia del contratto, avrebbe potuto produrre quanto meno gli screenshot delle operazioni telematiche effettuate tramite flag/click rinvenibili nelle aree dedicate presente sulla home page della piattaforma predetta.
Non può condividersi l'eccezione relativa alla carenza di motivazione che si è correttamente fondata, anche dal punto di vista logico, sull'utilizzo dei modelli Intra trasmessi dall'azienda Amazon relativi agli importi e ai destinatari delle fatture emesse per l'incasso delle commissioni di servizi prestati.
In buona sostanza, dai modelli INTRA è emerso che l'importo delle commissioni corrisposte da Amazon alla società Ricorrente_1 per l'anno 2019 è pari a euro 32.287; partendo da tale dato e tenendo conto delle percentuali di commissione applicate sulle vendite online che si attestano da un minimo del 15% a un massimo del 18%, l'Ufficio ha ricostruito il presumibile ammontare di ricavi l'ufficio ha ricostruito i ricavi che ammontano (importo totale delle commissioni/percentuale di commissione 32.287/0,20) ad euro
161.435,00 (a fronte di un volume di affari dichiarato di €.131.436,00 con un utile di €,1.692,00; ai fini iva la società ha dichiarato un volume di affari pari a euro 131.345,00 e un totale acquisti e importazioni pari a euro 182.377,00).
L'ufficio ha evidenziato di aver utilizzato l'aliquota massima delle commissioni sulle vendite online, pari al
20%, procedendo così, al calcolo più favorevole possibile per la società.
Devono ancora essere condivise le argomentazioni dell'Agenzia laddove evidenzia la parte ha depositato le fatture ricevute dall'operatore Amazon, ma si trae in via di logica univoca che tale elenco non può ritenersi esaustivo. Difatti sommando gli importi delle fatture depositate tenendo conto del cambio sterlina/euro, l'importo delle commissioni corrisposte da Amazon sarebbe pari a euro 7.508,25. Volendo risalire ai ricavi conseguiti dalla società ed accedendo allo stesso meccanismo utilizzato dall'ufficio e quindi applicando la percentuale massima del 20% 7.508,25-/0,20 si arriverebbe a determinare detti ricavi in soli euro 37.541,25 che è un importo di gran lunga inferiore a quanto dichiarato dalla stessa società nel quadro RF della dichiarazione ove l'importo dei ricavi è stato quantificato in euro 131.436; da qui l'assoluta inattendibilità per assoluta incompletezza dell'elenco ex adverso prodotto.
Va per contro evidenziato che il protocollo valutativo utilizzato dall'Ufficio, pur condiviso nei suoi criteri, parte da un presupposto impreciso e cioè che l'importo delle commissioni corrisposte da Amazon alla società Ricorrente_1 per l'anno 2019, pari a euro 32.287,00 sia interamente relativo alle commissioni di vendita (e quindi elemento da cui trarre l'importo complessivo dei ricavi) mentre deve ritenersi, in via di logica univoca, che contenga inevitabilmente anche le commissioni di pubblicità logistica e marketing.
In mancanza di elementi di riscontro oggettivi sulla percentuale degli stessi, appare ragionevole, nella valutazione complessiva dell'intera operazione commerciale, valutarla equamente nella misura del 10% dell'intero fatturato (che, per quanto sopra chiarito è accertato nella misura di €. 161.435,00, pari, quindi,
a 16.430 euro.
Detta somma va sottratta a quella sopra accertata, relativa all'accertamento dei ricavi provenienti dalle vendite on-line e, conseguentemente, l'accertamento impugnato viene rideterminato sottraendo, dalla somma come determinata dall'A.d.E. nell'avviso di accertamento, i costi di €.16.430,00 e rideterminando le sanzioni, interessi e gli oneri accessori.
La particolarità della vicenda impone la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte,
accoglie parzialmente il ricorso come in parte motiva.
Spese compensate.