Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 25/06/2025, n. 5521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5521 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/06/2025
N. 05521/2025REG.PROV.COLL.
N. 05520/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5520 del 2023, proposto dal signor GI EZ, rappresentato e difeso dall’avvocato Tommaso Mariuzzo, con domicilio digitale come da registri di Giustizia;
contro
la Provincia di CI, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Magda Poli e Raffaella Rizzardi, con domicilio digitale come da registri di Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della LO – A.R.P.A., Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente – A.R.P.A. – Dipartimento di CI, non costituiti in giudizio;
nei confronti
il Comune di NA del Garda, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Mauro Ballerini, con domicilio digitale come da registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in CI, viale della Stazione, n. 37;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la LO sezione staccata di CI, sezione prima, n. 276 del 28 marzo 2023.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di CI e del Comune di NA del Garda;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 marzo 2025 la Cons. Emanuela Loria;
Uditi per le parti gli avvocati delle parti come da verbale d’udienza;
FATTO e DIRITTO
1. Con l’appello in esame, il signor GI EZ, comproprietario, assieme agli eredi di suo fratello RN EZ, morto il 5 aprile 2020, dei terreni costituenti l’area nota come ex Cava Traversino, identificati nel Catasto Terreni del Comune di NA sul Garda al Foglio n. 48, mappali 19, 20, 21, 22, 23, 191, 201, 257, 260, 275, aventi una superficie di circa 100.000 mq., impugna la sentenza del T.a.r. per la LO, sede di CI, con la quale è stato respinto il ricorso dallo stesso presentato avverso:
a) l’atto dirigenziale 10 agosto 2020 n. 1887, emesso dalla Provincia di CI, avente ad oggetto “Fascicolo 29/2018 – 124. Diffida con ordinanza motivata all’attuazione delle procedure previste per la bonifica dei siti contaminati ex art. 244, comma 2, d.lgs. 152/2006, a carico di EZ GI e AP IU (coniuge-erede di EZ RN) per il supero delle CSC in falda e per la presenza di rifiuti pericolosi in falda costituenti un rischio concreto ed attuale per le matrici naturali, accertate nel sito denominato “ex cava Traversino”, via Lavagnone, NA (BS)” ;
b) gli atti endoprocedimentali e non, presupposti dell’emissione della diffida provinciale e richiamati nella sua motivazione, fra cui:
b.1) la nota emessa dall’PA LO il 26 settembre 2019 prot. n. 203763 avente ad oggetto “Area Ex discarica Traversino in Comune di NA – Nota dell'Agenzia”;
b.2) la nota emessa dall’PA LO il 7 marzo 2019 avente ad oggetto “Accertamenti tecnici condotti presso area ex cava Traversino sita in via Lavagnone del Comune di NA del Garda di proprietà dei Sig.ri EZ GI e EZ RN” ;
b.3) la nota emessa dall’PA LO l’8 gennaio 2020 prot. n. 1679 recante la comunicazione di cui all’art. 244, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006, diretta alla Provincia di CI (non in possesso del ricorrente);
Oggetto del ricorso di primo grado è altresì la domanda di disporre una consulenza tecnica d’ufficio ai sensi dell’art. 67 c.p.a. o una verificazione ai sensi dell’art. 66 c.p.a., dirette ad accertare la effettiva situazione di rischio idrogeologico, al fine di verificare l’effettivo stato delle matrici ambientali del sito ex Cava Traversino e la non legittimità delle note PA e della diffida provinciale impugnate, ove le Relazioni tecniche di parte di parte depositate non vengano considerate contributi istruttori sufficienti, e la domanda di condanna alla rifusione delle spese di causa, ivi comprese quelle della fase cautelare, e la restituzione dell'importo del contributo unificato versato.
2. Il T.a.r. per la LO, sede di CI, con la sentenza impugnata, ha:
a) respinto le eccezioni preliminari sollevate dall’PA;
b) respinto il ricorso nel merito, ritenendo, in sintesi, che: la responsabilità dei fratelli EZ in ordine allo stato di potenziale contaminazione rilevato nel sito dell’ex Cava Traversino non può essere seriamente contestata, tenuto conto che i medesimi hanno avuto, non solo la proprietà, ma anche la disponibilità materiale esclusiva ed ininterrotta dell’area dal 1968 ad oggi; né il ricorrente ha fornito nel presente giudizio il benché minimo elemento indiziario in ordine alla possibilità di ricondurre la fonte di contaminazione del sito ad altri soggetti o ad altre cause” e che: “3.3.4. Nel caso di specie, il provvedimento è stato adottato sulla scorta dei rilievi effettuati dall’PA, la quale ha accertato uno stato di potenziale contaminazione del sito in relazione alla presenza all’interno di quest’ultimo: (i) di rifiuti estranei alla tipologia di quelli ammessi in una discarica di inerti, ex D.M. 27 settembre 2010 Tabelle 2 e 3; (ii) di rifiuti denominati “T14-Polveri TQ” e “T12 – Rifiuto c/o fusti” classificati come cancerogeni e tossici per la riproduzione e immersi all’interno del corpo acquifero sotterraneo; (iii) di uno stato di contaminazione delle acque sotterranee per i parametri manganese, 1,2-dicloropropano e triclorometano (cloroformio).
3.3.5. Si tratta di elementi sufficienti a giustificare l’adozione del provvedimento impugnato perché attestano l’esistenza quanto meno di uno stato di “potenziale” inquinamento del sito che impone l’attivazione, ad opera del soggetto responsabile di tale situazione, delle misure precauzionali e degli approfondimenti istruttori finalizzati a verificare se la contaminazione sia o meno effettiva e imponga, quindi, le necessarie opere di bonifica e di messa in sicurezza” ;
c) condannato la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che ha liquidato in euro quattromila, oltre accessori, in favore della Provincia di CI; in euro quattromila, oltre accessori, in favore dell’Agenzia regionale protezione ambiente (PA) – LO; e in euro duemila, oltre accessori, in favore del Comune di NA.
3. Con l’appello in esame, dopo aver articolato nella parte in fatto le fasi principali del procedimento amministrativo, l’appellante ha dedotto due articolati motivi con i quali ha censurato la sentenza di primo grado per:
I. Insufficienza, contraddittorietà e illogicità della sentenza per violazione del principio “chi inquina paga” di cui all’art. 191, c. 2 TFUE, degli artt. 239, 242 e 244 del d.lgs. 152/2006.
Omessa e/o erronea valutazione delle risultanze di causa. Deficitaria valutazione dei presupposti in fatto e in diritto, ingiustizia manifesta e incoerenza della motivazione. Erroneità dei presupposti. Erronea applicazione del canone probatorio del “più probabile che non”. Violazione dei principi sanciti dall’art. 64, c. 2 c.p.a. per cui la decisione deve essere fondata sulle prove proposte dalle parti nonché sui fatti non specificatamente contestati dalle parti costituite. Travisata e sproporzionata interpretazione dell’art. 244 del d.lgs. n. 152/2006 rispetto alla effettiva rilevanza e rappresentatività dei dati posti a base della diffida provinciale impugnata in primo grado e mancato approfondimento tecnico. Violazione degli artt. 66 e 67 c.p.a. per omessa disposizione di Consulenza tecnica d’ufficio o di Verificazione.
II. Violazione del combinato disposto degli artt. 54 e 73 c.p.a. e del diritto ad un processo giusto ed equo e ad una legittima sua conduzione. Violazione degli artt. 66 e 67 c.p.a. per omessa disposizione di Consulenza tecnica d’ufficio o di Verificazione.
4. Si sono costituiti in giudizio la Provincia di CI e il Comune di NA del Garda.
5. Con la memoria del 13 febbraio 2025 la Provincia di CI ha rappresentato che:
“7) Successivamente al deposito della sentenza di primo grado sono proseguite le attività di indagine e di approfondimento e caratterizzazione del sito, che il comune di NA aveva avviato nel 2019 in qualità di autorità competente in materia di bonifica di siti contaminati, nonché di discariche ante norma, come disciplinate dalla DGRL 443/2021.
L’operatore ha presentato un progetto preliminare per la riqualificazione della discarica e successive integrazioni su richiesta degli enti e ha condotto plurime campagne di monitoraggio delle matrici ambientali che hanno dato risultati positivi circa l’assenza di inquinamento.
Anche il processo penale si è concluso con una assoluzione.
Con nota del 2/5/2024 doc.2) la Provincia ha comunicato l’avvio del procedimento di revoca della diffida di cui all’atto 1887 del 10/08/2020, come da istanza presentata dal EZ con nota del 16/01/2024 e comunicazione sentenza di assoluzione n.3141/2023 del Tribunale di CI.
Con riunione della conferenza di servizi in data 13.12.2024, come da verbale doc.3) e comunicazione del Sig. EZ 4) recante precisazioni sull’approvazione del progetto, il Comune di NA ha dato atto della mancanza di presupposti per avviare un procedimento di bonifica e della qualificazione del sito in termini di discarica ante norma secondo le disposizioni contenute nella legge regionale 26 2003 e nella DGRL 4423/2021.
PA LO ha confermato l’assenza di inquinamento nelle matrici ambientali, chiedendo l’implementazione della rete piezometrica.
Provincia di CI ha preso atto delle risultanze delle campagne effettuate in contraddittorio con PA negli anni 2023 e 2024, accertando la mancanza di ulteriori evidenze per il prosieguo del procedimento attivato ai sensi dell’art. 242 e concordando sulla conclusione del procedimento di diffida mediante revoca del provvedimento di cui all’atto 1887/2020 per l’attuazione delle procedure previste per i siti contaminati ex art. 244 comma 2 del d.lgs. n. 152 del 2006.
Il ricorrente ha in quella sede dichiarato l’intenzione di procedere alla rinunzia al presente appello in conseguenze della revoca del provvedimento di diffida assunto dalla Provincia.
La Provincia con atto del 6 febbraio 2025 doc 5), ha assunto il provvedimento di revoca della diffida del 2020 alla luce dei sopravvenuti accertamenti esperiti da PA in contraddittorio con l’operatore e con il comune di NA, dando atto dell’insussistenza di presupposti per procedere oltre stante la carenza di nuove e ulteriori evidenze ambientali sull’inquinamento dell’area.”
6. Con memoria depositata in data 14 febbraio 2025, l’appellante si è opposto alla declaratoria di improcedibilità, per sopravvenuta carenza di interesse, dell’appello e ha chiesto che l’appello sia accolto “anche in termini di accertamento della soccombenza virtuale della Provincia di CI (che ha ritirato da ultimo il provvedimento impugnato), del Comune di NA (che ha difeso in giudizio la diffida provinciale, salvo da ultimo chiudere nuovamente il procedimento amministrativo per la bonifica del sito, che aveva riavviato solo a seguito del procedimento penale) e di PA LO (che aveva strenuamente difeso in primo grado posizioni tecniche prese in proprie note che, invece, dinanzi al Giudice penale ha abbandonato tramite i propri Funzionari ivi sentiti e che neppure si è costituita nel presente giudizio di appello), provvedendo in ogni caso, per l’effetto, all’annullamento senza rinvio della sentenza appellata, alla liquidazione delle spese del doppio di giudizio e alla restituzione degli importi dei contributi unificati versati per il primo grado e per il presente grado di appello”.
7. Con memoria del 21 febbraio 2025 la Provincia di CI ha ribadito le proprie conclusioni.
8. Con memoria del 26 febbraio 2025 l’appellante ha insistito sulle proprie domande con la richiesta di condanna delle amministrazioni alla soccombenza virtuale e alla restituzione degli importi dei contributi unificati versati per i due gradi di giudizio.
9. Con memoria del 18 marzo 2025, l’appellante ha chiesto l’autorizzazione a poter depositare, sia pure tardivamente, la determinazione comunale n. 262 del 13 marzo 2025, pervenutagli il 18 marzo 2025, con la quale il Comune di NA ha disposto l’archiviazione del procedimento ex Titolo V, parte IV del d.lgs. n.152 del 2006, che era stato riattivato dal Comune con nota del 9 ottobre 2019 n. 30499 prot. “a seguito degli esiti delle nuove indagini ambientali effettuate da PA di CI nel sito denominato “Ex Cava Traversino” su incarico della Procura di CI” .
10. Alla udienza pubblica del 20 marzo 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
11. In via preliminare il collegio ritiene di accogliere l’istanza di deposito tardivo dell’appellante giacché si riferisce ad un atto indispensabile ai fini della decisione e che non avrebbe potuto essere depositato tempestivamente, ossia quaranta giorni prima dell’udienza poiché si tratta della determinazione comunale n. 262 recante la data del 13 marzo 2025.
12. Il Collegio, alla luce delle conclusioni formalizzate dalle parti e del deposito della richiamata determinazione (che ha disposto l’archiviazione del procedimento ai sensi della parte IV del d.lgs. n. 152/2006 e ha preso atto del progetto preliminare per la riqualificazione della discarica ante norma esistente nella Cava ex Traversino depositato dall’appellante), ritiene di dover dichiarare la cessazione della materia del contendere.
13. Invero, la cessazione della materia del contendere si verifica allorché l’amministrazione, in pendenza di giudizio, annulli o comunque riformi in maniera satisfattoria per l’istante il provvedimento amministrativo contro cui è stato proposto ricorso. Ai fini della cessazione della materia del contendere l’elemento rilevante è che il ritiro del provvedimento sia satisfattorio per le posizioni giuridiche vantate dal ricorrente.
A differenza, infatti, della dichiarazione (di carattere processuale) di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, che si verifica allorché, pur non essendo stato ritirato il provvedimento, l’istante non ha comunque più un oggettivo interesse a proseguire nel giudizio in seguito al mutamento della situazione di fatto o di diritto, la declaratoria di cessazione della materia del contendere è una pronuncia sostanziale che implica un sindacato del giudice sulla qualità satisfattoria della nuova situazione determinatasi a seguito del ritiro, da parte dell’Amministrazione, dell’atto impugnato.
13.1. Nel caso di specie, la Provincia di CI, con atto del 6 febbraio 2025, ha revocato il provvedimento di diffida del 2020 e il Comune di NA, con determinazione comunale n. 262 del 13 marzo 2025, ha archiviato il procedimento sicché risulta chiaro che l’appellante ha ottenuto il bene della vita che aveva chiesto fin dal giudizio di primo grado (l’annullamento della diffida e degli atti endoprocedimentali etc…): ne consegue che, in riforma della sentenza impugnata, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
13.2. Giacché il provvedimento di revoca è conseguito ad accertamenti successivi al provvedimento impugnato - a suo tempo emanato in base ad un quadro istruttorio che ne giustificava l’assunzione, tanto più in considerazione degli interessi pubblici coinvolti - il Collegio ritiene opportuno disporre la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio; siffatta pronuncia, peraltro, consente all’appellante di chiedere la ripetizione di quanto nelle more eventualmente versato alle Amministrazioni resistenti in esecuzione del capo della sentenza di prime cure afferente alle spese di lite, divenute indebito ob causam finitam .
14. In conclusione, il Collegio ritiene che debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere e debbano essere compensate le spese del doppio grado di giudizio, con diritto in capo all’appellante alla ripetizione di quanto versato a titolo di contributo unificato versato per il primo e il secondo grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello r.g. n. 5520/2023, così dispone in riforma della sentenza impugnata:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio;
- pone l’onere economico del contributo unificato per entrambi i gradi del giudizio a carico solidale delle Amministrazioni resistenti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2025 con l’intervento dei magistrati:
Luca Lamberti, Presidente FF
Silvia Martino, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere, Estensore
Luigi Furno, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Emanuela Loria | Luca Lamberti |
IL SEGRETARIO