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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 24/11/2025, n. 4417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4417 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
N.R.G. 7610/2020
Il Giudice OR NC SA, all'udienza del 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to SCARDICCHIO Parte_1
EF
ricorrente contro
, rappresentato e difeso dall'Avv.to PATARNELLO ANDREA CP_1 resistente
OGGETTO: ricorso ex art. 442 c.p.c. per il riconoscimento del diritto alla re-iscrizione nell'elenco dei braccianti agricoli.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 24.11.2025.
RAGIONI della DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente, rappresentando le seguenti circostanze: di aver lavorato come operaio a tempo determinato, con mansioni di bracciante agricolo alle dipendenze dell'azienda Agricola Riso S.r.l. Unipersonale nell'anno
2016 per n. 7 giorni e nell'anno 2017 per n. 30 giorni, oltre ad aver lavorato negli stessi anni per altre aziende agricole sempre come operaio stagionale;
di aver appreso dal secondo elenco nominativo trimestrale di variazione 2019 il disconoscimento di tutti i rapporti lavorativi alle dipendenze dell'azienda Agricola Riso S.r.l.
Unipersonale del 2016 e del 2017; affermando di avere diritto alla re- iscrizione negli elenchi nominativi dei braccianti agricoli del comune di residenza per aver effettivamente prestato attività lavorativa subordinata in agricoltura negli anni 2016 e 2017 rispettivamente per n. 7 giornate a dicembre del 2016 e per n. 30 giornate da gennaio a marzo del 2017 alle dipendenze dell'azienda Agricola Riso S.r.l.
Unipersonale gestita dal titolare , da cui riceveva le Parte_2 direttive, e di aver svolto le seguenti attività: taglio e raccolta di ortaggi e verdure (sedano, prezzemolo, cicoria, bietola, broccoli) su terreni in agro di Polignano a Mare, Monopoli, Fasano, Conversano,
Mola di Bari;
di aver osservato un orario lavorativo di sei ore giornaliere e quaranta minuti dalle prime luci dell'alba; di aver percepito la retribuzione riportata sulla busta-paga erogata a mezzo assegni circolari, tranne che per il mese di dicembre in cui la paga è stata erogata in denaro contante, agiva in giudizio per il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato in agricoltura negli anni 2016 e 2017 alle dipendenze dell'azienda Agricola Riso S.r.l.
Unipersonale per il numero di giornate denunciate, per la re-iscrizione negli elenchi nominativi dei braccianti agricoli del comune di residenza per gli stessi anni con accredito contributivo sulla posizione previdenziale, con vittoria delle spese di lite da distrarsi. Allegava documentazione ed avanzava istanze istruttorie.
Costituitasi la parte resistente in via preliminare, eccepiva CP_1
l'improponibilità della domanda di riaccredito dei contributi per omessa presentazione di domanda amministrativa, e, nel merito, domandava il rigetto di tutte le domande azionate per insussistenza del rapporto lavorativo come bracciante agricolo rivendicato dalla parte ricorrente, considerata la contraddittorietà della dichiarazione resa dal titolare dell'azienda durante l'accertamento ispettivo condotto valutata alla luce delle evidenze riscontrate attraverso la
Pag. 2 di 11 consultazione ed analisi di tutta la documentazione contabile e fiscale esibita, atteso che dall'accertamento ispettivo era emersa una contraddizione tra il fabbisogno dichiarato ed il numero spropositato di braccianti denunciati ed una grave sproporzione tra costi e profitti e l'antieconomicità della gestione dell'impresa con l'impiego di un elevato numero di braccianti agricoli rispetto a quelli effettivamente necessari per tutti gli anni in contesa, con il favore delle spese di lite.
Allegava documentazione ed avanzava istanze istruttorie.
La controversia veniva istruita con l'assunzione di prove testimoniali.
All'esito della discussione, maturato il convincimento dopo essersi ritirato in camera di consiglio, il decidente dava lettura della sentenza con motivazione contestuale.
1. La natura dell'intrapresa azione giudiziale
Tenuto conto della natura delle domande promosse, occorre chiarire che il presente giudizio è diretto alla re-iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli.
1.1. Pertanto, l'accertamento giudiziale del rapporto lavorativo in agricoltura è da ritenersi incidentale e strumentale alla verifica di fondatezza delle domande promosse per come correttamente qualificate.
1.2. Tanto chiarito, deve essere affermata l'infondatezza dell'eccezione di improponibilità della domanda di riaccredito dei contributi sollevata dall' per omessa presentazione di specifica CP_1 domanda amministrativa, trattandosi di adempimento, l'accredito contributivo sulla posizione previdenziale dell'operaio agricolo a tempo determinato delle giornate lavorative denunciate, connaturale all'espletamento dell'attività lavorativa subordinata in agricoltura di cui è domandato il riconoscimento in questa sede giudiziale.
Pag. 3 di 11
2. Sul merito delle domande
Tanto premesso, nel merito, le pretese avanzate dalla parte ricorrente in questo giudizio sono fondate e meritano integrale accoglimento.
2.1. In concreto, sulla scorta delle difese dell' è dato inferire che CP_1 la cancellazione dagli elenchi nominativi dei braccianti agricoli della parte ricorrente per cui è causa sia avvenuta a seguito della ritenuta insussistenza del rapporto lavorativo in agricoltura denunciato dall'azienda Agricola Riso S.r.l. Unipersonale negli anni 2016 e 2017 considerata la contraddittorietà della dichiarazione resa dal titolare agli ispettori durante l'accertamento condotto rispetto ai riscontri operati sulla reale consistenza dell'attività imprenditoriale.
Per l' infatti, la dichiarazione del titolare dell'azienda CP_1 assoggettata a controllo ispettivo, valutata alla luce delle evidenze riscontrate attraverso la consultazione ed analisi di tutta la documentazione contabile e fiscale esibita e messa a confronto con l'unica denuncia aziendale rimasta invariata negli anni e con le denunce di mano d'opera, era inficiata da contraddizioni tali da non permettere di ritenere effettivamente sussistente il rapporto lavorativo denunciato in tutti gli anni in contesa dall'azienda Agricola
Riso S.r.l. Unipersonale.
2.2. Per la verifica del rapporto lavorativo reclamato dalla parte ricorrente occorre partire da un dato oggettivo riscontrabile nel verbale di accertamento ispettivo, prodotto dall' da cui trae CP_1 origine la vicenda in esame.
Dall'indagine condotta durante l'accertamento ispettivo è emersa una grave sproporzione tra costi e profitti e l'antieconomicità della gestione dell'impresa a causa dell'impiego di un elevato numero di
Pag. 4 di 11 braccianti agricoli rispetto a quelli effettivamente necessari per tutti gli anni in contesa.
L' anche nella memoria costituiva ha rappresentato che il CP_1 disconoscimento delle giornate lavorative è avvenuto dopo aver riscontrato gravi incongruenze in sede ispettiva tra il numero di braccianti agricoli denunciati negli anni in contesa dall'azienda
Agricola Riso S.r.l. Unipersonale ed il reale fabbisogno di mano d'opera negli stessi anni, tenuto conto della consistenza dei terreni effettivamente coltivati, della produzione di utili in ragione della documentazione acquisita, dei titoli di conduzione dei terreni, e, soprattutto, degli ingenti costi di gestione dell'attività imprenditoriale, ritenuta antieconomica.
A rafforzare il convincimento dell'incongruenza tra il numero di lavoratori denunciati negli anni dall'azienda agricola ed il reale fabbisogno di mano d'opera è stata, tra le altre cose, la dichiarazione resa nel corso dell'ispezione dal legale rappresentante dell'azienda agricola, il quale ha riferito che: “I miei dipendenti sono tutti italiani e tutti i residenti a [...], a parte A … che risiede a Polignano.” ed anche che: “Negli ultimi 5 anni ho occupato al massimo 14-15 persone, la maggior parte donne.”1.
Ed ancora, le innumerevoli dichiarazioni rese dai braccianti agricoli convocati dagli ispettori, risultate del tutto contraddittorie e poco convincenti rispetto a quanto emerso dall'attività ispettiva e quanto dichiarato dal legale rappresentante dell'azienda agricola, hanno rafforzato le conclusioni circa la natura fittizia della gran parte dei rapporti di lavoro bracciantili denunciati negli anni ed hanno condotto
CP 1 Cfr. pag. nn. 5 e 7 in verbale di accertamento ispettivo prodotto dall'
Pag. 5 di 11 al disconoscimento di alcuni, compreso il rapporto lavorativo in esame2.
2.3. Ebbene, tenuto conto di quanto emerso in sede ispettiva, deve darsi atto di un dato di partenza significativo per la decisione della presente controversia.
In concreto, deve ritenersi dato del tutto pacifico che l'azienda
Agricola Riso S.r.l. Unipersonale abbia effettivamente esercitato attività imprenditoriale in agricoltura.
Sono stati gli stessi ispettori a verbalizzare che: “gli accertamenti effettuati hanno fatto emergere l'insussistenza della gran parte dei rapporti lavorativi bracciantili denunciati all' … ”3. CP_1
Si tratta, pertanto, di un'azienda attiva ed operativa, anche negli anni
2016 e 2017.
Per la gestione dell'azienda, pertanto, è risultata necessaria l'assunzione di un certo numero di braccianti agricoli.
Ed infatti, sono stati gli stessi ispettori a ribadire di non aver disconosciuto tutti i rapporti lavorativi ma solo una parte di essi.
Pertanto, è dato certo il necessario impiego di un certo numero di braccianti agricoli negli anni 2016 e 2017 per la gestione dell'azienda.
2.4. Fatta questa necessaria premessa, alla luce delle emergenze processuali, deve concludersi per l'effettiva sussistenza del rapporto lavorativo in esame secondo quanto rappresentato in ricorso dalla parte ricorrente.
Innanzitutto, la testimonianza del legale rappresentate dell'azienda agricola Agricola Riso S.r.l. Unipersonale raccolta nel corso del
CP 2 Cfr. pag. n. 3 in verbale di accertamento ispettivo prodotto dall'
CP 3 Cfr. pag. n. 3 in verbale di accertamento ispettivo prodotto dall'
Pag. 6 di 11 giudizio ha chiarito l'esatta portata della dichiarazione resa in sede ispettiva nella parte in cui è stato affermato che: “I miei dipendenti sono tutti italiani e tutti i residenti a [...], a parte A … che risiede
a Polignano.” ed anche che: “Negli ultimi 5 anni ho occupato al massimo 14-15 persone, la maggior parte donne.”
Ed infatti, il teste , durante la testimonianza, dopo la Parte_2 lettura della sua dichiarazione resa in sede ispettiva, ha riferito che in quell'occasione non ha indicato il nome del ricorrente perché all'epoca dei fatti gli operai erano molto numerosi e in quel momento mi sono sfuggiti parecchi nomi tra cui quello del ricorrente.
A ciò si aggiunga che il teste nella sua deposizione Parte_2 testimoniale ha confermato integralmente tutti i capitoli di prova articolati dalla parte ricorrente a sostegno della prospettazione dei fatti offerta in ricorso.
2.5. Ebbene, la parte ricorrente ha rappresentato in ricorso di aver prestato attività lavorativa subordinata in agricoltura negli anni 2016
e 2017 rispettivamente per n. 7 giornate a dicembre del 2016 e per n. 30 giornate da gennaio a marzo del 2017 alle dipendenze dell'azienda Agricola Riso S.r.l. Unipersonale gestita dal titolare
, da cui riceveva le direttive, e di aver svolto le seguenti Parte_2 attività: taglio e raccolta di ortaggi e verdure (sedano, prezzemolo, cicoria, bietola, broccoli) su terreni in agro di Polignano a Mare,
Monopoli, Fasano, Conversano, Mola di Bari;
di aver osservato un orario lavorativo di sei ore giornaliere e quaranta minuti dalle prime luci dell'alba; di aver percepito la retribuzione riportata sulla busta- paga erogata a mezzo assegni circolari, tranne che per il mese di dicembre in cui la paga è stata erogata in denaro contante.
Pag. 7 di 11 Tutte le testimonianze raccolte nel corso del giudizio sollecitate dalla parte ricorrente hanno confermato quanto dalla stessa parte rappresentato in ricorso4.
Non solo: anche il teste di parte resistente ha riferito Testimone_1 di aver visto lavorare il sig. per nel dicembre 2016 Pt_1 Parte_2 per qualche giorno e nel 2017 da gennaio a marzo.
Del tutto irrilevante, invece, per mancata conoscenza dei fatti di causa, è da ritenersi la testimonianza di sollecitata Testimone_2 dalla parte resistente.
Tanto conforta le pretese avanzate dalla parte ricorrente.
Ed infatti, le testimonianze assunte nel corso dell'istruzione probatoria hanno confermato quanto dedotto dalla parte ricorrente anche e soprattutto in merito al reale impegno lavorativo per gli anni 2016 e
2017 in contesa, confermando, in particolare, anche il tipo di attività svolta, i luoghi di lavoro, gli anni in cui è stata prestata l'attività, gli orari lavorativi ed anche le modalità di pagamento della retribuzione5.
Tali emergenze processuali risultano confortate dagli altri indizi costituiti dalla documentazione prodotta dalla parte ricorrente, in cui
è dato conto dell'impiego negli anni 2016 e 2017 del lavoratore ricorrente alle dipendenze dell'azienda agricola Agricola Riso S.r.l.
Unipersonale6.
Alla luce del materiale probatorio raccolto, di conseguenza, deve ritenersi adeguatamente fornita la prova della sussistenza di un valido 4 Cfr. testimonianze di , e . Parte_2 Testimone_3 Testimone_4 5 Cfr. Cfr. testimonianze di , e . Parte_2 Testimone_3 Testimone_4
Pag. 8 di 11 rapporto lavorativo subordinato in agricoltura secondo le modalità esecutive dedotte in ricorso per tutti gli anni in contesa.
2.6. Si consideri, infatti, che in caso di cancellazione o di riduzione dei giorni di lavoro prestato in agricoltura, secondo un consolidato orientamento della Suprema Corte, incombe sul lavoratore che agisce in giudizio la prova di aver svolto attività lavorativa in agricoltura, dimostrando la durata, la natura subordinata del dedotto rapporto lavorativo e l'onerosità della prestazione7, per ottenere in sede giudiziale la re-iscrizione nell'elenco dei braccianti agricoli e le prestazioni previdenziali connesse8. 7 Da ultimo cfr. anche Cass. 11.02.2016, n. 2739 così massimata: “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria ai fini CP_ dell'attribuzione di prestazioni previdenziali che viene meno qualora l a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando la facoltà di cui all'art. 9 del d.lgs. n. 375 del
1993. Ne consegue che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale, fermo restando che, nella controversia avente ad oggetto la prestazione previdenziale, lo "status" di lavoratore agricolo può essere accertato solo incidentalmente. (Rigetta, App. Napoli,
04/01/2010).”.
Pag. 9 di 11 2.7. Le emergenze processuali hanno ampiamente confermato quanto sostenuto nell'atto introduttivo del giudizio dalla parte ricorrente nella parte dedicata alla rappresentazione dei fatti.
Tanto conforta le pretese della parte ricorrente dirette al riconoscimento del rapporto lavorativo ed alla re-iscrizione nell'elenco dei braccianti agricoli.
Ne consegue l'accoglimento delle domande promosse dalla parte ricorrente dirette alla re-iscrizione negli elenchi nominativi dei braccianti agricoli.
Le spese di lite, da liquidarsi in dispositivo con applicazione dei valori minimi di liquidazione delle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale dello scaglione compreso tra € 1.100,01 ed € 5.200,00 per le controversie previdenziali previsto nella Tabella allegata al D.M.
n. 55/2014 in vigore dal 03.04.2014 aggiornato con il D.M. n.
147/2022, andranno regolate facendo applicazione del principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di BARI - in composizione monocratica nella persona del dott. OR NC SANTORO in funzione di GIUDICE del
LAVORO - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- accerta e dichiara che la parte ricorrente ha prestato attività di lavoro subordinato in agricoltura negli anni 2016 e 2017 alle dipendenze dell'azienda Agricola Riso S.r.l. Unipersonale e, per l'effetto, ordina alla parte resistente la re-iscrizione della CP_1 parte ricorrente negli elenchi nominativi dei braccianti agricoli del comune di residenza per gli stessi anni con il numero di giorni lavorativi denunciati dall'azienda Agricola Riso S.r.l.
Unipersonale ;
Pag. 10 di 11 - condanna l' in persona del suo legale rappresentante pro CP_1 tempore al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.310,00 a titolo di compenso professionale ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. n. 147/2022 oltre Iva, Cpa e spese forfettarie pari al 15% del compenso integrale ai sensi dell'art. 2 D.M. n. 55/2014, da distrarsi.
Bari,24/11/2025 Il Giudice del lavoro
OR NC SA
Pag. 11 di 11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 6 Cfr. buste-paga e copia assegni, in all.ti parte ricorrente. 8 Per tutte cfr. Cass. 02.08.2012, n. 13877 così massimata: “Il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d.lg.lt. n. 212 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge. Il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, mentre, nel caso in cui sia documentabile l'iscrizione, questa costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali richieste in giudizio, salvo che l'istituto previdenziale convenuto ne contesti le risultanze con il richiamo ad elementi di fatto (in particolare, al contenuto di accertamenti ispettivi o alla sussistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio, tra le parti), che possano far sorgere dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, nel qual caso il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa.”.
Sezione Lavoro
N.R.G. 7610/2020
Il Giudice OR NC SA, all'udienza del 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to SCARDICCHIO Parte_1
EF
ricorrente contro
, rappresentato e difeso dall'Avv.to PATARNELLO ANDREA CP_1 resistente
OGGETTO: ricorso ex art. 442 c.p.c. per il riconoscimento del diritto alla re-iscrizione nell'elenco dei braccianti agricoli.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 24.11.2025.
RAGIONI della DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente, rappresentando le seguenti circostanze: di aver lavorato come operaio a tempo determinato, con mansioni di bracciante agricolo alle dipendenze dell'azienda Agricola Riso S.r.l. Unipersonale nell'anno
2016 per n. 7 giorni e nell'anno 2017 per n. 30 giorni, oltre ad aver lavorato negli stessi anni per altre aziende agricole sempre come operaio stagionale;
di aver appreso dal secondo elenco nominativo trimestrale di variazione 2019 il disconoscimento di tutti i rapporti lavorativi alle dipendenze dell'azienda Agricola Riso S.r.l.
Unipersonale del 2016 e del 2017; affermando di avere diritto alla re- iscrizione negli elenchi nominativi dei braccianti agricoli del comune di residenza per aver effettivamente prestato attività lavorativa subordinata in agricoltura negli anni 2016 e 2017 rispettivamente per n. 7 giornate a dicembre del 2016 e per n. 30 giornate da gennaio a marzo del 2017 alle dipendenze dell'azienda Agricola Riso S.r.l.
Unipersonale gestita dal titolare , da cui riceveva le Parte_2 direttive, e di aver svolto le seguenti attività: taglio e raccolta di ortaggi e verdure (sedano, prezzemolo, cicoria, bietola, broccoli) su terreni in agro di Polignano a Mare, Monopoli, Fasano, Conversano,
Mola di Bari;
di aver osservato un orario lavorativo di sei ore giornaliere e quaranta minuti dalle prime luci dell'alba; di aver percepito la retribuzione riportata sulla busta-paga erogata a mezzo assegni circolari, tranne che per il mese di dicembre in cui la paga è stata erogata in denaro contante, agiva in giudizio per il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato in agricoltura negli anni 2016 e 2017 alle dipendenze dell'azienda Agricola Riso S.r.l.
Unipersonale per il numero di giornate denunciate, per la re-iscrizione negli elenchi nominativi dei braccianti agricoli del comune di residenza per gli stessi anni con accredito contributivo sulla posizione previdenziale, con vittoria delle spese di lite da distrarsi. Allegava documentazione ed avanzava istanze istruttorie.
Costituitasi la parte resistente in via preliminare, eccepiva CP_1
l'improponibilità della domanda di riaccredito dei contributi per omessa presentazione di domanda amministrativa, e, nel merito, domandava il rigetto di tutte le domande azionate per insussistenza del rapporto lavorativo come bracciante agricolo rivendicato dalla parte ricorrente, considerata la contraddittorietà della dichiarazione resa dal titolare dell'azienda durante l'accertamento ispettivo condotto valutata alla luce delle evidenze riscontrate attraverso la
Pag. 2 di 11 consultazione ed analisi di tutta la documentazione contabile e fiscale esibita, atteso che dall'accertamento ispettivo era emersa una contraddizione tra il fabbisogno dichiarato ed il numero spropositato di braccianti denunciati ed una grave sproporzione tra costi e profitti e l'antieconomicità della gestione dell'impresa con l'impiego di un elevato numero di braccianti agricoli rispetto a quelli effettivamente necessari per tutti gli anni in contesa, con il favore delle spese di lite.
Allegava documentazione ed avanzava istanze istruttorie.
La controversia veniva istruita con l'assunzione di prove testimoniali.
All'esito della discussione, maturato il convincimento dopo essersi ritirato in camera di consiglio, il decidente dava lettura della sentenza con motivazione contestuale.
1. La natura dell'intrapresa azione giudiziale
Tenuto conto della natura delle domande promosse, occorre chiarire che il presente giudizio è diretto alla re-iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli.
1.1. Pertanto, l'accertamento giudiziale del rapporto lavorativo in agricoltura è da ritenersi incidentale e strumentale alla verifica di fondatezza delle domande promosse per come correttamente qualificate.
1.2. Tanto chiarito, deve essere affermata l'infondatezza dell'eccezione di improponibilità della domanda di riaccredito dei contributi sollevata dall' per omessa presentazione di specifica CP_1 domanda amministrativa, trattandosi di adempimento, l'accredito contributivo sulla posizione previdenziale dell'operaio agricolo a tempo determinato delle giornate lavorative denunciate, connaturale all'espletamento dell'attività lavorativa subordinata in agricoltura di cui è domandato il riconoscimento in questa sede giudiziale.
Pag. 3 di 11
2. Sul merito delle domande
Tanto premesso, nel merito, le pretese avanzate dalla parte ricorrente in questo giudizio sono fondate e meritano integrale accoglimento.
2.1. In concreto, sulla scorta delle difese dell' è dato inferire che CP_1 la cancellazione dagli elenchi nominativi dei braccianti agricoli della parte ricorrente per cui è causa sia avvenuta a seguito della ritenuta insussistenza del rapporto lavorativo in agricoltura denunciato dall'azienda Agricola Riso S.r.l. Unipersonale negli anni 2016 e 2017 considerata la contraddittorietà della dichiarazione resa dal titolare agli ispettori durante l'accertamento condotto rispetto ai riscontri operati sulla reale consistenza dell'attività imprenditoriale.
Per l' infatti, la dichiarazione del titolare dell'azienda CP_1 assoggettata a controllo ispettivo, valutata alla luce delle evidenze riscontrate attraverso la consultazione ed analisi di tutta la documentazione contabile e fiscale esibita e messa a confronto con l'unica denuncia aziendale rimasta invariata negli anni e con le denunce di mano d'opera, era inficiata da contraddizioni tali da non permettere di ritenere effettivamente sussistente il rapporto lavorativo denunciato in tutti gli anni in contesa dall'azienda Agricola
Riso S.r.l. Unipersonale.
2.2. Per la verifica del rapporto lavorativo reclamato dalla parte ricorrente occorre partire da un dato oggettivo riscontrabile nel verbale di accertamento ispettivo, prodotto dall' da cui trae CP_1 origine la vicenda in esame.
Dall'indagine condotta durante l'accertamento ispettivo è emersa una grave sproporzione tra costi e profitti e l'antieconomicità della gestione dell'impresa a causa dell'impiego di un elevato numero di
Pag. 4 di 11 braccianti agricoli rispetto a quelli effettivamente necessari per tutti gli anni in contesa.
L' anche nella memoria costituiva ha rappresentato che il CP_1 disconoscimento delle giornate lavorative è avvenuto dopo aver riscontrato gravi incongruenze in sede ispettiva tra il numero di braccianti agricoli denunciati negli anni in contesa dall'azienda
Agricola Riso S.r.l. Unipersonale ed il reale fabbisogno di mano d'opera negli stessi anni, tenuto conto della consistenza dei terreni effettivamente coltivati, della produzione di utili in ragione della documentazione acquisita, dei titoli di conduzione dei terreni, e, soprattutto, degli ingenti costi di gestione dell'attività imprenditoriale, ritenuta antieconomica.
A rafforzare il convincimento dell'incongruenza tra il numero di lavoratori denunciati negli anni dall'azienda agricola ed il reale fabbisogno di mano d'opera è stata, tra le altre cose, la dichiarazione resa nel corso dell'ispezione dal legale rappresentante dell'azienda agricola, il quale ha riferito che: “I miei dipendenti sono tutti italiani e tutti i residenti a [...], a parte A … che risiede a Polignano.” ed anche che: “Negli ultimi 5 anni ho occupato al massimo 14-15 persone, la maggior parte donne.”1.
Ed ancora, le innumerevoli dichiarazioni rese dai braccianti agricoli convocati dagli ispettori, risultate del tutto contraddittorie e poco convincenti rispetto a quanto emerso dall'attività ispettiva e quanto dichiarato dal legale rappresentante dell'azienda agricola, hanno rafforzato le conclusioni circa la natura fittizia della gran parte dei rapporti di lavoro bracciantili denunciati negli anni ed hanno condotto
CP 1 Cfr. pag. nn. 5 e 7 in verbale di accertamento ispettivo prodotto dall'
Pag. 5 di 11 al disconoscimento di alcuni, compreso il rapporto lavorativo in esame2.
2.3. Ebbene, tenuto conto di quanto emerso in sede ispettiva, deve darsi atto di un dato di partenza significativo per la decisione della presente controversia.
In concreto, deve ritenersi dato del tutto pacifico che l'azienda
Agricola Riso S.r.l. Unipersonale abbia effettivamente esercitato attività imprenditoriale in agricoltura.
Sono stati gli stessi ispettori a verbalizzare che: “gli accertamenti effettuati hanno fatto emergere l'insussistenza della gran parte dei rapporti lavorativi bracciantili denunciati all' … ”3. CP_1
Si tratta, pertanto, di un'azienda attiva ed operativa, anche negli anni
2016 e 2017.
Per la gestione dell'azienda, pertanto, è risultata necessaria l'assunzione di un certo numero di braccianti agricoli.
Ed infatti, sono stati gli stessi ispettori a ribadire di non aver disconosciuto tutti i rapporti lavorativi ma solo una parte di essi.
Pertanto, è dato certo il necessario impiego di un certo numero di braccianti agricoli negli anni 2016 e 2017 per la gestione dell'azienda.
2.4. Fatta questa necessaria premessa, alla luce delle emergenze processuali, deve concludersi per l'effettiva sussistenza del rapporto lavorativo in esame secondo quanto rappresentato in ricorso dalla parte ricorrente.
Innanzitutto, la testimonianza del legale rappresentate dell'azienda agricola Agricola Riso S.r.l. Unipersonale raccolta nel corso del
CP 2 Cfr. pag. n. 3 in verbale di accertamento ispettivo prodotto dall'
CP 3 Cfr. pag. n. 3 in verbale di accertamento ispettivo prodotto dall'
Pag. 6 di 11 giudizio ha chiarito l'esatta portata della dichiarazione resa in sede ispettiva nella parte in cui è stato affermato che: “I miei dipendenti sono tutti italiani e tutti i residenti a [...], a parte A … che risiede
a Polignano.” ed anche che: “Negli ultimi 5 anni ho occupato al massimo 14-15 persone, la maggior parte donne.”
Ed infatti, il teste , durante la testimonianza, dopo la Parte_2 lettura della sua dichiarazione resa in sede ispettiva, ha riferito che in quell'occasione non ha indicato il nome del ricorrente perché all'epoca dei fatti gli operai erano molto numerosi e in quel momento mi sono sfuggiti parecchi nomi tra cui quello del ricorrente.
A ciò si aggiunga che il teste nella sua deposizione Parte_2 testimoniale ha confermato integralmente tutti i capitoli di prova articolati dalla parte ricorrente a sostegno della prospettazione dei fatti offerta in ricorso.
2.5. Ebbene, la parte ricorrente ha rappresentato in ricorso di aver prestato attività lavorativa subordinata in agricoltura negli anni 2016
e 2017 rispettivamente per n. 7 giornate a dicembre del 2016 e per n. 30 giornate da gennaio a marzo del 2017 alle dipendenze dell'azienda Agricola Riso S.r.l. Unipersonale gestita dal titolare
, da cui riceveva le direttive, e di aver svolto le seguenti Parte_2 attività: taglio e raccolta di ortaggi e verdure (sedano, prezzemolo, cicoria, bietola, broccoli) su terreni in agro di Polignano a Mare,
Monopoli, Fasano, Conversano, Mola di Bari;
di aver osservato un orario lavorativo di sei ore giornaliere e quaranta minuti dalle prime luci dell'alba; di aver percepito la retribuzione riportata sulla busta- paga erogata a mezzo assegni circolari, tranne che per il mese di dicembre in cui la paga è stata erogata in denaro contante.
Pag. 7 di 11 Tutte le testimonianze raccolte nel corso del giudizio sollecitate dalla parte ricorrente hanno confermato quanto dalla stessa parte rappresentato in ricorso4.
Non solo: anche il teste di parte resistente ha riferito Testimone_1 di aver visto lavorare il sig. per nel dicembre 2016 Pt_1 Parte_2 per qualche giorno e nel 2017 da gennaio a marzo.
Del tutto irrilevante, invece, per mancata conoscenza dei fatti di causa, è da ritenersi la testimonianza di sollecitata Testimone_2 dalla parte resistente.
Tanto conforta le pretese avanzate dalla parte ricorrente.
Ed infatti, le testimonianze assunte nel corso dell'istruzione probatoria hanno confermato quanto dedotto dalla parte ricorrente anche e soprattutto in merito al reale impegno lavorativo per gli anni 2016 e
2017 in contesa, confermando, in particolare, anche il tipo di attività svolta, i luoghi di lavoro, gli anni in cui è stata prestata l'attività, gli orari lavorativi ed anche le modalità di pagamento della retribuzione5.
Tali emergenze processuali risultano confortate dagli altri indizi costituiti dalla documentazione prodotta dalla parte ricorrente, in cui
è dato conto dell'impiego negli anni 2016 e 2017 del lavoratore ricorrente alle dipendenze dell'azienda agricola Agricola Riso S.r.l.
Unipersonale6.
Alla luce del materiale probatorio raccolto, di conseguenza, deve ritenersi adeguatamente fornita la prova della sussistenza di un valido 4 Cfr. testimonianze di , e . Parte_2 Testimone_3 Testimone_4 5 Cfr. Cfr. testimonianze di , e . Parte_2 Testimone_3 Testimone_4
Pag. 8 di 11 rapporto lavorativo subordinato in agricoltura secondo le modalità esecutive dedotte in ricorso per tutti gli anni in contesa.
2.6. Si consideri, infatti, che in caso di cancellazione o di riduzione dei giorni di lavoro prestato in agricoltura, secondo un consolidato orientamento della Suprema Corte, incombe sul lavoratore che agisce in giudizio la prova di aver svolto attività lavorativa in agricoltura, dimostrando la durata, la natura subordinata del dedotto rapporto lavorativo e l'onerosità della prestazione7, per ottenere in sede giudiziale la re-iscrizione nell'elenco dei braccianti agricoli e le prestazioni previdenziali connesse8. 7 Da ultimo cfr. anche Cass. 11.02.2016, n. 2739 così massimata: “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria ai fini CP_ dell'attribuzione di prestazioni previdenziali che viene meno qualora l a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando la facoltà di cui all'art. 9 del d.lgs. n. 375 del
1993. Ne consegue che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale, fermo restando che, nella controversia avente ad oggetto la prestazione previdenziale, lo "status" di lavoratore agricolo può essere accertato solo incidentalmente. (Rigetta, App. Napoli,
04/01/2010).”.
Pag. 9 di 11 2.7. Le emergenze processuali hanno ampiamente confermato quanto sostenuto nell'atto introduttivo del giudizio dalla parte ricorrente nella parte dedicata alla rappresentazione dei fatti.
Tanto conforta le pretese della parte ricorrente dirette al riconoscimento del rapporto lavorativo ed alla re-iscrizione nell'elenco dei braccianti agricoli.
Ne consegue l'accoglimento delle domande promosse dalla parte ricorrente dirette alla re-iscrizione negli elenchi nominativi dei braccianti agricoli.
Le spese di lite, da liquidarsi in dispositivo con applicazione dei valori minimi di liquidazione delle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale dello scaglione compreso tra € 1.100,01 ed € 5.200,00 per le controversie previdenziali previsto nella Tabella allegata al D.M.
n. 55/2014 in vigore dal 03.04.2014 aggiornato con il D.M. n.
147/2022, andranno regolate facendo applicazione del principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di BARI - in composizione monocratica nella persona del dott. OR NC SANTORO in funzione di GIUDICE del
LAVORO - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- accerta e dichiara che la parte ricorrente ha prestato attività di lavoro subordinato in agricoltura negli anni 2016 e 2017 alle dipendenze dell'azienda Agricola Riso S.r.l. Unipersonale e, per l'effetto, ordina alla parte resistente la re-iscrizione della CP_1 parte ricorrente negli elenchi nominativi dei braccianti agricoli del comune di residenza per gli stessi anni con il numero di giorni lavorativi denunciati dall'azienda Agricola Riso S.r.l.
Unipersonale ;
Pag. 10 di 11 - condanna l' in persona del suo legale rappresentante pro CP_1 tempore al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.310,00 a titolo di compenso professionale ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. n. 147/2022 oltre Iva, Cpa e spese forfettarie pari al 15% del compenso integrale ai sensi dell'art. 2 D.M. n. 55/2014, da distrarsi.
Bari,24/11/2025 Il Giudice del lavoro
OR NC SA
Pag. 11 di 11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 6 Cfr. buste-paga e copia assegni, in all.ti parte ricorrente. 8 Per tutte cfr. Cass. 02.08.2012, n. 13877 così massimata: “Il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d.lg.lt. n. 212 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge. Il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, mentre, nel caso in cui sia documentabile l'iscrizione, questa costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali richieste in giudizio, salvo che l'istituto previdenziale convenuto ne contesti le risultanze con il richiamo ad elementi di fatto (in particolare, al contenuto di accertamenti ispettivi o alla sussistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio, tra le parti), che possano far sorgere dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, nel qual caso il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa.”.