Versione
29 novembre 1984
29 novembre 1984
Art. 10.
Il primo comma dell'articolo 21 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 , e' sostituito dal seguente:
"La cognizione dei reati preveduti dalle leggi finanziarie spetta:
1) al pretore quando si tratti di reati per i quali e' stabilita la sola pena della multa o dell'ammenda;
2) al tribunale in ogni altro caso".
Il primo comma dell'articolo 21 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 , e' sostituito dal seguente:
"La cognizione dei reati preveduti dalle leggi finanziarie spetta:
1) al pretore quando si tratti di reati per i quali e' stabilita la sola pena della multa o dell'ammenda;
2) al tribunale in ogni altro caso".
Giurisprudenza • 1
- 1. Cass. pen., sez. I, sentenza 28/04/1998, n. 2389Provvedimento: […] Poiché lo stesso è sanzionato con pena detentiva, la competenza a giudicare appartiene al Tribunale e non al Pretore, in applicazione del criterio indicato dall'art. 21 della legge 7-1-1929 n.4, così come modificato dall'art.10 della legge 31-7-1984 n.400: norme di carattere speciale rispetto a quelle di cui agli artt.6 e 7 del vigente codice, di rito e, in quanto tali, derogatrici delle norme generali sulla competenza.Leggi di più...
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