Articolo 10 della Legge 31 luglio 1984, n. 400
Articolo 9Articolo 11
Versione
29 novembre 1984
Art. 10.
Il primo comma dell'articolo 21 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 , e' sostituito dal seguente:
"La cognizione dei reati preveduti dalle leggi finanziarie spetta:
1) al pretore quando si tratti di reati per i quali e' stabilita la sola pena della multa o dell'ammenda;
2) al tribunale in ogni altro caso".
Entrata in vigore il 29 novembre 1984
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