Articolo 29 della Legge 5 marzo 1963, n. 366
Articolo 28Articolo 30
Versione
17 aprile 1963
Art. 29.

La concessione dei beni demaniali marittimi compresi nell'interno della conterminazione lagunare rimane affidata al Magistrato alle acque in tutta la laguna, escluse le zone portuali di competenza dell'autorita' marittima, secondo gli speciali accordi gia' stabiliti o da stabilirsi.
Entrata in vigore il 17 aprile 1963
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