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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 29/05/2025, n. 716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 716 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3223/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro Elena Greco ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3223/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Andrea Bordone, Parte_1 C.F._1 dell'avv. Paolo Perucco e dell'avv. Ferdinando Perone, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Varese, via Robbioni n. 39
RICORRENTE contro
CP_ (C.F. ), in persona del direttore pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Clara P.IVA_1 CP_ Tommaselli, domiciliato presso l'Avvocatura in Monza, via Morandi n. 1
CONVENUTO
Oggetto: indennità di maternità
Svolgimento del processo
Con il ricorso introduttivo del giudizio, depositato in data 18.12.2024, la ricorrente ha CP_ convenuto in giudizio per veder riconosciuto il suo diritto a percepire l'indennità di maternità con computo – per la sua quantificazione – di tutti gli elementi retributivi fissi e variabili connessi all'effettiva attività di assistente di volo, sulla base della retribuzione percepita nel mese antecedente al congedo ordinario di maternità e per conseguire, quindi, la condanna dell'ente previdenziale convenuto a corrisponderle la somma di € 6.408,69 quale differenza dovuta per l'indennità di maternità maturata dal 14.1.2024 al 30.11.2024 e l'ulteriore importo giornaliero di € 72,30 per ogni giorno di maternità fruito a far data dal
1.12.2024 e sino alla cessazione del congedo, dovendosi ritenere contraria alle disposizioni di
CP_ cui agli artt. 22 e 23 del D.Lgs. 151/2001 la scelta di di non computare interamente
Pagina 1 di 6 l'indennità di volo nella retribuzione di riferimento per la determinazione della indennità di maternità.
A sostegno della propria domanda la ricorrente ha esposto di essere stata assunta presso
[...] con decorrenza dal 1.6.2017 quale assistente di volo, di aver iniziato a fruire del congedo CP_2
di maternità dal 14.1.2024, di aver percepito quale indennità di maternità per il periodo compreso tra il 14.1.2020 e il 30.11.2020 l'importo complessivo di € 16.438,11 inferiore al 80% della retribuzione media globale giornaliera percepita nel mese antecedente al collocamento CP_ in congedo, poiché per la quantificazione della predetta indennità aveva computato al
100% solo la retribuzione e non gli altri elementi retributivi aventi però carattere strutturale e connessi all'attività di volo, quali ad esempio l'indennità di volo;
ha contestato la liquidazione
CP_ della indennità liquidatale da e ha dedotto che il calcolo effettuato dall' non è CP_3
conforme alle disposizioni di cui agli artt. 22 e 23 D.Lgs. 151/2001.
CP_ Ritualmente costituitosi in giudizio ha confutato la domanda attorea e ne ha chiesto il rigetto, eccependo l'infondatezza nel merito della pretesa avanzata dalla ricorrente, il calcolo dell'indennità di maternità era stato effettuato con il medesimo metodo previsto per la determinazione del reddito imponibile, nel quale l'indennità di volo è computata al 50% ai sensi dell'art. 51 del D.P.R. 917/1986, a norma del quale l'indennità e le maggiorazioni di retribuzioni spettanti ai lavoratori tenuti all'espletamento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, come le indennità di navigazione e di volo, anche corrisposte con carattere di continuità, hanno natura retributiva solo parziale e concorrono a formare il reddito nella misura del 50%.
Con segnato riferimento alla somma richiesta in pagamento dal 1.12.2024 ha evidenziato che alla somma giornaliera media di € 72,30 deve essere sottratto l'importo già corrisposto dalla datrice di lavoro, cosicché l'importo dovuto dal 1.12.2024 al 31.3.2025 (ove la ricorrente abbia fruito del congedo in tale periodo) ammonta ad € € 2.433,69.
Istruita la causa allo stato degli atti vertendosi in tema di interpretazione di norme e in ragione del fatto che gli elementi di fatto sono pacifici, all'odierna udienza il giudice – al termine della discussione - ha trattenuto la causa in decisione.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato e deve pertanto trovare accoglimento per le ragioni e nei limiti che di seguito si espongono.
La questione alla base della presente controversia, riguardante la determinazione della base di calcolo dell'indennità di maternità dovuta alla lavoratrice assistente di volo ed, in
Pagina 2 di 6 particolare, l'incidenza, per intero o al 50%, della voce retributiva “indennità di volo”, è già stata affrontata dalla giurisprudenza di merito e dalla Corte di Cassazione, con sentenze favorevoli alla parte ricorrente e alle quali si ritiene di aderire.
I fatti alla base della presente controversia sono pacifici.
In particolare, non è contestato che la ricorrente, assistente di volo dal 1.6.2017, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, si sia assentata dal lavoro in congedo per maternità dal
14.1.2024 e abbia percepito l'indennità di maternità determinata senza assumere come parametro di riferimento, oltre alla retribuzione base, il 100% di tutti gli elementi retributivi. CP_ Secondo la prospettazione di il computo della retribuzione da prendere a riferimento per la determinazione della indennità di maternità sarebbe stato effettuato in analogia con il criterio di determinazione dell'indennità di malattia.
Parte attorea, dal suo canto, contesta tale impostazione poiché l'art. 22 del d.lgs. n.
151/2001 prescrive che “le lavoratrici hanno diritto ad un'indennità giornaliera pari all'80% della retribuzione per tutto il periodo del congedo di maternità” e il successivo art. 23 dispone che “[…] agli effetti della determinazione della misura dell'indennità, per retribuzione si intende la retribuzione media globale giornaliera del periodo di paga quadrisettimanale o mensile scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo di maternità. Al suddetto importo va aggiunto il rateo giornaliero relativo alla gratifica natalizia o alla tredicesima mensilità e agli altri premi o mensilità o trattamenti accessori eventualmente erogati alla lavoratrice”.
Ai sensi dell'art. 23, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 151/2001, “
1. agli effetti della determinazione della misura dell'indennità, per retribuzione s'intende la retribuzione media globale giornaliera del periodo di paga quadrisettimanale o mensile scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo di maternità.
2. Al suddetto importo va aggiunto il rateo giornaliero relativo alla gratifica natalizia o alla tredicesima mensilità e agli altri premi o mensilità o trattamenti accessori eventualmente erogati alla lavoratrice.”
Sulla questione del calcolo dell'indennità di maternità dovuta alle assistenti di volo, con particolare riferimento alla voce indennità di volo (se da computarsi per intero o al 50%), è intervenuta la Suprema Corte con la sentenza n. 11414/2018 e con successive ordinanze n.
27552/2020 e n. 20673/2020.
La Corte di legittimità, considerata la ratio sottesa alla disciplina dettata dal testo unico sulla maternità e quindi valorizzata la finalità di tutelare la lavoratrice in astensione obbligatoria
Pagina 3 di 6 garantendole quanto più possibile il mantenimento del livello retributivo goduto nel periodo immediatamente precedente al congedo, ha chiarito come la misura dell'indennità di maternità debba essere determinata in relazione alla retribuzione media globale giornaliera percepita, restando esclusa la possibilità di computo attraverso il medesimo criterio di calcolo stabilito per “[…] un'indennità intrinsecamente diversa quale quella di malattia”.
In particolare, la Corte ha osservato che “[…] l'art. 22 disciplina, in generale, il trattamento economico e normativo del congedo di maternità, stabilendo, quanto a quello economico
(comma 1), che lo stesso sia 'pari all'80% della retribuzione' e, quanto agli aspetti normativi
(comma 2), che il trattamento sia corrisposto 'con le modalità di cui al D.L. 30 dicembre 1979,
n. 633, art. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 febbraio 1980, n. 33' e con gli stessi criteri previsti per l'erogazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie". Il rinvio ai "criteri previsti per l'erogazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie” deve però intendersi riferito esclusivamente agli istituti che disciplinano l'indennità di malattia, come, per esempio, in tema di domanda amministrativa o di regime prescrizionale (cfr., Cass., sentenza n. 2865/2004). Per il resto, l'indennità di malattia gode di una propria disciplina "autonoma in ordine alla specifica indicazione dell'evento protetto, dei soggetti beneficiari e del livello di prestazioni garantite all'avente diritto.
Soprattutto, vi è differenza tra le due tutele in ragione delle modalità di finanziamento" (cfr.
Cass. n. 24009/2017).
La disciplina del calcolo del trattamento economico di maternità e dunque delle modalità di determinazione del quantum - si rinviene, infatti, esclusivamente nel già richiamato art. 23 che richiama solo gli elementi (id est voci retributive) che concorrono a determinare la base di calcolo delle indennità economiche di malattia, mentre nulla dice in ordine alla misura della loro computabilità. Ciò perché la norma stabilisce una specifica disciplina di calcolo, prevedendo espressamente che la retribuzione da prendere quale parametro di riferimento per determinare, nella misura dell'80% di essa (come stabilito dal precedente art. 22),
l'indennità medesima, sia costituita dalla "retribuzione media globale giornaliera" che si ottiene dividendo per trenta l'importo totale della retribuzione del mese precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo.
Con la già richiamata ordinanza n. 27552/2020 la Corte di legittimità ha confermato il proprio orientamento sul tema indennità di maternità per le assistenti di volo, sancendo che
“in tema di indennità di maternità spettante alle assistenti di volo, la retribuzione da assumere come parametro di riferimento va determinata esclusivamente alla stregua dell'art. 23 del
d.lgs. n. 151 del 2011, il quale, pur facendo riferimento alle voci che concorrono a determinare la base di calcolo delle indennità economiche di malattia, nulla dice in ordine alla misura della
Pagina 4 di 6 loro computabilità; ne consegue che nella suddetta retribuzione l'indennità di volo dev'essere ricompresa per intero, restando irrilevante la misura in cui essa venga considerata ai fini del calcolo dell'indennità di malattia”
Con riferimento alla determinazione della retribuzione media globale di riferimento ai sensi dell'art. 51 del T.u.i.r., poi, la Corte di Appello di Milano - con sentenza n. 97/2021 - ha evidenziato che “[…] non si ritiene pertinente il riferimento all'art 51. d.P.R. 22 dicembre 1986
n. 917, non potendo essere condivisa alla luce della giurisprudenza di legittimità CP_ precedentemente richiamata la tesi dell' che assume la retribuzione parametro dell'indennità di maternità come coincidente con la retribuzione imponibile ai fini fiscali ex art
51 d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917.
Come sopra argomentato, infatti, agli effetti, della determinazione dell'indennità di maternità deve aversi riguardo agli artt. 22 e 23 dlgs. 26 marzo 2001 n. 151, in forza dei quali le voci retributive oggetto di controversia riconducibili alla categoria di premi o trattamenti accessori di cui all'art. 23 cit. devono essere incluse nella base di calcolo, indipendentemente dal regime fiscale e contributivo al quale risultano assoggettate.
In tal senso depone in primo luogo la lettera delle norme in esame, in particolare l'art. 23, commi 1 e 2, secondo cui la retribuzione parametro da porre a base di calcolo è costituita dalla retribuzione media globale giornaliera del mese precedente, cui va aggiunto il rateo giornaliero relativo alla gratifica natalizia o alla tredicesima e agli altri premi o mensilità o trattamenti accessori eventualmente erogati alla lavoratrice”.
In considerazione di quanto esposto e dei condivisibili principi espressi dalla richiamata giurisprudenza di legittimità e di merito, la domanda proposta dalla ricorrente risulta meritevole di accoglimento, con conseguente dichiarazione che nella base di calcolo dell'indennità di maternità spettante alla lavoratrice assistente di volo devono essere considerati integralmente tutti gli elementi retributivi costituenti la retribuzione del mese antecedente l'inizio del congedo obbligatorio e, in particolare, con computo dell'indennità di volo al 100%, cosicché il valore del 80% della retribuzione media giornaliera da porre a riferimento per la determinazione della indennità di maternità è pari ad e € 72,30 giornalieri.
Di conseguenza, in accoglimento della domanda principale svolta dalla ricorrente, tenuto conto dei conteggi depositati dall'istante in data 26.5.2025 e dei prospetti depositati in
CP_ pari data da e rilevato altresì che – in seguito alla produzione documentale richiesta dal
Tribunale – è emerso che per la ricorrente è stato prolungato di sette mesi il tempo di CP_ astensione obbligatoria (cfr. doc. 9 fasc. ric.), l' deve essere condannato ad erogare in suo favore l'importo complessivo lordo di € 8.407,90 a titolo di differenza tra quanto dovuto e
Pagina 5 di 6 quanto percepito nel periodo di astensione per maternità intercorso dal 14.1.2024 al mese di marzo 2025 compreso, calcolato sulla base del rateo medio giornaliero di euro 72,30 (cfr. doc. CP_ 13 fasc. ric. e prospetto di liquidazione prodotto da il 26.5.2025), oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle scadenze.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo la misura indicata in dispositivo, tenuto conto del fatto che la controversia è stata decisa su base documentale
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta e dichiara che nella base di calcolo dell'indennità di maternità spettante alla ricorrente devono essere considerati integralmente tutti gli elementi retributivi costituenti la retribuzione del mese antecedente l'inizio del congedo obbligatorio;
- dichiara il diritto della ricorrente ad ottenere la rideterminazione degli importi dovuti a titolo di indennità di maternità con il computo integrale della voce relativa alla indennità di volo, con conseguente accertamento che il valore del 80% del rateo medio giornaliero di maternità ammonta ad € 72,30; CP_
- condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere a l'importo complessivo lordo di € 8.407,90 a titolo di differenza tra Parte_1 quanto dovuto e quanto percepito per il periodo dal 14.1.2024 al 31.3.2025, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle scadenze al saldo;
CP_
- Condanna a rifondere a le spese di lite, liquidate in complessivi Parte_1
€ 2.600,00, oltre accessori fiscali, previdenziali e spese generali come per legge, disponendone la distrazione in favore dei difensori, dichiaratisi antistatari.
Monza, 29 maggio 2025
Il Giudice Elena Greco
Pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro Elena Greco ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3223/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Andrea Bordone, Parte_1 C.F._1 dell'avv. Paolo Perucco e dell'avv. Ferdinando Perone, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Varese, via Robbioni n. 39
RICORRENTE contro
CP_ (C.F. ), in persona del direttore pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Clara P.IVA_1 CP_ Tommaselli, domiciliato presso l'Avvocatura in Monza, via Morandi n. 1
CONVENUTO
Oggetto: indennità di maternità
Svolgimento del processo
Con il ricorso introduttivo del giudizio, depositato in data 18.12.2024, la ricorrente ha CP_ convenuto in giudizio per veder riconosciuto il suo diritto a percepire l'indennità di maternità con computo – per la sua quantificazione – di tutti gli elementi retributivi fissi e variabili connessi all'effettiva attività di assistente di volo, sulla base della retribuzione percepita nel mese antecedente al congedo ordinario di maternità e per conseguire, quindi, la condanna dell'ente previdenziale convenuto a corrisponderle la somma di € 6.408,69 quale differenza dovuta per l'indennità di maternità maturata dal 14.1.2024 al 30.11.2024 e l'ulteriore importo giornaliero di € 72,30 per ogni giorno di maternità fruito a far data dal
1.12.2024 e sino alla cessazione del congedo, dovendosi ritenere contraria alle disposizioni di
CP_ cui agli artt. 22 e 23 del D.Lgs. 151/2001 la scelta di di non computare interamente
Pagina 1 di 6 l'indennità di volo nella retribuzione di riferimento per la determinazione della indennità di maternità.
A sostegno della propria domanda la ricorrente ha esposto di essere stata assunta presso
[...] con decorrenza dal 1.6.2017 quale assistente di volo, di aver iniziato a fruire del congedo CP_2
di maternità dal 14.1.2024, di aver percepito quale indennità di maternità per il periodo compreso tra il 14.1.2020 e il 30.11.2020 l'importo complessivo di € 16.438,11 inferiore al 80% della retribuzione media globale giornaliera percepita nel mese antecedente al collocamento CP_ in congedo, poiché per la quantificazione della predetta indennità aveva computato al
100% solo la retribuzione e non gli altri elementi retributivi aventi però carattere strutturale e connessi all'attività di volo, quali ad esempio l'indennità di volo;
ha contestato la liquidazione
CP_ della indennità liquidatale da e ha dedotto che il calcolo effettuato dall' non è CP_3
conforme alle disposizioni di cui agli artt. 22 e 23 D.Lgs. 151/2001.
CP_ Ritualmente costituitosi in giudizio ha confutato la domanda attorea e ne ha chiesto il rigetto, eccependo l'infondatezza nel merito della pretesa avanzata dalla ricorrente, il calcolo dell'indennità di maternità era stato effettuato con il medesimo metodo previsto per la determinazione del reddito imponibile, nel quale l'indennità di volo è computata al 50% ai sensi dell'art. 51 del D.P.R. 917/1986, a norma del quale l'indennità e le maggiorazioni di retribuzioni spettanti ai lavoratori tenuti all'espletamento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, come le indennità di navigazione e di volo, anche corrisposte con carattere di continuità, hanno natura retributiva solo parziale e concorrono a formare il reddito nella misura del 50%.
Con segnato riferimento alla somma richiesta in pagamento dal 1.12.2024 ha evidenziato che alla somma giornaliera media di € 72,30 deve essere sottratto l'importo già corrisposto dalla datrice di lavoro, cosicché l'importo dovuto dal 1.12.2024 al 31.3.2025 (ove la ricorrente abbia fruito del congedo in tale periodo) ammonta ad € € 2.433,69.
Istruita la causa allo stato degli atti vertendosi in tema di interpretazione di norme e in ragione del fatto che gli elementi di fatto sono pacifici, all'odierna udienza il giudice – al termine della discussione - ha trattenuto la causa in decisione.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato e deve pertanto trovare accoglimento per le ragioni e nei limiti che di seguito si espongono.
La questione alla base della presente controversia, riguardante la determinazione della base di calcolo dell'indennità di maternità dovuta alla lavoratrice assistente di volo ed, in
Pagina 2 di 6 particolare, l'incidenza, per intero o al 50%, della voce retributiva “indennità di volo”, è già stata affrontata dalla giurisprudenza di merito e dalla Corte di Cassazione, con sentenze favorevoli alla parte ricorrente e alle quali si ritiene di aderire.
I fatti alla base della presente controversia sono pacifici.
In particolare, non è contestato che la ricorrente, assistente di volo dal 1.6.2017, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, si sia assentata dal lavoro in congedo per maternità dal
14.1.2024 e abbia percepito l'indennità di maternità determinata senza assumere come parametro di riferimento, oltre alla retribuzione base, il 100% di tutti gli elementi retributivi. CP_ Secondo la prospettazione di il computo della retribuzione da prendere a riferimento per la determinazione della indennità di maternità sarebbe stato effettuato in analogia con il criterio di determinazione dell'indennità di malattia.
Parte attorea, dal suo canto, contesta tale impostazione poiché l'art. 22 del d.lgs. n.
151/2001 prescrive che “le lavoratrici hanno diritto ad un'indennità giornaliera pari all'80% della retribuzione per tutto il periodo del congedo di maternità” e il successivo art. 23 dispone che “[…] agli effetti della determinazione della misura dell'indennità, per retribuzione si intende la retribuzione media globale giornaliera del periodo di paga quadrisettimanale o mensile scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo di maternità. Al suddetto importo va aggiunto il rateo giornaliero relativo alla gratifica natalizia o alla tredicesima mensilità e agli altri premi o mensilità o trattamenti accessori eventualmente erogati alla lavoratrice”.
Ai sensi dell'art. 23, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 151/2001, “
1. agli effetti della determinazione della misura dell'indennità, per retribuzione s'intende la retribuzione media globale giornaliera del periodo di paga quadrisettimanale o mensile scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo di maternità.
2. Al suddetto importo va aggiunto il rateo giornaliero relativo alla gratifica natalizia o alla tredicesima mensilità e agli altri premi o mensilità o trattamenti accessori eventualmente erogati alla lavoratrice.”
Sulla questione del calcolo dell'indennità di maternità dovuta alle assistenti di volo, con particolare riferimento alla voce indennità di volo (se da computarsi per intero o al 50%), è intervenuta la Suprema Corte con la sentenza n. 11414/2018 e con successive ordinanze n.
27552/2020 e n. 20673/2020.
La Corte di legittimità, considerata la ratio sottesa alla disciplina dettata dal testo unico sulla maternità e quindi valorizzata la finalità di tutelare la lavoratrice in astensione obbligatoria
Pagina 3 di 6 garantendole quanto più possibile il mantenimento del livello retributivo goduto nel periodo immediatamente precedente al congedo, ha chiarito come la misura dell'indennità di maternità debba essere determinata in relazione alla retribuzione media globale giornaliera percepita, restando esclusa la possibilità di computo attraverso il medesimo criterio di calcolo stabilito per “[…] un'indennità intrinsecamente diversa quale quella di malattia”.
In particolare, la Corte ha osservato che “[…] l'art. 22 disciplina, in generale, il trattamento economico e normativo del congedo di maternità, stabilendo, quanto a quello economico
(comma 1), che lo stesso sia 'pari all'80% della retribuzione' e, quanto agli aspetti normativi
(comma 2), che il trattamento sia corrisposto 'con le modalità di cui al D.L. 30 dicembre 1979,
n. 633, art. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 febbraio 1980, n. 33' e con gli stessi criteri previsti per l'erogazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie". Il rinvio ai "criteri previsti per l'erogazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie” deve però intendersi riferito esclusivamente agli istituti che disciplinano l'indennità di malattia, come, per esempio, in tema di domanda amministrativa o di regime prescrizionale (cfr., Cass., sentenza n. 2865/2004). Per il resto, l'indennità di malattia gode di una propria disciplina "autonoma in ordine alla specifica indicazione dell'evento protetto, dei soggetti beneficiari e del livello di prestazioni garantite all'avente diritto.
Soprattutto, vi è differenza tra le due tutele in ragione delle modalità di finanziamento" (cfr.
Cass. n. 24009/2017).
La disciplina del calcolo del trattamento economico di maternità e dunque delle modalità di determinazione del quantum - si rinviene, infatti, esclusivamente nel già richiamato art. 23 che richiama solo gli elementi (id est voci retributive) che concorrono a determinare la base di calcolo delle indennità economiche di malattia, mentre nulla dice in ordine alla misura della loro computabilità. Ciò perché la norma stabilisce una specifica disciplina di calcolo, prevedendo espressamente che la retribuzione da prendere quale parametro di riferimento per determinare, nella misura dell'80% di essa (come stabilito dal precedente art. 22),
l'indennità medesima, sia costituita dalla "retribuzione media globale giornaliera" che si ottiene dividendo per trenta l'importo totale della retribuzione del mese precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo.
Con la già richiamata ordinanza n. 27552/2020 la Corte di legittimità ha confermato il proprio orientamento sul tema indennità di maternità per le assistenti di volo, sancendo che
“in tema di indennità di maternità spettante alle assistenti di volo, la retribuzione da assumere come parametro di riferimento va determinata esclusivamente alla stregua dell'art. 23 del
d.lgs. n. 151 del 2011, il quale, pur facendo riferimento alle voci che concorrono a determinare la base di calcolo delle indennità economiche di malattia, nulla dice in ordine alla misura della
Pagina 4 di 6 loro computabilità; ne consegue che nella suddetta retribuzione l'indennità di volo dev'essere ricompresa per intero, restando irrilevante la misura in cui essa venga considerata ai fini del calcolo dell'indennità di malattia”
Con riferimento alla determinazione della retribuzione media globale di riferimento ai sensi dell'art. 51 del T.u.i.r., poi, la Corte di Appello di Milano - con sentenza n. 97/2021 - ha evidenziato che “[…] non si ritiene pertinente il riferimento all'art 51. d.P.R. 22 dicembre 1986
n. 917, non potendo essere condivisa alla luce della giurisprudenza di legittimità CP_ precedentemente richiamata la tesi dell' che assume la retribuzione parametro dell'indennità di maternità come coincidente con la retribuzione imponibile ai fini fiscali ex art
51 d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917.
Come sopra argomentato, infatti, agli effetti, della determinazione dell'indennità di maternità deve aversi riguardo agli artt. 22 e 23 dlgs. 26 marzo 2001 n. 151, in forza dei quali le voci retributive oggetto di controversia riconducibili alla categoria di premi o trattamenti accessori di cui all'art. 23 cit. devono essere incluse nella base di calcolo, indipendentemente dal regime fiscale e contributivo al quale risultano assoggettate.
In tal senso depone in primo luogo la lettera delle norme in esame, in particolare l'art. 23, commi 1 e 2, secondo cui la retribuzione parametro da porre a base di calcolo è costituita dalla retribuzione media globale giornaliera del mese precedente, cui va aggiunto il rateo giornaliero relativo alla gratifica natalizia o alla tredicesima e agli altri premi o mensilità o trattamenti accessori eventualmente erogati alla lavoratrice”.
In considerazione di quanto esposto e dei condivisibili principi espressi dalla richiamata giurisprudenza di legittimità e di merito, la domanda proposta dalla ricorrente risulta meritevole di accoglimento, con conseguente dichiarazione che nella base di calcolo dell'indennità di maternità spettante alla lavoratrice assistente di volo devono essere considerati integralmente tutti gli elementi retributivi costituenti la retribuzione del mese antecedente l'inizio del congedo obbligatorio e, in particolare, con computo dell'indennità di volo al 100%, cosicché il valore del 80% della retribuzione media giornaliera da porre a riferimento per la determinazione della indennità di maternità è pari ad e € 72,30 giornalieri.
Di conseguenza, in accoglimento della domanda principale svolta dalla ricorrente, tenuto conto dei conteggi depositati dall'istante in data 26.5.2025 e dei prospetti depositati in
CP_ pari data da e rilevato altresì che – in seguito alla produzione documentale richiesta dal
Tribunale – è emerso che per la ricorrente è stato prolungato di sette mesi il tempo di CP_ astensione obbligatoria (cfr. doc. 9 fasc. ric.), l' deve essere condannato ad erogare in suo favore l'importo complessivo lordo di € 8.407,90 a titolo di differenza tra quanto dovuto e
Pagina 5 di 6 quanto percepito nel periodo di astensione per maternità intercorso dal 14.1.2024 al mese di marzo 2025 compreso, calcolato sulla base del rateo medio giornaliero di euro 72,30 (cfr. doc. CP_ 13 fasc. ric. e prospetto di liquidazione prodotto da il 26.5.2025), oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle scadenze.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo la misura indicata in dispositivo, tenuto conto del fatto che la controversia è stata decisa su base documentale
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta e dichiara che nella base di calcolo dell'indennità di maternità spettante alla ricorrente devono essere considerati integralmente tutti gli elementi retributivi costituenti la retribuzione del mese antecedente l'inizio del congedo obbligatorio;
- dichiara il diritto della ricorrente ad ottenere la rideterminazione degli importi dovuti a titolo di indennità di maternità con il computo integrale della voce relativa alla indennità di volo, con conseguente accertamento che il valore del 80% del rateo medio giornaliero di maternità ammonta ad € 72,30; CP_
- condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere a l'importo complessivo lordo di € 8.407,90 a titolo di differenza tra Parte_1 quanto dovuto e quanto percepito per il periodo dal 14.1.2024 al 31.3.2025, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle scadenze al saldo;
CP_
- Condanna a rifondere a le spese di lite, liquidate in complessivi Parte_1
€ 2.600,00, oltre accessori fiscali, previdenziali e spese generali come per legge, disponendone la distrazione in favore dei difensori, dichiaratisi antistatari.
Monza, 29 maggio 2025
Il Giudice Elena Greco
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