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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 21/07/2025, n. 763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 763 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
Il Tribunale in persona del Giudice Onorario Grazia Maria Lopopolo, in funzione di giudice unico, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al 5451/2018 trattenuta in decisione all'udienza dell'11/12/2024 e vertente
TRA rappresentato e difeso dall'avv. MAGARELLI MICHELE Parte_1
MARCELLO ed elettivamente domiciliato nel suo studio in Via Salvatore, 6 Molfetta
PARTE ATTRICE
E
in persona Controparte_1 dei suoi rappresentanti p.t. sigg.ri e nonchè dei sigg.ri CP_1 CP_1 CP_1
e in proprio, tutti rappresentati e difesi dall'avv. TATTOLI
[...] CP_1
CATERINA con domicilio eletto nel suo studio in Via Carmine 14 Molfetta e in persona del l.r.p.t. Sig. , rappresentata e Controparte_2 Controparte_3 difesa dall'Avv. GIUSEPPE PAPAGNI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bisceglie (BT) alla via Camere del Capitolo n.7
PARTI CONVENUTE in persona del legale rapp.nte p.t. rappresentata e difesa Controparte_4 dall'Avv. ANTONIO VINCI ed elettivamente domiciliata nel suo studio in Bari via De Rossi, 203
TERZA CHIAMATA
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso notificato in data 07.12.2018, il sig. conveniva dinanzi al Tribunale Parte_1 di Trani la soc. e la soc. di e Controparte_2 Controparte_1 CP_1 nonché i sigg.ri e in proprio, al fine di ottenere CP_1 CP_1 CP_1
l'accertamento e la dichiarazione di responsabilità esclusiva e/o concorrente nella determinazione del sinistro occorsogli in data 17.12.2015 presso il sito in Molfetta. Controparte_1
1 La costituitasi in giudizio chiedeva l'autorizzazione alla chiamata in Controparte_2 causa della al fine di essere garantita e manlevata nell'ipotesi di Controparte_4 accoglimento della domanda attorea.
La causa veniva introdotta con il rito sommario, ex art. 702 bis c.p.c., a seguito dell'Accertamento
Tecnico Preventivo svolto in contraddittorio con le parti oggi convenute (il cui fascicolo risulta acquisito al presente giudizio). In seguito al mutamento del rito, sono state espletate le prove istruttorie mediante l'ascolto dei testi e lo svolgimento di una nuova CTU.
Così istruita la causa è pervenuta al sottoscritto magistrato;
acclarata la difficoltà di giungere ad una conciliazione, è stata introitata per la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
****
La domanda non può essere accolta
Giova ricordare brevemente che l'odierno attore lamenta che nella data e nel luogo sopra indicato, mentre era intento ad assistere alle operazioni di carico del proprio mezzo con il prodotto che avrebbe dovuto portare presso altro oleificio, veniva investito da un c.d. “muletto” privo di cicalino e di lampeggiante. L'investimento gli aveva causato gravi danni al piede sinistro provocandogli danni biologici e permanenti di cui chiedeva il risarcimento anche per il c.d. “differenziale”.
Innanzi tutto, si rileva che tutti i convenuti hanno eccepito l'inammissibilità della procedura di ATP, ritenendo che le modalità e soprattutto le responsabilità del sinistro non erano né certe né determinate e meritavano un accertamento approfondito da svolgersi nell'ambito di un giudizio ordinario.
La società in particolare, ha osservato che il al momento del sinistro non era, CP_1 Pt_1 nè era mai stato, suo dipendente ma che si trovava presso l' per ritirare e trasportare della Parte_2 sanza per conto di altro sansificio ( ) che l'aveva acquistata per la successiva Parte_3 lavorazione. Ha inoltre evidenziato che il luogo dove si è verificato il sinistro era provvisto di segnaletica apposita che indicando il senso di marcia degli autoveicoli, impediva contatti con la sede di movimentazione del “muletto" che si occupava di caricare il prodotto sul mezzo di trasporto.
La ha evidenziato che non rispondeva al vero che il muletto era privo di lampeggianti e CP_2 di cicalino allegando la documentazione idonea.
La , che garantisce la dalla responsabilità civile nei confronti dei terzi, ha CP_4 CP_2 dedotto che l'investimento da parte del muletto, non è da considerarsi un fatto da circolazione ex art. 2054 c.c. poichè detto mezzo è una macchina operatrice deputata al sollevamento di merci, privo di targa, non destinato alla circolazione propriamente detta.
2 Tanto premesso si osserva quanto segue.
Il perito nominato dal Tribunale nel giudizio di ATP, esaminate l'entità delle lesioni lamentate, aveva ritenuto sussistenti una invalidità permanente del 18% e un periodo di inabilità temporanea di
84 giorni per ITT, 40 giorni di ITP al 50% e ulteriori 176 giorni di ITP al 30%. Il non Pt_1 ritenendosi soddisfatto, ha denunciato il mancato riconoscimento delle spese mediche, della indicazione di eventuali necessari interventi futuri, della determinazione del c.d. danno differenziale nonché del danno da riduzione della perdita della capacità lavorativa specifica.
Avendo i convenuti contestato proprio l'ammissibilità dell'Accertamento Tecnico Preventivo, il giudice, allora titolare del ruolo e della causa, ha disposto, oltre all'ascolto dei testi al fine di verificare la dinamica e le responsabilità del sinistro, una nuova consulenza la quale, tuttavia, ha dato esiti completamente diversi rispetto a quelli indicati nella relazione in sede di ATP con particolare riferimento ai punti percentuali di invalidità all'esito dell'evento.
Il dott. , infatti, nella sua perizia - integrata a seguito delle osservazioni delle parti (i cui CP_5 risultati si condividono per logicità, coerenza, precisione e completezza) - ha così concluso: “E' documentato che in conseguenza del sinistro del 17/12/2015 il sig. riportò: <<trauma da pt_1 schiacciamento piede sx con frattura base i,ii,iii,iv,v metatarsale e lussazione esposta della < i>
Lisfranc>>. La lesione presenta nesso di causalità (cronologico, topografico, di efficienza qualitative e quantitativa, eziologico, di continuità fenomenica) con il sinistro del 17/12/2015.” Ha poi quantificato i periodi di invalidità nel seguente modo: “inabilità temporanea totale (25 giorni).- gg. 60 di inabilità temporanea al 75% (deambulazione con bastoni e divieto di carico e successivo utilizzo di scarpa Talos con doppio appoggio); - gg. 90 di inabilità temporanea al 50% e gg. 90 di inabilità temporanea al 25% (trattamento riabilitativo e recupero funzionale). La quantificazione dell'invalidità permanente resta quantificata nella misura del 9%. Non vi è pregiudizio della capacità lavorativa del periziando.” Il professionista nel rispondere alle osservazioni delle parti ed in particolare a quelle dell'attore, (il quale censurava l'evidente disparità tra i punti percentuali di invalidità attribuiti dall' (16%) e dal precedente consulente (18%) con quella da lui rilevata), CP_6 ha spiegato: “Per la quantificazione del danno biologico, dal momento che nelle tabelle di riferimento su riportate non è espressamente citata la lesione della , si è fatto riferimento, CP_7 con criterio analogico, alle voci:- “Esiti dolorosi di frattura del cuboide o di un cuneiforme con sfumate ripercussioni funzionali “che prevede una percentuale di invalidità < 4%; - “Esiti dolorosi di frattura del I e V metatarsale “che prevede una percentuale di invalidità < 3%; - “Esiti dolorosi di frattura del II o III o IV metatarsale” che prevede un danno biologico rispettivamente in misura
< al 2%. Nel caso del la frattura-lussazione della riportata nel sinistro per cui è Pt_1 CP_7
3 causa comprendeva la frattura delle basi dei 5 metatarsali con lussazione delle corrispondenti articolazioni tarso-metatarsali. Tale quadro patologico è certamente più complesso della semplice frattura di un metatarsale o di un singolo osso del tarso per le indubbie ripercussioni funzionali sull'articolarità del piede nel suo insieme. A tale situazione patologica della regione tarsale media va aggiunta la compromissione funzionale delle articolazioni metatarso-falangee delle dita esterne.
Riteniamo pertanto equa, secondo criterio analogico, la quantificazione nella misura del 9% espressa nella relazione peritale.”
Il consulente ha anche negato conseguenze sull'attività lavorativa specifica: “Nel caso del Pt_1 riteniamo che il quadro clinico riscontrato a carico del piede non pregiudichi la capacità di compiere l'attività lavorativa dichiarata (autotrasportatore), o analoghe attività lavorative simili per impegno fisico, né che la stessa comporti una maggiore usura o fatica per il suo espletamento. -
La quantificazione del danno biologico nella misura del 18% appare sproporzionata rispetto al quadro clinico riscontrato in occasione della visita peritale. Le tabelle cui fa riferimento l'avv.
Magarelli nella “Guida orientativa per la valutazione del danno biologico di coll. Parte_4
“prevedono una percentuale del 18% alla voce “Anchilosi tibio-tarsica con blocco della sottoastragalica” che non riguarda certamente il distretto anatomico della articolazione di
(tarso-metatarsale). Appare invece più attinente, nella medesima guida, il riferimento alla CP_7 voce “Lesioni complesse da schiacciamento del piede con fratture ossee e/o alterazioni capsulo- legamentose” per le quali è previsto, qualora fosse presente un piede piatto post-traumatico, un danno biologico < al 10% valutazione questa che ricalca quanto riportato nella relazione peritale.”
Anche i testi assunti hanno confermato che dopo circa un anno dall'incidente il ha ripreso a Pt_1 lavorare regolarmente come autotrasportatore (testi . Si aggiunga che Tes_1 Tes_2 Parte_3 il danno da ridotta capacità lavorativa nonché il danno non patrimoniale subito, non è stato in alcun modo documentato da parte attrice.
Orbene, premesso che il sinistro pacificamente si è verificato nel luogo e nella data indicata, risulta acclarato e documentato che il ha ricevuto dall' un risarcimento di € 74.660,37 quale Pt_1 CP_6 rendita calcolata dalla data dell'infortunio alla fine dell'anno 2017 comprendente: acconti e ratei spese mediche, farmaceutiche protesi, certificazioni medico legali visite e accertamenti indennità temporanea sino al 10 ottobre 2016 - data in cui il danneggiato ha ripreso a lavorare (doc. n. 18 del fascicolo di parte dalla soc. . L'attore non ha mai contestato tale assunto. CP_1
Sennonchè, dall'esame della documentazione allegata e della perizia svolta nel giudizio ed in contraddittorio tra le parti, emerge chiaramente che l'importo che andrebbe liquidato per il
4 risarcimento richiesto, è di gran lunga inferiore a quello già percepito dal danneggiato. Infatti, secondo le indicazioni del perito dott. , il sig. avrebbe diritto ad un risarcimento di CP_5 Pt_1
€ 32.670,00 circa, comprensivi delle spese mediche ritenute congrue, mentre le somme da lui già percepite dall' risultano ammontare a € 74.660,37 e cioè ad un importo pari a più del doppio. CP_6
Vi è da dire, a questo punto, che un lavoratore che ha già ricevuto un risarcimento o INPS, CP_6 per un infortunio occorso durante il lavoro può avere diritto a ulteriori risarcimenti (c.d. danni differenziali) se il danno subito è superiore a quanto risarcito dall'istituto di previdenza. Questo significa che se il danno biologico e patrimoniale, spese mediche e mancato guadagno supera quanto già indennizzato, il lavoratore può chiedere un risarcimento integrativo al datore di lavoro o alla parte responsabile dell'infortunio.
Nel caso in esame è risultato esattamente il contrario, cosicchè nessun danno differenziale può essere riconosciuto all'attore.
Ciò posto, non vi è motivo di esaminare le altre eccezioni sollevate dai convenuti e quindi esaminare ed accertare le singole responsabilità delle parti nel sinistro. L'esame delle stesse avrebbe, infatti, avuto senso se la domanda di risarcimento fosse stata accolta totalmente o parzialmente.
Non si ravvisano i presupposti per la condanna per lite temeraria richiesta dalle parti convenute atteso che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità: “La responsabilità ex art. 96, comma 3,
c.p.c., presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente, perché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile, anche se questa si riveli infondata, dovendosi attribuire a tale figura carattere eccezionale e/o residuale, al pari del correlato istituto dell'abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell'art.24 Cost.” (cfr. Cass. 19948/2023).
Le spese seguono la soccombenza e vengono regolate ai sensi del D.M. 55/2014 per tutte le fasi del giudizio come da dispositivo.
Spese tra e integralmente compensate. Controparte_2 Controparte_8
Le spese di ATP e CTU restano integralmente a carico dell'attore.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, pronunciando definitivamente sulle domande in esame, rigettata ogni altra domanda così provvede:
1) rigetta la domanda proposta da nei confronti e Parte_1 CP_1 CP_1
e CP_1 CP_2 CP_2
5 2) condanna al pagamento all'avv. Caterina Tattoli, in qualità di difensore della Parte_1 società di e dichiaratasi distrattaria, delle spese di CP_1 CP_1 CP_1 lite che si liquidano in € 7.616,00 oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, Iva e cpa come per legge.
3) condanna al pagamento alla società delle spese di Parte_1 Controparte_2 lite che si liquidano di € 7.616,00 oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, Iva e cpa come per legge
4) compensa integralmente le spese di lite tra e la terza chiamata Controparte_2
Controparte_4
5) pone definitivamente a carico dell'attore le spese di ATP e di CTU.
Così deciso in Trani lì 21/07/2025
Il Giudice
Grazia Maria Lopopolo
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
Il Tribunale in persona del Giudice Onorario Grazia Maria Lopopolo, in funzione di giudice unico, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al 5451/2018 trattenuta in decisione all'udienza dell'11/12/2024 e vertente
TRA rappresentato e difeso dall'avv. MAGARELLI MICHELE Parte_1
MARCELLO ed elettivamente domiciliato nel suo studio in Via Salvatore, 6 Molfetta
PARTE ATTRICE
E
in persona Controparte_1 dei suoi rappresentanti p.t. sigg.ri e nonchè dei sigg.ri CP_1 CP_1 CP_1
e in proprio, tutti rappresentati e difesi dall'avv. TATTOLI
[...] CP_1
CATERINA con domicilio eletto nel suo studio in Via Carmine 14 Molfetta e in persona del l.r.p.t. Sig. , rappresentata e Controparte_2 Controparte_3 difesa dall'Avv. GIUSEPPE PAPAGNI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bisceglie (BT) alla via Camere del Capitolo n.7
PARTI CONVENUTE in persona del legale rapp.nte p.t. rappresentata e difesa Controparte_4 dall'Avv. ANTONIO VINCI ed elettivamente domiciliata nel suo studio in Bari via De Rossi, 203
TERZA CHIAMATA
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso notificato in data 07.12.2018, il sig. conveniva dinanzi al Tribunale Parte_1 di Trani la soc. e la soc. di e Controparte_2 Controparte_1 CP_1 nonché i sigg.ri e in proprio, al fine di ottenere CP_1 CP_1 CP_1
l'accertamento e la dichiarazione di responsabilità esclusiva e/o concorrente nella determinazione del sinistro occorsogli in data 17.12.2015 presso il sito in Molfetta. Controparte_1
1 La costituitasi in giudizio chiedeva l'autorizzazione alla chiamata in Controparte_2 causa della al fine di essere garantita e manlevata nell'ipotesi di Controparte_4 accoglimento della domanda attorea.
La causa veniva introdotta con il rito sommario, ex art. 702 bis c.p.c., a seguito dell'Accertamento
Tecnico Preventivo svolto in contraddittorio con le parti oggi convenute (il cui fascicolo risulta acquisito al presente giudizio). In seguito al mutamento del rito, sono state espletate le prove istruttorie mediante l'ascolto dei testi e lo svolgimento di una nuova CTU.
Così istruita la causa è pervenuta al sottoscritto magistrato;
acclarata la difficoltà di giungere ad una conciliazione, è stata introitata per la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
****
La domanda non può essere accolta
Giova ricordare brevemente che l'odierno attore lamenta che nella data e nel luogo sopra indicato, mentre era intento ad assistere alle operazioni di carico del proprio mezzo con il prodotto che avrebbe dovuto portare presso altro oleificio, veniva investito da un c.d. “muletto” privo di cicalino e di lampeggiante. L'investimento gli aveva causato gravi danni al piede sinistro provocandogli danni biologici e permanenti di cui chiedeva il risarcimento anche per il c.d. “differenziale”.
Innanzi tutto, si rileva che tutti i convenuti hanno eccepito l'inammissibilità della procedura di ATP, ritenendo che le modalità e soprattutto le responsabilità del sinistro non erano né certe né determinate e meritavano un accertamento approfondito da svolgersi nell'ambito di un giudizio ordinario.
La società in particolare, ha osservato che il al momento del sinistro non era, CP_1 Pt_1 nè era mai stato, suo dipendente ma che si trovava presso l' per ritirare e trasportare della Parte_2 sanza per conto di altro sansificio ( ) che l'aveva acquistata per la successiva Parte_3 lavorazione. Ha inoltre evidenziato che il luogo dove si è verificato il sinistro era provvisto di segnaletica apposita che indicando il senso di marcia degli autoveicoli, impediva contatti con la sede di movimentazione del “muletto" che si occupava di caricare il prodotto sul mezzo di trasporto.
La ha evidenziato che non rispondeva al vero che il muletto era privo di lampeggianti e CP_2 di cicalino allegando la documentazione idonea.
La , che garantisce la dalla responsabilità civile nei confronti dei terzi, ha CP_4 CP_2 dedotto che l'investimento da parte del muletto, non è da considerarsi un fatto da circolazione ex art. 2054 c.c. poichè detto mezzo è una macchina operatrice deputata al sollevamento di merci, privo di targa, non destinato alla circolazione propriamente detta.
2 Tanto premesso si osserva quanto segue.
Il perito nominato dal Tribunale nel giudizio di ATP, esaminate l'entità delle lesioni lamentate, aveva ritenuto sussistenti una invalidità permanente del 18% e un periodo di inabilità temporanea di
84 giorni per ITT, 40 giorni di ITP al 50% e ulteriori 176 giorni di ITP al 30%. Il non Pt_1 ritenendosi soddisfatto, ha denunciato il mancato riconoscimento delle spese mediche, della indicazione di eventuali necessari interventi futuri, della determinazione del c.d. danno differenziale nonché del danno da riduzione della perdita della capacità lavorativa specifica.
Avendo i convenuti contestato proprio l'ammissibilità dell'Accertamento Tecnico Preventivo, il giudice, allora titolare del ruolo e della causa, ha disposto, oltre all'ascolto dei testi al fine di verificare la dinamica e le responsabilità del sinistro, una nuova consulenza la quale, tuttavia, ha dato esiti completamente diversi rispetto a quelli indicati nella relazione in sede di ATP con particolare riferimento ai punti percentuali di invalidità all'esito dell'evento.
Il dott. , infatti, nella sua perizia - integrata a seguito delle osservazioni delle parti (i cui CP_5 risultati si condividono per logicità, coerenza, precisione e completezza) - ha così concluso: “E' documentato che in conseguenza del sinistro del 17/12/2015 il sig. riportò: <<trauma da pt_1 schiacciamento piede sx con frattura base i,ii,iii,iv,v metatarsale e lussazione esposta della < i>
Lisfranc>>. La lesione presenta nesso di causalità (cronologico, topografico, di efficienza qualitative e quantitativa, eziologico, di continuità fenomenica) con il sinistro del 17/12/2015.” Ha poi quantificato i periodi di invalidità nel seguente modo: “inabilità temporanea totale (25 giorni).- gg. 60 di inabilità temporanea al 75% (deambulazione con bastoni e divieto di carico e successivo utilizzo di scarpa Talos con doppio appoggio); - gg. 90 di inabilità temporanea al 50% e gg. 90 di inabilità temporanea al 25% (trattamento riabilitativo e recupero funzionale). La quantificazione dell'invalidità permanente resta quantificata nella misura del 9%. Non vi è pregiudizio della capacità lavorativa del periziando.” Il professionista nel rispondere alle osservazioni delle parti ed in particolare a quelle dell'attore, (il quale censurava l'evidente disparità tra i punti percentuali di invalidità attribuiti dall' (16%) e dal precedente consulente (18%) con quella da lui rilevata), CP_6 ha spiegato: “Per la quantificazione del danno biologico, dal momento che nelle tabelle di riferimento su riportate non è espressamente citata la lesione della , si è fatto riferimento, CP_7 con criterio analogico, alle voci:- “Esiti dolorosi di frattura del cuboide o di un cuneiforme con sfumate ripercussioni funzionali “che prevede una percentuale di invalidità < 4%; - “Esiti dolorosi di frattura del I e V metatarsale “che prevede una percentuale di invalidità < 3%; - “Esiti dolorosi di frattura del II o III o IV metatarsale” che prevede un danno biologico rispettivamente in misura
< al 2%. Nel caso del la frattura-lussazione della riportata nel sinistro per cui è Pt_1 CP_7
3 causa comprendeva la frattura delle basi dei 5 metatarsali con lussazione delle corrispondenti articolazioni tarso-metatarsali. Tale quadro patologico è certamente più complesso della semplice frattura di un metatarsale o di un singolo osso del tarso per le indubbie ripercussioni funzionali sull'articolarità del piede nel suo insieme. A tale situazione patologica della regione tarsale media va aggiunta la compromissione funzionale delle articolazioni metatarso-falangee delle dita esterne.
Riteniamo pertanto equa, secondo criterio analogico, la quantificazione nella misura del 9% espressa nella relazione peritale.”
Il consulente ha anche negato conseguenze sull'attività lavorativa specifica: “Nel caso del Pt_1 riteniamo che il quadro clinico riscontrato a carico del piede non pregiudichi la capacità di compiere l'attività lavorativa dichiarata (autotrasportatore), o analoghe attività lavorative simili per impegno fisico, né che la stessa comporti una maggiore usura o fatica per il suo espletamento. -
La quantificazione del danno biologico nella misura del 18% appare sproporzionata rispetto al quadro clinico riscontrato in occasione della visita peritale. Le tabelle cui fa riferimento l'avv.
Magarelli nella “Guida orientativa per la valutazione del danno biologico di coll. Parte_4
“prevedono una percentuale del 18% alla voce “Anchilosi tibio-tarsica con blocco della sottoastragalica” che non riguarda certamente il distretto anatomico della articolazione di
(tarso-metatarsale). Appare invece più attinente, nella medesima guida, il riferimento alla CP_7 voce “Lesioni complesse da schiacciamento del piede con fratture ossee e/o alterazioni capsulo- legamentose” per le quali è previsto, qualora fosse presente un piede piatto post-traumatico, un danno biologico < al 10% valutazione questa che ricalca quanto riportato nella relazione peritale.”
Anche i testi assunti hanno confermato che dopo circa un anno dall'incidente il ha ripreso a Pt_1 lavorare regolarmente come autotrasportatore (testi . Si aggiunga che Tes_1 Tes_2 Parte_3 il danno da ridotta capacità lavorativa nonché il danno non patrimoniale subito, non è stato in alcun modo documentato da parte attrice.
Orbene, premesso che il sinistro pacificamente si è verificato nel luogo e nella data indicata, risulta acclarato e documentato che il ha ricevuto dall' un risarcimento di € 74.660,37 quale Pt_1 CP_6 rendita calcolata dalla data dell'infortunio alla fine dell'anno 2017 comprendente: acconti e ratei spese mediche, farmaceutiche protesi, certificazioni medico legali visite e accertamenti indennità temporanea sino al 10 ottobre 2016 - data in cui il danneggiato ha ripreso a lavorare (doc. n. 18 del fascicolo di parte dalla soc. . L'attore non ha mai contestato tale assunto. CP_1
Sennonchè, dall'esame della documentazione allegata e della perizia svolta nel giudizio ed in contraddittorio tra le parti, emerge chiaramente che l'importo che andrebbe liquidato per il
4 risarcimento richiesto, è di gran lunga inferiore a quello già percepito dal danneggiato. Infatti, secondo le indicazioni del perito dott. , il sig. avrebbe diritto ad un risarcimento di CP_5 Pt_1
€ 32.670,00 circa, comprensivi delle spese mediche ritenute congrue, mentre le somme da lui già percepite dall' risultano ammontare a € 74.660,37 e cioè ad un importo pari a più del doppio. CP_6
Vi è da dire, a questo punto, che un lavoratore che ha già ricevuto un risarcimento o INPS, CP_6 per un infortunio occorso durante il lavoro può avere diritto a ulteriori risarcimenti (c.d. danni differenziali) se il danno subito è superiore a quanto risarcito dall'istituto di previdenza. Questo significa che se il danno biologico e patrimoniale, spese mediche e mancato guadagno supera quanto già indennizzato, il lavoratore può chiedere un risarcimento integrativo al datore di lavoro o alla parte responsabile dell'infortunio.
Nel caso in esame è risultato esattamente il contrario, cosicchè nessun danno differenziale può essere riconosciuto all'attore.
Ciò posto, non vi è motivo di esaminare le altre eccezioni sollevate dai convenuti e quindi esaminare ed accertare le singole responsabilità delle parti nel sinistro. L'esame delle stesse avrebbe, infatti, avuto senso se la domanda di risarcimento fosse stata accolta totalmente o parzialmente.
Non si ravvisano i presupposti per la condanna per lite temeraria richiesta dalle parti convenute atteso che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità: “La responsabilità ex art. 96, comma 3,
c.p.c., presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente, perché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile, anche se questa si riveli infondata, dovendosi attribuire a tale figura carattere eccezionale e/o residuale, al pari del correlato istituto dell'abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell'art.24 Cost.” (cfr. Cass. 19948/2023).
Le spese seguono la soccombenza e vengono regolate ai sensi del D.M. 55/2014 per tutte le fasi del giudizio come da dispositivo.
Spese tra e integralmente compensate. Controparte_2 Controparte_8
Le spese di ATP e CTU restano integralmente a carico dell'attore.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, pronunciando definitivamente sulle domande in esame, rigettata ogni altra domanda così provvede:
1) rigetta la domanda proposta da nei confronti e Parte_1 CP_1 CP_1
e CP_1 CP_2 CP_2
5 2) condanna al pagamento all'avv. Caterina Tattoli, in qualità di difensore della Parte_1 società di e dichiaratasi distrattaria, delle spese di CP_1 CP_1 CP_1 lite che si liquidano in € 7.616,00 oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, Iva e cpa come per legge.
3) condanna al pagamento alla società delle spese di Parte_1 Controparte_2 lite che si liquidano di € 7.616,00 oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, Iva e cpa come per legge
4) compensa integralmente le spese di lite tra e la terza chiamata Controparte_2
Controparte_4
5) pone definitivamente a carico dell'attore le spese di ATP e di CTU.
Così deciso in Trani lì 21/07/2025
Il Giudice
Grazia Maria Lopopolo
6