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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 26/03/2025, n. 418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 418 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Latina, nella persona del giudice dr. Umberto Maria Costume, all'esito dell'udienza del 25/03/2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; preso atto del mancato deposito delle note di trattazione scritta per l'udienza di cui in epigrafe;
ha pronunciato, mediante deposito telematico, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 991/2024 R.G. Lavoro, promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Rosaria Altieri;
Parte_1 contro
; Controparte_1
MOTIVI
Con ricorso depositato in data 10/03/2024, , conveniva in giudizio innanzi Parte_1 all'intestato Tribunale la parte resistente in epigrafe indicata al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“ - Accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente ad ottenere il beneficio economico della “Carta Elettronica ex art. 1, comma 121, della Legge n. 107/2015”, pari ad
€ 500,00 annui per ciascuno dei 4 anni scolastici in cui ha prestato servizio quale docente a tempo determinato per i contratti di lavoro a termine meglio specificati in narrativa qui da intendersi ritrascritti, nonché la RPD per i periodi di supplenza breve
e saltuaria indicati in narrativa, prestati a decorrere dal 10.03.2019, che si quantifica nella misura di € 1.514,77 o nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia;
- Per l'effetto condannare l'amministrazione scolastica convenuta a riconoscere in favore della ricorrente il riferito Bonus Carta Docente per la somma totale di €. 2.000,00, vale a dire €. 500,00 per ciascuno anno scolastico di servizio a tempo determinato, più specificatamente per gli aa.ss. 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24 come da documentazione allegata al fascicolo di parte, nonché la RPD per i periodi di supplenza breve e saltuaria indicati in narrativa, prestati a decorrere dal 10.03.2019, che si quantifica nella misura di € 1.514,77 o nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia.”
Il tutto con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Veniva pertanto fissata l'udienza di cui in epigrafe -da celebrarsi con modalità di trattazione cartolare- per la quale però non venivano depositate dalle parti le relative note scritte.
Agli atti non vi è prova nemmeno della notifica non essendosi parte resistente costituita e non avendo prodotto il difensore di parte ricorrente il ricorso ritualmente notificato.
Deve pertanto ritenersi il ricorso improcedibile.
Come affermato dalla Corte di Cassazione a sezioni unite, in consapevole contrasto col precedente orientamento, l'omessa o inesistente notificazione del ricorso introduttivo non è equiparabile all'ipotesi di nullità della notificazione, che, a norma dell'art. 291 c.p.c., può essere eventualmente sanata attraverso l'ordine di rinnovazione entro un termine perentorio (Cass.
SSUU 20604/2008).
Il processo, quindi, è destinato in tali ipotesi a concludersi con una sentenza processuale, dichiarativa dell'impossibilità di prosecuzione per mancata instaurazione del contraddittorio.
Nulla sulle spese.
P. Q. M.
Il Tribunale di Latina, in funzione di giudice del lavoro, così provvede: dichiara improcedibile il ricorso;
nulla sulle spese.
Latina, data del deposito
Il Giudice
Umberto Maria Costume
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Latina, nella persona del giudice dr. Umberto Maria Costume, all'esito dell'udienza del 25/03/2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; preso atto del mancato deposito delle note di trattazione scritta per l'udienza di cui in epigrafe;
ha pronunciato, mediante deposito telematico, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 991/2024 R.G. Lavoro, promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Rosaria Altieri;
Parte_1 contro
; Controparte_1
MOTIVI
Con ricorso depositato in data 10/03/2024, , conveniva in giudizio innanzi Parte_1 all'intestato Tribunale la parte resistente in epigrafe indicata al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“ - Accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente ad ottenere il beneficio economico della “Carta Elettronica ex art. 1, comma 121, della Legge n. 107/2015”, pari ad
€ 500,00 annui per ciascuno dei 4 anni scolastici in cui ha prestato servizio quale docente a tempo determinato per i contratti di lavoro a termine meglio specificati in narrativa qui da intendersi ritrascritti, nonché la RPD per i periodi di supplenza breve
e saltuaria indicati in narrativa, prestati a decorrere dal 10.03.2019, che si quantifica nella misura di € 1.514,77 o nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia;
- Per l'effetto condannare l'amministrazione scolastica convenuta a riconoscere in favore della ricorrente il riferito Bonus Carta Docente per la somma totale di €. 2.000,00, vale a dire €. 500,00 per ciascuno anno scolastico di servizio a tempo determinato, più specificatamente per gli aa.ss. 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24 come da documentazione allegata al fascicolo di parte, nonché la RPD per i periodi di supplenza breve e saltuaria indicati in narrativa, prestati a decorrere dal 10.03.2019, che si quantifica nella misura di € 1.514,77 o nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia.”
Il tutto con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Veniva pertanto fissata l'udienza di cui in epigrafe -da celebrarsi con modalità di trattazione cartolare- per la quale però non venivano depositate dalle parti le relative note scritte.
Agli atti non vi è prova nemmeno della notifica non essendosi parte resistente costituita e non avendo prodotto il difensore di parte ricorrente il ricorso ritualmente notificato.
Deve pertanto ritenersi il ricorso improcedibile.
Come affermato dalla Corte di Cassazione a sezioni unite, in consapevole contrasto col precedente orientamento, l'omessa o inesistente notificazione del ricorso introduttivo non è equiparabile all'ipotesi di nullità della notificazione, che, a norma dell'art. 291 c.p.c., può essere eventualmente sanata attraverso l'ordine di rinnovazione entro un termine perentorio (Cass.
SSUU 20604/2008).
Il processo, quindi, è destinato in tali ipotesi a concludersi con una sentenza processuale, dichiarativa dell'impossibilità di prosecuzione per mancata instaurazione del contraddittorio.
Nulla sulle spese.
P. Q. M.
Il Tribunale di Latina, in funzione di giudice del lavoro, così provvede: dichiara improcedibile il ricorso;
nulla sulle spese.
Latina, data del deposito
Il Giudice
Umberto Maria Costume