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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXX, sentenza 02/02/2026, n. 1422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1422 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1422/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 30, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
SABATINI LIVIO, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 83/2025 depositato il 03/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Roma
elettivamente domiciliato presso corte.tributaria.rm@pce.finanze.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO CUT n. U9120240003946439 CUT 2024
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso introduttivo tempestivamente notificato e depositato nel ruolo recante nr. RGN 83/2025 ha impugnato l'invito di pagamento U9120240003946439 per l'omesso versamento del contributo unificato tributario relativo al ricorso RGR 14646/24 deducendo l'erronea determinazione dell'imposta, avendo impugnato esclusivamente l'intimazione di pagamento e deduceva mancata allegazione degli atti prodromici,
l'illegittimità delle spese di notifica e carenza di motivazione.
L'ufficio di segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma evidenziava che il ricorso giudiziale concerneva l'intimazione di pagamento e le cartelle di pagamento e la completezza della motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
L'art. 248 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) così prevede: “1. Nei casi di cui all'articolo 16, entro trenta giorni dal deposito dell'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo, l'ufficio notifica alla parte, ai sensi dell'articolo 137 del codice di procedura civile, l'invito al pagamento dell'importo dovuto, quale risulta dal raffronto tra il valore della causa ed il corrispondente scaglione dell'articolo 13, con espressa avvertenza che si procederà ad iscrizione a ruolo, con addebito degli interessi al saggio legale, in caso di mancato pagamento entro un mese.
2. Nominativo_1 quanto previsto dall'articolo 1 comma 367 della legge 24 dicembre 2007 n. 244, l'invito è notificato, a cura dell'ufficio e anche tramite posta elettronica certificata nel domicilio eletto o, nel caso di mancata elezione di domicilio, è depositato presso l'ufficio.
3. Nell'invito sono indicati il termine e le modalità per il pagamento ed è richiesto al debitore di depositare la ricevuta di versamento entro dieci giorni dall'avvenuto pagamento.
Il ricorrente ha correttamente impugnato l'invito di pagamento (sul carattere impositivo dell'invito di pagamento emesso ex art. 248 d.P.R. 115/2002 v. Cass. 15 dicembre 2021, n. 40233) ma con argomentazioni inconferenti atteso che il ricorso ha investito senz'altro le cartelle di pagamento;
la motivazione è completa, trattandosi peraltro di atto vincolato e le spese di notifica sono dovute.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna il ricorrente a rifondere le spese di giudizio liquidate in € 1000 oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 29 gennaio 2026
Il Giudice IO AB
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 30, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
SABATINI LIVIO, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 83/2025 depositato il 03/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Roma
elettivamente domiciliato presso corte.tributaria.rm@pce.finanze.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO CUT n. U9120240003946439 CUT 2024
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso introduttivo tempestivamente notificato e depositato nel ruolo recante nr. RGN 83/2025 ha impugnato l'invito di pagamento U9120240003946439 per l'omesso versamento del contributo unificato tributario relativo al ricorso RGR 14646/24 deducendo l'erronea determinazione dell'imposta, avendo impugnato esclusivamente l'intimazione di pagamento e deduceva mancata allegazione degli atti prodromici,
l'illegittimità delle spese di notifica e carenza di motivazione.
L'ufficio di segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma evidenziava che il ricorso giudiziale concerneva l'intimazione di pagamento e le cartelle di pagamento e la completezza della motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
L'art. 248 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) così prevede: “1. Nei casi di cui all'articolo 16, entro trenta giorni dal deposito dell'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo, l'ufficio notifica alla parte, ai sensi dell'articolo 137 del codice di procedura civile, l'invito al pagamento dell'importo dovuto, quale risulta dal raffronto tra il valore della causa ed il corrispondente scaglione dell'articolo 13, con espressa avvertenza che si procederà ad iscrizione a ruolo, con addebito degli interessi al saggio legale, in caso di mancato pagamento entro un mese.
2. Nominativo_1 quanto previsto dall'articolo 1 comma 367 della legge 24 dicembre 2007 n. 244, l'invito è notificato, a cura dell'ufficio e anche tramite posta elettronica certificata nel domicilio eletto o, nel caso di mancata elezione di domicilio, è depositato presso l'ufficio.
3. Nell'invito sono indicati il termine e le modalità per il pagamento ed è richiesto al debitore di depositare la ricevuta di versamento entro dieci giorni dall'avvenuto pagamento.
Il ricorrente ha correttamente impugnato l'invito di pagamento (sul carattere impositivo dell'invito di pagamento emesso ex art. 248 d.P.R. 115/2002 v. Cass. 15 dicembre 2021, n. 40233) ma con argomentazioni inconferenti atteso che il ricorso ha investito senz'altro le cartelle di pagamento;
la motivazione è completa, trattandosi peraltro di atto vincolato e le spese di notifica sono dovute.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna il ricorrente a rifondere le spese di giudizio liquidate in € 1000 oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 29 gennaio 2026
Il Giudice IO AB