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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 07/11/2025, n. 1375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1375 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 4626/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 4626/2025 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nata a [...] l'[...], residente in [...]C.F._1
DR (MI), Via XV Martiri n. 2/14; e
(C.F. ), nato a [...] il 23.061969, residente in [...]C.F._2
LO (MI), Via Perù n. 2/4, rappresentati e difesi dall'Avv. Eugenio Cherchi ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in DR (MI), Via Gramsci n. 38, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza OGGETTO: modifica di condizioni della regolamentazione della responsabilità genitoriale CONCLUSIONI CONGIUNTE Voglia il Tribunale adito così stabilire: a) affido e luogo di dimora della minore:
1. la figlia minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, Persona_1 [...]
e , con collocamento prevalente presso l'abitazione della madre sita in Parte_1 Parte_2
San Cesario di Lecce (LE), via Liguria n. 6, ove vivrà stabilmente ed abitualmente, e ciò anche ai fini della residenza anagrafica;
2. l'unità immobiliare attualmente condotta in locazione dalla GNa , sita in DR (MI), Pt_1 via XV Martiri n. 2/14, sarà restituita alla proprietà, in unione ai beni di arredo ivi esistenti;
3. in tema di abitazione i ricorrenti precisano che la GNa continuerà a sostenere il totale Pt_1 costo sia del trasferimento che della nuova sistemazione e del reperimento di eventuale altra ubicazione;
4. il GN dichiara di mantenere la propria dimora in LO (MI), via Perù n. 2/4. In Parte_2 ipotesi di mutamento dell'attuale luogo di residenza e/o dimora da parte dei genitori, i medesimi si impegnano a darne immediata e reciproca comunicazione;
b) regolamentazione delle visite e mantenimento della minore:
5. tenuto conto del trasferimento della GNa , con la figlia minore, presso la nuova abitazione Pt_1
a San Cesario di Lecce (LE) a circa 1.000 km di distanza da quella paterna, il padre potrà frequentare e tenere con sé , compatibilmente con gli impegni scolastici, le attività culturali e/o ricreative Per_1
e/o sportive della stessa, ogni tre settimane, recandosi in Puglia presso l'abitazione materna, oppure tenendo con sé la figlia in altra sistemazione idonea. Il periodo di permanenza verrà comunicato di volta in volta in relazione agli impegni lavorativi del GN , indicativamente dall'uscita Parte_2 dalla scuola del venerdì alla domenica sera alle ore 21.00, diversamente, in caso di periodo di permanenza più lungo, sino al suo rientro a LO. I genitori precisano che gli orari de quibus sono indicativi e non tassativi, potendo essere modificati in ragione degli interessi e/o esigenze di
, nonché di eventuali impegni dei genitori, tempestivamente comunicati dall'uno all'altro Per_1 genitore con un preavviso di almeno 48 ore. La GNa si impegna, nel caso di impedimento Pt_1 paterno e sempre nel limite trisettimanale, ad accompagnare la minore, previo accordo con il GN
, presso la residenza del medesimo, così da permettere la continuità di frequentazione anche Parte_2 dei nonni paterni;
6. il padre potrà contattare telefonicamente, o videochiamare, senza alcuna preclusione, Per_1 compatibilmente con le esigenze della figlia medesima ed in ragione degli impegni scolastici, delle attività culturali e/o ricreative e/o sportive della stessa;
7. relativamente alle vacanze scolastiche estive (ossia, periodo corrente da giugno a settembre), i genitori potranno, previo accordo scritto, tenere con sé la minore per un periodo di almeno quindici (15) giorni consecutivi: i predetti dovranno comunicare l'uno all'altro l'intervallo temporale in esame, entro il 31 (trentuno) maggio di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui uno dei genitori non fosse in grado di rispettare il termine concordato (ossia, 31 maggio), il medesimo genitore, pur potendo comunque tenere con sé la minore per identico periodo di almeno 15 (quindici) giorni consecutivi, sarà tenuto a fissare il periodo vacanziero da trascorrere con la figlia in ragione degli impegni già fissati dall'altro genitore. I genitori in ogni caso si impegnano a comunicarsi il luogo e la struttura ove trascorrerà il periodo de quo con il Per_1 genitore affidatario, anche al fine di programmare una eventuale successione dei genitori presso la stessa evitando spostamenti alla figlia;
8. in ordine alle festività, i genitori convengono che la figlia ad anni alterni trascorrerà le vacanze natalizie, dal giorno della Vigilia di Natale fino al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro, così come la Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo. I genitori potranno concordare, nel rispetto del regime dell'alternanza, di trascorrere il proprio periodo di spettanza con la figlia anche con l'altro genitore. Identico regime di alternanza verrà osservato dai genitori per le ulteriori festività, regolamentando le visite e/o i periodi di collocamento in ragione degli interessi e/o esigenze della figlia e, ove necessario, in forza di eventuali impegni dei genitori, quest'ultimi preventivamente comunicati almeno 10 (dieci) giorni prima dell'inizio del periodo di festività in questione. Per quanto concerne i compleanni della figlia, i genitori si impegnano sin da ora a far sì che tali ricorrenze siano festeggiate insieme, previo accordo sul luogo e la modalità (le spese in questione verranno sostenute nella misura del 50% cadauno);
9. i genitori sin da ora condividono il proposito che frequenti liberamente i nonni materni e Per_1
i nonni paterni, senza preclusione alcuna;
10. i genitori si impegnano, in ogni caso, a consultarsi reciprocamente prima di prendere decisioni di particolare importanza per la figlia, nonché a modificare, nell'interesse superiore degli stessi, i periodi di visita, anche festivi, sopra enucleati;
11. a titolo di mantenimento ordinario mensile della figlia , il GN si impegna a Per_1 Parte_2 versare alla GNa la somma mensile di €. 400,00. Pt_1 L'importo in disamina dovrà essere corrisposto dal padre alla madre, GNa - in via Pt_1 trimestrale anticipata - entro e non oltre il giorno 5 (cinque) di ciascun trimestre – mediante bonifico bancario accreditato sul conto corrente di pertinenza della nominata GNa , giuste Pt_1 coordinate bancarie che saranno comunicate al GN . Parte_2
Detto importo verrà rivalutato annualmente secondo gli indici Istat, come per legge. Nel caso in cui la GNa dovesse cambiare Istituto di Credito, la medesima provvederà ad Pt_1 avvertire per iscritto il GN il quale, da quel momento, accrediterà la somma sul diverso Parte_2 conto corrente comunicatogli;
12. in ordine alle spese straordinarie necessarie per la salute, la crescita, l'educazione e lo sviluppo psicofisico ed in genere sociali della figlia, le parti si danno reciprocamente atto di adeguarsi alle Linee Guida del Tribunale di Monza e della Corte d'Appello di Milano. Per quanto concerne le residuali spese straordinarie, i genitori si impegnano a osservare le citate Linee Guida e, pertanto, in ordine alla ripartizione al 50% delle sostenende spese extra pattuiscono di comune accordo come segue: a. spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: - visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
- cure dentistiche presso strutture pubbliche;
- trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
- tickets sanitari;
- occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
- farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
b. spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: - cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private, nonché sedute di psicoterapia per le quali ultime l'accordo genitoriale era intervenuto in tempo antecedente alla definenda separazione;
- cure termali e fisioterapiche;
- trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
- farmaci omeopatici;
c. spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: - tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
- libri di testo;
- materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
- dotazione informatica (pc e/o tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); - assicurazione scolastica;
- fondo cassa richiesto dalla scuola;
- gite scolastiche senza pernottamento;
- spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno/tram/metro) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
d. spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: - tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
- corsi di recupero e lezioni private;
- corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; -alloggio presso la sede universitaria;
e. spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: - centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); f. spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: - corsi di lingue, di musica e strumenti musicali;
- attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); - spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout); - viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
- spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); - acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. In ordine alle spese straordinarie da concordare, pur nell'armonia di rapporti esistenti tra i ricorrenti, viene infine specificato che la modalità per il rimborso della quota al genitore anticipatario sarà la seguente: i. il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni) e che, in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. In ipotesi di urgenza, l'eventuale dissenso potrà essere soggetto - per espressa decisione dei genitori - a un termine inferiore di giorni 3 (tre); ii. il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 (trenta) giorni dall'effettuazione della spesa e correlativamente il rimborso dovrà avvenire entro i 15 (quindici) giorni successivi alla richiesta. In ipotesi di urgenza, il rimborso dovrà - per espressa previsione dei genitori - essere effettuato entro 3 (tre) giorni dalla comunicazione e approvazione/condivisione della spesa. Le Parti, in ogni caso, anche in deroga alle citate Linee Guida, tenuto conto della prassi in fieri tra gli stessi, convengono di poter inviare la documentazione in questione entro il giorno 30 (trenta) del mese in cui è stata sostenuta la spesa da parte del genitore anticipatario: di tal guisa, l'altro genitore potrà provvedere al pagamento nel termine concordato con riferimento al mantenimento ordinario;
c) nulla osta all'espatrio del minore e dei coniugi:
13. con l'approvazione del D.L. n. 135/2009, che recepisce il Regolamento Europeo n. 444/2009, introducendo l'obbligo del passaporto individuale a prescindere dall'età, la figlia avrà, in Per_1 caso di vacanza all'estero da concordare tra i genitori, un proprio passaporto con l'obbligo di firma di entrambi i genitori. Di tal guisa, entrambe le parti prestano sin d'ora il loro assenso al rilascio dei documenti d'identità - anche validi per l'espatrio - nonché a porre in essere tutto quanto necessario per il rilascio dei medesimi documenti per . Resta inteso che qualsiasi viaggio Per_1 all'estero della minore dovrà essere preventivamente concordato per iscritto tra i genitori. In ipotesi di immotivati rifiuti di un genitore, l'altro potrà rivolgersi immediatamente alle Autorità competenti;
14. i genitori si impegnano reciprocamente a comunicare eventuali problematiche inerenti la figlia di qualsiasi tipologia, sempre nell'ottica del perseguimento degli interessi e diritti primari della medesima. MOTIVI DELLA DECISIONE I. La domanda è fondata. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali della figlia minore e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. II. Le spese del giudizio, considerata la natura della controversia, si dichiarano interamente compensate.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 [...]
, con ricorso depositato in data 30.06.2025, così provvede: Parte_2
I. Pronuncia la modifica del decreto n. 13258/2022, emesso dal Tribunale di Monza il 14.07.2022 e pubblicato in data 26.07.2022, alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 30 ottobre 2025 Il Giudice est. Camilla Filauro
Il Presidente Carmen Arcellaschi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 4626/2025 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nata a [...] l'[...], residente in [...]C.F._1
DR (MI), Via XV Martiri n. 2/14; e
(C.F. ), nato a [...] il 23.061969, residente in [...]C.F._2
LO (MI), Via Perù n. 2/4, rappresentati e difesi dall'Avv. Eugenio Cherchi ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in DR (MI), Via Gramsci n. 38, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza OGGETTO: modifica di condizioni della regolamentazione della responsabilità genitoriale CONCLUSIONI CONGIUNTE Voglia il Tribunale adito così stabilire: a) affido e luogo di dimora della minore:
1. la figlia minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, Persona_1 [...]
e , con collocamento prevalente presso l'abitazione della madre sita in Parte_1 Parte_2
San Cesario di Lecce (LE), via Liguria n. 6, ove vivrà stabilmente ed abitualmente, e ciò anche ai fini della residenza anagrafica;
2. l'unità immobiliare attualmente condotta in locazione dalla GNa , sita in DR (MI), Pt_1 via XV Martiri n. 2/14, sarà restituita alla proprietà, in unione ai beni di arredo ivi esistenti;
3. in tema di abitazione i ricorrenti precisano che la GNa continuerà a sostenere il totale Pt_1 costo sia del trasferimento che della nuova sistemazione e del reperimento di eventuale altra ubicazione;
4. il GN dichiara di mantenere la propria dimora in LO (MI), via Perù n. 2/4. In Parte_2 ipotesi di mutamento dell'attuale luogo di residenza e/o dimora da parte dei genitori, i medesimi si impegnano a darne immediata e reciproca comunicazione;
b) regolamentazione delle visite e mantenimento della minore:
5. tenuto conto del trasferimento della GNa , con la figlia minore, presso la nuova abitazione Pt_1
a San Cesario di Lecce (LE) a circa 1.000 km di distanza da quella paterna, il padre potrà frequentare e tenere con sé , compatibilmente con gli impegni scolastici, le attività culturali e/o ricreative Per_1
e/o sportive della stessa, ogni tre settimane, recandosi in Puglia presso l'abitazione materna, oppure tenendo con sé la figlia in altra sistemazione idonea. Il periodo di permanenza verrà comunicato di volta in volta in relazione agli impegni lavorativi del GN , indicativamente dall'uscita Parte_2 dalla scuola del venerdì alla domenica sera alle ore 21.00, diversamente, in caso di periodo di permanenza più lungo, sino al suo rientro a LO. I genitori precisano che gli orari de quibus sono indicativi e non tassativi, potendo essere modificati in ragione degli interessi e/o esigenze di
, nonché di eventuali impegni dei genitori, tempestivamente comunicati dall'uno all'altro Per_1 genitore con un preavviso di almeno 48 ore. La GNa si impegna, nel caso di impedimento Pt_1 paterno e sempre nel limite trisettimanale, ad accompagnare la minore, previo accordo con il GN
, presso la residenza del medesimo, così da permettere la continuità di frequentazione anche Parte_2 dei nonni paterni;
6. il padre potrà contattare telefonicamente, o videochiamare, senza alcuna preclusione, Per_1 compatibilmente con le esigenze della figlia medesima ed in ragione degli impegni scolastici, delle attività culturali e/o ricreative e/o sportive della stessa;
7. relativamente alle vacanze scolastiche estive (ossia, periodo corrente da giugno a settembre), i genitori potranno, previo accordo scritto, tenere con sé la minore per un periodo di almeno quindici (15) giorni consecutivi: i predetti dovranno comunicare l'uno all'altro l'intervallo temporale in esame, entro il 31 (trentuno) maggio di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui uno dei genitori non fosse in grado di rispettare il termine concordato (ossia, 31 maggio), il medesimo genitore, pur potendo comunque tenere con sé la minore per identico periodo di almeno 15 (quindici) giorni consecutivi, sarà tenuto a fissare il periodo vacanziero da trascorrere con la figlia in ragione degli impegni già fissati dall'altro genitore. I genitori in ogni caso si impegnano a comunicarsi il luogo e la struttura ove trascorrerà il periodo de quo con il Per_1 genitore affidatario, anche al fine di programmare una eventuale successione dei genitori presso la stessa evitando spostamenti alla figlia;
8. in ordine alle festività, i genitori convengono che la figlia ad anni alterni trascorrerà le vacanze natalizie, dal giorno della Vigilia di Natale fino al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro, così come la Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo. I genitori potranno concordare, nel rispetto del regime dell'alternanza, di trascorrere il proprio periodo di spettanza con la figlia anche con l'altro genitore. Identico regime di alternanza verrà osservato dai genitori per le ulteriori festività, regolamentando le visite e/o i periodi di collocamento in ragione degli interessi e/o esigenze della figlia e, ove necessario, in forza di eventuali impegni dei genitori, quest'ultimi preventivamente comunicati almeno 10 (dieci) giorni prima dell'inizio del periodo di festività in questione. Per quanto concerne i compleanni della figlia, i genitori si impegnano sin da ora a far sì che tali ricorrenze siano festeggiate insieme, previo accordo sul luogo e la modalità (le spese in questione verranno sostenute nella misura del 50% cadauno);
9. i genitori sin da ora condividono il proposito che frequenti liberamente i nonni materni e Per_1
i nonni paterni, senza preclusione alcuna;
10. i genitori si impegnano, in ogni caso, a consultarsi reciprocamente prima di prendere decisioni di particolare importanza per la figlia, nonché a modificare, nell'interesse superiore degli stessi, i periodi di visita, anche festivi, sopra enucleati;
11. a titolo di mantenimento ordinario mensile della figlia , il GN si impegna a Per_1 Parte_2 versare alla GNa la somma mensile di €. 400,00. Pt_1 L'importo in disamina dovrà essere corrisposto dal padre alla madre, GNa - in via Pt_1 trimestrale anticipata - entro e non oltre il giorno 5 (cinque) di ciascun trimestre – mediante bonifico bancario accreditato sul conto corrente di pertinenza della nominata GNa , giuste Pt_1 coordinate bancarie che saranno comunicate al GN . Parte_2
Detto importo verrà rivalutato annualmente secondo gli indici Istat, come per legge. Nel caso in cui la GNa dovesse cambiare Istituto di Credito, la medesima provvederà ad Pt_1 avvertire per iscritto il GN il quale, da quel momento, accrediterà la somma sul diverso Parte_2 conto corrente comunicatogli;
12. in ordine alle spese straordinarie necessarie per la salute, la crescita, l'educazione e lo sviluppo psicofisico ed in genere sociali della figlia, le parti si danno reciprocamente atto di adeguarsi alle Linee Guida del Tribunale di Monza e della Corte d'Appello di Milano. Per quanto concerne le residuali spese straordinarie, i genitori si impegnano a osservare le citate Linee Guida e, pertanto, in ordine alla ripartizione al 50% delle sostenende spese extra pattuiscono di comune accordo come segue: a. spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: - visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
- cure dentistiche presso strutture pubbliche;
- trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
- tickets sanitari;
- occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
- farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
b. spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: - cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private, nonché sedute di psicoterapia per le quali ultime l'accordo genitoriale era intervenuto in tempo antecedente alla definenda separazione;
- cure termali e fisioterapiche;
- trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
- farmaci omeopatici;
c. spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: - tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
- libri di testo;
- materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
- dotazione informatica (pc e/o tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); - assicurazione scolastica;
- fondo cassa richiesto dalla scuola;
- gite scolastiche senza pernottamento;
- spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno/tram/metro) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
d. spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: - tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
- corsi di recupero e lezioni private;
- corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; -alloggio presso la sede universitaria;
e. spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: - centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); f. spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: - corsi di lingue, di musica e strumenti musicali;
- attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); - spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout); - viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
- spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); - acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. In ordine alle spese straordinarie da concordare, pur nell'armonia di rapporti esistenti tra i ricorrenti, viene infine specificato che la modalità per il rimborso della quota al genitore anticipatario sarà la seguente: i. il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni) e che, in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. In ipotesi di urgenza, l'eventuale dissenso potrà essere soggetto - per espressa decisione dei genitori - a un termine inferiore di giorni 3 (tre); ii. il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 (trenta) giorni dall'effettuazione della spesa e correlativamente il rimborso dovrà avvenire entro i 15 (quindici) giorni successivi alla richiesta. In ipotesi di urgenza, il rimborso dovrà - per espressa previsione dei genitori - essere effettuato entro 3 (tre) giorni dalla comunicazione e approvazione/condivisione della spesa. Le Parti, in ogni caso, anche in deroga alle citate Linee Guida, tenuto conto della prassi in fieri tra gli stessi, convengono di poter inviare la documentazione in questione entro il giorno 30 (trenta) del mese in cui è stata sostenuta la spesa da parte del genitore anticipatario: di tal guisa, l'altro genitore potrà provvedere al pagamento nel termine concordato con riferimento al mantenimento ordinario;
c) nulla osta all'espatrio del minore e dei coniugi:
13. con l'approvazione del D.L. n. 135/2009, che recepisce il Regolamento Europeo n. 444/2009, introducendo l'obbligo del passaporto individuale a prescindere dall'età, la figlia avrà, in Per_1 caso di vacanza all'estero da concordare tra i genitori, un proprio passaporto con l'obbligo di firma di entrambi i genitori. Di tal guisa, entrambe le parti prestano sin d'ora il loro assenso al rilascio dei documenti d'identità - anche validi per l'espatrio - nonché a porre in essere tutto quanto necessario per il rilascio dei medesimi documenti per . Resta inteso che qualsiasi viaggio Per_1 all'estero della minore dovrà essere preventivamente concordato per iscritto tra i genitori. In ipotesi di immotivati rifiuti di un genitore, l'altro potrà rivolgersi immediatamente alle Autorità competenti;
14. i genitori si impegnano reciprocamente a comunicare eventuali problematiche inerenti la figlia di qualsiasi tipologia, sempre nell'ottica del perseguimento degli interessi e diritti primari della medesima. MOTIVI DELLA DECISIONE I. La domanda è fondata. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali della figlia minore e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. II. Le spese del giudizio, considerata la natura della controversia, si dichiarano interamente compensate.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 [...]
, con ricorso depositato in data 30.06.2025, così provvede: Parte_2
I. Pronuncia la modifica del decreto n. 13258/2022, emesso dal Tribunale di Monza il 14.07.2022 e pubblicato in data 26.07.2022, alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 30 ottobre 2025 Il Giudice est. Camilla Filauro
Il Presidente Carmen Arcellaschi