Articolo 4 della Legge 19 febbraio 2025, n. 22
Articolo 3Articolo 5
Versione
20 marzo 2025
Art. 4. Sperimentazione per lo sviluppo di competenze non
cognitive e trasversali nei percorsi scolastici 1. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione, sono stabiliti i criteri generali per lo svolgimento, per un triennio decorrente dall'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, di una sperimentazione nazionale ai sensi dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 , finalizzata allo sviluppo delle competenze non cognitive e trasversali nei percorsi scolastici, nel rispetto delle prerogative del collegio dei docenti delle istituzioni scolastiche coinvolte.
2. Il decreto di cui al comma 1 definisce i requisiti e le modalita' della partecipazione alla sperimentazione nazionale nonche' le procedure e i criteri di selezione delle proposte progettuali presentate dalle istituzioni scolastiche, singolarmente o in rete, con la partecipazione di universita', scuole superiori di mediazione linguistica, consorzi universitari ed enti accreditati per la formazione che siano in possesso di comprovata esperienza nel campo dello studio o della ricerca sulle competenze caratteriali.
3. La sperimentazione di cui al comma 1 e' finalizzata:
a) all'individuazione delle competenze non cognitive e trasversali il cui sviluppo e' piu' funzionale al successo formativo degli alunni e degli studenti, garantendo che tali competenze siano accessibili a tutti gli studenti, compresi quelli con disabilita' e bisogni educativi speciali, al fine di promuovere un'educazione realmente inclusiva ed equa;
b) all'individuazione di buone pratiche relative a metodologie e a processi di insegnamento che favoriscano lo sviluppo delle competenze non cognitive e trasversali, nonche' dei criteri e degli strumenti per la loro rilevazione e valutazione, in coerenza con la certificazione delle competenze e con le competenze chiave europee per l'apprendimento permanente;
c) all'individuazione di percorsi formativi basati su metodologie didattiche innovative che valorizzino potenzialita', motivazioni e talenti degli studenti, contribuendo alla riduzione della dispersione scolastica, sia manifesta sia implicita, anche attraverso percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e partenariati con organizzazioni del Terzo settore e del volontariato;
d) alla verifica degli effetti dello sviluppo delle competenze non cognitive e trasversali sul miglioramento del successo formativo e sulla riduzione della dispersione scolastica e della poverta' educativa.
4. La partecipazione delle istituzioni scolastiche alla sperimentazione di cui al comma 1 e' autorizzata, a seguito di positiva valutazione dei progetti presentati, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito.
5. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito e' costituito presso il Ministero dell'istruzione e del merito il Comitato tecnico-scientifico per il monitoraggio e la valutazione complessiva della sperimentazione e sono stabiliti i criteri sulla base dei quali il medesimo Comitato svolge le sue funzioni.
6. Ai componenti del Comitato tecnico-scientifico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
7. Al termine dei tre anni di sperimentazione di cui al comma 1 il Ministro dell'istruzione e del merito presenta alle Camere una relazione sugli esiti della stessa.
8. Per l'attuazione della sperimentazione di cui al presente articolo, le istituzioni scolastiche utilizzano le risorse dell'organico dell'autonomia, senza la previsione di ore di insegnamento eccedenti rispetto all'orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti.
Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell' articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 , recante: «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell' art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59 », pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 1999, S.O. n. 152:
«Art. 11 (Iniziative finalizzate all'innovazione). - 1.
Il Ministro della pubblica istruzione, anche su proposta del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, del Servizio nazionale per la qualita' dell'istruzione, di una o piu' istituzioni scolastiche, di uno o piu' Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamenti educativi, di una o piu' Regioni o enti locali, promuove, eventualmente sostenendoli con appositi finanziamenti disponibili negli ordinari stanziamenti di bilancio, progetti in ambito nazionale, regionale e locale, volti a esplorare possibili innovazioni riguardanti gli ordinamenti degli studi, la loro articolazione e durata, l'integrazione fra sistemi formativi, i processi di continuita' e orientamento. Riconosce altresi' progetti di iniziative innovative delle singole istituzioni scolastiche riguardanti gli ordinamenti degli studi quali disciplinati ai sensi dell'articolo 8. Sui progetti esprime il proprio parere il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
2. I progetti devono avere una durata predefinita e devono indicare con chiarezza gli obiettivi; quelli attuati devono essere sottoposti a valutazione dei risultati, sulla base dei quali possono essere definiti nuovi curricoli e nuove scansioni degli ordinamenti degli studi, con le procedure di cui all'articolo 8. Possono anche essere riconosciute istituzioni scolastiche che si caratterizzano per l'innovazione nella didattica e nell'organizzazione.
3. Le iniziative di cui al comma 1 possono essere elaborate e attuate anche nel quadro di accordi adottati a norma dell' articolo 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 .
4. E' riconosciuta piena validita' agli studi compiuti dagli alunni nell'ambito delle iniziative di cui al comma 1, secondo criteri di corrispondenza fissati con decreto del Ministro della pubblica istruzione che promuove o riconosce le iniziative stesse.
5. Sono fatte salve, fermo restando il potere di revoca dei relativi decreti, le specificita' ordinamentali e organizzative delle scuole riconosciute ai sensi dell' articolo 278, comma 5, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 .».
Entrata in vigore il 20 marzo 2025