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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. V, sentenza 05/01/2026, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 74/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 5, riunita in udienza il 14/11/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
ESPOSITO LIANA, Giudice monocratico in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10068/2025 depositato il 29/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250009785936000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 19720/2025 depositato il 14/11/2025
Richieste delle parti:
Come da verbale ed atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, il sig. Ricorrente_1, nato il data a TT (SA) e residente in [...] alla Indirizzo_1 (C.F.: CF_Ricorrente_1), ricorreva contro la Regione Campania e l'Agenzia delle Entrate Riscossione avverso la cartella di pagamento n. 100 2025
0009785936 000, notificata in data 03.03.2025 a mezzo pec, per complessivi € 1.149,37 in seguito al mancato pagamento della tassa automobilistica ex art. 17 Legge 449/97 relativa all'anno 2019 per il veicolo tg Targa_1 per € 475,64 e per il veicolo tg Targa_2 per € 667,85, oltre sanzioni, interessi e spese.
Il ricorrente premetteva che l'autovettura targata Targa_1 in data 01/01/2019, a seguito di un sinistro, veniva sottoposta a sequestro amministrativo ai fini operativi effettuato dai Carabinieri -Compagnia di
TT.
Motivi del ricorso: Carenza di legittimazione passiva: dal 01.01.2019 il sig. Ricorrente_1 non è più possessore della suddetta autovettura e nessun importo è dovuto per l'autovettura tg. Targa_1; omessa notifica dell'atto presupposto– Decadenza dal diritto alla riscossione per decorso dei termini di cui all'art. 25
c. 1 D.P.R. 602/73; intervenuta prescrizione del presunto credito vantato.
Si costituiva in giudizio la Regione Campania, la quale produceva notifiche come segue: per il veicolo tg.
EK922GG, notifica in data 02/08/2022; per il veicolo Targa_1, notifica in data 25/07/2022.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione, che eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine ai motivi di ricorso.
Il Giudice, all'esito dell'udienza, esaminati gli atti e documenti di causa, decideva come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
l ricorso è infondato e deve essere rigettato, secondo quanto di seguito esposto ed argomentato.
La prescrizione è lo strumento con cui l'ordinamento giuridico opera l'estinzione dei diritti quando il titolare non li esercita entro il termine previsto dalla legge (codice civile, art.2934 e segg.).
Il termine entro cui va in prescrizione il diritto dell'amministrazione al recupero delle tasse automobilistiche non corrisposte é il terzo anno successivo a quello in cui doveva avvenire il versamento: “l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento” (art.5 del D.l. 953/82, così come modificato dall'art.3 del D.l. 2/86 convertito nella legge 60/86).
Tanto premesso in punto di diritto, nel merito si osserva che nel caso di specie la doglianza esposta dal ricorrente risulta infondata: la Regione Campania ha validamente ottemperato all'onere della prova su di essa incombente, depositando validi atti interruttivi del termine di prescrizione triennale, non impugnati e dunque come tali divenuti definitivi quanto al merito della pretesa tributaria.
Sul punto, la giurisprudenza ha chiarito che, in tema di contenzioso tributario, posto che, ai sensi dell'art. 19, comma terzo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ognuno degli atti impugnabili può essere oggetto di gravame solo per vizi propri, salvo che non si tratti di atti presupposti non notificati, non è ammissibile l'impugnazione della cartella esattoriale riguardante sanzioni tributarie per dolersi di vizi inerenti agli avvisi di irrogazione delle stesse, già notificati e non opposti nei termini (cfr. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 21082 del
13/10/2011 (Rv. 619785)).
D'altra parte, convincenti appaiono le considerazioni dell'ente resistente, che osserva come il verbale di sequestro amministrativo prodotto dal ricorrente amministrativo, disciplinato dall'art.213 del C.d.S. quale misura cautelare che sottrae temporaneamente il veicolo al proprietario, in attesa di provvedimenti definitivi a causa di violazioni al Codice della Strada, non comporta la perdita della proprietà del veicolo fino ad un'eventuale confisca, che non risulta annotata al PRA.
Per quanto sopra esposto il Giudice, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettata, definitivamente pronunziando, decide come da dispositivo.
La liquidazione delle spese segue la soccombenza e va operata in favore della Regione Campania, dovendosi compensare le spese sostenute dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, che ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine ai motivi di ricorso.
P.Q.M.
Rigetta il,ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti della Regione
Campania, che liquida in euro 250,00 oltre accessori di legge.
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 5, riunita in udienza il 14/11/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
ESPOSITO LIANA, Giudice monocratico in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10068/2025 depositato il 29/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250009785936000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 19720/2025 depositato il 14/11/2025
Richieste delle parti:
Come da verbale ed atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, il sig. Ricorrente_1, nato il data a TT (SA) e residente in [...] alla Indirizzo_1 (C.F.: CF_Ricorrente_1), ricorreva contro la Regione Campania e l'Agenzia delle Entrate Riscossione avverso la cartella di pagamento n. 100 2025
0009785936 000, notificata in data 03.03.2025 a mezzo pec, per complessivi € 1.149,37 in seguito al mancato pagamento della tassa automobilistica ex art. 17 Legge 449/97 relativa all'anno 2019 per il veicolo tg Targa_1 per € 475,64 e per il veicolo tg Targa_2 per € 667,85, oltre sanzioni, interessi e spese.
Il ricorrente premetteva che l'autovettura targata Targa_1 in data 01/01/2019, a seguito di un sinistro, veniva sottoposta a sequestro amministrativo ai fini operativi effettuato dai Carabinieri -Compagnia di
TT.
Motivi del ricorso: Carenza di legittimazione passiva: dal 01.01.2019 il sig. Ricorrente_1 non è più possessore della suddetta autovettura e nessun importo è dovuto per l'autovettura tg. Targa_1; omessa notifica dell'atto presupposto– Decadenza dal diritto alla riscossione per decorso dei termini di cui all'art. 25
c. 1 D.P.R. 602/73; intervenuta prescrizione del presunto credito vantato.
Si costituiva in giudizio la Regione Campania, la quale produceva notifiche come segue: per il veicolo tg.
EK922GG, notifica in data 02/08/2022; per il veicolo Targa_1, notifica in data 25/07/2022.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione, che eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine ai motivi di ricorso.
Il Giudice, all'esito dell'udienza, esaminati gli atti e documenti di causa, decideva come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
l ricorso è infondato e deve essere rigettato, secondo quanto di seguito esposto ed argomentato.
La prescrizione è lo strumento con cui l'ordinamento giuridico opera l'estinzione dei diritti quando il titolare non li esercita entro il termine previsto dalla legge (codice civile, art.2934 e segg.).
Il termine entro cui va in prescrizione il diritto dell'amministrazione al recupero delle tasse automobilistiche non corrisposte é il terzo anno successivo a quello in cui doveva avvenire il versamento: “l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento” (art.5 del D.l. 953/82, così come modificato dall'art.3 del D.l. 2/86 convertito nella legge 60/86).
Tanto premesso in punto di diritto, nel merito si osserva che nel caso di specie la doglianza esposta dal ricorrente risulta infondata: la Regione Campania ha validamente ottemperato all'onere della prova su di essa incombente, depositando validi atti interruttivi del termine di prescrizione triennale, non impugnati e dunque come tali divenuti definitivi quanto al merito della pretesa tributaria.
Sul punto, la giurisprudenza ha chiarito che, in tema di contenzioso tributario, posto che, ai sensi dell'art. 19, comma terzo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ognuno degli atti impugnabili può essere oggetto di gravame solo per vizi propri, salvo che non si tratti di atti presupposti non notificati, non è ammissibile l'impugnazione della cartella esattoriale riguardante sanzioni tributarie per dolersi di vizi inerenti agli avvisi di irrogazione delle stesse, già notificati e non opposti nei termini (cfr. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 21082 del
13/10/2011 (Rv. 619785)).
D'altra parte, convincenti appaiono le considerazioni dell'ente resistente, che osserva come il verbale di sequestro amministrativo prodotto dal ricorrente amministrativo, disciplinato dall'art.213 del C.d.S. quale misura cautelare che sottrae temporaneamente il veicolo al proprietario, in attesa di provvedimenti definitivi a causa di violazioni al Codice della Strada, non comporta la perdita della proprietà del veicolo fino ad un'eventuale confisca, che non risulta annotata al PRA.
Per quanto sopra esposto il Giudice, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettata, definitivamente pronunziando, decide come da dispositivo.
La liquidazione delle spese segue la soccombenza e va operata in favore della Regione Campania, dovendosi compensare le spese sostenute dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, che ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine ai motivi di ricorso.
P.Q.M.
Rigetta il,ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti della Regione
Campania, che liquida in euro 250,00 oltre accessori di legge.