Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 31/01/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANUSEI
Il Collegio, composto dai signori magistrati
Dott. Nicola Caschili Presidente
Dott.ssa Giada Rutili Giudice relatore
Dott.ssa GI Aresu Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 104 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024 tra nato a [...] il [...] e ivi residente nella via J. Kennedy n.32, Parte_1
elettivamente domiciliato in Serrenti (CA) nella via Nazionale 82, presso lo studio degli avv.ti Alessandro Argiolas e Michela Marini, che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti,
Ricorrente
e
, nata a [...] il [...] e residente in [...]in CP_1
via J. Kennedy n.32, elettivamente domiciliata in Cagliari in via Cugia 34, presso lo studio dell'avv. Marinella Madeddu, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti,
Resistente
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lanusei.
Oggetto della causa: separazione dei coniugi – materia famiglia.
Conclusioni congiunte nell'interesse delle parti come da ricorso introduttivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Emerge dagli atti che:
- i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Escalaplano il 19.10.2002, registrato negli atti dell'ufficio di stato civile del medesimo Comune al n. 6, parte 2, s. B,
Uff. 1, anno 2002 (estratto del matrimonio prodotto), in regime di comunione dei beni;
- dall'unione sono nati GI (il 17.11.2014) e (il 10.06.2006). Per_1
In seguito a ricorso per separazione personale proposto congiuntamente dai coniugi, all'udienza del 30.05.2024 e del 17.09.2024, entrambi svoltesi con trattazione scritta, gli stessi confermavano le condizioni di cui al ricorso, del seguente tenore:
1. I figli e GI verranno affidati ad entrambi i genitori che continueranno Per_1
ad esercitare congiuntamente la responsabilità genitoriale, determinando di concerto le scelte e gli indirizzi formativi (scolastici, sportivi e ricreativi, etc.), nessuno escluso od eccettuato, prendendo congiuntamente le decisioni importanti per la cura, il mantenimento, la salute, e lo sviluppo psico-fisico dei ragazzi. Limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione i genitori potranno esercitare la responsabilità separatamente.
2. I minori risiederanno presso l'abitazione materna, in Perdasdefogu nella via J.
Kennedy 32/A, con l'accordo della necessaria autorizzazione del genitore non collocatario per l'eventuale trasferimento di residenza dei figli.
3. Per quanto concerne i tempi di permanenza presso la residenza del genitore non collocatario, i ragazzi trascorreranno con il padre due pomeriggi infra-settimanali nelle giornate del martedì e del giovedì, dalle ore 16,00 alle ore 20,00, ed i fine settimana saranno alternati tra i genitori dal sabato pomeriggio alle ore 16,00 alla domenica sera alle ore 20,00, salvo diverso accordo e nel rispetto degli impegni sportivi e ricreativi dei minori.
4. Tali turnazioni potranno essere modificate in accordo tra i coniugi previa comunicazione, decidendo eventualmente di tenere i figli per diversi giorni consecutivi, sempre nel rispetto degli impegni scolastici.
5. In merito alle vacanze estive, i minori potranno trascorrere con ciascun genitore un periodo continuativo di non meno di quindici giorni nei mesi di luglio, agosto o in quello previamente concordato.
6. In occasione delle festività Natalizie, in particolare nelle giornate del 24, 25 e 26 dicembre, 31 dicembre e 1° gennaio, 5 e 6 gennaio, i ragazzi potranno trascorrerle alternativamente con ciascun genitore, garantendo l'alternanza negli anni, salvo diverso accordo;
7. Con riferimento ai giorni di Pasqua e Lunedì dell'Angelo, i minori li trascorreranno con un genitore e quello successivo con l'altro, alternandosi negli anni, salvo diverso accordo tra le parti.
8. Il Signor i impegna a versare alla SI , entro il 20 di ogni mese, la Pt_1 CP_1
somma di euro 500,00 (euro cinquecento) a titolo di contributo per il mantenimento dei figli e GI, che verranno rivalutati annualmente secondo gli indici Per_1
I.S.T.A.T. del costo della vita, oltre alla contribuzione al 50% delle spese straordinarie mediche (non coperte da servizio sanitario Nazionale), scolastiche, ludiche e formative sostenute nell'interesse dei figli, purché previamente concordate e documentate. Le spese straordinarie previamente concordate e che ciascun genitore avrà anticipato, verranno rimborsate dall'altro, nella misura di sua spettanza, previa richiesta di idonee ricevute comprovanti il pagamento (se mediche con indicazione del codice fiscale del minore).
9. I coniugi stabiliscono che la casa coniugale sita in Perdasdefogu (NU) nella via J.
Kennedy 32, distinta al catasto urbano al Fgl. 20 particella 581, categoria A/2 classe
8, consistenza 9 vani estesa sul piano S1 – T- 1 venga assegnata agli stessi, secondo i seguenti accordi:
- alla SI l'intero piano primo (composto da tre camere da letto, un CP_1
bagno ed un ripostiglio) e parte del piano terra (composto da un atrio-ingresso, una camera da letto ed un bagno); - al Signor verrà assegnato il restante primo piano (composto da salone- zona Pt_1 pranzo) e l'intero seminterrato (ove predisporrà la zona notte con tre camere ed un bagno).
10. I costi per i lavori edili e di impiantistica, da eseguirsi entro il mese di aprile 2024, per la predisposizione di due unità abitative autonome, verranno sostenuti dal Signor fermo restando che di tali migliorie si terrà conto in futuro per un eventuale Pt_1 scioglimento della comunione dell'immobile; le spese per l'acquisto di nuovi arredi per i due appartamenti, verranno invece sostenute da ciascuno dei coniugi in base alle esigenze che dovessero presentarsi nella propria porzione di immobile.
11. I coniugi concordano inoltre:
- di impegnarsi a sostenere le spese per le utenze domestiche e per l'acquisto delle biomasse per la caldaia dell'abitazione, ponendole a carico del Signor per un Pt_1
terzo e per la restante somma della SI , con la quale convivono i due CP_1
figli minori;
- di impegnarsi a predisporre gli allacci elettrici e idrici per l'installazione di una cucina al piano primo dell'abitazione, occupato dalla SI;
CP_1
- di impegnarsi a progettare e a costruire una parete divisoria tra l'atrio di ingresso ed il salone – cucina del piano terra, al fine di isolare le due unità abitative, creando due ingressi separati: uno al piano terra per la SI , l'altro nel CP_1
seminterrato o nel piano primo per il Signor Pt_1
- di impegnarsi a progettare e costruire le camere da letto ed il bagno nella zona seminterrata che andranno in uso al Signor Pt_1
- di rimanere assegnatari al 50% delle somme relative all'assegno unico erogato in favore dei figli;
- che il Signor ossa godere delle detrazioni fiscali relative ai figli. Pt_1
12. I coniugi danno atto di essere economicamente autosufficienti e di avere nulla da pretendere a titolo di assegno per il proprio mantenimento.
Le conclusion sono state ribadite all'udienza del 28 gennaio 2025 tenutasi con trattazione scritta. Tanto premesso, la domanda di separazione, attesa la pacifica intollerabilità della convivenza ed il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, deve essere senz'altro accolta.
Preso atto del parere favorevole espresso dal PM, le condizioni di separazione come sopra riportate, devono ritenersi non in contrasto con disposizioni di legge inderogabili e conformi all'interesse dei figli.
Le condizioni di separazione di cui sopra devono pertanto essere omologate.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- pronuncia la separazione fra e come sopra identificati, i quali Parte_1 CP_1 contraevano matrimonio in Escalaplano il 19.10.2002, registrato negli atti dell'ufficio di stato civile del medesimo Comune al n. 6, parte 2, s. B, Uff. 1, anno 2002;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Escalaplano le conseguenti annotazioni di legge a margine del citato atto;
- omologa le condizioni di separazione sopra riportate;
- spese di lite compensate.
Così deciso in Lanusei, nella Camera di Consiglio del 29 gennaio 2025.
Il Giudice relatore
Dott.ssa Giada Rutili
Il Presidente
Dott. Nicola Caschili