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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 20/06/2025, n. 1999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1999 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il GIUDICE ONORARIO, Avv. Marilena Caroppo in funzione di Giudice Unico,
Oggetto: ha pronunciato la seguente opposizione Decreto SENTENZA
Ingiuntivo nella causa civile iscritta al n.5877/2021 del ruolo civile contenzioso, n.1167/21 promossa da
e in persona del legale Parte_1 Parte_2
rappresentante pro-tempore rappresentata e difesa dall'avv. Francesca G.
Conte mandato in atti
Attrice Opponente
contro
( gia ) in persona del legale rappresentante CP_1 Controparte_2
pro-tempore rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Torsello mandato in atti
Convenuta opposta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione per opposizione a Decreto Ingiuntivo del 09.07.2021
regolarmente notificato la in Parte_3
persona del legale rappresentante p.t. conveniva in giudizio la CP_3
in persona del legale rappresentante p.t. per sentir
[...] CP_4
revocare l'opposta ingiunzione di pagamento n.1167/21 del 26.05.2021,
avente ad oggetto pagamento di fornitura merce.
L'opponente eccepiva sostanzialmente che le somme, poste a base del decreto 2
ingiuntivo opposto, non erano dovute, in quanto, la merce riferibile alle fatture poste a base del decreto ingiuntivo opposto non era stata dalla stessa ricevuta. Asseriva, quindi, di aver saldato ogni pendenza nei confronti della società opposta, versando anche una somma risultata in eccedenza rispetto alla merce ricevuta. Spiegava domanda riconvenzionale chiedendo, la restituzione delle predetta somma pari ad Euro 1.645,00=
Si costituiva in giudizio la s.r.l. in persona del legale Controparte_2
rappresentante p.-t. la quale impugnando il contenuto dell'atto introduttivo del giudizio ne chiedeva il rigetto, con conferma del decreto ingiuntivo , oltre al pagamento delle spese di lite.
In particolare, deduceva parte opposta che oltre alla fornitura dei beni indicati nel c.d. preventivo generale ( prodotto dalla parte opponente)
successivamente (a far data 28.03.2020) parte opponente chiedeva con urgenza ulteriore merce per cui venivano emesse le fatture azionate con il provvedimento monitorio posto a base della opposizione in oggetto.
La causa veniva istruita con produzione documentale e prova testimoniale,
precisate le conclusioni la stessa veniva rinviata all'udienza, a trattazione scritta, del 20.06.2025 per la discussione previa assegnazione dei termini per il deposito di note conclusionali .
Motivi della decisione
L'opposizione è infondata e pertanto va rigettata.
Ed invero occorre premettere che nella specie in esame, l'opponente non contesta l'obbligazione ma solo la non debenza della stessa per i motivi indicanti nella 3
parte motiva dell'atto introduttivo, ( non aver ricevuto la merce a cui fanno riferimento le fatture azionate con decreto ingiuntivo) tuttavia non solo la documentazione versata in atti non si ritiene sufficiente a supportare gli assunti dell' opponente, ma la stessa la prova testimoniale pure espletata è
stata inidonea a fornire elementi utili in tal senso;
per altro verso, si ritiene che parte opposta attraverso la copiosa documentazione, ed i numerosi testi escussi nel corso dell'istruttoria, ricostruendo la dinamica dei rapporti commerciali intercorsi tra le odierne parti processuali, abbia confermato la pretesa creditoria portata dal provvedimento monitorio in oggetto.
In particolare il teste ( addetto all'ufficio amministrazione della Testimone_1
( già confermava che a far data 28.03.2020 CP_1 Controparte_3
avevano ricevuto dalla società opponente, nuovi ordini con urgenza, per ampliamento del sistema di video sorveglianza.
Il teste agente commerciale della ( già Testimone_2 CP_1 Controparte_3
oltre a confermare la circostanza che a far data 28.03.2020 avevano ricevuto
[...]
dalla società opponente nuovi ordini con urgenza per ampliamento del sistema di video sorveglianza, aggiungeva di aver provveduto alla consegna
di tutto il materiale e la merce, per come risultante dai documenti di trasporto,
in particolare tutta la merce indicata nei DDT veniva consegnata nella sede
operativa della in Racale, al momento della consegna gli incaricati CP_6
della società opponente provvedevano a controllare la effettiva
corrispondenza della merce consegnata a quella indicata nei DDT e solo
dopo tale controllo apponevano la loro sottoscrizione.
Anche la domanda riconvenzionale spiegata dal parte opponente è rimasta priva di idoneo supporto probatorio. 4
Alla luce di quanto sopra è evidente che l'opposizione va rigettata perché
infondata in fatto ed in diritto.
Così come pure va disattesa la domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente, siccome infondata in fatto ed in diritto.
Quanto alle spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Il Giudice Onorario, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando nel presente giudizio, ogni altra istanza ed eccezione disattesa così dispone:
1)Rigetta l'opposizione , siccome infondata in fatto ed in diritto e per lo effetto conferma il Decreto Ingiuntivo n.1167/21 emesso dal Tribunale di Lecce in data 26.05.2021;
2) rigetta la domanda riconvenzionale siccome infondata in fatto ed in diritto
3) Condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta delle spese di lite che liquida in complessivi €. 2.800,00 (duemilaottocento/00) di cui 300,00
per spese, oltre rimb. forf. ed accessori come per legge.
Lecce,20.06.2025
Il G.O. Marilena Caroppo
REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il GIUDICE ONORARIO, Avv. Marilena Caroppo in funzione di Giudice Unico,
Oggetto: ha pronunciato la seguente opposizione Decreto SENTENZA
Ingiuntivo nella causa civile iscritta al n.5877/2021 del ruolo civile contenzioso, n.1167/21 promossa da
e in persona del legale Parte_1 Parte_2
rappresentante pro-tempore rappresentata e difesa dall'avv. Francesca G.
Conte mandato in atti
Attrice Opponente
contro
( gia ) in persona del legale rappresentante CP_1 Controparte_2
pro-tempore rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Torsello mandato in atti
Convenuta opposta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione per opposizione a Decreto Ingiuntivo del 09.07.2021
regolarmente notificato la in Parte_3
persona del legale rappresentante p.t. conveniva in giudizio la CP_3
in persona del legale rappresentante p.t. per sentir
[...] CP_4
revocare l'opposta ingiunzione di pagamento n.1167/21 del 26.05.2021,
avente ad oggetto pagamento di fornitura merce.
L'opponente eccepiva sostanzialmente che le somme, poste a base del decreto 2
ingiuntivo opposto, non erano dovute, in quanto, la merce riferibile alle fatture poste a base del decreto ingiuntivo opposto non era stata dalla stessa ricevuta. Asseriva, quindi, di aver saldato ogni pendenza nei confronti della società opposta, versando anche una somma risultata in eccedenza rispetto alla merce ricevuta. Spiegava domanda riconvenzionale chiedendo, la restituzione delle predetta somma pari ad Euro 1.645,00=
Si costituiva in giudizio la s.r.l. in persona del legale Controparte_2
rappresentante p.-t. la quale impugnando il contenuto dell'atto introduttivo del giudizio ne chiedeva il rigetto, con conferma del decreto ingiuntivo , oltre al pagamento delle spese di lite.
In particolare, deduceva parte opposta che oltre alla fornitura dei beni indicati nel c.d. preventivo generale ( prodotto dalla parte opponente)
successivamente (a far data 28.03.2020) parte opponente chiedeva con urgenza ulteriore merce per cui venivano emesse le fatture azionate con il provvedimento monitorio posto a base della opposizione in oggetto.
La causa veniva istruita con produzione documentale e prova testimoniale,
precisate le conclusioni la stessa veniva rinviata all'udienza, a trattazione scritta, del 20.06.2025 per la discussione previa assegnazione dei termini per il deposito di note conclusionali .
Motivi della decisione
L'opposizione è infondata e pertanto va rigettata.
Ed invero occorre premettere che nella specie in esame, l'opponente non contesta l'obbligazione ma solo la non debenza della stessa per i motivi indicanti nella 3
parte motiva dell'atto introduttivo, ( non aver ricevuto la merce a cui fanno riferimento le fatture azionate con decreto ingiuntivo) tuttavia non solo la documentazione versata in atti non si ritiene sufficiente a supportare gli assunti dell' opponente, ma la stessa la prova testimoniale pure espletata è
stata inidonea a fornire elementi utili in tal senso;
per altro verso, si ritiene che parte opposta attraverso la copiosa documentazione, ed i numerosi testi escussi nel corso dell'istruttoria, ricostruendo la dinamica dei rapporti commerciali intercorsi tra le odierne parti processuali, abbia confermato la pretesa creditoria portata dal provvedimento monitorio in oggetto.
In particolare il teste ( addetto all'ufficio amministrazione della Testimone_1
( già confermava che a far data 28.03.2020 CP_1 Controparte_3
avevano ricevuto dalla società opponente, nuovi ordini con urgenza, per ampliamento del sistema di video sorveglianza.
Il teste agente commerciale della ( già Testimone_2 CP_1 Controparte_3
oltre a confermare la circostanza che a far data 28.03.2020 avevano ricevuto
[...]
dalla società opponente nuovi ordini con urgenza per ampliamento del sistema di video sorveglianza, aggiungeva di aver provveduto alla consegna
di tutto il materiale e la merce, per come risultante dai documenti di trasporto,
in particolare tutta la merce indicata nei DDT veniva consegnata nella sede
operativa della in Racale, al momento della consegna gli incaricati CP_6
della società opponente provvedevano a controllare la effettiva
corrispondenza della merce consegnata a quella indicata nei DDT e solo
dopo tale controllo apponevano la loro sottoscrizione.
Anche la domanda riconvenzionale spiegata dal parte opponente è rimasta priva di idoneo supporto probatorio. 4
Alla luce di quanto sopra è evidente che l'opposizione va rigettata perché
infondata in fatto ed in diritto.
Così come pure va disattesa la domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente, siccome infondata in fatto ed in diritto.
Quanto alle spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Il Giudice Onorario, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando nel presente giudizio, ogni altra istanza ed eccezione disattesa così dispone:
1)Rigetta l'opposizione , siccome infondata in fatto ed in diritto e per lo effetto conferma il Decreto Ingiuntivo n.1167/21 emesso dal Tribunale di Lecce in data 26.05.2021;
2) rigetta la domanda riconvenzionale siccome infondata in fatto ed in diritto
3) Condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta delle spese di lite che liquida in complessivi €. 2.800,00 (duemilaottocento/00) di cui 300,00
per spese, oltre rimb. forf. ed accessori come per legge.
Lecce,20.06.2025
Il G.O. Marilena Caroppo