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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 20/11/2025, n. 2613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2613 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di OR TA Seconda Sezione Civile
………………………………………………………………… REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice, dott.sa Silvia Pirone, nella funzione di G.M., ha pronunziato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile n. 1186 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad OGGETTO: risarcimento del danno da circolazione stradale, e vertente TRA
, elettivamente domiciliato in Nocera Inferiore, alla via Giacomo Matteotti n.14, Parte_1 presso lo studio dell'avvocato Tania Pinto, che lo rappresenta e difende in virtù del mandato a margine dell'atto di citazione ATTORE E
, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente Controparte_1 domiciliata in Napoli alla via S. Pasquale n. 79, presso lo studio dell'avv. Maria Caterina Grillo che la rappresenta e difende in virtù della procura a margine della comparsa di costituzione e risposta CONVENUTA NONCHE'
Controparte_2 CONVENUTO CONTUMACE CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta all'udienza cartolare del 2/5/2025 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1.Con rituale atto di citazione, citava in giudizio, innanzi a questo Tribunale, la Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, e , Controparte_1 Controparte_2 per sentire accertare la responsabilità di quest'ultimo, quale proprietario dell'autovettura Ford Fiesta, targata DG338EC, in ordine all'incidente stradale verificatosi il giorno 1°luglio 2020, verso le ore 7:40 circa, in OR del Greco, al km 15+520 dell'A/3 NA-SA, e per l'effetto, condannare detti convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti e pari all'importo di euro 70.000,00, con vittoria di spese di lite e attribuzione al procuratore antistatario. A tal fine, l'istante deduceva che nelle circostanze di tempo e di luogo sopra indicate, mentre, alla guida del proprio motociclo Peugeot Satelis tg. DE71823, percorreva regolarmente la carreggiata nord dell'A/3 NA-SA, in direzione Napoli, precisamente la corsia di sorpasso nel tratto che va da OR TA a OR Del Greco, veniva urtato dall'autovettura Ford Fiesta, targata DG338EC, di proprietà di , che viaggiava nella stessa direzione di marcia e che si spostava Controparte_2 improvvisamente verso la corsia di sinistra, attraversando l'intera carreggiata, finendo con impattare con la parte laterale sinistra della propria autovettura il motociclo Peugeot Satelis tg. DE71823; che, a seguito di tale urto, l'attore cadeva sul suolo autostradale, riportando gravi lesioni personali che rendevano necessario il suo trasporto a mezzo servizio del 118 all'Ospedale di OR del Greco. Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la sola in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, eccependo, preliminarmente, la cessazione della materia del contendere per aver già versato all'attore a titolo di risarcimento la somma di euro 29.553,00 e di euro 2.500,00 per spese di lite, la nullità dell'atto di citazione e l'improcedibilità della domanda;
nel merito, contestava i fatti ex adverso dedotti e chiedeva pertanto il rigetto della domanda, ovvero, in via gradata, la riduzione del quantum richiesto. Rimaneva contumace per tutta la durata del processo il convenuto , seppure Controparte_2 ritualmente citato. Dopo l'espletamento della prova testimoniale ed una CTU medico-legale, all'udienza del 2 maggio 2025, celebrata con modalità cartolare, la causa passava in decisione, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. 2. 1. In primo luogo, occorre rilevare che la domanda è proponibile, avendo l'istante prestato piena osservanza al disposto di cui agli artt. 145 ss dlgs 209/2005 con l'invio alla Compagnia evocata in giudizio della richiesta preventiva di risarcimento ben più di 90 giorni prima della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio (cfr. lettera raccomandata ricevuta a mezzo pec dalla
[...] in data 27-05-2021). CP_1 2. 2. La domanda è inoltre procedibile in quanto risultano rispettate le prescrizioni di cui all'art 3 D.L. 132/2014 convertito in L.162/2014, essendo presente agli atti invito alla stipula di negoziazione assistita ricevuto in data 02/03/2022 (cfr. fascicolo di produzione attorea), seppur con esito negativo. 2. 3. Va poi rigettata l'eccezione di nullità della citazione per genericità dello stesso, essendo chiaramente indicati nell'atto introduttivo sia il petitum (inteso, sotto il profilo formale, come provvedimento giurisdizionale richiesto, e, sotto il profilo materiale, come bene della vita di cui si chiede il riconoscimento) che la causa petendi (ovvero la ragione in base alla quale si ritiene di avere una determinata pretesa e di poter, quindi, ottenere un determinato provvedimento), avendo chiesto l'attore la condanna del convenuto al risarcimento dei danni conseguenti al sinistro verificatosi nelle circostanze descritte in citazione. In ogni caso, va rammentato che non sussiste nullità della citazione ai sensi dell'art. 164 comma 4 c.p.c. per violazione dell'art. 163 comma 3 n. 4 c.p.c. se nell'atto introduttivo del giudizio risultano compiutamente esposti i fatti essenziali e direttamente rilevanti ai fini della decisione, costitutivi del diritto azionato, tenuto conto che la genericità della “causa petendi” è superabile dal potere di qualificazione giuridica dei fatti attribuiti al giudice, sempre che non si verifichi in concreto nessun pregiudizio del diritto di difesa dei convenuti. Si osserva, inoltre, che l'oggetto della domanda va individuato in base al contenuto dell'atto nel suo complesso e dei documenti ad esso allegati (Cass. sez. II sentenza n.1681/2015); nel caso di specie, parte attrice oltre ad esporre le proprie doglianze in maniera puntuale, allega copiosa documentazione.
2. 4. Infine, risultano documentalmente provate sia la titolarità del convenuto (cfr. Controparte_2 verbale della Polizia Stradale in atti) sia il rapporto assicurativo, tra l'altro non specificamente contestato, mentre la legittimazione attiva è comprovata dalla documentazione medica in atti.
3. Nel merito la domanda è fondata e va pertanto accolta nei limiti e per le ragioni di seguito specificate. In generale, giova infatti ricordare che, in adempimento di quanto stabilito dall'art. 2697 c.c., sull'attore incombe l'onere di provare quei fatti che (salva l'esistenza di fatti modificativi o estintivi della sua pretesa) producono gli effetti da lui invocati (cfr ex plurimis Cass. Civ. 13390/07) ossia tutti gli elementi costitutivi del diritto. Il giudice, d'altro canto, può formare il proprio convincimento in ordine alla fondatezza di tale pretesa, traendo argomento da tutto ciò che risulta allegato e provato agli atti del processo, purché acquisito nel rispetto delle regole processuali, in ossequio al principio di cui all'art. 116 c.p.c. (cfr. Cass. Civ. N. 4077 del 1996 e N. 3564 del 1995). Orbene, nella fattispecie dedotta in lite, va premesso che non vi è contestazione sull'effettivo accadimento del sinistro né sul coinvolgimento nello stesso dei veicoli indicati nell'atto di citazione, circostanze che comunque emergono dalla documentazione prodotta, in particolare della copia della relazione di incidente stradale redatta dalla Polizia Stradale di Angri. Non contestato è anche l'avvenuto scontro tra il motociclo, di proprietà e condotto da , e l'autovettura Parte_1 condotta e di proprietà di . Controparte_2 Quanto alla dinamica dell'incidente, la stessa emerge chiaramente dalla stessa dichiarazione resa dallo stesso convenuto agli agenti verbalizzanti, nella quale si legge che, mentre “…. Controparte_2 percorrevo la carreggiata Nord della A/3 Na-SA. Giunto dopo OR TA … improvvisamente perdevo il controllo del veicolo … sicuramente per lo scoppio dello pneumatico anteriore sinistro. Subito dopo lo scoppio il veicolo si spostava verso la corsia di sorpasso mentre arrivava una persona a bordo di uno scooter …. Inevitabilmente avveniva l'impatto”. (cfr. Verbale della Polizia Stradale in atti). Pertanto, ricostruito in questi termini il sinistro de quo, deve senz'altro dichiararsi la esclusiva responsabilità del conducente l'autovettura Ford Fiesta nella causazione dell'evento dannoso occorso all'attore.
4. Le lesioni riportate da ed il nesso di causalità tra le stesse ed il sinistro sopra Parte_1 descritto sono comprovati soprattutto dalla documentazione medica prodotta in atti dall'attore (vedi in particolare referto di Pronto Soccorso dell'Ospedale di OR del Greco), oltre che confermate dal teste , Agente della Polizia Stradale verbalizzante, e dalle risultanze della CTU espletata. Tes_1 Per quanto attiene, dunque, alla quantificazione del danno alla persona riportato dall'attore, ritiene questo giudicante di condividere le valutazioni espresse dal CTU per la idoneità e completezza degli accertamenti eseguiti, la coerenza logica e correttezza scientifica delle valutazioni ivi espresse e la congruenza con la documentazione medica prodotta dall'istante. In particolare, il c.t.u. ha evidenziato che , in conseguenza del denunciato sinistro, ha Parte_1 riportato una frattura al polso ed alla spalla sinistra. Tali lesioni, secondo l'ausiliario, hanno comportato un “danno biologico” di natura permanente nella misura del 13%, a cui vanno aggiunti 9 giorni di ITT, 45 giorni di ITP al 75%, 60 giorni di ITP al 50% e 60 giorni di ITP al 25%. Tali lesioni sono riconducibili alla dinamica del fatto dannoso riferito dall'attore.
4.1. Accertato il diritto di al risarcimento dei danni subiti per le lesioni patite a Parte_1 seguito del sinistro, il danno risarcibile può quindi essere quantificato, secondo le Tabelle del Tribunale di Milano 2024, che considerano sia il “danno biologico/dinamico-relazionale” sia il “danno da sofferenza soggettiva interiore” media presumibile (ordinariamente conseguente alla lesione dell'integrità psicofisica accertata), come segue, tenuto conto che all'epoca del fatto l'istante aveva 44 anni: euro € 39.125,00 per l'invalidità permanente;
euro 1.035,00 per 9 gg. di ITT;
euro € 3.881,25 per 45 gg. di ITP al 75%; euro 3.450,00 per 60 gg. di ITP al 50%; euro € 1.725,00 per 60 gg. di ITP al 25%, per un ammontare complessivo pari ad euro 49.216,25. In merito alla personalizzazione del danno biologico riconosciuto è opportuno segnalare che la Suprema Corte ha condivisibilmente previsto che soltanto in presenza di circostanze "specifiche ed eccezionali" allegate dal danneggiato le quali rendano il danno più grave rispetto alle conseguenze derivanti dai pregiudizi relativi allo stesso grado sofferti da persona della stessa età, è consentito al giudice incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio, in sede di personalizzazione della liquidazione (cass. Sez. III 07.11.2014 n.23778; cass. sez. III 27.03.2018 n.7513). Pertanto, le circostanze che giustificano la personalizzazione devono essere documentate in modo circostanziato e provate dall'attore con ogni mezzo di prova (si veda Cass. Sez. Unite n.26972 del 11.11.2008). Nella fattispecie parte attrice non ha in alcun modo allegato né provato alcuna conseguenza specifica e ulteriore derivata dai pregiudizi sofferti. Il consulente ha invece specificato che le lesioni permanenti riportate in seguito al sinistro de quo hanno inciso sulla capacità lavorativa specifica dell'attore, seppure in modo lieve, nella misura del 5%, in quanto non vi è stato alcun demansionamento. In particolare, ha precisato l'ausiliario, che, in merito alla carriera, l'attore può in qualsiasi momento rimuovere i mezzi di sintesi, in modo da non avere ostacoli allo stato di avanzamento professionale. (v. pag. 9 rel. CTU in atti). Il risarcimento del danno per l'incidenza sulla capacità lavorativa va dunque quantificato nell'importo di euro 1.516,50. Al danneggiato spetta inoltre il danno patrimoniale correlato alle spese mediche sostenute, pari a euro 2.364,67, come da documentazione in atti. In conclusione, a va riconosciuta la complessiva somma di euro 53.097,42, a titolo Parte_1 di danno non patrimoniale. Dalla predetta somma va comunque detratto l'importo già versato dalla Controparte_1 all'attore, a titolo di risarcimento del danno, pari ad euro 29.553,00, ed a titolo di competenze legali, pari ad euro 2.500,00. Pertanto, in parziale accoglimento della domanda, la convenuta assicurazione, in solido con CP_2
, va condannata al pagamento in favore di della restante somma di euro
[...] Parte_1 21.044,42. Su detta somma, già rivalutata, vanno poi riconosciuti gli interessi dalla data del sinistro al soddisfo.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, sul valore dell'accolto e secondo i valori medi di cui al decreto del Ministero di Grazia e Giustizia n. 55/2014, Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto del 25.07.2024, vanno definitivamente poste a carico dei convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 della in persona del legale rappresentante pro tempore, e di Controparte_1 CP_2
, così provvede:
[...] 1) dichiara la responsabilità esclusiva di nella causazione del sinistro oggetto di Controparte_2 causa e, per l'effetto:
- condanna e in persona del l.r.p.t., in solido, al pagamento Controparte_2 Controparte_3 a favore dell'attore della restante somma di € 21.044,42, a titolo di danno non patrimoniale, oltre interessi dalla data del sinistro e fino al soddisfo;
2) condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, e Controparte_1
, in solido tra loro, al pagamento in favore di delle spese del Controparte_2 Parte_1 presente giudizio che liquida in euro 5.077,00 per compensi, oltre euro 518,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% sui compensi liquidati, iva e cpa come per legge, se dovute, con attribuzione al procuratore di parte attrice dichiaratosi antistatario;
3) pone le spese di CTU in via definitiva a carico dei convenuti. Così deciso in OR TA, il 19.11.2025.
Il Giudice Onorario di Pace (dott. Silvia Pirone)