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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VII, sentenza 24/02/2026, n. 769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 769 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 769/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di ST Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 7, riunita in udienza il 17/09/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
SASSI IVANA, Giudice monocratico in data 17/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6613/2024 depositato il 16/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
TA ST SP
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ministero Della ST Tribunale Santa Maria Capua Vetere - Via Bonaparte 19 81055 Santa Maria
Capua Vetere CE
elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820240434417192 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 437/2026 depositato il
12/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: il difensore si riporta al ricordo e chiede l'accoglimento
Resistente://
Alle ore 11:53 termina la causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso de quo il ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento n. 028-2024-04344171-92 notificatagli a mezzo posta pec il 23.09.24 dall'Agenzia Entrate Riscossione per recupero “crediti giudiziari” Tribunale di SMCV annualità 2024.
Nel gravame è stata affermata:
la illegittimità dell'atto per carenza di motivazione, in assenza di qualsivoglia indicazione sul procedimento instaurato innanzi il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nell'ambito del quale sarebbe stata generata la richiesta di recupero del contributo unificato, ovvero sui parametri di calcolo del Contributo Unificato.
Concludeva per l'annullamento dell'atto oggetto di gravame.
Resisteva in giudizio l'TA ST spa, invocando la infondatezza del ricorso per essere l'atto completo di tutti gli elementi necessari all'esercizio consapevole del diritto di difesa da parte del contribuente.
All'udienza del 17.9.2025, in tale stato la causa passava in decisione.
Tanto premesso, in punto di diritto questa Corte
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esplicitate.
L'atto in esame, contenente unicamente il riferimento ad un “credito giudiziario 2024” e all'ente creditore, ha di fatto impedito al contribuente di comprendere le ragioni della pretesa fiscale e di esercitare correttamente il proprio diritto di difesa. In particolare, non contiene i necessari riferimenti agli atti presupposti che hanno dato origine alla pretesa, al titolo costitutivo della debenza.
Peraltro la stessa Corte di Cassazione ha precisato che la cartella deve essere adeguatamente motivata, riportando sia i presupposti di fatto che le ragioni giuridiche che sono alla base della pretesa.
Nel caso di specie, trattandosi di primo atto impositivo, l'obbligo di motivazione deve essere analogo a quello previsto per gli avvisi di accertamento, in assenza di chiaro riferimento ad un atto prodromico, eventualmente determinante per una motivazione per relationem (Cass. ordinanza nr 16853/2021).
Pertanto, in accoglimento del gravame l'atto impugnato va annullato.
Le spese di lite, attesa la natura della pronuncia, si intendono interamente compensate.
P.Q.M.
in accoglimento del ricorso, annulla l'atto impugnato, compensa le spese di lite tra le parti.
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di ST Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 7, riunita in udienza il 17/09/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
SASSI IVANA, Giudice monocratico in data 17/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6613/2024 depositato il 16/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
TA ST SP
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ministero Della ST Tribunale Santa Maria Capua Vetere - Via Bonaparte 19 81055 Santa Maria
Capua Vetere CE
elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820240434417192 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 437/2026 depositato il
12/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: il difensore si riporta al ricordo e chiede l'accoglimento
Resistente://
Alle ore 11:53 termina la causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso de quo il ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento n. 028-2024-04344171-92 notificatagli a mezzo posta pec il 23.09.24 dall'Agenzia Entrate Riscossione per recupero “crediti giudiziari” Tribunale di SMCV annualità 2024.
Nel gravame è stata affermata:
la illegittimità dell'atto per carenza di motivazione, in assenza di qualsivoglia indicazione sul procedimento instaurato innanzi il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nell'ambito del quale sarebbe stata generata la richiesta di recupero del contributo unificato, ovvero sui parametri di calcolo del Contributo Unificato.
Concludeva per l'annullamento dell'atto oggetto di gravame.
Resisteva in giudizio l'TA ST spa, invocando la infondatezza del ricorso per essere l'atto completo di tutti gli elementi necessari all'esercizio consapevole del diritto di difesa da parte del contribuente.
All'udienza del 17.9.2025, in tale stato la causa passava in decisione.
Tanto premesso, in punto di diritto questa Corte
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esplicitate.
L'atto in esame, contenente unicamente il riferimento ad un “credito giudiziario 2024” e all'ente creditore, ha di fatto impedito al contribuente di comprendere le ragioni della pretesa fiscale e di esercitare correttamente il proprio diritto di difesa. In particolare, non contiene i necessari riferimenti agli atti presupposti che hanno dato origine alla pretesa, al titolo costitutivo della debenza.
Peraltro la stessa Corte di Cassazione ha precisato che la cartella deve essere adeguatamente motivata, riportando sia i presupposti di fatto che le ragioni giuridiche che sono alla base della pretesa.
Nel caso di specie, trattandosi di primo atto impositivo, l'obbligo di motivazione deve essere analogo a quello previsto per gli avvisi di accertamento, in assenza di chiaro riferimento ad un atto prodromico, eventualmente determinante per una motivazione per relationem (Cass. ordinanza nr 16853/2021).
Pertanto, in accoglimento del gravame l'atto impugnato va annullato.
Le spese di lite, attesa la natura della pronuncia, si intendono interamente compensate.
P.Q.M.
in accoglimento del ricorso, annulla l'atto impugnato, compensa le spese di lite tra le parti.