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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 02/07/2025, n. 334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 334 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 980/2025 REGOLAMENTAZIONE
RESPONSABILITÀ
GENITORIALE SU RICORSO
CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE
Dott.ssa Arianna CARIMATI GIUDICE
Dott.ssa Elisabetta DONELLI GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 980/2025, promossa con ricorso depositato il giorno 11 marzo 2025 da:
1) Parte_1 nata a [...] il [...], cittadina italiana, Cod. Fisc. , C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Valentina Commisso
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...], cittadino italiano, Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Giovanni Cianni con i seguenti figli minorenni:
nata a [...] il [...] non economicamente indipendente. Per_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La Sig.ra ed il Sig. sopra indicati, con ricorso depositato in data 11 Pt_1 Parte_2 marzo 2025 richiedevano pronuncia di regolamentazione concordata dei rapporti genitoriali alle seguenti condizioni:
pagina1 di 7 i. La figlia minore ai sensi dell'art. 155 c.c., viene affidata in via condivisa Per_1 ad entrambi i genitori e collocata stabilmente presso la madre, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione nei periodi di rispettiva spettanza;
i genitori si impegnano ad assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse attinenti alla figlia, tenuto conto delle capacità, delle naturali inclinazioni e delle aspirazioni della stessa. Le parti si impegnano, in ogni circostanza, nel superiore interesse della minore, a tutelare la figura dell'altro genitore e a far sì che la figlia viva con la massima serenità possibile il venir meno della convivenza tra i due genitori e le rispettive scelte di vita degli stessi, nonché a comunicare stabilmente e periodicamente tra loro per valutare le scelte inerenti alla minore e all'evoluzione dell'affidamento condiviso;
ii. I genitori si assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la figlia minore, in particolare quelle relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto dei bisogni, delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della piccola mentre ciascuno dei Per_1 genitori eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la figlia con sé;
iii. La piccola sarà collocata, in via prevalente, a titolo abitativo, presso Per_1
l'abitazione materna, sita in Mesenzana (Va), alla via Provinciale 66b, ove concordemente i genitori manterranno la residenza della figlia minore;
iv. I genitori si impegnano vicendevolmente a favorire e mantenere i rapporti tra loro e la figlia minore il più possibile equilibrati, continuativi e significativi, in termini di qualità e quantità;
v. I ricorrenti si impegnano altresì ad evitare qualsivoglia coinvolgimento della figlia minore in questioni, di qualunque natura e specie, riguardanti i genitori;
vi. I ricorrenti prestano, sin da ora, qualora si rendesse necessario, il loro assenso al rilascio e rinnovo dei rispettivi documenti di identità e validi per l'espatrio, nonché all'iscrizione sugli stessi della figlia ed al rilascio nell'interesse Per_1 della minore di un proprio documento di identità anche valido ai fini dell'espatrio;
La casa famigliare:
vii. La casa famigliare sita in Luino (Va), alla via Filippo Turati n. 106, condotta in locazione dalla Signora e dal Signor rimarrà nella disponibilità Pt_1 Parte_2
pagina2 di 7 esclusiva di quest'ultimo. Il Signor provvederà a subentrare nel Parte_2 contratto di locazione già in essere in qualità di unico conduttore dell'immobile;
Gli oneri di contribuzione al mantenimento della figlia minore: viii. Le parti concordano che il Signor corrisponda alla Signora Parte_2 Pt_1
l'importo mensile di euro 300,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore da versarsi entro il primo giorno di ogni mese mediante bonifico Per_1 bancario alle coordinate intestate alla Signora Il suddetto importo verrà Pt_1 annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT;
ix. I ricorrenti si accordano affinché le ulteriori spese straordinarie siano integralmente a carico del Sig. in misura del 100%. Tra tali spese, Parte_2 risultano essere quelle richiamate dalle linee guida del Tribunale di Varese del
01.02.2018 che dovranno essere previamente concordate e documentate (fatti salvi i motivi di urgenza). Tutto ciò, fatta eccezione per le spese straordinarie aventi ad oggetto rette, tasse scolastiche, tasse universitarie e corsi di specializzazione, in merito alle quali i genitori concorreranno in misura del 50% per ciascuno;
x. I genitori concordano che l'”Assegno Unico e Universale per i figli a carico” erogato dall'INPS, gli assegni famigliari ed ogni altro emolumento e/o contributo relativo al figlio minore verranno percepiti interamente dalla Signora così Pt_1 come a favore della stessa verranno attribuite le detrazioni fiscali per i figli a carico;
Regime di visita e tempi di permanenza:
xi. Le parti stabiliscono che il Sig. previo accordo con la Sig.ra Parte_2 Pt_1 potrà vedere e tenere con sé la figlia in qualsiasi momento nel rispetto delle Per_1 esigenze della minore e della madre, impegnandosi, in ogni caso, a disciplinare il diritto di visita applicando le seguenti modalità:
a. Giorni infrasettimanali: i ricorrenti si impegnano affinché il Sig. Parte_2 possa trascorrere con la figlia minore almeno due pomeriggi a settimana, stabiliti nelle giornate del lunedì e del mercoledì.
Nelle suindicate giornate la piccola trascorrerà con il papà tutto il Per_1 pomeriggio, dalla fine delle lezioni scolastiche fino alle ore 21.00, quando il
Sig. riaccompagnerà presso l'abitazione materna, salvo Parte_2 Per_1
pagina3 di 7 diversi e migliori accordi che dovessero intervenire nell'interesse della minore ed in relazione alle rispettive esigenze lavorative delle parti;
b. Fine settimana: il padre potrà vedere e tenere con sé la piccola per due Per_1 fine settimana al mese, anche consecutivi, prelevando la figlia minore il venerdì dal termine delle lezioni scolastiche e riconducendola presso la casa materna la domenica sera entro le ore 21.00, fatti salvi diversi e migliori accordi che dovessero intervenire nell'interesse della minore ed in relazione alle rispettive esigenze lavorative delle parti;
c. Festività e vacanze scolastiche natalizie: i genitori si impegnano a trascorrere le festività natalizie favorendo i momenti di condivisione e collaborando nel superiore interesse della figlia minore, evitando qualsiasi situazione conflittuale e/o pregiudizievole per la stessa.
In ogni caso, laddove ciò risultasse di difficile attuazione, le parti concordano sin da ora che, per quanto riguarda le festività natalizie, la minore, ad anni alterni, trascorrerà con la madre la settimana dal 23 dicembre al 30 dicembre e con il padre la successiva dal 31 dicembre al 7 gennaio.
Nel Natale di spettanza di ciascun genitore, l'altro potrà trascorrere con la figlia il tempo che i genitori stessi, di comune accordo, riterranno più opportuno al fine di consentire lo scambio degli auguri e dei regali. Per l'anno
2025, la figlia trascorrerà il Natale (settimana 23-30 dicembre) con la madre.
Allo stesso modo, secondo il principio dell'alternanza, nel Capodanno di spettanza di ciascun genitore, l'altro potrà trascorrere con la figlia il tempo che i genitori stessi riterranno più opportuno al fine di consentire lo scambio degli auguri. Per l'anno 2025, la figlia trascorrerà il Capodanno (settimana 31 dicembre – 7 gennaio) con il padre.
d. Festività e vacanze scolastiche pasquali: durante le festività pasquali i genitori trascorreranno con la figlia, ad anni alterni, un anno il giorno di
Pasqua ed un anno il Lunedì dell'Angelo. Nella Pasqua di spettanza di ciascun genitore, l'altro potrà trascorrere con il tempo che i genitori stessi, di Per_1 comune accordo, riterranno più opportuno al fine di consentire lo scambio degli auguri. Per l'anno 2025 trascorrerà la Pasqua con la madre ed il Per_1
Lunedì dell'Angelo con il padre;
e. Vacanze estive: con riferimento alle vacanze estive, il Sig. potrà Parte_2 trascorrere con la piccola tre settimane, anche non consecutive, nel Per_1
pagina4 di 7 periodo compreso tra il 15 giugno ed il 15 settembre, da concordarsi preventivamente tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno.
A tal fine, la Sig.ra ed il Sig. si impegnano a concordare e a Pt_1 Parte_2 comunicare reciprocamente i rispettivi periodi di fruizione feriale entro il 31 maggio di ogni anno e, comunque, in tempo utile per consentire ad entrambi l'organizzazione delle proprie ferie.
Nei reciproci periodi di spettanza durante le vacanze estive, i genitori avranno cura a che la minore mantenga quotidianamente (laddove possibile) contatti telefonici e/o via internet con l'altro genitore.
Resta inteso che, evase le settimane spettanti a ciascun genitore (così come sopra meglio modulate), durante il periodo di vacanze scolastiche estive, troverà applicazione il regime di visita in vigore durante l'anno e il padre potrà esercitare il proprio diritto di visita come sopra regolato, salvo differenti accordi tra le parti;
f. Ponti scolastici e altre festività: le festività quali 6 gennaio, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto, e/o 8 dicembre, incluse le eventuali estensioni
(c.d. ponti), verranno ripartite con alternanza annuale tra i genitori e nel precipuo interesse della minore.
Il Sig. avrà diritto di trascorrere con la figlia la festa del papà, così Parte_2 come la Sig.ra avrà diritto di trascorrere con la minore la festa della Pt_1 mamma, sempre nel rispetto dei weekend di spettanza e fatti salvi i diversi e migliori accordi che potranno essere assunti concordemente tra i genitori.
Quanto ai compleanni, le parti si impegnano a garantire il diritto di ciascun genitore di trascorrere con il compleanno di quest'ultima nonché i Per_1 rispettivi compleanni, partecipando a festeggiamenti comuni e/o disgiunti, sempre nel precipuo intento di favorire e mantenere il rapporto tra loro e la figlia il più possibile equilibrati, continuativi e significativi in termini di qualità e quantità.
Qualora tali ricorrenze dovessero coincidere con i giorni di spettanza di ciascun genitore, questi ultimi potranno recuperare il giorno perduto appena possibile e, in ogni caso, secondo gli accordi che verranno presi tra gli odierni ricorrenti;
xii. Nel precipuo e superiore interesse della figlia minore, le ricorrenze più significative (quali, a mero titolo esemplificativo: Comunione, Cresima, recite e/o pagina5 di 7 rappresentazioni scolastiche), saranno trascorse da entrambi i genitori con la figlia a prescindere da quanto previsto dal calendario di visita;
xiii. I genitori stabiliscono l'ulteriore possibilità per entrambi, di trascorrere con nel corso dell'anno, ulteriori 7 giorni continuativi, non in concomitanza Per_1 con quelli di cui ai precedenti punti, da concordare e comunicarsi reciprocamente e con congruo anticipo;
xiv. Tutto ciò sempre secondo il criterio dell'alternanza e dell'equa ripartizione tra i genitori, fatti salvi i diversi e migliori accordi che potranno essere assunti concordemente dai genitori, in deroga alle presenti disposizioni, nell'interesse della minore e compatibilmente con la disponibilità delle parti;
xv. Le parti si impegnano affinché la minore, nei reciproci periodi di spettanza, mantenga contatti telefonici e/o via internet con l'altro genitore. Tale impegno è da intendersi in particolare esteso a tutte le ipotesi di permanenza prolungata della minore con uno dei due genitori (ad esempio durante i weekend, le vacanze natalizie, pasquali ed estive); xvi. I genitori si impegnano a garantire che la minore mantenga un rapporto sereno e costante con le rispettive famiglie di origine, invitando reciprocamente i propri congiunti ad evitare qualsiasi forma di conflittualità nei confronti delle parti e delle famiglie d'origine; xvii. Quanto alle tempistiche e modalità di esercizio del diritto di visita di cui ai punti che precedono, la Sig.ra ed il Sig. si accordano nel senso di Pt_1 Parte_2 considerare lo schema ut supra un insieme di regole minime, la cui osservanza potrà essere derogata su accordo congiunto delle parti. Sono, dunque, fatti salvi i diversi e migliori accordi in deroga alle presenti disposizioni, che potranno essere assunti caso per caso concordemente dai genitori, sempre e comunque nell'interesse primario della figlia minore;
xviii. Spese di lite compensate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di regolamentazione concordata dei rapporti genitoriali;
infatti, la domanda congiunta indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
PER QUESTI MOTIVI
pagina6 di 7 Il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la regolamentazione concordata dei rapporti genitoriali, alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 19 giugno 2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina7 di 7
RESPONSABILITÀ
GENITORIALE SU RICORSO
CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE
Dott.ssa Arianna CARIMATI GIUDICE
Dott.ssa Elisabetta DONELLI GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 980/2025, promossa con ricorso depositato il giorno 11 marzo 2025 da:
1) Parte_1 nata a [...] il [...], cittadina italiana, Cod. Fisc. , C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Valentina Commisso
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...], cittadino italiano, Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Giovanni Cianni con i seguenti figli minorenni:
nata a [...] il [...] non economicamente indipendente. Per_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La Sig.ra ed il Sig. sopra indicati, con ricorso depositato in data 11 Pt_1 Parte_2 marzo 2025 richiedevano pronuncia di regolamentazione concordata dei rapporti genitoriali alle seguenti condizioni:
pagina1 di 7 i. La figlia minore ai sensi dell'art. 155 c.c., viene affidata in via condivisa Per_1 ad entrambi i genitori e collocata stabilmente presso la madre, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione nei periodi di rispettiva spettanza;
i genitori si impegnano ad assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse attinenti alla figlia, tenuto conto delle capacità, delle naturali inclinazioni e delle aspirazioni della stessa. Le parti si impegnano, in ogni circostanza, nel superiore interesse della minore, a tutelare la figura dell'altro genitore e a far sì che la figlia viva con la massima serenità possibile il venir meno della convivenza tra i due genitori e le rispettive scelte di vita degli stessi, nonché a comunicare stabilmente e periodicamente tra loro per valutare le scelte inerenti alla minore e all'evoluzione dell'affidamento condiviso;
ii. I genitori si assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la figlia minore, in particolare quelle relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto dei bisogni, delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della piccola mentre ciascuno dei Per_1 genitori eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la figlia con sé;
iii. La piccola sarà collocata, in via prevalente, a titolo abitativo, presso Per_1
l'abitazione materna, sita in Mesenzana (Va), alla via Provinciale 66b, ove concordemente i genitori manterranno la residenza della figlia minore;
iv. I genitori si impegnano vicendevolmente a favorire e mantenere i rapporti tra loro e la figlia minore il più possibile equilibrati, continuativi e significativi, in termini di qualità e quantità;
v. I ricorrenti si impegnano altresì ad evitare qualsivoglia coinvolgimento della figlia minore in questioni, di qualunque natura e specie, riguardanti i genitori;
vi. I ricorrenti prestano, sin da ora, qualora si rendesse necessario, il loro assenso al rilascio e rinnovo dei rispettivi documenti di identità e validi per l'espatrio, nonché all'iscrizione sugli stessi della figlia ed al rilascio nell'interesse Per_1 della minore di un proprio documento di identità anche valido ai fini dell'espatrio;
La casa famigliare:
vii. La casa famigliare sita in Luino (Va), alla via Filippo Turati n. 106, condotta in locazione dalla Signora e dal Signor rimarrà nella disponibilità Pt_1 Parte_2
pagina2 di 7 esclusiva di quest'ultimo. Il Signor provvederà a subentrare nel Parte_2 contratto di locazione già in essere in qualità di unico conduttore dell'immobile;
Gli oneri di contribuzione al mantenimento della figlia minore: viii. Le parti concordano che il Signor corrisponda alla Signora Parte_2 Pt_1
l'importo mensile di euro 300,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore da versarsi entro il primo giorno di ogni mese mediante bonifico Per_1 bancario alle coordinate intestate alla Signora Il suddetto importo verrà Pt_1 annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT;
ix. I ricorrenti si accordano affinché le ulteriori spese straordinarie siano integralmente a carico del Sig. in misura del 100%. Tra tali spese, Parte_2 risultano essere quelle richiamate dalle linee guida del Tribunale di Varese del
01.02.2018 che dovranno essere previamente concordate e documentate (fatti salvi i motivi di urgenza). Tutto ciò, fatta eccezione per le spese straordinarie aventi ad oggetto rette, tasse scolastiche, tasse universitarie e corsi di specializzazione, in merito alle quali i genitori concorreranno in misura del 50% per ciascuno;
x. I genitori concordano che l'”Assegno Unico e Universale per i figli a carico” erogato dall'INPS, gli assegni famigliari ed ogni altro emolumento e/o contributo relativo al figlio minore verranno percepiti interamente dalla Signora così Pt_1 come a favore della stessa verranno attribuite le detrazioni fiscali per i figli a carico;
Regime di visita e tempi di permanenza:
xi. Le parti stabiliscono che il Sig. previo accordo con la Sig.ra Parte_2 Pt_1 potrà vedere e tenere con sé la figlia in qualsiasi momento nel rispetto delle Per_1 esigenze della minore e della madre, impegnandosi, in ogni caso, a disciplinare il diritto di visita applicando le seguenti modalità:
a. Giorni infrasettimanali: i ricorrenti si impegnano affinché il Sig. Parte_2 possa trascorrere con la figlia minore almeno due pomeriggi a settimana, stabiliti nelle giornate del lunedì e del mercoledì.
Nelle suindicate giornate la piccola trascorrerà con il papà tutto il Per_1 pomeriggio, dalla fine delle lezioni scolastiche fino alle ore 21.00, quando il
Sig. riaccompagnerà presso l'abitazione materna, salvo Parte_2 Per_1
pagina3 di 7 diversi e migliori accordi che dovessero intervenire nell'interesse della minore ed in relazione alle rispettive esigenze lavorative delle parti;
b. Fine settimana: il padre potrà vedere e tenere con sé la piccola per due Per_1 fine settimana al mese, anche consecutivi, prelevando la figlia minore il venerdì dal termine delle lezioni scolastiche e riconducendola presso la casa materna la domenica sera entro le ore 21.00, fatti salvi diversi e migliori accordi che dovessero intervenire nell'interesse della minore ed in relazione alle rispettive esigenze lavorative delle parti;
c. Festività e vacanze scolastiche natalizie: i genitori si impegnano a trascorrere le festività natalizie favorendo i momenti di condivisione e collaborando nel superiore interesse della figlia minore, evitando qualsiasi situazione conflittuale e/o pregiudizievole per la stessa.
In ogni caso, laddove ciò risultasse di difficile attuazione, le parti concordano sin da ora che, per quanto riguarda le festività natalizie, la minore, ad anni alterni, trascorrerà con la madre la settimana dal 23 dicembre al 30 dicembre e con il padre la successiva dal 31 dicembre al 7 gennaio.
Nel Natale di spettanza di ciascun genitore, l'altro potrà trascorrere con la figlia il tempo che i genitori stessi, di comune accordo, riterranno più opportuno al fine di consentire lo scambio degli auguri e dei regali. Per l'anno
2025, la figlia trascorrerà il Natale (settimana 23-30 dicembre) con la madre.
Allo stesso modo, secondo il principio dell'alternanza, nel Capodanno di spettanza di ciascun genitore, l'altro potrà trascorrere con la figlia il tempo che i genitori stessi riterranno più opportuno al fine di consentire lo scambio degli auguri. Per l'anno 2025, la figlia trascorrerà il Capodanno (settimana 31 dicembre – 7 gennaio) con il padre.
d. Festività e vacanze scolastiche pasquali: durante le festività pasquali i genitori trascorreranno con la figlia, ad anni alterni, un anno il giorno di
Pasqua ed un anno il Lunedì dell'Angelo. Nella Pasqua di spettanza di ciascun genitore, l'altro potrà trascorrere con il tempo che i genitori stessi, di Per_1 comune accordo, riterranno più opportuno al fine di consentire lo scambio degli auguri. Per l'anno 2025 trascorrerà la Pasqua con la madre ed il Per_1
Lunedì dell'Angelo con il padre;
e. Vacanze estive: con riferimento alle vacanze estive, il Sig. potrà Parte_2 trascorrere con la piccola tre settimane, anche non consecutive, nel Per_1
pagina4 di 7 periodo compreso tra il 15 giugno ed il 15 settembre, da concordarsi preventivamente tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno.
A tal fine, la Sig.ra ed il Sig. si impegnano a concordare e a Pt_1 Parte_2 comunicare reciprocamente i rispettivi periodi di fruizione feriale entro il 31 maggio di ogni anno e, comunque, in tempo utile per consentire ad entrambi l'organizzazione delle proprie ferie.
Nei reciproci periodi di spettanza durante le vacanze estive, i genitori avranno cura a che la minore mantenga quotidianamente (laddove possibile) contatti telefonici e/o via internet con l'altro genitore.
Resta inteso che, evase le settimane spettanti a ciascun genitore (così come sopra meglio modulate), durante il periodo di vacanze scolastiche estive, troverà applicazione il regime di visita in vigore durante l'anno e il padre potrà esercitare il proprio diritto di visita come sopra regolato, salvo differenti accordi tra le parti;
f. Ponti scolastici e altre festività: le festività quali 6 gennaio, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto, e/o 8 dicembre, incluse le eventuali estensioni
(c.d. ponti), verranno ripartite con alternanza annuale tra i genitori e nel precipuo interesse della minore.
Il Sig. avrà diritto di trascorrere con la figlia la festa del papà, così Parte_2 come la Sig.ra avrà diritto di trascorrere con la minore la festa della Pt_1 mamma, sempre nel rispetto dei weekend di spettanza e fatti salvi i diversi e migliori accordi che potranno essere assunti concordemente tra i genitori.
Quanto ai compleanni, le parti si impegnano a garantire il diritto di ciascun genitore di trascorrere con il compleanno di quest'ultima nonché i Per_1 rispettivi compleanni, partecipando a festeggiamenti comuni e/o disgiunti, sempre nel precipuo intento di favorire e mantenere il rapporto tra loro e la figlia il più possibile equilibrati, continuativi e significativi in termini di qualità e quantità.
Qualora tali ricorrenze dovessero coincidere con i giorni di spettanza di ciascun genitore, questi ultimi potranno recuperare il giorno perduto appena possibile e, in ogni caso, secondo gli accordi che verranno presi tra gli odierni ricorrenti;
xii. Nel precipuo e superiore interesse della figlia minore, le ricorrenze più significative (quali, a mero titolo esemplificativo: Comunione, Cresima, recite e/o pagina5 di 7 rappresentazioni scolastiche), saranno trascorse da entrambi i genitori con la figlia a prescindere da quanto previsto dal calendario di visita;
xiii. I genitori stabiliscono l'ulteriore possibilità per entrambi, di trascorrere con nel corso dell'anno, ulteriori 7 giorni continuativi, non in concomitanza Per_1 con quelli di cui ai precedenti punti, da concordare e comunicarsi reciprocamente e con congruo anticipo;
xiv. Tutto ciò sempre secondo il criterio dell'alternanza e dell'equa ripartizione tra i genitori, fatti salvi i diversi e migliori accordi che potranno essere assunti concordemente dai genitori, in deroga alle presenti disposizioni, nell'interesse della minore e compatibilmente con la disponibilità delle parti;
xv. Le parti si impegnano affinché la minore, nei reciproci periodi di spettanza, mantenga contatti telefonici e/o via internet con l'altro genitore. Tale impegno è da intendersi in particolare esteso a tutte le ipotesi di permanenza prolungata della minore con uno dei due genitori (ad esempio durante i weekend, le vacanze natalizie, pasquali ed estive); xvi. I genitori si impegnano a garantire che la minore mantenga un rapporto sereno e costante con le rispettive famiglie di origine, invitando reciprocamente i propri congiunti ad evitare qualsiasi forma di conflittualità nei confronti delle parti e delle famiglie d'origine; xvii. Quanto alle tempistiche e modalità di esercizio del diritto di visita di cui ai punti che precedono, la Sig.ra ed il Sig. si accordano nel senso di Pt_1 Parte_2 considerare lo schema ut supra un insieme di regole minime, la cui osservanza potrà essere derogata su accordo congiunto delle parti. Sono, dunque, fatti salvi i diversi e migliori accordi in deroga alle presenti disposizioni, che potranno essere assunti caso per caso concordemente dai genitori, sempre e comunque nell'interesse primario della figlia minore;
xviii. Spese di lite compensate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di regolamentazione concordata dei rapporti genitoriali;
infatti, la domanda congiunta indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
PER QUESTI MOTIVI
pagina6 di 7 Il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la regolamentazione concordata dei rapporti genitoriali, alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 19 giugno 2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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