TRIB
Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 21/10/2025, n. 454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 454 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
V.G. 755/2025
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopraindicata promossa con ricorso depositato da
Parte_1 nato in [...], il [...] cittadino: tunisino, Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]4 - OLTRONA DI SAN MAMETTE con l'Avv. GINO FUMAGALLI
e
Controparte_1 nata a [...], il [...] cittadina: italiana, Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]4 – OLTRONA DI SAN MAMETTE con l'Avv. GINO FUMAGALLI
i quali hanno contratto matrimonio in TUNISIA, in data 15.9.2014 (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di RO di AN TT - anno 2014, atto n. 4, parte II, serie C)
con i seguenti figli maggiorenni NON economicamente indipendenti: Per_1
- , nata a [...] il [...] Pt_2
- , nata a [...] [...] Pt_3
FATTO
I coniugi sopra indicati, all'udienza di comparizione delle parti dell'8.10.2025, hanno richiesto al Tribunale di pronunciare la separazione personale alle seguenti condizioni: 1) i coniugi sono autorizzati a vivere separati con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto;
2) le figlie, (nata il [...]) e (nata il [...]) sono affidate ad entrambi i Pt_2 Pt_3 genitori, nel reciproco rispetto ed in armonia con le esigenze che le minori dimostreranno;
3) i coniugi individuano quale residenza abituale per le proprie figlie, l'abitazione della madre sita in
RO AN TT (CO), via Garibaldi nr. 4;
4) la responsabilità genitoriale verrà esercitata in modo disgiunto relativamente alle sole questioni di ordinaria amministrazione, con conseguenti scelte congiunte per quanto attiene alle decisioni di maggior interesse per i figli;
5) il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie, previo accordo con la madre, tutti i Parte_1 sabati dalle ore 11 alle 19 (cena compresa) e, a domeniche alternate, dalle ore 10 alle 19 (cena compresa)
e, di regola, un pomeriggio infrasettimanale, tenuto conto degli impegni lavorativi di entrambi e delle esigenze delle figlie;
durante le vacanze estive, il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie anche un mese in Tunisia, in periodi da concordare con la madre entro il 30 aprile di ogni anno, con la precisazione che anche la madre si recherà in Tunisia nello stesso periodo;
durante le vacanza natalizie, per metà del tempo di sospensione scolastica, in giorni anche non consecutivi;
6) la casa coniugale rimane assegnata con gli arredi e corredi, alla sig.ra ; il sig. Controparte_1
nulla rivendica sull'immobile e rinuncia a qualsiasi preteso diritto e/o azione sulla stessa e Parte_1 dà atto di essersi trasferito in un'abitazione di proprietà;
7) i coniugi convengono di lasciare integri tutti gli arredi esistenti nella casa coniugale;
8) i coniugi di comune accordo hanno provveduto alla divisione dei beni mobili;
9) i coniugi danno atto della reciproca, nonché adeguata, indipendenza economica, per cui ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento;
pertanto, nulla è richiesto e dovuto tra i coniugi;
10) il padre continuerà a versare, entro il giorno 20 di ogni mese alla madre, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie minori, la somma di € 450 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
11) i coniugi contribuiranno inoltre in parti uguali a tutte le spese necessarie quali spese mediche non riconosciute dal SSN, spese corsi e attrezzature sportive, libri, vestiti, spese gite scolastiche per le figlie;
12) l'assegno unico (attualmente di € 600 mensili) continuerà ad essere interamente percepito dalla madre;
13) le parti rinunciano all'impugnazione della sentenza.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. DIRITTO
Il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c., c.p.c., alla luce dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Controparte_1 sposati in data 15.9.2014, in TUNISIA (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
OLTRONA DI SAN MAMETTE - anno 2014, atto n. 4, parte II, serie C);
2) OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di OLTRONA DI SAN MAMETTE perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 10.10.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Martina Roberta Manenti dott.ssa Barbara Cao
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopraindicata promossa con ricorso depositato da
Parte_1 nato in [...], il [...] cittadino: tunisino, Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]4 - OLTRONA DI SAN MAMETTE con l'Avv. GINO FUMAGALLI
e
Controparte_1 nata a [...], il [...] cittadina: italiana, Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]4 – OLTRONA DI SAN MAMETTE con l'Avv. GINO FUMAGALLI
i quali hanno contratto matrimonio in TUNISIA, in data 15.9.2014 (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di RO di AN TT - anno 2014, atto n. 4, parte II, serie C)
con i seguenti figli maggiorenni NON economicamente indipendenti: Per_1
- , nata a [...] il [...] Pt_2
- , nata a [...] [...] Pt_3
FATTO
I coniugi sopra indicati, all'udienza di comparizione delle parti dell'8.10.2025, hanno richiesto al Tribunale di pronunciare la separazione personale alle seguenti condizioni: 1) i coniugi sono autorizzati a vivere separati con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto;
2) le figlie, (nata il [...]) e (nata il [...]) sono affidate ad entrambi i Pt_2 Pt_3 genitori, nel reciproco rispetto ed in armonia con le esigenze che le minori dimostreranno;
3) i coniugi individuano quale residenza abituale per le proprie figlie, l'abitazione della madre sita in
RO AN TT (CO), via Garibaldi nr. 4;
4) la responsabilità genitoriale verrà esercitata in modo disgiunto relativamente alle sole questioni di ordinaria amministrazione, con conseguenti scelte congiunte per quanto attiene alle decisioni di maggior interesse per i figli;
5) il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie, previo accordo con la madre, tutti i Parte_1 sabati dalle ore 11 alle 19 (cena compresa) e, a domeniche alternate, dalle ore 10 alle 19 (cena compresa)
e, di regola, un pomeriggio infrasettimanale, tenuto conto degli impegni lavorativi di entrambi e delle esigenze delle figlie;
durante le vacanze estive, il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie anche un mese in Tunisia, in periodi da concordare con la madre entro il 30 aprile di ogni anno, con la precisazione che anche la madre si recherà in Tunisia nello stesso periodo;
durante le vacanza natalizie, per metà del tempo di sospensione scolastica, in giorni anche non consecutivi;
6) la casa coniugale rimane assegnata con gli arredi e corredi, alla sig.ra ; il sig. Controparte_1
nulla rivendica sull'immobile e rinuncia a qualsiasi preteso diritto e/o azione sulla stessa e Parte_1 dà atto di essersi trasferito in un'abitazione di proprietà;
7) i coniugi convengono di lasciare integri tutti gli arredi esistenti nella casa coniugale;
8) i coniugi di comune accordo hanno provveduto alla divisione dei beni mobili;
9) i coniugi danno atto della reciproca, nonché adeguata, indipendenza economica, per cui ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento;
pertanto, nulla è richiesto e dovuto tra i coniugi;
10) il padre continuerà a versare, entro il giorno 20 di ogni mese alla madre, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie minori, la somma di € 450 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
11) i coniugi contribuiranno inoltre in parti uguali a tutte le spese necessarie quali spese mediche non riconosciute dal SSN, spese corsi e attrezzature sportive, libri, vestiti, spese gite scolastiche per le figlie;
12) l'assegno unico (attualmente di € 600 mensili) continuerà ad essere interamente percepito dalla madre;
13) le parti rinunciano all'impugnazione della sentenza.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. DIRITTO
Il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c., c.p.c., alla luce dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Controparte_1 sposati in data 15.9.2014, in TUNISIA (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
OLTRONA DI SAN MAMETTE - anno 2014, atto n. 4, parte II, serie C);
2) OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di OLTRONA DI SAN MAMETTE perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 10.10.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Martina Roberta Manenti dott.ssa Barbara Cao