Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 14/01/2025, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G.4931/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4931/2024 del Ruolo Generale, avente per oggetto: Separazione Giudiziale, vertente
TRA
nato a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 CodiceFiscale_1 omiciliato in Salerno, alla via F. Galdo n . Roberto Lenza dal quale e rappresentato e difeso in virtu di procura in calce al ricorso RICORRENTE E
, nata a [...] il [...], C.F. Controparte_1 [...] mente domiciliata in Salerno, alla via F. Galdo n.5 C.F._2
v. Roberto Lenza dal quale e rappresentato e difeso in virtu di memoria di costituzione RESISTENTE
NONCHE'
IL P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
1981 nel Comune di Salerno e che dall' unione coniugale non erano nati figli, chiedeva pronunciarsi la separazione dal coniuge. In particolare, il ricorrente rilevava che la vita matrimoniale era da tempo diventata intollerabile con il conseguente venir meno dell'affectio coniugalis; pertanto, chiedeva la pronuncia di separazione alle condizioni di cui al ricorso introduttivo. Instaurato il contraddittorio, si costituiva con il medesimo Controparte_1 difensore del ricorrente e aderiva alla ric e alle condizioni indicate in ricorso.
2. In data 18 dicembre 2024 il Giudice relatore rimetteva la causa al Collegio in considerazione dell'accordo raggiunto dalle parti.
3. La domanda e fondata e deve essere accolta. Dalle risultanze di causa emerge l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non piu tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. Tanto premesso, occorre rilevare che le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione, che qui si richiamano integralmente e che sono ritenute eque dal Tribunale;
in particolare, le parti hanno concordato quanto segue:
-la casa coniugale resta assegnata al sig. la resistente lascerà la Parte_1 stessa entro 60 gg dall'omologa;
-stante l'indipendenza economica delle parti, nulla viene stabilito in ordine al mantenimento da parte dell'uno in favore dell'altra;
-le parti si concedono reciproca autorizzazione al rilascio e rinnovo dei passaporti. Devono essere compiute le formalita di rito. Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, anche in virtu dell'accordo tra le parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – Prima Sezione Civile -, pronunciando definitivamente nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede: a) pronuncia la separazione personale dei coniugi nato a Parte_1
Salerno il 27.05.1953, C.F.: , CodiceFiscale_1 Controparte_1 nata a [...] CodiceFiscale_2 hanno contratto matrimonio concordatario nel Comune di Salerno;
b) dispone in conformità alle condizioni di separazione concordate tra le parti, richiamate e indicate in parte motiva;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Salerno per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Anno 1981, Atto n. 13, Parte II, Serie A); d) dichiara integralmente compensate le spese di lite. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 13 gennaio 2025 Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi