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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 05/05/2025, n. 219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 219 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA Oggetto
Fondo di Garanzia In nome del Popolo italiano Chiusura procedura concorsuale ex art 102 L.F. TRIBUNALE DI PERUGIA Mancanza di titolo giudiziale di accertamento del credito
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice Onorario di Pace dott. Paolo Sconocchia, nella causa civile iscritta al n. 613/2022 Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
(avv. Chiara Cammilletti) Parte_1
- ricorrente -
nei confronti di
(avv. Mirella Arlotta) CP_1
- convenuto - ha emesso, ai sensi dell'art. 429 c.p.c, all'udienza del 05 maggio 2025, leggendo la motivazione ed il dispositivo, la seguente
SENTENZA
Con ricorso iscritto a ruolo in data 12/07/2022 si è rivolto al Tribunale di Parte_1
Perugia chiedendo che venisse accertato il proprio diritto ad ottenere dal Fondo di Garanzia gestito dall' , il pagamento della somma complessiva di euro 23.675,99, richiesta a titolo CP_1
di TFR e retribuzioni non corrisposte, maturate nei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre 2017, nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato intrattenuto nel periodo dal
23/01/2012 al 15/09/2017 alle dipendenze della , Controparte_2
dichiarata fallita dal Tribunale di Tivoli con sentenza n. 46/2018.
A sostegno dell'iniziativa giudiziaria, dopo avere vanamente richiesto con insistenza alla propria ex datrice di lavoro il pagamento delle proprie spettanze, il ricorrente ha dedotto di essere venuto a conoscenza dell'apertura della suddetta procedura concorsuale provvedendo pertanto a depositare istanza di ammissione al passivo in data 29/07/2019; ha precisato che, tuttavia, la procedura concorsuale era stata poi chiusa con decreto ex art. 102 della L.F. del
15/03/2019, senza accertamento del passivo per mancanza di garanzie patrimoniali aggredibili.
Pag. 1 di 18 Lamenta di avere presentato una prima domanda amministrativa al Fondo di Garanzia, respinta dall' nel luglio del 2021 con la motivazione che la stessa doveva essere presentata “sulla CP_1 base dei requisiti previsti dall'art. 2, comma 5, L. 297/82, come da Msg. n. 1646/2017, Msg. n.
4302/2015 e Circolare n. 32/2010”.
Il ricorrente ha dedotto di avere, pertanto, inoltrato all' ricorso amministrativo CP_3
corredandolo di visure dei protesti e di due pignoramenti eseguiti nei confronti della ex datrice di lavoro da suoi colleghi di lavoro, rimasti infruttuosi, ma che l' aveva poi modificato CP_3
le ragioni del rigetto della domanda chiedendo anche la produzione di un titolo di accertamento giudiziale o esecutivo, cui era seguita poi la produzione sia del decreto ingiuntivo n. 59 emesso dal Tribunale di Tivoli in data 04/03/2022, sia, a seguito di ulteriore richiesta dell' del CP_1
31/03/2022, dei relativi atti di notifica eseguiti nei confronti della società e dello stesso legale rappresentante di essa, sia dell'esecutorietà del decreto di ingiunzione.
Lamenta che, nonostante ciò, l' aveva rigettato la richiesta a causa della mancata notifica CP_1 del decreto ingiuntivo, avendo l'Ufficiale Giudiziario dichiarato di non avere rinvenuto il destinatario, omettendo tuttavia l' di rilevare che nella relata di notifica era anche stato CP_1
precisato che “dalle informazioni assunte è emerso che la stessa ha cessato ogni propria attività da anni”.
Premessi tali profili di fatto, in punto di diritto, il ricorrente ha disquisito sui presupposti per l'accesso al Fondo di Garanzia nel caso di società di capitali non assoggettabile, per ragioni oggettivo e/o soggettive, alla disciplina fallimentare, come risultanti dall'art. 2, comma 5, della legge n. 297/1982.
In particolare, il ricorrente ha rimarcato che, nel caso di chiusura della procedura senza accertamento dello stato passivo, ai fini dell'intervento del Fondo di Garanzia sarebbe sufficiente la produzione all'Istituto di documentazione attestante il credito (di natura previdenziale e non retributiva), quale quella prodotta in sede di domanda di ammissione al passivo, dei flussi Uniemens e di eventuali dichiarazioni del datore di lavoro all'Agenzia delle
Entrate.
Ha lamentato il comportamento illegittimo tenuto dall'Ente oggi parte resistente che aveva proceduto a rigettare la richiesta di intervento del Fondo di Garanzia sulla base di Circolari interne contenenti interpretazioni della legge difformi rispetto alla volontà del legislatore e nonostante avesse ricevuto anche la documentazione sollecitata (vale a dire, i verbali di pignoramento negativo, il decreto ingiuntivo munito di formula esecutiva e la prova
Pag. 2 di 18 dell'avvenuta notifica del titolo giudiziale), richiedendo l'art. 2 comma quinto della succitata legge n. 297/1982, oltre al requisito di non fallibilità dell'impresa, solo un'azione esecutiva, totalmente o parzialmente infruttuosa, tale da palesare lo stato di decozione del datore di lavoro inadempiente.
Su tali basi, il ricorrente ha così concluso:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Perugia, in funzione del Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta, accogliere il presente ricorso e, conseguentemente, accertare e dichiarare il diritto del Sig. al percepimento del tfr ed Parte_1
emolumenti di fine rapporto, per la somma di euro 23.675,99, ovvero la diversa somma, maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, per tutti i motivi espressi in narrativa. Con vittoria di spese e compenso professionale del giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
In data 11/02/2025 si è costituito in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
Preliminarmente, ai sensi dell'art. 47 comma terzo del D.P.R. n. 639/1970, l' convenuto CP_3
ha eccepito la decadenza del ricorrente dalla possibilità di proporre azione giudiziaria, prevista per le prestazioni a carico della Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti di cui all'art. 24 legge n. 88/1989.
A tal proposito, l' ha esposto le ragioni per cui dovrebbe ritenersi decorso il termine CP_1
annuale previsto dalla suddetta norma, ancorato sugli articolati termini previsti dalla legge per l'esaurimento del procedimento amministrativo, tenuto conto della formazione del silenzio rifiuto rispetto alla domanda di intervento del Fondo di Garanzia (60 giorni), della proposizione del successivo ricorso amministrativo (90 giorni) e della successiva definizione del procedimento in sede amministrativa (90 giorni), termini non ampliabili neppure da un eventuale provvedimento tardivamente emesso dall'Istituto.
Nel merito, l' ha dedotto l'assenza dei requisiti per l'accesso da parte del ricorrente alla CP_1
tutela del Fondo di garanzia, evidenziando che il credito preteso non sarebbe stato oggetto di alcun accertamento giudiziale, non essendovi stata in sede di procedura concorsuale alcuna formazione dello stato passivo, né essendosi il lavoratore munito di un valido titolo esecutivo portante un accertamento dell'an e del quantum in sede giudiziale del credito per TFR e retribuzioni, avendo egli ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti di una società datrice di lavoro ormai inesistente per avvenuta cancellazione dal Registro delle Imprese, con
Pag. 3 di 18 conseguente sua notifica non andata a buon fine, comportante ai sensi dell'art. 644 del c.p.c. il venir meno della sua efficacia.
L' convenuto ha richiamato, a tal proposito, il disposto dell'art. 2, comma 5, della Legge CP_3
n. 297/1992 secondo cui:
“Qualora il datore di lavoro, non soggetto alle disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267, non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto, sempreché, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti. Il fondo, ove non sussista contestazione in materia, esegue il pagamento del trattamento insoluto.”.
Evidenziato che il rapporto di lavoro di cui è causa si era risolto in data 15/09/2017 mentre la presentazione del ricorso per decreto ingiuntivo era avvenuta nel 2022, l' ha sostenuto, in CP_1 ogni caso, l'infondatezza della domanda di pagamento dei crediti relativi alle retribuzioni degli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 1, del D.lgs.
n. 80/1992.
Sempre nel merito, in via subordinata, l' resistente ha evidenziato: CP_3
- che nel ricorso è stato richiesto, infondatamente, anche il pagamento della retribuzione del mese di giugno, non rientrante nel perimetro dell'intervento del Fondo di Garanzia, non richiesta con la presentazione della domanda in sede amministrativa, precisando che, sulla base delle buste paga allegate nell'ambito del procedimento amministrativo, la somma vantata a titolo di TFR è pari ad euro 9.075,03, mentre la somma che rientra nella tutela del Fondo di garanzia a titolo di crediti retributivi è pari ad euro 1888,33 quanto alla mensilità di luglio 2017, ad euro 1888,33 quanto alla mensilità di agosto ed euro 1015,11 quanto alla mensilità di settembre 2017;
- che, in ogni caso, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Decreto legislativo n. 80/1992, il Fondo di
Garanzia presta tutela entro un massimale pari a tre volte la misura massima della cassa integrazione mensile al netto delle trattenute;
- che l'importo dovuto a titolo di interessi deve essere portato in detrazione delle somme spettanti a ristoro del maggior danno derivante da svalutazione, ai sensi dell'art. 16, comma 6,
L. 30 dicembre 1991, n. 412, come modificato dall'art. 1, comma 783, L. 27 dicembre 2006, n.
296 e che “gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono tenuti a corrispondere gli
Pag. 4 di 18 interessi legali, sulle prestazioni dovute, a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per l'adozione del provvedimento sulla domanda, laddove quest'ultima risulti completa di tutti gli atti, documenti ed altri elementi necessari per l'avvio del possesso del procedimento, salvi i documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, già in possesso della pubblica amministrazione procedente o di altre pubbliche amministrazioni acquisibili
d'ufficio ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241,
e successive modificazioni. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta, gli interessi legali ed altri oneri accessori decorrono dalla data del suo perfezionamento”, con la conseguenza che, in caso di accoglimento della domanda, avendo il ricorrente comunicato ad il titolo CP_1 solo in sede di ricorso amministrativo, l'eventuale condanna alla corresponsione degli interessi venga fatta decorrere a decorrere dal 60° giorno dalla data dell'invio della predetta diffida;
- di essere tenuto, quale sostituto d'imposta, ad assoggettare la somma erogata alla tassazione vigente, con la conseguenza che l'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive, e quindi anche per il trattamento di fine rapporto, debbono essere effettuati al lordo delle ritenute fiscali.
Su tali premesse, l' convenuto ha così concluso: CP_3
“Voglia l'Ill.mo Giudice del lavoro adito, contrariis reiectis,
- in via principale: respingere il ricorso in quanto inammissibile e/o infondato in fatto ed in diritto;
Con vittoria di spese, funzioni ed onorari di causa, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., come modificato dall'art. 42, comma 11, d.l. 30 settembre 2003 n.269, convertito in legge n. 326/03.
- in via subordinata, salvo gravame: respingere la domanda in punto di interessi e rivalutazione ovvero dichiarare che interessi e rivalutazione sono dovuti a decorrere dalla statuizione, ed in ogni caso limitare la statuizione di condanna in punto di crediti diversi al tetto del massimale con l'espressa previsione che in ogni caso l'importo dovuto deve intendersi al lordo della tassazione vigente”.
In occasione dell'udienza di prima comparizione del 03/03/2025, le parti si sono riportate ai rispettivi atti difensivi;
peraltro, a precisazione delle proprie conclusioni, la difesa di parte ricorrente ha dato atto che la pretesa del lavoratore riguardo alle retribuzioni deve essere considerata circoscritta alla misura di legge, in tal modo adeguandosi a quanto prospettato sul punto dall' convenuto. CP_3
Pag. 5 di 18 La causa è stata rinviata all'odierna udienza di discussione, tenutasi mediante collegamento da remoto, con concessione a parte ricorrente di un termine per note difensive e a parte resistente di un successivo termine per repliche.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Preliminarmente, sulla base di quanto dedotto dalle parti e ricavabile dalla documentazione prodotta dalle difese, appare opportuna una ricostruzione delle varie circostanze di fatto rilevanti ai fini della decisione, rispetto alle quali è possibile osservare quanto segue:
- il ricorrente ha lavorato alle dipendenze della per Controparte_2
il periodo dal 23/01/2012 al 15/09/2017;
- non è in discussione tra le parti che il lavoratore non abbia ricevuto il pagamento delle mensilità e del TFR di cui è causa, come risultante dalle buste paga prodotte (doc. n. 1 del fascicolo di parte ricorrente;
doc. n. 3 del fascicolo di parte convenuta);
- venuto a conoscenza della sentenza n. 46/2018 del 28/11/2018 con cui il Tribunale di Tivoli ha dichiarato il fallimento della società datrice di lavoro, il ricorrente ha depositato in data
29/07/2019, istanza di ammissione al passivo datata 23/07/2019 (doc. n. 2 di parte ricorrente;
doc. n. 4 di parte convenuta);
- la procedura fallimentare era stata, però, già chiusa in data 15/03/2019 con decreto ex art. 102 della L.F., con cui è stato dichiarato il non luogo a procedere all'accertamento del passivo per la sostanziale insussistenza di beni immobili, mobili e di crediti (cfr. doc. n. 3 e n. 4 di parte ricorrente;
doc. n. 5 di parte resistente);
- in data 10/06/2020 (data ricavabile da quanto riportato nel successivo provvedimento di CP_1
rigetto del 08/07/2021) il ricorrente ha presentato domanda di intervento del Fondo di Garanzia per ottenere il pagamento del TFR e delle ultime tre retribuzioni non corrisposte dal Datore di lavoro, basandola sull'intervenuta dichiarazione di fallimento (cfr. doc. n. 5 e 6 di parte ricorrente;
doc. 2 e n. 6 di parte convenuta);
- con provvedimenti del 08/07/2021, l' ha rigettato l'istanza di intervento, sia con CP_1
riferimento al pagamento del TFR sia con riferimento al pagamento delle ultime tre mensilità, sulla considerazione che in caso di fallimento chiuso con decreto ex art. 102 della L.F., l'istanza dovesse essere presentata “sulla base dei requisiti previsti dall'art. 2, comma 5, L. 297/82, come da Msg. n. 1646/2017, Msg. n. 4302/2015 e Circolare n. 32/2010” (doc. n. 7 e n. 8 di parte convenuta);
Pag. 6 di 18 - il ricorrente, pertanto, ha presentato ricorso amministrativo in data 07/09/2021, richiamando l'esito negativo di precedenti procedure esecutive mobiliari esercitate nei confronti dell'ex datrice di lavoro da propri colleghi di lavoro in data 26/11/2015 e 04/09/2018 e visure sull'esistenza di protesti a carico della datrice di lavoro (doc. n. 7 di parte ricorrente);
- con una seconda domanda amministrativa, ricevuta dall' in data 18/10/2021, il CP_3
ricorrente ha reiterato la propria richiesta di intervento del Fondo di Garanzia, basandolo sull'esistenza delle succitate pregresse procedure esecutive mobiliari individuali e dell'esistenza di protesti (doc. n. 9 di parte resistente);
- come risultante da corrispondenza intercorsa con il legale del ricorrente nel mese di novembre del 2021, l' ha sollecitato l'istante a integrare la propria domanda amministrativa CP_3 mediante l'invio di una pronuncia giudiziale di accertamento del credito o di un titolo esecutivo
(doc. n. 10 di parte resistente);
- con successivi separati provvedimenti del 14/12/2021 l' ha rigettato anche la seconda CP_1
domanda di intervento del Fondo di Garanzia con la motivazione che i crediti per TFR e per
CD, oggetto dell'istanza, non risultavano accertati giudizialmente o mediante titolo esecutivo
(doc. n. 11 e n. 12 di parte resistente);
- avverso detti provvedimenti l'odierna parte ricorrente ha presentato ricorso amministrativo in data 07/03/2022, allegando copia del Decreto ingiuntivo n. 59 emesso dal Tribunale di Tivoli in data 04/03/2022 in accoglimento del ricorso monitorio datato 28/02/2022, al quale risulta essere stata allegata una visura camerale estratta in data 12/01/2022 secondo cui la società datrice di lavoro era ancora esistente ed attiva (doc. n. 12 e n. 13 di parte ricorrente;
doc. n. 13 di parte convenuta);
- in riscontro alla nota via pec del 31/03/2022, con cui l' , al fine della valutazione del CP_1
suddetto ricorso amministrativo, aveva sollecitato il ricorrente a integrare la propria istanza mediante produzione documentale, quest'ultimo ha fatto pervenire all'Istituto gli atti di notifica del decreto ingiuntivo, poi munito della dichiarazione di esecutorietà per mancata opposizione ex art. 647 del c.p.c. apposta in data 22/06/2022: dalla relativa relata del 25/03/2022, risulta che la notifica a mezzo del servizio postale del decreto ingiuntivo presso la sede sociale della datrice di lavoro ha avuto esito negativo non avendo l'addetto al recapito rinvenuto in loco la società in attività, mentre la notifica del titolo giudiziale presso il recapito in Deruta dell'amministratore unico e legale rappresentante risulta essere stata eseguita ai sensi dell'art. 140 Controparte_4
del c.p.c. mediante deposito, in data 28/04/2022, del plico presso la casa comunale di Deruta e
Pag. 7 di 18 successivo inoltro in data 29/04/2022 della prescritta raccomandata, ricevuta da , CP_5
familiare convivente del destinatario in data 04/05/2022 (doc. n. 14 di parte ricorrente);
- con provvedimento del 12/05/2022 il Comitato provinciale ha rigettato anche il ricorso CP_1 amministrativo del 07/03/2022 avente ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti del
14/12/2022 di rigetto dell'istanza di intervento del Fondo di Garanzia presentata in data
10/06/2020, sulla base dell'esito negativo della notifica del decreto ingiuntivo presso la sede legale della società datrice di lavoro e della conseguente perdita di efficacia del titolo giudiziale
(doc. n. 15 di parte ricorrente;
doc. n. 14 di parte convenuta).
CP_ Come sopra evidenziato, l' ha negato il diritto del ricorrente al pagamento del TFR e delle ultime tre mensilità in quanto – a fronte del decreto ex art. 102 L.F. con cui il Tribunale di
Tivoli ha chiuso la procedura concorsuale nei confronti della società datrice di lavoro senza accertamento del passivo per mancanza di garanzie patrimoniali aggredibili, nonché a fronte degli infruttuosi tentativi di esecuzione mobiliare espletati da colleghi di lavoro del ricorrente e dell'esistenza acclarata di protesti nei confronti della società datrice di lavoro, il ricorrente non si era munito di un provvedimento giudiziale di accertamento del proprio credito.
L'art. 2 della legge n. 297/1982 prevede che “È istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale il "Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto" con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 2120 del codice civile, spettante ai lavoratori o loro aventi diritto. Trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, reso esecutivo ai sensi dell'articolo 97 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero dopo la pubblicazione della sentenza di cui all'articolo 99 dello stesso decreto, per il caso siano state proposte opposizioni
o impugnazioni riguardanti il suo credito, ovvero dalla pubblicazione della sentenza di omologazione del concordato preventivo, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono ottenere
a domanda il pagamento, a carico del fondo, del trattamento di fine rapporto di lavoro e dei relativi crediti accessori, previa detrazione delle somme eventualmente corrisposte. Nell'ipotesi di dichiarazione tardiva di crediti di lavoro di cui all'articolo 101 del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, la domanda di cui al comma precedente può essere presentata dopo il decreto di ammissione al passivo o dopo la sentenza che decide il giudizio insorto per l'eventuale contestazione del curatore fallimentare….Qualora il datore di lavoro, non soggetto alle disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale,
Pag. 8 di 18 il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto, sempreché, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti. Il fondo, ove non sussista contestazione in materia, esegue il pagamento del trattamento insoluto …”. CP_ Ne consegue che il Fondo di Garanzia dell' effettua il pagamento del TFR a beneficio del lavoratore in luogo del datore di lavoro a condizione che il primo dimostri l'esistenza e la consistenza di un proprio credito, l'inutile sottoposizione ad esecuzione forzata del patrimonio del datore di lavoro e lo stato di insolvenza dello stesso.
La giurisprudenza ha chiarito che detto tentativo deve essere “serio ed adeguato”, tale non potendo essere considerato, ad esempio, il contegno del creditore che si sia limitato ad effettuare, con esito negativo, un tentativo di pignoramento mobiliare senza indagare la consistenza del patrimonio immobiliare del debitore ed agire di conseguenza.
In particolare, già con la sentenza del 2 aprile 2002, n. 4666, la Suprema Corte di Cassazione ha sancito il principio di diritto per cui "in caso di insolvenza del datore di lavoro non soggetto alle disposizioni della legge fallimentare, ai fini dell'accoglimento della domanda di intervento del fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto, istituito presso l' dall' art. 2 della CP_1
legge 29 maggio 1982, n. 297 grava sul lavoratore l'onere di dimostrare che, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata - che deve confermarsi all'ordinaria diligenza - per la realizzazione del relativo credilo, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti. A tal fine non basta l'esistenza di una mera parvenza di esecuzione, quale deve considerarsi l'inutile esperimento di un tentativo di pignoramento mobiliare presso il debitore, quando non risultino effettuate idonee ricerche sul debitore medesimo - nonché sugli altri soggetti personalmente e solidalmente obbligati ex art. 38 cod. civ., ove il debitore sia un'associazione non riconosciuta - in ordine alla eventuale titolarità, in capo allo stesso, di crediti verso terzi o di beni e diritti immobiliari seguite, se positive, da esecuzione forzata ai sensi, rispettivamente, degli artt. 543 segg. e 555 segg. cod. proc. civ.".
Detto principio (recentemente riaffermato anche con Ordinanza 4 aprile 2023 n. 9284) è stato richiamato dalla successiva sentenza n. 4783 del 28/03/2003, con cui la Corte di Cassazione ha evidenziato che “Il richiamo al concetto di "garanzie patrimoniali" stabilisce uno stretto legame tra l'art. 2, comma 5, e l'art. 2740 cod. civ., che assoggetta tutti i beni del debitore, presenti e futuri, alla funzione di garanzia dell'adempimento dell'obbligazione.
Pag. 9 di 18 Questo collegamento è incompatibile con una lettura della prima norma che faccia coincidere, in ogni caso, la realizzazione della preventiva escussione con l'inutile esperimento di un determinato procedimento esecutivo.
La sufficienza o meno della garanzia patrimoniale offerta dal debitore va, invece, commisurata alla globalità del suo patrimonio, con la conseguenza che l'infruttuoso esercizio di alcuno dei mezzi di espropriazione di cui ai Capi secondo, terzo e quarto del Titolo secondo del Libro terzo del codice di rito intanto può legittimare l'azione verso il Fondo, in quanto non esistano le condizioni per la proficua utilizzazione dell'altro mezzo”.
La Suprema Corte, richiamato il principio della necessità dell'ordinaria diligenza nell'esercizio di attività di esecuzione forzata elaborato da precedenti pronunce (cfr. Cass. nn. 4783 e 10953 del 2003), ha enunciato e ribadito il principio di diritto secondo cui “Il lavoratore, creditore del
t.f.r. nei confronti di datore di lavoro non soggetto a fallimento, per chiedere il pagamento del trattamento al Fondo di garanzia istituito presso l' è tenuto a verificare la mancanza o CP_1
l'insufficienza della garanzia del patrimonio del datore di lavoro con un serio tentativo di esecuzione. Qualora si prospetti la possibilità di ulteriori forme di esecuzione è tenuto ad esperire quelle che appaiano fruttuose secondo il principio dell'ordinaria diligenza, ma non è tenuto ad esperire azioni esecutive che appaiano infruttuose o aleatorie, quando, per queste ultime, i costi certi superino i benefici futuri, valutati secondo un criterio di probabilità” (Corte di Cassazione, Sezione L Civile, Sentenza 29 luglio 2004 n. 14447).
L'affermazione secondo cui “l'esperimento, da parte del singolo lavoratore, dell'esecuzione forzata per la realizzazione dei propri crediti di lavoro, previsto dalla Legge 29 maggio 1982,
n. 297, articolo 2, comma 5, e dal Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 80, articolo 2, comma 2, nei confronti del datore di lavoro inadempiente che non sia assoggettabile alle procedure concorsuali, costituisce, in linea di principio, un presupposto necessario per poter richiedere l'intervento del Fondo di garanzia istituito presso l' è stato successivamente CP_1 ancora ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha precisato che “Tale presupposto viene, peraltro, meno in tutti quei casi in cui l'esperimento dell'esecuzione forzata ecceda i limiti dell'ordinaria diligenza ovvero quando la mancanza o l'insufficienza delle garanzie patrimoniali del debitore debbano considerarsi provate in relazione alle particolari circostanze del caso concreto (cfr. Cass. 17 aprile 2007 n. 9108 cui adde, per lo stesso indirizzo ed in epoca più risalente, Cass. 29 luglio 2004 n. 14447 nonché Cass. 16 gennaio 2004 n. 625, per la precisazione che il lavoratore, creditore del trattamento di fine rapporto nei confronti di
Pag. 10 di 18 datore di lavoro non soggetto a fallimento, è tenuto a verificare la mancanza o l'insufficienza della garanzia del patrimonio del datore di lavoro attraverso un serio tentativo di esecuzione forzata e, qualora, eseguita infruttuosamente una forma di esecuzione, si prospetti la possibilità di ulteriori forme di esecuzione, è tenuto ad esperire quelle che, secondo l'ordinaria diligenza, si prospettino fruttuose, mentre non è tenuto ad esperire quelle che appaiano infruttuose o aleatorie, allorquando i loro costi certi si palesino superiori ai benefici futuri, valutati secondo un criterio di probabilità)” (Corte di Cassazione, Sezione L Civile, Sentenza 6 maggio 2008,
n. 11072; cfr. anche la già citata Cass., sez. lavoro, 14447/2004, nonché n. 11379/2008).
In sintesi, secondo la Suprema Corte di Cassazione “In caso di insolvenza del datore di lavoro non soggetto alle disposizioni della legge fallimentare, ai fini dell'accoglimento della domanda di intervento del fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto, istituito presso l' CP_1
ex art. 2 della l. n. 297 del 1982, grava sul lavoratore l'onere di dimostrare che le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti a seguito di un serio e adeguato esperimento dell'esecuzione forzata, comportante, in particolare, secondo l'uso della normale diligenza, la ricerca di beni presso i luoghi ricollegabili "de jure" alla persona del debitore, come ad esempio quelli della nascita, della residenza, del domicilio o della sede dell'impresa.
(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito fondata sul rilievo che il ricorrente si era limitato all'infruttuosa esecuzione mobiliare senza nulla documentare in ordine alla consistenza del patrimonio immobiliare del debitore).” (Cass., sez. lavoro, 17593/2016, appena già citata).
Disposizioni del medesimo tenore di quelle sopra richiamate con riguardo al T.F.R. sono contenute, per quanto concerne le ultime tre mensilità, nel combinato disposto degli artt. 1 e 2 del Decreto Legislativo n. 80/1992. CP_ Le prestazioni previdenziali poste a carico dell' sono finalizzate a porre i lavoratori dipendenti al riparo dal rischio costituito dall'insolvenza del datore di lavoro, sulla base di quanto prescritto dalla direttiva CE n. 80/987, successivamente modificata dalla fonte di pari rango n. 74/2002 ed estesa dal legislatore nazionale anche a fattispecie di insolvenza verificate al di fuori delle procedure concorsuali.
In particolare, l'art. 2 della fonte eurounitaria richiamata stabilisce che: “… Ai sensi della presente direttiva, un datore di lavoro si considera in stato di insolvenza quando è stata chiesta
l'apertura di una procedura concorsuale fondata sull'insolvenza del datore di lavoro, prevista dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di uno Stato membro, che
Pag. 11 di 18 comporta lo spossessamento parziale o totale del datore di lavoro stesso e la designazione di un curatore o di una persona che esplichi una funzione analoga…La presente direttiva non impedisce agli Stati membri di estendere la tutela dei lavoratori subordinati ad altre situazioni di insolvenza, come la cessazione di fatto dei pagamenti in forma permanente, stabilite mediante procedure diverse da quelle di cui al paragrafo 1 previste dal diritto nazionale”.
In sostanza, la tutela economica assicurata dal Fondo di Garanzia gestito dall' presuppone CP_1
l'insolvenza del datore di lavoro, prevedendo il ricorso da parte dell'interessato alle procedure concorsuali e, in subordine, all'esecuzione forzata individuale, al fine della dimostrazione dello stato di insolvenza del datore di lavoro inadempiente, con ciò ponendosi a carico del lavoratore l'onere probatorio di avere utilmente, ma vanamente, attivato con l'ordinaria diligenza tutte le dovute iniziative per la soddisfazione del proprio credito nei confronti del debitore.
Secondo la sentenza n. 4/2022 pubblicata il 14/01/2022, emessa da questo stesso Ufficio, in caso di non fallibilità del datore di lavoro e di impossibilità di utile esercizio di un'azione esecutiva individuale, “l'insolvenza ed il credito originario dell'assicurato possono e debbono essere verificati in giudizio mediante gli strumenti ordinari”; su tali presupposti, richiamati i principi contenuti in alcune pronunce di legittimità, con detta sentenza il giudice ha escluso “la necessità di esperire l'esecuzione forzata nel caso in cui … la stessa debba essere considerata del tutto superflua in quanto la prova della mancanza o l'insufficienza delle garanzie patrimoniali del debitore sia già stata acquisita”, essendo stato, in estrema sintesi, ritenuto non pretendibile a carico del lavoratore creditore il suddetto onere qualora il suo adempimento ecceda i limiti dell'ordinaria diligenza stante la dimostrata mancanza o insufficienza delle garanzie patrimoniali del debitore, sia che l'azione dovesse essere esercitata nei confronti del patrimonio societario sia che la stessa dovesse essere esercitata, ai sensi dell'art. 2495 del codice civile, nei confronti dei singoli soci.
Tale pronuncia è stata poi riformata in secondo grado con la sentenza n. 215/2022, emessa dalla
Corte d'Appello di Perugia in data 11/07/2022, prodotta dalla difesa in sede di CP_1
costituzione.
Nello specifico, la Corte d'Appello, pur condividendo lo spirito sotteso alla impugnata sentenza di apprestare una “tutela sostanziale” degli interessi del lavoratore, ha ritenuto che ciò “non trova corrispondenza nel sistema di garanzia costruito dal legislatore”.
Richiamate le finalità di carattere sociale alla base della disciplina sottesa all'Intervento del
Fondo di Garanzia rispetto al pagamento del credito di lavoro maturato e non adempiuto (TFR
Pag. 12 di 18 e/o ultime tre mensilità di retribuzione) la Corte territoriale ha evidenziato che essa si basa “sul necessario presupposto dell'esistenza di un titolo esecutivo giudiziale che quel credito del lavoratore abbia accertato in termini non più controvertibili ed in forza del quale, unitamente alla prova dell'avvenuto pagamento, l'Istituto possa poi valersi nei confronti del datore di lavoro rimasto inadempiente”.
Pur condividendo il principio, espresso recentemente anche da Cass. sez. lav. n. 14020/2020, secondo cui il criterio guida, costituito dall'ordinaria diligenza nell'esercizio dell'azione esecutiva individuale, debba tenere conto anche della economicità dell'azione di recupero, con conseguente esclusione della necessità da parte del lavoratore creditore di intraprendere o proseguire un'esecuzione antieconomica o aleatoria, anche alla luce della già acquisita la prova della mancanza o dell'insufficienza delle garanzie patrimoniali, la Corte d'Appello ha tuttavia evidenziato che detto principio giurisprudenziale presuppone comunque che il creditore abbia ottenuto un valido titolo esecutivo attestante l'esistenza di un incontrovertibile credito nei confronti del datore di lavoro tale da consentire, poi, all'Istituto previdenziale, soggetto terzo rispetto al rapporto di lavoro, di opporlo senza possibilità di contestazione al debitore a fondamento della successiva eventuale azione di surroga.
La Corte d'Appello ha, pertanto, ritenuto di ribadire il principio affermato nella giurisprudenza di legittimità, a cui invece il giudice di primo grado con la sentenza oggetto di impugnazione aveva ritenuto di non aderire, secondo cui “l'accertamento giurisdizionale della misura del credito retributivo in esito all'ammissione allo stato passivo ovvero la consacrazione in un titolo esecutivo conseguito nei confronti del datore di lavoro, lungi da costituire un onere inutile e inutilmente dispendioso per il lavoratore, costituisce piuttosto un presupposto letteralmente e logicamente necessario, oltreché coerente da un punto di vista sistematico, trattandosi di modalità necessaria per l'individuazione della misura stessa dell'intervento solidaristico del Fondo di garanzia, essendo l'ente previdenziale terzo rispetto al rapporto di lavoro inter partes ed essendo nondimeno la sua obbligazione modulata sul credito maturato in costanza di rapporto di lavoro” (così Corte di Cassazione n. 16249/2020).
Come già avvenuto con la precedente pronuncia n. 220/2023 del 21/07/2023 (anch'essa prodotta dalla difesa dell' ) ritiene lo scrivente di dover condividere i principi enunciati CP_1 dalla Corte d'Appello di Perugia, sopra sintetizzati.
Pag. 13 di 18 Va osservato che, non è in discussione che, nel caso in esame, la società datrice di lavoro sia risultata non assoggettabile al fallimento, essendone prova incontestata l'emissione del suddetto decreto ex art. 102 della L.F. .
Inoltre, oltre al fatto della cessazione del rapporto di lavoro e della mancata corresponsione del
TFR e delle ultime tre mensilità, deve considerarsi pacifico l'avvio, seppure da parte di colleghi del ricorrente, di infruttuosi pignoramenti mobiliari nei confronti della società datrice di lavoro, nonché della sua sottoposizione a protesti;
del resto, lo stesso decreto ex art. 102 della L.F., già di per sé, offre anche la prova del presupposto dell'insussistenza in capo al datore di lavoro di garanzie patrimoniali idonee a soddisfare il credito, che trova ulteriore conferma anche nel successivo rendiconto finale reso dal Curatore fallimentare in data 06/05/2019 (doc. n. 14 del fascicolo di parte ricorrente).
Sebbene nel caso di specie, deve ritenersi che, almeno al momento della notifica del Decreto ingiuntivo ottenuto dal ricorrente nei confronti della società datrice di lavoro quest'ultima risultasse, almeno formalmente, ancora in vita (vale a dire non cancellata dal Registro delle
Imprese pur a fronte di contrarie disposizioni di legge che ne prevedono espressamente la cancellazione dopo l'emissione da parte del Tribunale fallimentare del decreto ex art. 102 della
L.F. del 15/03/2010), appare anzitutto opportuno osservare che deve considerarsi ormai principio giurisprudenziale pacifico (cfr. Sezioni Unite della Corte di Cassazione, Sentenze n.
6070, 6071 e 6072 del 12 marzo 2013) che, a seguito della cancellazione della società dal registro delle imprese si verifica un fenomeno in senso lato successorio, in base al quale i soci subentrano all'Ente societario estinto nei rapporti obbligatori, analogamente a come l'erede subentra nei debiti che facevano capo al defunto.
Dalla ricostruzione in termini successori delle vicende conseguenti all'estinzione della società, la Corte di Cassazione ha fatto discendere conseguenze anche in merito ai profili più strettamente processuali applicando, ai giudizi interessanti la società estinta, la disciplina dettata dal c.p.c. per l'ipotesi della morte della persona fisica in caso di giudizio pendente e l'impossibilità per la società estinta di agire o di essere convenuta in giudizio, occorrendo che ad agire – o ad essere convenuti in giudizio – siano direttamente gli ex soci.
Peraltro, come già accennato, il caso di specie è caratterizzato, da un lato, dalla dichiarata chiusura della procedura concorsuale a carico della società datrice di lavoro senza accertamento del credito, ex art. 102 della L.F., e dall'altro lato dal fatto che quest'ultima non fosse stata ancora cancellata dal Registro delle Imprese al momento della notifica del Decreto ingiuntivo.
Pag. 14 di 18 Come pure già anticipato, il decreto ingiuntivo non risulta notificato alla società datrice di lavoro in quanto nella relativa relata del 25/03/2022 è certificato che la notifica a mezzo del servizio postale del decreto ingiuntivo presso la sede sociale della datrice di lavoro ha avuto esito negativo non avendo l'addetto al recapito rinvenuto in loco la società in attività.
Invece, la notifica del titolo è stata eseguita presso il recapito in Deruta dell'amministratore unico e legale rappresentante ai sensi dell'art. 140 del c.p.c. mediante deposito, Controparte_4
in data 28/04/2022, del plico presso la casa comunale di Deruta e successivo inoltro in data
29/04/2022 della prescritta raccomandata, ricevuta da , familiare convivente del CP_5
destinatario in data 04/05/2022 (doc. n. 14 di parte ricorrente).
Occorre, pertanto, verificare se tale notifica possa considerarsi valida ai fini dell'accertamento dell'esistenza di quell'accertamento giudiziale esecutivo richiesto dalla normativa e dalla giurisprudenza sopra richiamata al fine di riconoscere al lavoratore la tutela economica apprestata dal Fondo di Garanzia.
Infatti, l'art. 644 del c.p.c. prevede che “Il decreto di ingiunzione diventa inefficace qualora la notificazione non sia eseguita nel termine di sessanta giorni dalla pronuncia, se deve avvenire nel territorio della Repubblica, e di novanta giorni negli altri casi;
ma la domanda può essere riproposta”; ed è sulla base di tale norma che in data 12/05/222 l' ha rigettato il ricorso CP_1
amministrativo conseguente al rigetto della seconda domanda di intervento del Fondo di
Garanzia, ritenendo che non esistesse alcuna notifica del decreto ingiuntivo.
L'art. 145 del c.p.c. prevede la possibilità che la notificazione alle persone giuridiche “può anche essere eseguita, a norma degli articoli 138, 139 e 141, alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale”.
In altri termini, la suddetta previsione ritiene valida ed efficace nei confronti delle persone giuridiche la notifica ove la stessa sia eseguita alla persona fisica che la rappresenta, purché nelle varie forme della notificazione, per così dire “diretta”, prevista dagli articoli 138, 139 e
141 del c.p.c.; non è invece contemplata la possibilità che detta notifica possa avvenire ai sensi dell'art. 140 del c.p.c., con la conseguenza che, nel caso di specie, la notifica eseguita per irreperibilità ex art. 140 del c.p.c. nei confronti dell'amministratore unico e legale rappresentante della società ex datrice di lavoro non soddisfa i requisiti dell'art. 145 del c.p.c., nella parte sopra richiamata e, pertanto, non può essere valorizzata nei termini di un valido atto di notifica nei confronti della società.
Pag. 15 di 18 In assenza di una notificazione nei confronti della società (ma, per ipotesi, a voler ipotizzare l'avvenuta cancellazione della società dal Registro delle Imprese e la redazione di un bilancio finale di liquidazione, difetterebbe anche la notificazione nei confronti dei soci, eventualmente responsabili ex art. 2495 del Codice civile), pur a fronte dell'intervenuta apposizione dell'attestazione di esecutorietà (evidentemente, rilasciata dal giudice del monitorio di Tivoli sulla base della notificazione eseguita ex art. 140 del c.p.c. nei confronto del legale rappresentante della società datrice di lavoro) deve concludersi per l'inefficacia, ex l'art. 644 del c.p.c., del decreto di ingiunzione n. 59 emesso dal Tribunale di Tivoli in data 04/03/2022, con conseguente rigetto del ricorso nel merito.
Per dovere di completezza argomentativa, ritiene lo scrivente che non colga nel segno il richiamo operato dalla difesa del ricorrente ai principi contenuti nella sentenza della Corte di
Cassazione, Sezione L Civile, 29 gennaio 2025, n. 2101 in quanto, al di là dell'apparente significato ricavabile dalla massima citata dalla difesa, la stessa conferma in più punti che, ai fini dell'accesso al Fondo di Garanzia , è richiesto che la parte interessante produca un CP_1
accertamento giudiziale del proprio credito.
Infatti in detta pronuncia, emessa con riferimento alla diversa ipotesi della sopravvenuta revoca della sentenza di fallimento relativamente ad una procedura in cui, però, era stata già effettuata la verifica del credito, è espressamente ribadito che “
8.7. I requisiti che devono sussistere per ottenere l'intervento del Fondo sono, dunque, l'insolvenza del datore di lavoro e la verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo o all'esito di procedura esecutiva.
8.6. In sostanza la condizione necessaria per adire il fondo è che il credito sia stato accertato
(vuoi con ammissione al passivo fallimentare, vuoi per effetto di accertamento cui sia seguita una azione esecutiva infruttuosa nei confronti del datore di lavoro) e che evidentemente sia rimasto insoluto.
…
9.1. Il diritto non si perfeziona con la cessazione del rapporto di lavoro ma al verificarsi dei presupposti previsti dalla citata legge che sono: l'insolvenza del datore di lavoro;
la verifica dell'esistenza e della misura del credito in sede di ammissione al passivo ovvero all'esito di procedura esecutiva.
9.2. Prima che si siano verificati tali presupposti, nessuna domanda di pagamento può essere rivolta all' tanto che si è ritenuto, ad esempio, che non possa decorrere la prescrizione CP_1
Pag. 16 di 18 del diritto del lavoratore nei confronti del Fondo di garanzia (cfr. Cass. n. 16617 del 2011, n.
12971 del 2014, n. 20547 del 2015, n. 17643 del 2020)”.
In sostanza, con questa pronuncia la Suprema Corte di Cassazione ha inteso, principalmente, dare una risposta al quesito “… se, una volta che si sia instaurato il rapporto previdenziale con il Fondo costituito presso l' nel ricorso dei presupposti per ottenere il suo intervento, il CP_1
diritto alla prestazione possa venir meno per effetto della sopravvenuta revoca della sentenza di fallimento”, ed ha concluso nel senso che di seguito viene sintetizzato:
“laddove il credito sia stato ammesso al passivo, il presupposto per ottenere la prestazione debba ritenersi accertato atteso che, peraltro, in tale frangente al lavoratore è preclusa l'azione esecutiva nei confronti del datore di lavoro.
… una volta validamente instaurato il rapporto previdenziale per effetto della domanda presentata nel ricorso dei presupposti di legge il diritto alla prestazione è perfetto e non può venir meno a cagione del sopravvenuto accertamento della insussistenza delle condizioni di fallibilità della società.
10.7. Va rilevato infatti che in tale contesto il credito vantato e chiesto al Fondo è stato accertato nell'ambito della procedura fallimentare e non era esigibile, medio tempore, dal lavoratore l'esercizio di una diversa e distinta azione esecutiva nei confronti della società che, come ricordato, a quel momento era in stato di fallimento.
10.8. L'art. 18 della legge fallimentare prevede che in caso di revoca del fallimento sono fatti salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura, il che salvo
l'accertamento del credito effettuato.
10.9. Nella specie si tratta "di rivendicazioni economiche operate dai creditori dell'imprenditore sul presupposto di una sentenza dichiarativa del fallimento nelle more caducata". Occorre allora considerare che, come detto, a seguito del fallimento della società
e dell'ammissione al passivo del credito i lavoratori non avevano altra possibilità se non quella di rivolgersi al Fondo di garanzia per ottenere quanto loro spettante atteso che non era loro consentito di aggredire altrimenti il patrimonio della datrice di lavoro al fine di ottenere la certificazione dell'insolvenza. L'ammissione al passivo dei crediti da parte della curatela aveva, al momento in cui era stata disposta, piena efficacia accertativa e certificativa che
l'INPGI non poteva disconoscere dovendo dar corso, perciò, alla domanda dei lavoratori.
Pag. 17 di 18 11. Erra perciò la Corte territoriale nel far retroagire sull'accertamento del credito effettuato la revoca della dichiarazione di fallimento restando fermo invece lo stesso per i fini di cui alla domanda di riconoscimento del credito da parte del Fondo di garanzia”.
In sintesi, la Suprema Corte, ai fini dell'accesso al Fondo di Garanzia da parte del lavoratore, ha concluso che il requisito dell'accertamento giudiziale, nell'an e nel quantum, del credito di natura previdenziale può ritenersi soddisfatto con la sua ammissione al passivo, pur a fronte di una sentenza di fallimento poi revocata.
Nella fattispecie oggetto del presente giudizio, invece, per quanto sopra esposto, non vi è stato alcun accertamento giudiziale del credito, neppure in sede fallimentare, atteso che nel momento in cui il ricorrente ha depositato l'istanza di ammissione al passivo la procedura concorsuale risultava già chiusa, oltretutto ex art. 102 della L.F. senza accertamento del passivo.
Ne deriva il rigetto del ricorso.
La definizione del giudizio nel merito assorbe ogni altra questione e/o eccezione sollevata dalle parti.
Nonostante la sostanziale soccombenza del ricorrente, anche alla luce della nota Sentenza della
Corte Costituzionale n. 77/2018, la regolazione delle spese di lite, come anche osservato dalla
Corte d'Appello di Perugia nella succitata sentenza, deve tenere conto della complessità delle opzioni ermeneutiche in discussione e dell'assoluta peculiarità della fattispecie concreta, con conseguente lori integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Perugia, sezione lavoro, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita, definitivamente pronunciando:
- respinge il ricorso proposto da;
Parte_1
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Perugia, 05 maggio 2025
Il Giudice Onorario di Pace
Paolo Sconocchia
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