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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 31/03/2025, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
Proc. n.52/2021 R.G.
Repubblica Italiana In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Lecce _ Sezione Distaccata di Taranto
Sezione Lavoro
Composta dai seguenti Magistrati:
- dr. Annamaria Lastella Presidente relatore
- dr. Rossella Di Todaro Consigliere
- dr. Maria Filippa Leone Consigliere ausiliario ha emesso la seguente
SENTENZA
all'esito della discussione orale tenutasi all'udienza del 26 marzo 2025, nella causa avente ad oggetto “ricostituzione pensione”,
tra
, in persona del legale rappresentante p.t., rappr. e dif. da avv. Francesca Romana Belli, Pt_1
Giuseppe Maggio e Gain Mario Rambaldi
Appellante contro
Appellato CP_1
Motivi della decisione
Con ricorso in appello depositato in Cancelleria in data 17 febbraio 2021 l' , in persona del Pt_1 legale rappresentante p.t., impugnava la sentenza resa in data 10 novembre 2020 con cui il Giudice del lavoro di Taranto aveva riconosciuto il diritto di alla ricostituzione della CP_1 pensione in godimento così disponendo: “Dichiara il diritto dell'istante alla riliquidazione della pensione Vo 13004151 in godimento dall'1.10.2000 sulla base di un rateo mensile iniziale di euro 749,98 invece di euro 682,85 e condanna l' a corrispondere all'istante i relativi ratei Pt_1 differenziali, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, nei limiti di cui all'art. 16 co. 6 l. 30.12.1991 n. 412, sui ratei arretrati;
condanna l' a rifondere all'istante le spese di causa, Pt_1 liquidate in euro 900,00 per compensi professionali oltre rimborso spese forfettarie in misura del
15%, iva e cap, con distrazione in favore dei procuratori anticipanti avv.ti Marcello Carano e Luca Maraglino”.
All'udienza del 26 marzo 2025 nessuno è comparso, e non vi è prova della notifica all'appellato del ricorso in appello e del decreto di fissazione udienza, né in telematico né in cartaceo;
la causa è stata decisa con lettura in udienza del dispositivo.
---***---***--- L'appello è improcedibile, in quanto:
1 nel processo del lavoro si è in presenza di un sistema, caratterizzato da una propria fase iniziale, incentrata sul deposito del ricorso, che è suscettibile di effetti prodromici e preliminari, suscettibili però di stabilizzarsi solo in presenza di una valida vocatio in jus, cui non può pervenirsi attraverso l'applicazione degli artt. 291 e 421 c.p.c. nell'ipotesi di un atto mai compiuto o giuridicamente inesistente, non esistendo una disposizione che consenta al giudice di fissare un termine per la notificazione, mai effettuata, del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, e non essendo consentito, nel silenzio normativo, allungare - con condotte omissive prive di valida giustificazione e talvolta in modo sensibile - i tempi del processo, sì da disattendere il principio della sua "ragionevole durata";
in definitiva, ove al deposito dell'atto introduttivo non sia seguita la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, occorre definire il giudizio con una sentenza di mero rito, dichiarando l'improcedibilità del ricorso stesso, non potendo più il processo proseguire per non essere consentita - in ragione del principio costituzionalizzato della
"ragionevole durata" del processo - la fissazione di un nuovo termine per la notificazione, mai in precedenza effettuata, del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, attesa l'inapplicabilità
in tale caso degli artt. 291 e 421 c.p.c.;
né rileva il carattere ordinatorio del termine di notificazione di cui all'originario decreto di fissazione dell'udienza, atteso che la differenza tra termini "ordinatori" e termini "perentori" risiede nella prorogabilità o meno dei primi, perché mentre i termini perentori non possono in alcun caso "essere abbreviati o prorogati, nemmeno sull'accordo delle parti" (art. 153 c.p.c.), in relazione ai termini ordinatori è consentito, di contro, al giudice di disporre la loro abbreviazione o proroga, finanche d'ufficio, sempre però "prima della scadenza" (art. 154 c.p.c.), sicchè una volta scaduto il termine ordinatorio senza che si sia avuta una proroga si determinano, per il venir meno del potere di compiere l'atto, conseguenze analoghe a quelle ricollegabili al decorso del termine perentorio.
Per tali motivi il ricorso va dichiarato improcedibile.
Nulla per le spese di lite, trattandosi di pronuncia in rito.
Sussistono le condizioni per il pagamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Infatti secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, il raddoppio del contributo unificato
2 si applica anche nel caso in cui il ricorso sia dichiarato inammissibile o improcedibile (tra le tante, Cass. 18 ottobre 2022 n. 30702)
p.q.m.
Dichiara improcedibile l'appello.
Nulla per le spese.
Dichiara la sussistenza delle condizioni per il pagamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Taranto, 26 marzo 2025 Il Presidente relatore
Dr. Annamaria Lastella
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Repubblica Italiana In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Lecce _ Sezione Distaccata di Taranto
Sezione Lavoro
Composta dai seguenti Magistrati:
- dr. Annamaria Lastella Presidente relatore
- dr. Rossella Di Todaro Consigliere
- dr. Maria Filippa Leone Consigliere ausiliario ha emesso la seguente
SENTENZA
all'esito della discussione orale tenutasi all'udienza del 26 marzo 2025, nella causa avente ad oggetto “ricostituzione pensione”,
tra
, in persona del legale rappresentante p.t., rappr. e dif. da avv. Francesca Romana Belli, Pt_1
Giuseppe Maggio e Gain Mario Rambaldi
Appellante contro
Appellato CP_1
Motivi della decisione
Con ricorso in appello depositato in Cancelleria in data 17 febbraio 2021 l' , in persona del Pt_1 legale rappresentante p.t., impugnava la sentenza resa in data 10 novembre 2020 con cui il Giudice del lavoro di Taranto aveva riconosciuto il diritto di alla ricostituzione della CP_1 pensione in godimento così disponendo: “Dichiara il diritto dell'istante alla riliquidazione della pensione Vo 13004151 in godimento dall'1.10.2000 sulla base di un rateo mensile iniziale di euro 749,98 invece di euro 682,85 e condanna l' a corrispondere all'istante i relativi ratei Pt_1 differenziali, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, nei limiti di cui all'art. 16 co. 6 l. 30.12.1991 n. 412, sui ratei arretrati;
condanna l' a rifondere all'istante le spese di causa, Pt_1 liquidate in euro 900,00 per compensi professionali oltre rimborso spese forfettarie in misura del
15%, iva e cap, con distrazione in favore dei procuratori anticipanti avv.ti Marcello Carano e Luca Maraglino”.
All'udienza del 26 marzo 2025 nessuno è comparso, e non vi è prova della notifica all'appellato del ricorso in appello e del decreto di fissazione udienza, né in telematico né in cartaceo;
la causa è stata decisa con lettura in udienza del dispositivo.
---***---***--- L'appello è improcedibile, in quanto:
1 nel processo del lavoro si è in presenza di un sistema, caratterizzato da una propria fase iniziale, incentrata sul deposito del ricorso, che è suscettibile di effetti prodromici e preliminari, suscettibili però di stabilizzarsi solo in presenza di una valida vocatio in jus, cui non può pervenirsi attraverso l'applicazione degli artt. 291 e 421 c.p.c. nell'ipotesi di un atto mai compiuto o giuridicamente inesistente, non esistendo una disposizione che consenta al giudice di fissare un termine per la notificazione, mai effettuata, del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, e non essendo consentito, nel silenzio normativo, allungare - con condotte omissive prive di valida giustificazione e talvolta in modo sensibile - i tempi del processo, sì da disattendere il principio della sua "ragionevole durata";
in definitiva, ove al deposito dell'atto introduttivo non sia seguita la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, occorre definire il giudizio con una sentenza di mero rito, dichiarando l'improcedibilità del ricorso stesso, non potendo più il processo proseguire per non essere consentita - in ragione del principio costituzionalizzato della
"ragionevole durata" del processo - la fissazione di un nuovo termine per la notificazione, mai in precedenza effettuata, del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, attesa l'inapplicabilità
in tale caso degli artt. 291 e 421 c.p.c.;
né rileva il carattere ordinatorio del termine di notificazione di cui all'originario decreto di fissazione dell'udienza, atteso che la differenza tra termini "ordinatori" e termini "perentori" risiede nella prorogabilità o meno dei primi, perché mentre i termini perentori non possono in alcun caso "essere abbreviati o prorogati, nemmeno sull'accordo delle parti" (art. 153 c.p.c.), in relazione ai termini ordinatori è consentito, di contro, al giudice di disporre la loro abbreviazione o proroga, finanche d'ufficio, sempre però "prima della scadenza" (art. 154 c.p.c.), sicchè una volta scaduto il termine ordinatorio senza che si sia avuta una proroga si determinano, per il venir meno del potere di compiere l'atto, conseguenze analoghe a quelle ricollegabili al decorso del termine perentorio.
Per tali motivi il ricorso va dichiarato improcedibile.
Nulla per le spese di lite, trattandosi di pronuncia in rito.
Sussistono le condizioni per il pagamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Infatti secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, il raddoppio del contributo unificato
2 si applica anche nel caso in cui il ricorso sia dichiarato inammissibile o improcedibile (tra le tante, Cass. 18 ottobre 2022 n. 30702)
p.q.m.
Dichiara improcedibile l'appello.
Nulla per le spese.
Dichiara la sussistenza delle condizioni per il pagamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Taranto, 26 marzo 2025 Il Presidente relatore
Dr. Annamaria Lastella
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