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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/07/2025, n. 6180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6180 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 22364/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE IX CIVILE
Il Tribunale di Milano riunito in Camera di Consiglio in persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Cattaneo Anna Presidente
Dott.ssa De Luca Fulvia Giudice
Dott.ssa Di Peppe Valentina Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
08/06/2022, assunto in decisione all'udienza del 04/06/2025 e discusso nella Camera di Consiglio del
25/06/2025 da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], assistita Parte_1 C.F._1
e difesa dall'avv. Porqueddu Ilaria presso il cui studio – sito in Milano, via Lattuada n. 20 – è elettivamente domiciliata,
RICORRENTE contro
(C.F. , nato a [...] il [...], assistito e difeso CP_1 C.F._2 dall'avv. Cinque Giovanni presso il cui studio – sito in Milano, piazza IV Novembre n. 7 – è elettivamente domiciliato,
RESISTENTE
OGGETTO: separazione giudiziale
Atti ritualmente comunicati al PM presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data
28/06/2022.
pagina 1 di 12 PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI
1) i coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto come da ordinanza del Presidente in data 21.2.2023.
2. I figli minori , e restano affidati ad entrambi i genitori con collocamento prevalente Per_1 Per_2 Per_3 presso la madre nella casa di Milano, via Vittor Pisani n. 2, anche ai fini della residenza anagrafica. La madre eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale con riferimento alle decisioni relative all'istruzione dei figli.
3. Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli come segue, salvi diversi accordi tra i genitori: - ogni lunedì pomeriggio prelevandoli da scuola al termine delle lezioni e riconducendoli presso la casa materna entro le ore
19.00; in tale giornata il padre si occuperà in ogni caso di accompagnare e prelevare i minori dalle eventuali attività sportive/ricreative pomeridiane;
- a fine settimana alternati, dal venerdì al termine delle lezioni scolastiche alla domenica sera, conducendo i figli per i pernottamenti del venerdì e del sabato presso
l'abitazione di RI (PV) nella quale egli si è trasferito, con riaccompagnamento presso la casa materna a
Milano entro e non oltre le ore 19.00 della domenica;
- per metà delle vacanze scolastiche natalizie alternando annualmente con la madre il primo ed il secondo periodo, comprensivi rispettivamente del giorno di Natale e del Capodanno;
- ad anni alterni con la madre durante le vacanze scolastiche pasquali e di carnevale;
- durante le vacanze scolastiche estive per tre settimane, anche eventualmente consecutive, nei periodi da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno.
4. La casa coniugale di Milano, via Vittor Pisani n. 2, di proprietà esclusiva della dr.ssa resta Pt_1 assegnata a quest'ultima completa dei mobili e degli arredi in essa contenuti, anch'essi di esclusiva proprietà della moglie. Il signor dà atto di avere ultimato l'asporto da tale casa di tutti i propri oggetti e beni CP_1 personali.
5. Il padre contribuirà al mantenimento dei tre figli, con decorrenza dal mese di aprile 2025, mediante versamento dell'importo mensile di € 2.500,00 (da imputarsi nella misura di 1/3 a ciascun figlio), da corrispondere alla dr.ssa a mezzo bonifico bancario (IBAN [...]) in via Pt_1 anticipata entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat del costo della vita
(prima rivalutazione aprile 2026 - base aprile 2025).
6. Il padre terrà inoltre a proprio carico nella misura del 50% le spese straordinarie dei figli, da ritenersi comprensive anche dei costi della mensa scolastica. Per l'individuazione delle ulteriori spese, che richiedano o non richiedano il preventivo consenso, per le modalità di accordo sulle stesse e per i termini del loro rimborso, le parti fanno riferimento alle “Linee guida spese extra assegno di mantenimento per i figli minori” approvate in data 22.11.2017 dalla Corte d'Appello di Milano e dal Tribunale di Milano, e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti
a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal pagina 2 di 12 Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy1scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. Le parti concordano che le rette della scuola tedesca attualmente frequentata dai tre figli restino ad esclusivo carico della madre a far tempo dal mese di aprile 2025. Le parti concordano inoltre, con riferimento ai corsi sportivi dei figli, che gli stessi siano individuati di anno in anno per ciascun minore, con suddivisione tra i genitori del costo di iscrizione e delle relative attrezzature.
7. In caso di inadempimento del signor all'obbligo di pagamento dell'assegno mensile e delle spese CP_1 straordinarie dei figli, di cui ai precedenti punti 5) e 6), i relativi importi verranno corrisposti dal padre del signor signor il quale ha prestato garanzia con separata dichiarazione sottoscritta CP_1 CP_2 in data 30.4.2025.
8. Il signor si impegna a corrispondere alla dr.ssa l'importo di € 6.632,00, a titolo di CP_1 Pt_1 rimborso pro quota delle spese straordinarie anticipate dalla madre per i figli nel periodo maggio 2024-gennaio
2025, mediante bonifico bancario in 4 rate mensili di € 1.500,00 ciascuna da corrispondere rispettivamente entro le date del 5.5, 5.6, 5.7 e 5.8.2025, ed una quinta rata di € 632,00 da corrispondere entro il 5.9.2025 sempre a mezzo bonifico bancario.
9. Le parti concordano che l'Assegno Unico corrisposto dall'INPS con riferimento ai tre figli venga percepito integralmente dalla dr.ssa Pt_1
10. Il padre si impegna a mantenere in essere per i tre figli, rinnovandola alle scadenza, l'assicurazione sanitaria Axa n. 404525162 attualmente in essere.
11. Ciascuno dei coniugi dichiara di rinunciare alla domanda di addebito rispettivamente formulata in giudizio. pagina 3 di 12 12. Le parti dichiarano reciprocamente di incondizionatamente rimettere sin d'ora le querele eventualmente da esse l'una contro l'altra presentate sino alla data di sottoscrizione del presente documento, nonché di reciprocamente accettare sin d'ora incondizionatamente le predette remissioni, con rinuncia a qualsiasi richiesta di rimborso di eventuali spese, impegnandosi a rinnovare senza ritardo queste dichiarazioni, nelle forme eventualmente richieste dalla legge. Ugualmente si impegnano reciprocamente a non opporsi a eventuali richieste di archiviazione per i sopraddetti eventuali procedimenti pendenti, a non esercitarvi attività difensiva e
a non costituirsi parte civile.
13. Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti con espressa rinuncia da parte del signor alla domanda di assegno di mantenimento dallo stesso formulata nell'ambito del giudizio di separazione, CP_1 così come alla domanda risarcitoria parimenti formulata. Le stesse parti dichiarano di non avere più nulla reciprocamente a pretendere per qualsivoglia titolo, ragione o causa anche connessa alla pregressa convivenza matrimoniale.
14. I genitori si danno reciprocamente assenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi documenti validi per l'espatrio anche con riferimento ai tre figli minori.
15. Le parti si impegnano a sottoscrivere, contestualmente alla sottoscrizione del presente accordo, ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ricorrendone i presupposti di legge, alle medesime condizioni qui indicate.
16. Le spese legali del procedimento di separazione R.G. 22364/2022 sono integralmente compensate tra le parti.
***
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 08/06/2022, – dando atto di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con in ID (PV) il 31/05/2008 (anno 2008, n. 4, parte II, CP_1 serie A), dal quale sono nati i figli (nato il [...]), (nata il [...]) e Per_1 Per_2 Per_3
(nato il 16712/2017) – chiedeva al Tribunale di Milano: - di dichiarare la separazione personale dei coniugi, con addebito della separazione al marito ex art. 151 comma 2 c.c.; - di disporre l'affido esclusivo dei figli minori alla madre, con collocamento prevalente presso la stessa e con frequentazioni padre-figli alla presenza della madre o di terzi di fiducia;
- di assegnare la casa familiare sita in Milano, via Vittor Pisani n. 2 alla ricorrente;
- di stabilire l'obbligo a carico del padre di contribuire al mantenimento dei figli nella misura complessiva di euro 4.500,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
Con memoria difensiva del 11/11/2022 si costituiva in giudizio il quale aderiva alla CP_1 domanda di separazione e chiedeva al Tribunale adito: - di addebitare la separazione alla moglie, con conseguente condanna al risarcimento del danno patito dal resistente a fronte delle violazioni dei doveri coniugali poste in essere della moglie;
- di affidare i figli minori in via esclusiva al padre, con collocamento prevalente presso lo stesso nella casa familiare;
- di stabilire l'obbligo a carico del padre di contribuire al mantenimento dei figli nella misura complessiva di euro 3.000,00 mensili, oltre al pagina 4 di 12 pagamento integrale delle spese straordinarie;
- di porre a carico della moglie un assegno di mantenimento a favore del marito.
Sentite le parti all'udienza del 24/01/2023, con ordinanza del 21/02/2023 il Presidente f.f. all'epoca procedente autorizzava le parti a vivere separate con l'obbligo del rispetto reciproco;
confermava l'affido condiviso dei figli minori a entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre e regolamentava le frequentazioni padre-figli a weekend alternati, oltre a un pomeriggio infrasettimanale;
assegnava la casa familiare alla ricorrente e stabiliva un contributo paterno al mantenimento dei figli pari ad euro 1.800,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
rigettava la domanda del marito volta ad ottenere un assegno per sé; nominava se stesso giudice istruttore per il prosieguo del giudizio.
All'esito dell'udienza del 22/06/2023, le parti chiedevano l'emissione di sentenza parziale sullo status, con concessione all'esito dei termini ex art. 183 c.p.c.; il Giudice istruttore rimetteva, dunque, la causa al Collegio per la decisione in punto di status;
Con sentenza non definitiva n. 5503/2023 emessa in data 28/06/2023 e pubblicata in data
03/07/2023, il Tribunale di Milano dichiarava la separazione personale dei coniugi Parte_1
e, con ordinanza emessa nella medesima data, il Tribunale rimetteva la causa sul
[...] CP_1 ruolo, assegnando i termini ex art. 183 c.p.c.
Con ordinanza istruttoria del 15/01/2024, il Giudice istruttore ammetteva i capitoli di prova per testi articolati dalla ricorrente sui soli capi da 14 a 21, 24 e 30, abilitando il resistente alla prova contraria diretta;
ordinava alle parti il deposito di documentazione reddituale integrativa, riservando all'esito la decisione sulle domande di indagini tributarie;
rigettava le restanti richieste istruttorie delle parti.
Alle udienze del 29/03/2024 e del 24/05/2024, il GOT delegato provvedeva all'escussione dei testi citati, rimettendo all'esito la causa al Giudice istruttore per quanto di sua competenza che, con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 27/08/2024, rigettava la richieste istruttorie residue delle parti, disponeva l'aggiornamento delle rispettive produzioni reddituali e fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni a trattazione cartolare.
Con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 28/03/2025, il Giudice istruttore – lette le note depositate dalle parti contenenti le conclusioni – assegnava i termini ex art. 190 c.p.c., rimettendo all'esito la causa al Collegio per la decisione.
Con successiva istanza congiunta depositata in data 9/05/2025, le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo complessivo a definizione del presente giudizio, chiedendo dunque al Tribunale pagina 5 di 12 di provvedere in conformità di tale accordo, con revoca dei termini ex art. 190 c.p.c. già assegnati;
il
Giudice istruttore disponeva in conformità e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
La causa veniva discussa nella Camera di Consiglio del 25/06/2025.
***
Ciò premesso, reputa il Collegio di poter decidere su tutte le domande proposte nei termini dell'accordo raggiunto dalle parti, dando atto della pronuncia di separazione dei coniugi con sentenza non definitiva n. 5503/2023 emessa in data 28/06/2023 e pubblicata in data 03/07/2023.
Sulle reciproche domande di addebito della separazione
Nulla deve essere disposto in ordine alle rispettive domande di addebito delle parti, cui le stesse hanno rinunciato in sede di precisazione delle conclusioni congiunte.
Sulla responsabilità genitoriale
Rispetto alle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale, le parti hanno concordato le seguenti condizioni:
“I figli minori , e restano affidati ad entrambi i genitori con collocamento Per_1 Per_2 Per_3 prevalente presso la madre nella casa di Milano, via Vittor Pisani n. 2, anche ai fini della residenza anagrafica.
La madre eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale con riferimento alle decisioni relative all'istruzione dei figli.
Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli come segue, salvi diversi accordi tra i genitori: - ogni lunedì pomeriggio prelevandoli da scuola al termine delle lezioni e riconducendoli presso la casa materna entro le ore 19.00; in tale giornata il padre si occuperà in ogni caso di accompagnare e prelevare i minori dalle eventuali attività sportive/ricreative pomeridiane;
- a fine settimana alternati, dal venerdì al termine delle lezioni scolastiche alla domenica sera, conducendo i figli per i pernottamenti del venerdì e del sabato presso l'abitazione di RI (PV) nella quale egli si è trasferito, con riaccompagnamento presso la casa materna a Milano entro e non oltre le ore 19.00 della domenica;
- per metà delle vacanze scolastiche natalizie alternando annualmente con la madre il primo ed il secondo periodo, comprensivi rispettivamente del giorno di Natale e del Capodanno;
- ad anni alterni con la madre durante le vacanze scolastiche pasquali e di carnevale;
- durante le vacanze scolastiche estive per tre settimane, anche eventualmente consecutive, nei periodi da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno”.
Ciò posto, il Collegio ritiene rispondente all'interesse dei minori confermare l'affidamento degli stessi in via condivisa ad entrambi i genitori, già previsto in sede presidenziale e come concordemente pagina 6 di 12 richiesto dalle parti, tenuto conto che l'iniziale conflittualità genitoriale appare ad oggi superata, con riguardo alla gestione dei minori e alle scelte relative agli stessi – a eccezione delle scelte in ordine all'istruzione della prole, che le parti hanno concordato restino in capo alla madre.
Si ritiene, inoltre, di recepire l'accordo raggiunto dalle parti con riguardo al collocamento prevalente dei minori presso la madre nella casa familiare e al calendario di frequentazioni padre-figli, risultando tale assetto organizzativo funzionale a garantire ai minori una situazione di equilibrio anche a seguito della crisi familiare e ad assicurare agli stessi l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità.
Sull'assegnazione della casa familiare
Il Collegio ritiene che la casa familiare sita in Milano, via Vittor Pisani n. 2 – di proprietà esclusiva della – debba rimanere assegnata alla ricorrente, in quanto genitore collocatario prevalente dei Pt_1 minori e tenuto conto dell'accordo raggiunto dalle parti in tal senso;
alla luce dell'accordo tra le parti, tale assegnazione si ritiene completa dei mobili e degli arredi contenuti nella casa familiare, anch'essi di esclusiva proprietà della moglie;
il signor dà atto di avere ultimato l'asporto da tale casa di tutti CP_1
i propri oggetti e beni personali.
Sulle questioni economiche
Il Collegio ritiene di poter integralmente recepire l'accordo delle parti anche in ordine al contributo al mantenimento dei figli, nella misura di euro 2.500,00 mensili (da imputarsi nella misura di 1/3 a ciascun figlio), con decorrenza da aprile 2025 e con rivalutazione annuale Istat;
il padre contribuirà altresì al 50% della mensa scolastica e delle spese straordinarie individuate sulla base del Protocollo del
Tribunale di Milano;
le parti concordano, altresì, che le rette della scuola tedesca attualmente frequentata dai tre figli restino ad esclusivo carico della madre a far tempo dal mese di aprile 2025. Le parti concordano inoltre, con riferimento ai corsi sportivi dei figli, che gli stessi siano individuati di anno in anno per ciascun minore, con suddivisione tra i genitori del costo di iscrizione e delle relative attrezzature.
Invero, alla luce del contenuto degli atti e dei documenti di causa, tale contributo appare equo e congruo come sopra determinato e idoneo a garantire ai figli condizioni di vita funzionali alle loro esigenze ed a creare una condizione di equilibrio tra le parti nell'ambito dei loro rapporti economico- patrimoniali.
Il Collegio prende atto delle seguenti pattuizioni economiche dei coniugi, per le quali: - “il signor si impegna a corrispondere alla dr.ssa l'importo di € 6.632,00, a titolo di CP_1 Pt_1 rimborso pro quota delle spese straordinarie anticipate dalla madre per i figli nel periodo maggio
2024-gennaio 2025, mediante bonifico bancario in 4 rate mensili di € 1.500,00 ciascuna da
pagina 7 di 12 corrispondere rispettivamente entro le date del 5.5, 5.6, 5.7 e 5.8.2025, ed una quinta rata di € 632,00 da corrispondere entro il 5.9.2025 sempre a mezzo bonifico bancario”; - “in caso di inadempimento del signor all'obbligo di pagamento dell'assegno mensile e delle spese straordinarie dei figli, di CP_1 cui ai precedenti punti 5) e 6), i relativi importi verranno corrisposti dal padre del signor CP_1
signor il quale ha prestato garanzia con separata dichiarazione sottoscritta in
[...] CP_2 data 30.4.2025”; - “Il padre si impegna a mantenere in essere per i tre figli, rinnovandola alle scadenza, l'assicurazione sanitaria Axa n. 404525162 attualmente in essere”.
Si tratta, infatti, di condizioni che non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed i cui profili economici risultano equi avuto riguardo alle rispettive posizioni delle parti.
L'assegno unico universale verrà percepito interamente dalla ricorrente, in quando collocataria prevalente dei minori e considerato l'accordo delle parti in tal senso.
Si rileva, infine, che in sede di precisazione delle conclusioni congiunte il resistente ha rinunciato alla domanda di un assegno di mantenimento per sé a carico della moglie, nonché alla domanda risarcitoria formulata nel proprio atto introduttivo.
Sulle ulteriori pattuizioni delle parti
Non emergendo contrasti con l'ordine pubblico e con norme imperative, il Collegio dà atto delle pattuizioni intervenute tra i coniugi, per le quali: “le parti dichiarano reciprocamente di incondizionatamente rimettere sin d'ora le querele eventualmente da esse l'una contro l'altra presentate sino alla data di sottoscrizione del presente documento, nonché di reciprocamente accettare sin d'ora incondizionatamente le predette remissioni, con rinuncia a qualsiasi richiesta di rimborso di eventuali spese, impegnandosi a rinnovare senza ritardo queste dichiarazioni, nelle forme eventualmente richieste dalla legge. Ugualmente si impegnano reciprocamente a non opporsi a eventuali richieste di archiviazione per i sopraddetti eventuali procedimenti pendenti, a non esercitarvi attività difensiva e a non costituirsi parte civile”.
Si dà atto, infine, che “i genitori si danno reciprocamente assenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi documenti validi per l'espatrio anche con riferimento ai tre figli minori”, nonché dell'accordo per cui
“le parti si impegnano a sottoscrivere, contestualmente alla sottoscrizione del presente accordo, ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ricorrendone i presupposti di legge, alle medesime condizioni qui indicate”.
pagina 8 di 12 Le spese di lite
Le spese di lite devono dichiararsi interamente compensate tra le parti, stante l'accordo raggiunto tra le stesse in tal senso e considerata, altresì, la natura della presente controversia.
P.Q.M.
Dando atto della sentenza non definitiva n. 5503/2023 emessa in data 28/06/2023 e pubblicata in data
03/07/2023 di separazione dei coniugi e il Tribunale di Milano, Parte_1 CP_1
Sezione IX civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti, anche IN ACCOGLIMENTO DELLE CONCLUSIONI CONGIUNTE PRESENTATE DALLE PARTI SOPRA
RIPORTATE, così decide:
1) DÀ ATTO della rinuncia delle parti alle reciproche domande di addebito della separazione avanzata nei rispettivi atti introduttivi;
2) AFFIDA i figli minori (nato il [...]), (nata il [...]) e (nato il Per_1 Per_2 Per_3
16/12/2017) in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica;
i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse per la figlia concernenti l'educazione e la salute tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della stessa, ad eccezione delle scelte relative all'istruzione che saranno assunte in via esclusiva dalla madre, a fronte dell'accordo delle parti in tal senso;
3) DISPONE che il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori come segue, salvi diversi accordi tra i genitori: - ogni lunedì pomeriggio prelevandoli da scuola al termine delle lezioni e riconducendoli presso la casa materna entro le ore 19.00; in tale giornata il padre si occuperà in ogni caso di accompagnare e prelevare i minori dalle eventuali attività sportive/ricreative pomeridiane;
- a fine settimana alternati, dal venerdì al termine delle lezioni scolastiche alla domenica sera, conducendo i figli per i pernottamenti del venerdì e del sabato presso l'abitazione di RI (PV) nella quale egli si è trasferito, con riaccompagnamento presso la casa materna a Milano entro e non oltre le ore
19.00 della domenica;
- per metà delle vacanze scolastiche natalizie alternando annualmente con la madre il primo ed il secondo periodo, comprensivi rispettivamente del giorno di Natale e del
Capodanno; - ad anni alterni con la madre durante le vacanze scolastiche pasquali e di carnevale;
- durante le vacanze scolastiche estive per tre settimane, anche eventualmente consecutive, nei periodi da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno”.
4) ASSEGNA la casa familiare sita in Milano, via Vittor Pisani n. 2 alla ricorrente;
alla luce dell'accordo tra le parti, tale assegnazione si ritiene completa dei mobili e degli arredi contenuti nella casa familiare, anch'essi di esclusiva proprietà della moglie;
il signor dà atto di avere CP_1 ultimato l'asporto da tale casa di tutti i propri oggetti e beni personali;
pagina 9 di 12 5) PONE a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli nella misura di CP_1 euro 2.500,00 mensili (da imputarsi nella misura di 1/3 a ciascun figlio), somma da versarsi alla madre in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal Parte_1 mese di aprile 2025, e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
6) PONE a carico dei genitori l'obbligo di contribuire nella misura del 50% ciascuno della mensa scolastica e delle spese straordinarie come di seguito individuate:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. pagina 10 di 12 DISPONE su accordo delle parti che le rette della scuola tedesca attualmente frequentata dai tre figli restino ad esclusivo carico della madre a far tempo dal mese di aprile 2025. Le parti concordano inoltre, con riferimento ai corsi sportivi dei figli, che gli stessi siano individuati di anno in anno per ciascun minore, con suddivisione tra i genitori del costo di iscrizione e delle relative attrezzature.
7) DÀ ATTO che il signor si impegna a corrispondere alla dr.ssa l'importo di € CP_1 Pt_1
6.632,00, a titolo di rimborso pro quota delle spese straordinarie anticipate dalla madre per i figli nel periodo maggio 2024-gennaio 2025, mediante bonifico bancario in 4 rate mensili di € 1.500,00 ciascuna da corrispondere rispettivamente entro le date del 5.5, 5.6, 5.7 e 5.8.2025, ed una quinta rata di € 632,00 da corrispondere entro il 5.9.2025 sempre a mezzo bonifico bancario;
8) DÀ ATTO che in caso di inadempimento del signor all'obbligo di pagamento dell'assegno CP_1 mensile e delle spese straordinarie dei figli, di cui ai precedenti punti 5) e 6), i relativi importi verranno corrisposti dal padre del signor signor il quale ha prestato CP_1 CP_2 garanzia con separata dichiarazione sottoscritta in data 30.4.2025”;
9) DÀ ATTO che il padre si impegna a mantenere in essere per i tre figli, rinnovandola alla scadenza,
l'assicurazione sanitaria Axa n. 404525162 attualmente in essere”.
10) DISPONE che l'Assegno Unico Universale verrà percepito interamente dalla ricorrente;
11) DÀ ATTO che il resistente ha rinunciato alla domanda di un assegno di mantenimento per sé a carico della moglie, nonché alla domanda risarcitoria formulata nel proprio atto introduttivo.
12) DÀ ATTO che le parti dichiarano reciprocamente di incondizionatamente rimettere sin d'ora le querele eventualmente da esse l'una contro l'altra presentate sino alla data di sottoscrizione del presente documento, nonché di reciprocamente accettare sin d'ora incondizionatamente le predette remissioni, con rinuncia a qualsiasi richiesta di rimborso di eventuali spese, impegnandosi a rinnovare senza ritardo queste dichiarazioni, nelle forme eventualmente richieste dalla legge.
Ugualmente si impegnano reciprocamente a non opporsi a eventuali richieste di archiviazione per i sopraddetti eventuali procedimenti pendenti, a non esercitarvi attività difensiva e a non costituirsi parte civile;
13) DÀ ATTO che i genitori si danno reciprocamente assenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi documenti validi per l'espatrio anche con riferimento ai tre figli minori;
14) DÀ ATTO che le parti si impegnano a sottoscrivere, contestualmente alla sottoscrizione del presente accordo, ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ricorrendone i presupposti di legge, alle medesime condizioni qui indicate;
15) COMPENSA le spese di lite.
pagina 11 di 12 Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza alle parti.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 25 giugno 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Di Peppe Dott.ssa Anna Cattaneo
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE IX CIVILE
Il Tribunale di Milano riunito in Camera di Consiglio in persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Cattaneo Anna Presidente
Dott.ssa De Luca Fulvia Giudice
Dott.ssa Di Peppe Valentina Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
08/06/2022, assunto in decisione all'udienza del 04/06/2025 e discusso nella Camera di Consiglio del
25/06/2025 da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], assistita Parte_1 C.F._1
e difesa dall'avv. Porqueddu Ilaria presso il cui studio – sito in Milano, via Lattuada n. 20 – è elettivamente domiciliata,
RICORRENTE contro
(C.F. , nato a [...] il [...], assistito e difeso CP_1 C.F._2 dall'avv. Cinque Giovanni presso il cui studio – sito in Milano, piazza IV Novembre n. 7 – è elettivamente domiciliato,
RESISTENTE
OGGETTO: separazione giudiziale
Atti ritualmente comunicati al PM presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data
28/06/2022.
pagina 1 di 12 PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI
1) i coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto come da ordinanza del Presidente in data 21.2.2023.
2. I figli minori , e restano affidati ad entrambi i genitori con collocamento prevalente Per_1 Per_2 Per_3 presso la madre nella casa di Milano, via Vittor Pisani n. 2, anche ai fini della residenza anagrafica. La madre eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale con riferimento alle decisioni relative all'istruzione dei figli.
3. Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli come segue, salvi diversi accordi tra i genitori: - ogni lunedì pomeriggio prelevandoli da scuola al termine delle lezioni e riconducendoli presso la casa materna entro le ore
19.00; in tale giornata il padre si occuperà in ogni caso di accompagnare e prelevare i minori dalle eventuali attività sportive/ricreative pomeridiane;
- a fine settimana alternati, dal venerdì al termine delle lezioni scolastiche alla domenica sera, conducendo i figli per i pernottamenti del venerdì e del sabato presso
l'abitazione di RI (PV) nella quale egli si è trasferito, con riaccompagnamento presso la casa materna a
Milano entro e non oltre le ore 19.00 della domenica;
- per metà delle vacanze scolastiche natalizie alternando annualmente con la madre il primo ed il secondo periodo, comprensivi rispettivamente del giorno di Natale e del Capodanno;
- ad anni alterni con la madre durante le vacanze scolastiche pasquali e di carnevale;
- durante le vacanze scolastiche estive per tre settimane, anche eventualmente consecutive, nei periodi da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno.
4. La casa coniugale di Milano, via Vittor Pisani n. 2, di proprietà esclusiva della dr.ssa resta Pt_1 assegnata a quest'ultima completa dei mobili e degli arredi in essa contenuti, anch'essi di esclusiva proprietà della moglie. Il signor dà atto di avere ultimato l'asporto da tale casa di tutti i propri oggetti e beni CP_1 personali.
5. Il padre contribuirà al mantenimento dei tre figli, con decorrenza dal mese di aprile 2025, mediante versamento dell'importo mensile di € 2.500,00 (da imputarsi nella misura di 1/3 a ciascun figlio), da corrispondere alla dr.ssa a mezzo bonifico bancario (IBAN [...]) in via Pt_1 anticipata entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat del costo della vita
(prima rivalutazione aprile 2026 - base aprile 2025).
6. Il padre terrà inoltre a proprio carico nella misura del 50% le spese straordinarie dei figli, da ritenersi comprensive anche dei costi della mensa scolastica. Per l'individuazione delle ulteriori spese, che richiedano o non richiedano il preventivo consenso, per le modalità di accordo sulle stesse e per i termini del loro rimborso, le parti fanno riferimento alle “Linee guida spese extra assegno di mantenimento per i figli minori” approvate in data 22.11.2017 dalla Corte d'Appello di Milano e dal Tribunale di Milano, e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti
a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal pagina 2 di 12 Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy1scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. Le parti concordano che le rette della scuola tedesca attualmente frequentata dai tre figli restino ad esclusivo carico della madre a far tempo dal mese di aprile 2025. Le parti concordano inoltre, con riferimento ai corsi sportivi dei figli, che gli stessi siano individuati di anno in anno per ciascun minore, con suddivisione tra i genitori del costo di iscrizione e delle relative attrezzature.
7. In caso di inadempimento del signor all'obbligo di pagamento dell'assegno mensile e delle spese CP_1 straordinarie dei figli, di cui ai precedenti punti 5) e 6), i relativi importi verranno corrisposti dal padre del signor signor il quale ha prestato garanzia con separata dichiarazione sottoscritta CP_1 CP_2 in data 30.4.2025.
8. Il signor si impegna a corrispondere alla dr.ssa l'importo di € 6.632,00, a titolo di CP_1 Pt_1 rimborso pro quota delle spese straordinarie anticipate dalla madre per i figli nel periodo maggio 2024-gennaio
2025, mediante bonifico bancario in 4 rate mensili di € 1.500,00 ciascuna da corrispondere rispettivamente entro le date del 5.5, 5.6, 5.7 e 5.8.2025, ed una quinta rata di € 632,00 da corrispondere entro il 5.9.2025 sempre a mezzo bonifico bancario.
9. Le parti concordano che l'Assegno Unico corrisposto dall'INPS con riferimento ai tre figli venga percepito integralmente dalla dr.ssa Pt_1
10. Il padre si impegna a mantenere in essere per i tre figli, rinnovandola alle scadenza, l'assicurazione sanitaria Axa n. 404525162 attualmente in essere.
11. Ciascuno dei coniugi dichiara di rinunciare alla domanda di addebito rispettivamente formulata in giudizio. pagina 3 di 12 12. Le parti dichiarano reciprocamente di incondizionatamente rimettere sin d'ora le querele eventualmente da esse l'una contro l'altra presentate sino alla data di sottoscrizione del presente documento, nonché di reciprocamente accettare sin d'ora incondizionatamente le predette remissioni, con rinuncia a qualsiasi richiesta di rimborso di eventuali spese, impegnandosi a rinnovare senza ritardo queste dichiarazioni, nelle forme eventualmente richieste dalla legge. Ugualmente si impegnano reciprocamente a non opporsi a eventuali richieste di archiviazione per i sopraddetti eventuali procedimenti pendenti, a non esercitarvi attività difensiva e
a non costituirsi parte civile.
13. Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti con espressa rinuncia da parte del signor alla domanda di assegno di mantenimento dallo stesso formulata nell'ambito del giudizio di separazione, CP_1 così come alla domanda risarcitoria parimenti formulata. Le stesse parti dichiarano di non avere più nulla reciprocamente a pretendere per qualsivoglia titolo, ragione o causa anche connessa alla pregressa convivenza matrimoniale.
14. I genitori si danno reciprocamente assenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi documenti validi per l'espatrio anche con riferimento ai tre figli minori.
15. Le parti si impegnano a sottoscrivere, contestualmente alla sottoscrizione del presente accordo, ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ricorrendone i presupposti di legge, alle medesime condizioni qui indicate.
16. Le spese legali del procedimento di separazione R.G. 22364/2022 sono integralmente compensate tra le parti.
***
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 08/06/2022, – dando atto di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con in ID (PV) il 31/05/2008 (anno 2008, n. 4, parte II, CP_1 serie A), dal quale sono nati i figli (nato il [...]), (nata il [...]) e Per_1 Per_2 Per_3
(nato il 16712/2017) – chiedeva al Tribunale di Milano: - di dichiarare la separazione personale dei coniugi, con addebito della separazione al marito ex art. 151 comma 2 c.c.; - di disporre l'affido esclusivo dei figli minori alla madre, con collocamento prevalente presso la stessa e con frequentazioni padre-figli alla presenza della madre o di terzi di fiducia;
- di assegnare la casa familiare sita in Milano, via Vittor Pisani n. 2 alla ricorrente;
- di stabilire l'obbligo a carico del padre di contribuire al mantenimento dei figli nella misura complessiva di euro 4.500,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
Con memoria difensiva del 11/11/2022 si costituiva in giudizio il quale aderiva alla CP_1 domanda di separazione e chiedeva al Tribunale adito: - di addebitare la separazione alla moglie, con conseguente condanna al risarcimento del danno patito dal resistente a fronte delle violazioni dei doveri coniugali poste in essere della moglie;
- di affidare i figli minori in via esclusiva al padre, con collocamento prevalente presso lo stesso nella casa familiare;
- di stabilire l'obbligo a carico del padre di contribuire al mantenimento dei figli nella misura complessiva di euro 3.000,00 mensili, oltre al pagina 4 di 12 pagamento integrale delle spese straordinarie;
- di porre a carico della moglie un assegno di mantenimento a favore del marito.
Sentite le parti all'udienza del 24/01/2023, con ordinanza del 21/02/2023 il Presidente f.f. all'epoca procedente autorizzava le parti a vivere separate con l'obbligo del rispetto reciproco;
confermava l'affido condiviso dei figli minori a entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre e regolamentava le frequentazioni padre-figli a weekend alternati, oltre a un pomeriggio infrasettimanale;
assegnava la casa familiare alla ricorrente e stabiliva un contributo paterno al mantenimento dei figli pari ad euro 1.800,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
rigettava la domanda del marito volta ad ottenere un assegno per sé; nominava se stesso giudice istruttore per il prosieguo del giudizio.
All'esito dell'udienza del 22/06/2023, le parti chiedevano l'emissione di sentenza parziale sullo status, con concessione all'esito dei termini ex art. 183 c.p.c.; il Giudice istruttore rimetteva, dunque, la causa al Collegio per la decisione in punto di status;
Con sentenza non definitiva n. 5503/2023 emessa in data 28/06/2023 e pubblicata in data
03/07/2023, il Tribunale di Milano dichiarava la separazione personale dei coniugi Parte_1
e, con ordinanza emessa nella medesima data, il Tribunale rimetteva la causa sul
[...] CP_1 ruolo, assegnando i termini ex art. 183 c.p.c.
Con ordinanza istruttoria del 15/01/2024, il Giudice istruttore ammetteva i capitoli di prova per testi articolati dalla ricorrente sui soli capi da 14 a 21, 24 e 30, abilitando il resistente alla prova contraria diretta;
ordinava alle parti il deposito di documentazione reddituale integrativa, riservando all'esito la decisione sulle domande di indagini tributarie;
rigettava le restanti richieste istruttorie delle parti.
Alle udienze del 29/03/2024 e del 24/05/2024, il GOT delegato provvedeva all'escussione dei testi citati, rimettendo all'esito la causa al Giudice istruttore per quanto di sua competenza che, con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 27/08/2024, rigettava la richieste istruttorie residue delle parti, disponeva l'aggiornamento delle rispettive produzioni reddituali e fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni a trattazione cartolare.
Con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 28/03/2025, il Giudice istruttore – lette le note depositate dalle parti contenenti le conclusioni – assegnava i termini ex art. 190 c.p.c., rimettendo all'esito la causa al Collegio per la decisione.
Con successiva istanza congiunta depositata in data 9/05/2025, le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo complessivo a definizione del presente giudizio, chiedendo dunque al Tribunale pagina 5 di 12 di provvedere in conformità di tale accordo, con revoca dei termini ex art. 190 c.p.c. già assegnati;
il
Giudice istruttore disponeva in conformità e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
La causa veniva discussa nella Camera di Consiglio del 25/06/2025.
***
Ciò premesso, reputa il Collegio di poter decidere su tutte le domande proposte nei termini dell'accordo raggiunto dalle parti, dando atto della pronuncia di separazione dei coniugi con sentenza non definitiva n. 5503/2023 emessa in data 28/06/2023 e pubblicata in data 03/07/2023.
Sulle reciproche domande di addebito della separazione
Nulla deve essere disposto in ordine alle rispettive domande di addebito delle parti, cui le stesse hanno rinunciato in sede di precisazione delle conclusioni congiunte.
Sulla responsabilità genitoriale
Rispetto alle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale, le parti hanno concordato le seguenti condizioni:
“I figli minori , e restano affidati ad entrambi i genitori con collocamento Per_1 Per_2 Per_3 prevalente presso la madre nella casa di Milano, via Vittor Pisani n. 2, anche ai fini della residenza anagrafica.
La madre eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale con riferimento alle decisioni relative all'istruzione dei figli.
Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli come segue, salvi diversi accordi tra i genitori: - ogni lunedì pomeriggio prelevandoli da scuola al termine delle lezioni e riconducendoli presso la casa materna entro le ore 19.00; in tale giornata il padre si occuperà in ogni caso di accompagnare e prelevare i minori dalle eventuali attività sportive/ricreative pomeridiane;
- a fine settimana alternati, dal venerdì al termine delle lezioni scolastiche alla domenica sera, conducendo i figli per i pernottamenti del venerdì e del sabato presso l'abitazione di RI (PV) nella quale egli si è trasferito, con riaccompagnamento presso la casa materna a Milano entro e non oltre le ore 19.00 della domenica;
- per metà delle vacanze scolastiche natalizie alternando annualmente con la madre il primo ed il secondo periodo, comprensivi rispettivamente del giorno di Natale e del Capodanno;
- ad anni alterni con la madre durante le vacanze scolastiche pasquali e di carnevale;
- durante le vacanze scolastiche estive per tre settimane, anche eventualmente consecutive, nei periodi da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno”.
Ciò posto, il Collegio ritiene rispondente all'interesse dei minori confermare l'affidamento degli stessi in via condivisa ad entrambi i genitori, già previsto in sede presidenziale e come concordemente pagina 6 di 12 richiesto dalle parti, tenuto conto che l'iniziale conflittualità genitoriale appare ad oggi superata, con riguardo alla gestione dei minori e alle scelte relative agli stessi – a eccezione delle scelte in ordine all'istruzione della prole, che le parti hanno concordato restino in capo alla madre.
Si ritiene, inoltre, di recepire l'accordo raggiunto dalle parti con riguardo al collocamento prevalente dei minori presso la madre nella casa familiare e al calendario di frequentazioni padre-figli, risultando tale assetto organizzativo funzionale a garantire ai minori una situazione di equilibrio anche a seguito della crisi familiare e ad assicurare agli stessi l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità.
Sull'assegnazione della casa familiare
Il Collegio ritiene che la casa familiare sita in Milano, via Vittor Pisani n. 2 – di proprietà esclusiva della – debba rimanere assegnata alla ricorrente, in quanto genitore collocatario prevalente dei Pt_1 minori e tenuto conto dell'accordo raggiunto dalle parti in tal senso;
alla luce dell'accordo tra le parti, tale assegnazione si ritiene completa dei mobili e degli arredi contenuti nella casa familiare, anch'essi di esclusiva proprietà della moglie;
il signor dà atto di avere ultimato l'asporto da tale casa di tutti CP_1
i propri oggetti e beni personali.
Sulle questioni economiche
Il Collegio ritiene di poter integralmente recepire l'accordo delle parti anche in ordine al contributo al mantenimento dei figli, nella misura di euro 2.500,00 mensili (da imputarsi nella misura di 1/3 a ciascun figlio), con decorrenza da aprile 2025 e con rivalutazione annuale Istat;
il padre contribuirà altresì al 50% della mensa scolastica e delle spese straordinarie individuate sulla base del Protocollo del
Tribunale di Milano;
le parti concordano, altresì, che le rette della scuola tedesca attualmente frequentata dai tre figli restino ad esclusivo carico della madre a far tempo dal mese di aprile 2025. Le parti concordano inoltre, con riferimento ai corsi sportivi dei figli, che gli stessi siano individuati di anno in anno per ciascun minore, con suddivisione tra i genitori del costo di iscrizione e delle relative attrezzature.
Invero, alla luce del contenuto degli atti e dei documenti di causa, tale contributo appare equo e congruo come sopra determinato e idoneo a garantire ai figli condizioni di vita funzionali alle loro esigenze ed a creare una condizione di equilibrio tra le parti nell'ambito dei loro rapporti economico- patrimoniali.
Il Collegio prende atto delle seguenti pattuizioni economiche dei coniugi, per le quali: - “il signor si impegna a corrispondere alla dr.ssa l'importo di € 6.632,00, a titolo di CP_1 Pt_1 rimborso pro quota delle spese straordinarie anticipate dalla madre per i figli nel periodo maggio
2024-gennaio 2025, mediante bonifico bancario in 4 rate mensili di € 1.500,00 ciascuna da
pagina 7 di 12 corrispondere rispettivamente entro le date del 5.5, 5.6, 5.7 e 5.8.2025, ed una quinta rata di € 632,00 da corrispondere entro il 5.9.2025 sempre a mezzo bonifico bancario”; - “in caso di inadempimento del signor all'obbligo di pagamento dell'assegno mensile e delle spese straordinarie dei figli, di CP_1 cui ai precedenti punti 5) e 6), i relativi importi verranno corrisposti dal padre del signor CP_1
signor il quale ha prestato garanzia con separata dichiarazione sottoscritta in
[...] CP_2 data 30.4.2025”; - “Il padre si impegna a mantenere in essere per i tre figli, rinnovandola alle scadenza, l'assicurazione sanitaria Axa n. 404525162 attualmente in essere”.
Si tratta, infatti, di condizioni che non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed i cui profili economici risultano equi avuto riguardo alle rispettive posizioni delle parti.
L'assegno unico universale verrà percepito interamente dalla ricorrente, in quando collocataria prevalente dei minori e considerato l'accordo delle parti in tal senso.
Si rileva, infine, che in sede di precisazione delle conclusioni congiunte il resistente ha rinunciato alla domanda di un assegno di mantenimento per sé a carico della moglie, nonché alla domanda risarcitoria formulata nel proprio atto introduttivo.
Sulle ulteriori pattuizioni delle parti
Non emergendo contrasti con l'ordine pubblico e con norme imperative, il Collegio dà atto delle pattuizioni intervenute tra i coniugi, per le quali: “le parti dichiarano reciprocamente di incondizionatamente rimettere sin d'ora le querele eventualmente da esse l'una contro l'altra presentate sino alla data di sottoscrizione del presente documento, nonché di reciprocamente accettare sin d'ora incondizionatamente le predette remissioni, con rinuncia a qualsiasi richiesta di rimborso di eventuali spese, impegnandosi a rinnovare senza ritardo queste dichiarazioni, nelle forme eventualmente richieste dalla legge. Ugualmente si impegnano reciprocamente a non opporsi a eventuali richieste di archiviazione per i sopraddetti eventuali procedimenti pendenti, a non esercitarvi attività difensiva e a non costituirsi parte civile”.
Si dà atto, infine, che “i genitori si danno reciprocamente assenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi documenti validi per l'espatrio anche con riferimento ai tre figli minori”, nonché dell'accordo per cui
“le parti si impegnano a sottoscrivere, contestualmente alla sottoscrizione del presente accordo, ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ricorrendone i presupposti di legge, alle medesime condizioni qui indicate”.
pagina 8 di 12 Le spese di lite
Le spese di lite devono dichiararsi interamente compensate tra le parti, stante l'accordo raggiunto tra le stesse in tal senso e considerata, altresì, la natura della presente controversia.
P.Q.M.
Dando atto della sentenza non definitiva n. 5503/2023 emessa in data 28/06/2023 e pubblicata in data
03/07/2023 di separazione dei coniugi e il Tribunale di Milano, Parte_1 CP_1
Sezione IX civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti, anche IN ACCOGLIMENTO DELLE CONCLUSIONI CONGIUNTE PRESENTATE DALLE PARTI SOPRA
RIPORTATE, così decide:
1) DÀ ATTO della rinuncia delle parti alle reciproche domande di addebito della separazione avanzata nei rispettivi atti introduttivi;
2) AFFIDA i figli minori (nato il [...]), (nata il [...]) e (nato il Per_1 Per_2 Per_3
16/12/2017) in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica;
i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse per la figlia concernenti l'educazione e la salute tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della stessa, ad eccezione delle scelte relative all'istruzione che saranno assunte in via esclusiva dalla madre, a fronte dell'accordo delle parti in tal senso;
3) DISPONE che il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori come segue, salvi diversi accordi tra i genitori: - ogni lunedì pomeriggio prelevandoli da scuola al termine delle lezioni e riconducendoli presso la casa materna entro le ore 19.00; in tale giornata il padre si occuperà in ogni caso di accompagnare e prelevare i minori dalle eventuali attività sportive/ricreative pomeridiane;
- a fine settimana alternati, dal venerdì al termine delle lezioni scolastiche alla domenica sera, conducendo i figli per i pernottamenti del venerdì e del sabato presso l'abitazione di RI (PV) nella quale egli si è trasferito, con riaccompagnamento presso la casa materna a Milano entro e non oltre le ore
19.00 della domenica;
- per metà delle vacanze scolastiche natalizie alternando annualmente con la madre il primo ed il secondo periodo, comprensivi rispettivamente del giorno di Natale e del
Capodanno; - ad anni alterni con la madre durante le vacanze scolastiche pasquali e di carnevale;
- durante le vacanze scolastiche estive per tre settimane, anche eventualmente consecutive, nei periodi da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno”.
4) ASSEGNA la casa familiare sita in Milano, via Vittor Pisani n. 2 alla ricorrente;
alla luce dell'accordo tra le parti, tale assegnazione si ritiene completa dei mobili e degli arredi contenuti nella casa familiare, anch'essi di esclusiva proprietà della moglie;
il signor dà atto di avere CP_1 ultimato l'asporto da tale casa di tutti i propri oggetti e beni personali;
pagina 9 di 12 5) PONE a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli nella misura di CP_1 euro 2.500,00 mensili (da imputarsi nella misura di 1/3 a ciascun figlio), somma da versarsi alla madre in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal Parte_1 mese di aprile 2025, e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
6) PONE a carico dei genitori l'obbligo di contribuire nella misura del 50% ciascuno della mensa scolastica e delle spese straordinarie come di seguito individuate:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. pagina 10 di 12 DISPONE su accordo delle parti che le rette della scuola tedesca attualmente frequentata dai tre figli restino ad esclusivo carico della madre a far tempo dal mese di aprile 2025. Le parti concordano inoltre, con riferimento ai corsi sportivi dei figli, che gli stessi siano individuati di anno in anno per ciascun minore, con suddivisione tra i genitori del costo di iscrizione e delle relative attrezzature.
7) DÀ ATTO che il signor si impegna a corrispondere alla dr.ssa l'importo di € CP_1 Pt_1
6.632,00, a titolo di rimborso pro quota delle spese straordinarie anticipate dalla madre per i figli nel periodo maggio 2024-gennaio 2025, mediante bonifico bancario in 4 rate mensili di € 1.500,00 ciascuna da corrispondere rispettivamente entro le date del 5.5, 5.6, 5.7 e 5.8.2025, ed una quinta rata di € 632,00 da corrispondere entro il 5.9.2025 sempre a mezzo bonifico bancario;
8) DÀ ATTO che in caso di inadempimento del signor all'obbligo di pagamento dell'assegno CP_1 mensile e delle spese straordinarie dei figli, di cui ai precedenti punti 5) e 6), i relativi importi verranno corrisposti dal padre del signor signor il quale ha prestato CP_1 CP_2 garanzia con separata dichiarazione sottoscritta in data 30.4.2025”;
9) DÀ ATTO che il padre si impegna a mantenere in essere per i tre figli, rinnovandola alla scadenza,
l'assicurazione sanitaria Axa n. 404525162 attualmente in essere”.
10) DISPONE che l'Assegno Unico Universale verrà percepito interamente dalla ricorrente;
11) DÀ ATTO che il resistente ha rinunciato alla domanda di un assegno di mantenimento per sé a carico della moglie, nonché alla domanda risarcitoria formulata nel proprio atto introduttivo.
12) DÀ ATTO che le parti dichiarano reciprocamente di incondizionatamente rimettere sin d'ora le querele eventualmente da esse l'una contro l'altra presentate sino alla data di sottoscrizione del presente documento, nonché di reciprocamente accettare sin d'ora incondizionatamente le predette remissioni, con rinuncia a qualsiasi richiesta di rimborso di eventuali spese, impegnandosi a rinnovare senza ritardo queste dichiarazioni, nelle forme eventualmente richieste dalla legge.
Ugualmente si impegnano reciprocamente a non opporsi a eventuali richieste di archiviazione per i sopraddetti eventuali procedimenti pendenti, a non esercitarvi attività difensiva e a non costituirsi parte civile;
13) DÀ ATTO che i genitori si danno reciprocamente assenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi documenti validi per l'espatrio anche con riferimento ai tre figli minori;
14) DÀ ATTO che le parti si impegnano a sottoscrivere, contestualmente alla sottoscrizione del presente accordo, ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ricorrendone i presupposti di legge, alle medesime condizioni qui indicate;
15) COMPENSA le spese di lite.
pagina 11 di 12 Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza alle parti.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 25 giugno 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Di Peppe Dott.ssa Anna Cattaneo
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