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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 03/03/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G.V.G. 377/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Rinaldo D'Alonzo Presidente Relatore dott. Silvia Cucchiella Giudice dott. Stefania Vacca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g.v.g. 377/2024 avente ad oggetto: Affidamento e mantenimento figlio nato fuori da matrimonio tra
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Pierina Nucci, presso il cui studio in C.F._2
Larino (CB), alla Piazza dei Frentani n.39, sono elettivamente domiciliati
RICORRENTI
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 10.12.2024, svoltasi in modalità cartolare, il Giudice relatore, tenuto conto della concorde volontà dei ricorrenti di regolamentare l'affidamento ed il mantenimento della prole nata fuori dal matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso, ha disposto la trasmissione degli atti al P.M. per la formulazione del proprio parere e, quindi, al tribunale per la decisione. In data 18.12.2024 il P.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
I ricorrenti, con ricorso congiunto, personalmente sottoscritto e depositato il 16.09.2024 – premesso di aver intrattenuto una relazione sentimentale, dalla quale è nato il figlio (6 anni); che Persona_1 nel corso del tempo la relazione sentimentale tra i due si è interrotta;
che intendono regolare i loro rapporti nell'interesse esclusivo del figlio minorenne -, hanno chiesto a questo Tribunale di disciplinare i rapporti tra essi genitori e il figlio minore alle condizioni e nelle modalità di seguito indicate: “- AFFIDAMENTO CONDIVISO del minore ad entrambi i genitori con Persona_2 facoltà di esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione e congiunto solo ed esclusivamente per le questioni di straordinaria pagina 1 di 2 amministrazione;- COLLOCAMENTO ABITATIVO del minore con la madre nell'abitazione sita in Germania all'indirizzo: Reutestrasse,52 78056 Villingen Schwenningen;
Il padre, compatibilmente ai suoi impegni lavorativi e dell'altro genitore: A) - potrà vedere il figlio quando vorrà; B) – potrà comunicare telefonicamente con il minore quotidianamente ed ogni qualvolta il figlio lo desideri;
C) – durante il periodo estivo, potrà tenere con sé il minore per sette giorni consecutivi, da individuare e concordare con comunicazione da inoltrare all'altro genitore;
D) – ha l'obbligo di concorrere al mantenimento ordinario del minore nella misura di euro 200,00 (duecento/00) mensili, somma Per_1 rivalutabile secondo gli indici Istat, da corrispondersi a mezzo bonifico entro il giorno 20 del mese, oltre al 50% delle spese straordinarie che dovranno sempre essere preventivamente concordate tra le parti. I genitori: E) - di comune accordo decideranno di anno in anno con chi di loro il minore trascorrerà le festività natalizie e pasquali;
F)-hanno l'obbligo reciproco di comunicarsi il proprio recapito, anche telefonico”.
All'udienza del 10.12.2024, svoltasi in modalità cartolare, il Giudice relatore, tenuto conto della concorde volontà dei ricorrenti di regolamentare l'affidamento ed il mantenimento della prole nata fuori dal matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso, ha disposto la trasmissione degli atti al P.M. per la formulazione del proprio parere e, quindi, al tribunale per la decisione.
In data 18.12.2024 il P.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
Tutto ciò premesso, il Tribunale, valutata la rispondenza delle suddette condizioni all'interesse della prole e ritenuto che esse non sono contrarie alla legge, stima sussistenti i presupposti per l'accoglimento delle concordi istanze.
Nulla si dispone sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Larino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda depositata il 16.09.2024 da , nata a [...] il [...], e Parte_1
nato a [...] il [...], con l'intervento del Pubblico Parte_2
Ministero, ogni altra istanza o eccezione disattesa o assorbita, provvede in conformità delle condizioni tutte concordate dalle parti, da intendersi qui integralmente ripetute e trascritte.
Nulla sulle spese di lite.
Così deciso in camera di consiglio, il 03.03.2025 Il Presidente estensore
Dott. Rinaldo D'Alonzo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Rinaldo D'Alonzo Presidente Relatore dott. Silvia Cucchiella Giudice dott. Stefania Vacca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g.v.g. 377/2024 avente ad oggetto: Affidamento e mantenimento figlio nato fuori da matrimonio tra
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Pierina Nucci, presso il cui studio in C.F._2
Larino (CB), alla Piazza dei Frentani n.39, sono elettivamente domiciliati
RICORRENTI
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 10.12.2024, svoltasi in modalità cartolare, il Giudice relatore, tenuto conto della concorde volontà dei ricorrenti di regolamentare l'affidamento ed il mantenimento della prole nata fuori dal matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso, ha disposto la trasmissione degli atti al P.M. per la formulazione del proprio parere e, quindi, al tribunale per la decisione. In data 18.12.2024 il P.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
I ricorrenti, con ricorso congiunto, personalmente sottoscritto e depositato il 16.09.2024 – premesso di aver intrattenuto una relazione sentimentale, dalla quale è nato il figlio (6 anni); che Persona_1 nel corso del tempo la relazione sentimentale tra i due si è interrotta;
che intendono regolare i loro rapporti nell'interesse esclusivo del figlio minorenne -, hanno chiesto a questo Tribunale di disciplinare i rapporti tra essi genitori e il figlio minore alle condizioni e nelle modalità di seguito indicate: “- AFFIDAMENTO CONDIVISO del minore ad entrambi i genitori con Persona_2 facoltà di esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione e congiunto solo ed esclusivamente per le questioni di straordinaria pagina 1 di 2 amministrazione;- COLLOCAMENTO ABITATIVO del minore con la madre nell'abitazione sita in Germania all'indirizzo: Reutestrasse,52 78056 Villingen Schwenningen;
Il padre, compatibilmente ai suoi impegni lavorativi e dell'altro genitore: A) - potrà vedere il figlio quando vorrà; B) – potrà comunicare telefonicamente con il minore quotidianamente ed ogni qualvolta il figlio lo desideri;
C) – durante il periodo estivo, potrà tenere con sé il minore per sette giorni consecutivi, da individuare e concordare con comunicazione da inoltrare all'altro genitore;
D) – ha l'obbligo di concorrere al mantenimento ordinario del minore nella misura di euro 200,00 (duecento/00) mensili, somma Per_1 rivalutabile secondo gli indici Istat, da corrispondersi a mezzo bonifico entro il giorno 20 del mese, oltre al 50% delle spese straordinarie che dovranno sempre essere preventivamente concordate tra le parti. I genitori: E) - di comune accordo decideranno di anno in anno con chi di loro il minore trascorrerà le festività natalizie e pasquali;
F)-hanno l'obbligo reciproco di comunicarsi il proprio recapito, anche telefonico”.
All'udienza del 10.12.2024, svoltasi in modalità cartolare, il Giudice relatore, tenuto conto della concorde volontà dei ricorrenti di regolamentare l'affidamento ed il mantenimento della prole nata fuori dal matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso, ha disposto la trasmissione degli atti al P.M. per la formulazione del proprio parere e, quindi, al tribunale per la decisione.
In data 18.12.2024 il P.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
Tutto ciò premesso, il Tribunale, valutata la rispondenza delle suddette condizioni all'interesse della prole e ritenuto che esse non sono contrarie alla legge, stima sussistenti i presupposti per l'accoglimento delle concordi istanze.
Nulla si dispone sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Larino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda depositata il 16.09.2024 da , nata a [...] il [...], e Parte_1
nato a [...] il [...], con l'intervento del Pubblico Parte_2
Ministero, ogni altra istanza o eccezione disattesa o assorbita, provvede in conformità delle condizioni tutte concordate dalle parti, da intendersi qui integralmente ripetute e trascritte.
Nulla sulle spese di lite.
Così deciso in camera di consiglio, il 03.03.2025 Il Presidente estensore
Dott. Rinaldo D'Alonzo
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