Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIX, sentenza 09/02/2026, n. 1953
CGT1
Sentenza 9 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Prescrizione del credito per ecotassa

    La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione, distinguendo l'ecotassa dal 'superbollo' e applicando la disciplina delle imposte sui redditi, che prevede un termine di decadenza di cinque anni dalla presentazione della dichiarazione. La notifica è avvenuta entro tale termine.

  • Rigettato
    Prescrizione di interessi e sanzioni

    La Corte ha dichiarato assorbite le eccezioni relative alla prescrizione delle sanzioni a seguito del rigetto del ricorso principale.

  • Rigettato
    Illegittimità e carenza di motivazione dell'atto impositivo

    La Corte ha ritenuto l'atto sufficientemente motivato, indicando la natura del credito, il presupposto d'imposta, le singole voci e il riferimento normativo per il calcolo della sanzione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIX, sentenza 09/02/2026, n. 1953
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 1953
    Data del deposito : 9 febbraio 2026

    Testo completo