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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIX, sentenza 09/02/2026, n. 1953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1953 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1953/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 29, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ATTANASIO ANTONIO, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5122/2025 depositato il 20/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJP-19000055 ECOTASSA 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1396/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Cooperativa Italiana Minuti Autotrasporti soc. coop. a rl ha proposto ricorso contro l'Agenzia delle
Entrate – Direzione Provinciale I di Roma, per l'annullamento dell'atto di accertamento n. TJP-19000055, contenente la richiesta di pagamento di euro 1.668,80 (Doc. All.), per omesso versamento dell'imposta parametrata al numero di grammi di biossido di carbonio emessi dai veicoli per chilometro (c.d. ecotassa) relativa all'anno 2019, per il veicolo targato Targa_1 immatricolato il 24.06.2019.
Con il ricorso ha proposto i seguenti motivi.
In primo luogo, ha contestato l'intervenuta prescrizione con riferimento all'importo richiesto quale imposta/ ecotassa, “considerato che l'immatricolazione del veicolo Tg. Targa_1 è avvenuta in data 24.06.2019 e la notifica del presente atto di accertamento n. TJP-19000055 è avvenuta in data 25.11.2024”.
In secondo luogo, ha contestato l'intervenuta prescrizione delle somme relative agli interessi e alle sanzioni e l'illegittimità dell'atto di accertamento per carenza dei riferimenti essenziali motivanti e giustificanti la richiesta ed il calcolo degli interessi e delle sanzioni.
Al riguardo, ha evidenziato che “nell'atto impugnato non vengono indicate le basi di calcolo ed i rispettivi svolgimenti, non sono indicati i criteri di calcolo, le percentuali applicate e le date di riferimento, elementi essenziali alfine di una corretta base esplicativa per lo svolgimento dei calcoli e l'adozione del controllo sulla correttezza dei medesimi. Le voci degli importi indicati nel dettaglio dell'atto si presentano ictu oculi incomprensibili”.
Pertanto, ha chiesto di voler dichiarare la nullità e/o l'annullamento dell'atto di accertamento n.
TJP-19000055 e non dovute tutte le somme nello stesso richieste ovvero la parziale nullità e/o parziale annullamento del medesimo atto e non dovute tutte le somme richieste con riferimento a sanzioni ed interessi.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio, fornendo controdeduzioni.
Preliminarmente, ha osservato che la norma che disciplina il tributo in argomento, al comma 1045 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018 stabilisce che: «L'imposta di cui ai commi 1042 e 1042-bis è versata, dall'acquirente o da chi richiede l'immatricolazione, con le modalità di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di accertamento, riscossione e contenzioso in materia di imposte sui redditi (…)».
Di conseguenza, applicando le disposizioni in materia di accertamento e i termini decadenziali indicati dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il quale fissa, a pena di decadenza, al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui viene presentata la dichiarazione il termine entro cui va notificato l'accertamento, apparrebbe evidente che l'Ufficio non sia incorso in alcuna decadenza.
Infatti, l'atto di accertamento è stato notificato alla contribuente in data 25.11.2024, nel pieno rispetto dei termini di legge.
Da ultimo, con riferimento alla modalità di calcolo di interessi e sanzioni, l'Ufficio ha fatto riferimento all'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997, che commisura la sanzione nella misura minima del
30% del tributo richiesto e di cui è stato omesso il versamento, mentre gli interessi sono quelli maturati ex lege sull'imposta non versata (o versata in ritardo). In conclusione, ha chiesto il rigetto del ricorso e la condanna alle spese della controparte.
Successivamente, la ricorrente ha prodotto una memoria illustrativa.
Preliminarmente, ha ribadito che l'immatricolazione del veicolo Tg. Targa_1 è avvenuta in data 24.06.2019 e la notifica del presente atto di accertamento n. TJP-19000055 è avvenuta in data 25.11.2024 e, pertanto, ha eccepito l'intervenuta decadenza dell'ente e la decorrenza del termine di prescrizione del diritto di richiedere tale somma a titolo di c.d. ecotassa “dovendo considerare come data iniziale per il decorso dei termini il giorno in cui è stato immatricolato il veicolo ovvero il 24.06.2019”.
Inoltre, ha precisato che “la richiesta di pagamento delle sanzioni e degli interessi così come predisposta e quantificata risulta illegittima per carenza dell'indicazione della normativa applicata per la specifica fattispecie e mancanza dello svolgimento dei calcoli degli interessi e delle sanzioni, ovvero carenza dei calcoli esplicativi degli importi finali richiesti”.
Infine, ha rilevato il decorso del termine prescrizionale relativo agli interessi e alle sanzioni, essendo allo stato trascorso dalla data d'immatricolazione del veicolo Tg. Targa_1, avvenuta in data 24.06.2019, e la notifica del presente atto di accertamento n. TJP-19000055, avvenuta in data 25.11.2024, il termine di prescrizione quinquennale del diritto di richiedere tali somme a titolo di interessi e sanzioni.
Nel ribadire le richieste formulate nel ricorso introduttivo, ha depositato una sentenza favorevole.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La controversia tributaria in esame concerne una fattispecie di omesso versamento dell'imposta parametrata al numero di grammi di biossido di carbonio emessi dai veicoli per chilometro (c.d. ecotassa) relativa all'anno 2019, per il veicolo targato Targa_1, immatricolato il 24.06.2019.
Il ricorrente, in via preliminare, ha eccepito la prescrizione del credito.
In proposito, ha depositato la sentenza n. 994 del 2024 della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio che avrebbe affrontato il tema della prescrizione in analoga fattispecie.
1.1. L'eccezione è infondata.
La citata pronuncia è riferita ad una controversia avente ad oggetto la tassa di cui all'art. 16 del decreto- legge 06/12/2011, n. 201 recante “Disposizioni per la tassazione di auto di lusso, imbarcazioni ed aerei”, con la quale è stato fissato l'importo dell'addizionale erariale della tassa automobilistica.
Premesso che la relativa disciplina presentava una lacuna con riguardo al termine di prescrizione, la
Corte di appello aveva ritenuto applicabile la disciplina in tema di imposta di registro.
Infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità “In tema di imposta straordinaria sui beni di lusso (cosiddetto superbollo), introdotta con l'art. 8 del d.l. 19 settembre 1992, n. 384 (convertito in legge 14 novembre 1992,
n. 438), nella ipotesi di omesso pagamento, l'ufficio del registro - incaricato, in base alla citata disciplina, dell'accertamento e della riscossione - deve notificare l'avviso di accertamento entro il termine di decadenza di cinque anni dal giorno in cui si è verificato il presupposto di imposta, ai sensi dell'art. 76, primo comma, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131”. (Cass. civ., Sez. V, 18 giugno 2009, n. 14116). Tuttavia, la fattispecie in esame è diversa.
Infatti, non viene in evidenza il caso del cd. “superbollo”, ma quello della cd. “ecotassa”.
Dal punto di vista ontologico, sono due imposte di diversa natura: il “superbollo” ha la finalità di tassare veicoli di alta cilindrata e si paga ogni anno;
la “eco-tassa”, invece, tende a disincentivare l'acquisto di auto inquinanti e si paga una tantum al momento dell'immatricolazione.
La disciplina normativa della “eco-tassa” è differente rispetto a quella del “superbollo”.
Infatti, essa è stata introdotta dal comma 1045 della legge n. 145 del 2019, prevedendo che “L'imposta di cui ai commi 1042 e 1042-bis è versata, dall'acquirente o da chi richiede l'immatricolazione, con le modalità di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di accertamento, riscossione e contenzioso in materia di imposte sui redditi”.
Tale norma prevede espressamente che la disciplina applicabile in materia di accertamento e di riscossione
è quella delle imposte sui redditi.
Ne consegue che non è errato il riferimento dell'Ufficio ai termini previsti dall'art. 43 del d.P.R. n. 600 del
1973 che fissa il termine di decadenza al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui viene presentata la dichiarazione.
Nel caso di specie, la notifica è intervenuta entro tale termine.
2. La seconda questione concerne l'atto impositivo.
Al riguardo, il ricorrente ha evidenziato che “Nell'atto impugnato non vengono indicate le basi di calcolo ed i rispettivi svolgimenti, non sono indicati i criteri di calcolo, le percentuali applicate e le date di riferimento, elementi essenziali alfine di una corretta base esplicativa per lo svolgimento dei calcoli e l'adozione del controllo sulla correttezza dei medesimi. Le voci degli importi indicati nel dettaglio dell'atto si presentano ictu oculi incomprensibili”.
2.1. L'eccezione è infondata.
Nell'atto impositivo è indicata, seppur sinteticamente, la natura del credito erariale, il presupposto d'imposta, le singole voci di credito e il riferimento normativo per il calcolo della sanzione (art. 13 del decreto legislativo n. 471/1997).
Pertanto, l'atto è sufficientemente motivato.
3. All'esito della precedente ricostruzione della fattispecie, il ricorso deve essere respinto, restando assorbite le restanti eccezioni sulla pretesa prescrizione delle sanzioni.
Tenuto conto della incertezza soggettiva sulla disciplina applicabile alla tassa in questione, si reputa opportuno disporre la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 29, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ATTANASIO ANTONIO, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5122/2025 depositato il 20/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJP-19000055 ECOTASSA 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1396/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Cooperativa Italiana Minuti Autotrasporti soc. coop. a rl ha proposto ricorso contro l'Agenzia delle
Entrate – Direzione Provinciale I di Roma, per l'annullamento dell'atto di accertamento n. TJP-19000055, contenente la richiesta di pagamento di euro 1.668,80 (Doc. All.), per omesso versamento dell'imposta parametrata al numero di grammi di biossido di carbonio emessi dai veicoli per chilometro (c.d. ecotassa) relativa all'anno 2019, per il veicolo targato Targa_1 immatricolato il 24.06.2019.
Con il ricorso ha proposto i seguenti motivi.
In primo luogo, ha contestato l'intervenuta prescrizione con riferimento all'importo richiesto quale imposta/ ecotassa, “considerato che l'immatricolazione del veicolo Tg. Targa_1 è avvenuta in data 24.06.2019 e la notifica del presente atto di accertamento n. TJP-19000055 è avvenuta in data 25.11.2024”.
In secondo luogo, ha contestato l'intervenuta prescrizione delle somme relative agli interessi e alle sanzioni e l'illegittimità dell'atto di accertamento per carenza dei riferimenti essenziali motivanti e giustificanti la richiesta ed il calcolo degli interessi e delle sanzioni.
Al riguardo, ha evidenziato che “nell'atto impugnato non vengono indicate le basi di calcolo ed i rispettivi svolgimenti, non sono indicati i criteri di calcolo, le percentuali applicate e le date di riferimento, elementi essenziali alfine di una corretta base esplicativa per lo svolgimento dei calcoli e l'adozione del controllo sulla correttezza dei medesimi. Le voci degli importi indicati nel dettaglio dell'atto si presentano ictu oculi incomprensibili”.
Pertanto, ha chiesto di voler dichiarare la nullità e/o l'annullamento dell'atto di accertamento n.
TJP-19000055 e non dovute tutte le somme nello stesso richieste ovvero la parziale nullità e/o parziale annullamento del medesimo atto e non dovute tutte le somme richieste con riferimento a sanzioni ed interessi.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio, fornendo controdeduzioni.
Preliminarmente, ha osservato che la norma che disciplina il tributo in argomento, al comma 1045 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018 stabilisce che: «L'imposta di cui ai commi 1042 e 1042-bis è versata, dall'acquirente o da chi richiede l'immatricolazione, con le modalità di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di accertamento, riscossione e contenzioso in materia di imposte sui redditi (…)».
Di conseguenza, applicando le disposizioni in materia di accertamento e i termini decadenziali indicati dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il quale fissa, a pena di decadenza, al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui viene presentata la dichiarazione il termine entro cui va notificato l'accertamento, apparrebbe evidente che l'Ufficio non sia incorso in alcuna decadenza.
Infatti, l'atto di accertamento è stato notificato alla contribuente in data 25.11.2024, nel pieno rispetto dei termini di legge.
Da ultimo, con riferimento alla modalità di calcolo di interessi e sanzioni, l'Ufficio ha fatto riferimento all'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997, che commisura la sanzione nella misura minima del
30% del tributo richiesto e di cui è stato omesso il versamento, mentre gli interessi sono quelli maturati ex lege sull'imposta non versata (o versata in ritardo). In conclusione, ha chiesto il rigetto del ricorso e la condanna alle spese della controparte.
Successivamente, la ricorrente ha prodotto una memoria illustrativa.
Preliminarmente, ha ribadito che l'immatricolazione del veicolo Tg. Targa_1 è avvenuta in data 24.06.2019 e la notifica del presente atto di accertamento n. TJP-19000055 è avvenuta in data 25.11.2024 e, pertanto, ha eccepito l'intervenuta decadenza dell'ente e la decorrenza del termine di prescrizione del diritto di richiedere tale somma a titolo di c.d. ecotassa “dovendo considerare come data iniziale per il decorso dei termini il giorno in cui è stato immatricolato il veicolo ovvero il 24.06.2019”.
Inoltre, ha precisato che “la richiesta di pagamento delle sanzioni e degli interessi così come predisposta e quantificata risulta illegittima per carenza dell'indicazione della normativa applicata per la specifica fattispecie e mancanza dello svolgimento dei calcoli degli interessi e delle sanzioni, ovvero carenza dei calcoli esplicativi degli importi finali richiesti”.
Infine, ha rilevato il decorso del termine prescrizionale relativo agli interessi e alle sanzioni, essendo allo stato trascorso dalla data d'immatricolazione del veicolo Tg. Targa_1, avvenuta in data 24.06.2019, e la notifica del presente atto di accertamento n. TJP-19000055, avvenuta in data 25.11.2024, il termine di prescrizione quinquennale del diritto di richiedere tali somme a titolo di interessi e sanzioni.
Nel ribadire le richieste formulate nel ricorso introduttivo, ha depositato una sentenza favorevole.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La controversia tributaria in esame concerne una fattispecie di omesso versamento dell'imposta parametrata al numero di grammi di biossido di carbonio emessi dai veicoli per chilometro (c.d. ecotassa) relativa all'anno 2019, per il veicolo targato Targa_1, immatricolato il 24.06.2019.
Il ricorrente, in via preliminare, ha eccepito la prescrizione del credito.
In proposito, ha depositato la sentenza n. 994 del 2024 della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio che avrebbe affrontato il tema della prescrizione in analoga fattispecie.
1.1. L'eccezione è infondata.
La citata pronuncia è riferita ad una controversia avente ad oggetto la tassa di cui all'art. 16 del decreto- legge 06/12/2011, n. 201 recante “Disposizioni per la tassazione di auto di lusso, imbarcazioni ed aerei”, con la quale è stato fissato l'importo dell'addizionale erariale della tassa automobilistica.
Premesso che la relativa disciplina presentava una lacuna con riguardo al termine di prescrizione, la
Corte di appello aveva ritenuto applicabile la disciplina in tema di imposta di registro.
Infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità “In tema di imposta straordinaria sui beni di lusso (cosiddetto superbollo), introdotta con l'art. 8 del d.l. 19 settembre 1992, n. 384 (convertito in legge 14 novembre 1992,
n. 438), nella ipotesi di omesso pagamento, l'ufficio del registro - incaricato, in base alla citata disciplina, dell'accertamento e della riscossione - deve notificare l'avviso di accertamento entro il termine di decadenza di cinque anni dal giorno in cui si è verificato il presupposto di imposta, ai sensi dell'art. 76, primo comma, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131”. (Cass. civ., Sez. V, 18 giugno 2009, n. 14116). Tuttavia, la fattispecie in esame è diversa.
Infatti, non viene in evidenza il caso del cd. “superbollo”, ma quello della cd. “ecotassa”.
Dal punto di vista ontologico, sono due imposte di diversa natura: il “superbollo” ha la finalità di tassare veicoli di alta cilindrata e si paga ogni anno;
la “eco-tassa”, invece, tende a disincentivare l'acquisto di auto inquinanti e si paga una tantum al momento dell'immatricolazione.
La disciplina normativa della “eco-tassa” è differente rispetto a quella del “superbollo”.
Infatti, essa è stata introdotta dal comma 1045 della legge n. 145 del 2019, prevedendo che “L'imposta di cui ai commi 1042 e 1042-bis è versata, dall'acquirente o da chi richiede l'immatricolazione, con le modalità di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di accertamento, riscossione e contenzioso in materia di imposte sui redditi”.
Tale norma prevede espressamente che la disciplina applicabile in materia di accertamento e di riscossione
è quella delle imposte sui redditi.
Ne consegue che non è errato il riferimento dell'Ufficio ai termini previsti dall'art. 43 del d.P.R. n. 600 del
1973 che fissa il termine di decadenza al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui viene presentata la dichiarazione.
Nel caso di specie, la notifica è intervenuta entro tale termine.
2. La seconda questione concerne l'atto impositivo.
Al riguardo, il ricorrente ha evidenziato che “Nell'atto impugnato non vengono indicate le basi di calcolo ed i rispettivi svolgimenti, non sono indicati i criteri di calcolo, le percentuali applicate e le date di riferimento, elementi essenziali alfine di una corretta base esplicativa per lo svolgimento dei calcoli e l'adozione del controllo sulla correttezza dei medesimi. Le voci degli importi indicati nel dettaglio dell'atto si presentano ictu oculi incomprensibili”.
2.1. L'eccezione è infondata.
Nell'atto impositivo è indicata, seppur sinteticamente, la natura del credito erariale, il presupposto d'imposta, le singole voci di credito e il riferimento normativo per il calcolo della sanzione (art. 13 del decreto legislativo n. 471/1997).
Pertanto, l'atto è sufficientemente motivato.
3. All'esito della precedente ricostruzione della fattispecie, il ricorso deve essere respinto, restando assorbite le restanti eccezioni sulla pretesa prescrizione delle sanzioni.
Tenuto conto della incertezza soggettiva sulla disciplina applicabile alla tassa in questione, si reputa opportuno disporre la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso. Spese compensate.