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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 439 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 439/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ACCONCIA RENATO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3254/2025 depositato il 17/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Piedimonte Matese - Piazza Municipio 81016 Piedimonte Matese CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 90 TARI 2024
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'avv. Ricorrente_1, il quale sta in giudizio di persona ai sensi dell' art. 86 cpc, con tempestivo ricorso notificato al Comune di Piedimonte Matese ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo n.90 del
7\5\2025 relativo alla TARI per gli anni 2023 e 2024 per complessivi euro 1.578,00, notificato il 29 maggio
2025.
Al riguardo deduce difetto di motivazione e precedente giudicato. In particolare deduce l' illegittimità della pretesa riferita all'immobile di Indirizzo_1 PT, in catasto al foglio N_1, numero N_2, sub N_3, catg. c1 in quanto non ha alcun negozio a Indirizzo_1 PT, mentre possiede uno studio professionale ubicato in Indirizzo_2 al primo piano.
Relativamente all' immobile di Indirizzo_3 eccepisce il difetto di motivazione in quanto non sono indicati i dati catastali con la conseguenza che non può comprendere a quale immobile è riferita la pretesa, essendo proprietario di svariati immobili nella stessa via.
In via subordinata eccepisce la nullità degli interessi e delle sanzioni in quanto nel provvedimento impugnato
è indicato il totale degli stessi senza alcuna altra specificazione, con conseguente difetto di motivazione.
Inoltre le sanzioni applicate sono nulle perché per due annualità vengono applicate 4 sanzioni, mentre ne andava applicata una sola, anche se maggiorata.
Con successive memorie depositate in data 7 agosto 2025, in data 9 settembre 2025 e in data 16 gennaio 2026 relativamente all' immobile di Indirizzo_3 ribadisce l'eccezione di difetto di motivazione per mancata indicazione dei dati catastali, mentre "Quanto all'immobile di Indirizzo_2, già Indirizzo_1" fa presente che nelle vicinanze di Indirizzo_2 è proprietario di un negozio ma nella vicina Indirizzo_4, concesso in locazione come da contratto di locazione sottoscritto in data 11 settembre 1997 con durata di
6 anni e con proroga tacita in assenza di regolare disdetta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria in composizione monocratica, relativamente all'immobile individuato nel provvedimento impugnato come ubicato in Indirizzo_1, piano terra (PT), in catasto al foglio N_1, numero N_2 sub N_3, catg. c1 e quindi tassato come negozio, osserva che nel certificato catastale prodotto dal ricorrente risulta che il contribuente possiede un solo immobile individuato con quelle stesse specifiche e precisamente al foglio N_1 numero N_2 sub N_3 categoria c1 in Indirizzo_4 pT. In proposito il Comune chiarisce che la denominazione “Indirizzo_2” e quella di “Indirizzo_1” si riferiscono al medesimo luogo, il cui toponimo è stato semplicemente modificato (più volte) nel tempo ed in tal senso produce copia di articolo del Corriere dal titolo “Luogo_1, un lettore ci chiede e si chiede: “Dove abito?””).
Assolutamente non dimostrata è la circostanza dedotta dal ricorrente relativamente all'esistenza di un precedente giudicato favorevole, con il quale sarebbe stata annullata la pretesa in quanto la Corte avrebbe riconosciuto l'infondatezza della richiesta poiché il tributo va pagato dal conduttore, atteso che viene allegata in atti soltanto copia di un dispositivo riferito alle stesse parti ora in giudizio con il quale questa Corte di
Giustizia, con riferimento ad un avviso di accertamento TARI annualità 2021 "accoglie parzialmente il ricorso come da motivazione. Spese compensate tra le parti".
Altresì si osserva che lo stesso ricorrente produce copia di contratto di locazione datato 11 settembre 1997, con il quale viene locato il negozio sito in Indirizzo_1 "contraddistinto in catasto foglio C.U., EX par. lla N_2"la cui durata è stabilita in anni sei decorrenti dai 15 settembre 1997con rinnovo tacito alla scadenza. In proposito devesi altresì constatare la contraddizione in cui cade il ricorrente laddove nella memoria di costituzione in giudizio dichiara di non avere "alcun negozio a Indirizzo_1 PT, ma possiede lo studio professionale ubicato in Indirizzo_2 al primo piano e non a Indirizzo_1", mentre nelle successive memorie fa presente che"l'altro immobile" (Trattasi dell'immobile di Indirizzo_4) è concesso in locazione per cui è l'effettivo possessore che è tenuto all'obbligo di pagare e in tal senso ha allegato l'appena menzionato contratto di locazione.
Il Giudice adito ritiene provato che Indirizzo_2 e Indirizzo_1 corrispondano alla medesima ubicazione per l'immobile in questione, come di fatto sostanzialmente riconosciuto dallo stesso ricorrente, tant'è che eccepisce che la TARI debba far capo al conduttore che detiene l'immobile.
Sul punto tuttavia il sig. Ricorrente_1 non ha dato prova che per l'annualità 2023 e 2024 il contratto di locazione era ancora in essere, con il conseguente rigetto delle censure riferite all'immobile in argomento.
Meritevoli di accoglimento invece risultano le censure riferite all'immobile ubicato in Indirizzo_3 in quanto come puntualmente precisa lo stesso ricorrente, l'avviso di accertamento ha carattere di "provocatio ad opponendum" e l'obbligo di motivazione resta soddisfatto tutte le volte che l'Amministrazione abbia posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente "an" e "quantum debeatur"…" Non rispetta l'obbligo di motivazione di cui all'art. 7 della legge n. 212 del 2000, e deve essere annullato, l'avviso di accertamento
Tari che difetti di quegli elementi essenziali per la compiuta identificazione della unità immobiliare e che riporti esclusivamente la via di ubicazione (senza numero civico) in maniera da non consentire di apprestare una idonea difesa.
Analogamente meritano di essere accolte le restanti censure riguardanti gli interessi e sanzioni in quante determinate per ciascuna annualità con riferimento complessivo ai due immobili in questione senza che sia dato comprendere in quale misura le sanzioni e gli interessi siano riferiti a ciascun immobile oggetto del provvedimento impugnato.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso come da motivazione e compensa le spese.
Così deciso in Caserta in data 26 gennaio 2026.
Il Giudice monocratico dr ON AT
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ACCONCIA RENATO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3254/2025 depositato il 17/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Piedimonte Matese - Piazza Municipio 81016 Piedimonte Matese CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 90 TARI 2024
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'avv. Ricorrente_1, il quale sta in giudizio di persona ai sensi dell' art. 86 cpc, con tempestivo ricorso notificato al Comune di Piedimonte Matese ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo n.90 del
7\5\2025 relativo alla TARI per gli anni 2023 e 2024 per complessivi euro 1.578,00, notificato il 29 maggio
2025.
Al riguardo deduce difetto di motivazione e precedente giudicato. In particolare deduce l' illegittimità della pretesa riferita all'immobile di Indirizzo_1 PT, in catasto al foglio N_1, numero N_2, sub N_3, catg. c1 in quanto non ha alcun negozio a Indirizzo_1 PT, mentre possiede uno studio professionale ubicato in Indirizzo_2 al primo piano.
Relativamente all' immobile di Indirizzo_3 eccepisce il difetto di motivazione in quanto non sono indicati i dati catastali con la conseguenza che non può comprendere a quale immobile è riferita la pretesa, essendo proprietario di svariati immobili nella stessa via.
In via subordinata eccepisce la nullità degli interessi e delle sanzioni in quanto nel provvedimento impugnato
è indicato il totale degli stessi senza alcuna altra specificazione, con conseguente difetto di motivazione.
Inoltre le sanzioni applicate sono nulle perché per due annualità vengono applicate 4 sanzioni, mentre ne andava applicata una sola, anche se maggiorata.
Con successive memorie depositate in data 7 agosto 2025, in data 9 settembre 2025 e in data 16 gennaio 2026 relativamente all' immobile di Indirizzo_3 ribadisce l'eccezione di difetto di motivazione per mancata indicazione dei dati catastali, mentre "Quanto all'immobile di Indirizzo_2, già Indirizzo_1" fa presente che nelle vicinanze di Indirizzo_2 è proprietario di un negozio ma nella vicina Indirizzo_4, concesso in locazione come da contratto di locazione sottoscritto in data 11 settembre 1997 con durata di
6 anni e con proroga tacita in assenza di regolare disdetta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria in composizione monocratica, relativamente all'immobile individuato nel provvedimento impugnato come ubicato in Indirizzo_1, piano terra (PT), in catasto al foglio N_1, numero N_2 sub N_3, catg. c1 e quindi tassato come negozio, osserva che nel certificato catastale prodotto dal ricorrente risulta che il contribuente possiede un solo immobile individuato con quelle stesse specifiche e precisamente al foglio N_1 numero N_2 sub N_3 categoria c1 in Indirizzo_4 pT. In proposito il Comune chiarisce che la denominazione “Indirizzo_2” e quella di “Indirizzo_1” si riferiscono al medesimo luogo, il cui toponimo è stato semplicemente modificato (più volte) nel tempo ed in tal senso produce copia di articolo del Corriere dal titolo “Luogo_1, un lettore ci chiede e si chiede: “Dove abito?””).
Assolutamente non dimostrata è la circostanza dedotta dal ricorrente relativamente all'esistenza di un precedente giudicato favorevole, con il quale sarebbe stata annullata la pretesa in quanto la Corte avrebbe riconosciuto l'infondatezza della richiesta poiché il tributo va pagato dal conduttore, atteso che viene allegata in atti soltanto copia di un dispositivo riferito alle stesse parti ora in giudizio con il quale questa Corte di
Giustizia, con riferimento ad un avviso di accertamento TARI annualità 2021 "accoglie parzialmente il ricorso come da motivazione. Spese compensate tra le parti".
Altresì si osserva che lo stesso ricorrente produce copia di contratto di locazione datato 11 settembre 1997, con il quale viene locato il negozio sito in Indirizzo_1 "contraddistinto in catasto foglio C.U., EX par. lla N_2"la cui durata è stabilita in anni sei decorrenti dai 15 settembre 1997con rinnovo tacito alla scadenza. In proposito devesi altresì constatare la contraddizione in cui cade il ricorrente laddove nella memoria di costituzione in giudizio dichiara di non avere "alcun negozio a Indirizzo_1 PT, ma possiede lo studio professionale ubicato in Indirizzo_2 al primo piano e non a Indirizzo_1", mentre nelle successive memorie fa presente che"l'altro immobile" (Trattasi dell'immobile di Indirizzo_4) è concesso in locazione per cui è l'effettivo possessore che è tenuto all'obbligo di pagare e in tal senso ha allegato l'appena menzionato contratto di locazione.
Il Giudice adito ritiene provato che Indirizzo_2 e Indirizzo_1 corrispondano alla medesima ubicazione per l'immobile in questione, come di fatto sostanzialmente riconosciuto dallo stesso ricorrente, tant'è che eccepisce che la TARI debba far capo al conduttore che detiene l'immobile.
Sul punto tuttavia il sig. Ricorrente_1 non ha dato prova che per l'annualità 2023 e 2024 il contratto di locazione era ancora in essere, con il conseguente rigetto delle censure riferite all'immobile in argomento.
Meritevoli di accoglimento invece risultano le censure riferite all'immobile ubicato in Indirizzo_3 in quanto come puntualmente precisa lo stesso ricorrente, l'avviso di accertamento ha carattere di "provocatio ad opponendum" e l'obbligo di motivazione resta soddisfatto tutte le volte che l'Amministrazione abbia posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente "an" e "quantum debeatur"…" Non rispetta l'obbligo di motivazione di cui all'art. 7 della legge n. 212 del 2000, e deve essere annullato, l'avviso di accertamento
Tari che difetti di quegli elementi essenziali per la compiuta identificazione della unità immobiliare e che riporti esclusivamente la via di ubicazione (senza numero civico) in maniera da non consentire di apprestare una idonea difesa.
Analogamente meritano di essere accolte le restanti censure riguardanti gli interessi e sanzioni in quante determinate per ciascuna annualità con riferimento complessivo ai due immobili in questione senza che sia dato comprendere in quale misura le sanzioni e gli interessi siano riferiti a ciascun immobile oggetto del provvedimento impugnato.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso come da motivazione e compensa le spese.
Così deciso in Caserta in data 26 gennaio 2026.
Il Giudice monocratico dr ON AT