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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Trapani, sez. II, sentenza 23/01/2026, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trapani |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 41/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRAPANI Sezione 2, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
VITA GAETANO CALOGERO, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 595/2024 depositato il 15/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di CA - Piazza Umberto I N. 3/5 91022 CA TP
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.comune.castelvetrano.tp.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1329 DEL 2023 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato 15.04.2024, RGR n.595/2024, Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, impugnava l'avviso di accertamento per omesso parziale pagamento della tassa rifiuti solidi urbani anno 2018, n. 1329/2023, notificato il 18 gennaio 2024, con il quale il Comune di
CA richiedeva il pagamento dell'importo complessivo di Euro 494,00, sostenendone la illegittimità.
Assumeva parte ricorrente la illegittimità dell'avviso di accertamento per violazione e falsa applicazione dell'art.1, comma 656 della L.147/13 che stabilisce che “La TARI è dovuta nella misura massima del 20% della tariffa in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento…….”nonché dell'art. 35 del regolamento comunale
Allegava ordinanze della Commissione Straordinaria del Comune di CA, articoli di stampa e comunicati riguardanti il mancato svolgimento del servizio per l'anno 2018.
Si costituiva il Comune CA insistendo nel proprio operato.
All'udienza del 19.01.2026, la controversia veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
Per ottenere la pretesa riduzione della tariffa a causa del mancato svolgimento del servizio, è necessario l'accertamento specifico mirato sul periodo, sulla zona di ubicazione degli immobili, sulla tipologia dei rifiuti conferiti, nonché su ogni altro elemento utile a verificare la ricorrenza in concreto della chiesta riduzione.
Tale onere probatorio grava sul contribuente che invoca la riduzione, il quale deve dimostrarne il presupposto.
E' necessaria, sostanzialmente, la prova su base concreta da parte del contribuente, non essendo sufficiente sostenere l'inefficienza e/o la mancanza di organizzazione dell'Ente nell'espletamento del servizio.
Occorre, cioè, che il ricorrente dimostri il presupposto della riduzione e che il servizio non sia stato svolto nella specifica zona di residenza dove è ubicato il suo immobile, ovvero si sia svolto in grave violazione delle prescrizioni di cui al regolamento comunale, anche in merito alla frequenza della raccolta.
Nel caso in specie il ricorrente non ha fornito, in sede di richiesta di riduzione, prove specifiche in tal senso, né vi ottempera con la produzione degli allegati al ricorso.
Inoltre, la norma invocata dal ricorrente, individua una percentuale di riduzione del tributo annuale che postula due condizioni:
- che la situazione di emergenza sanitaria si sia protratta per tutto l'arco dell'anno;
- che essa abbia investito direttamente i contribuenti “coinvolti ” aventi diritto in quanto tali alla riduzione.
Tuttavia, non è chiaro per quanto tempo, nel corso del 2018, si sia protratto lo stato di emergenza dovuto alla carente attività di smaltimento e soprattutto in che misura ne sia stata coinvolto il ricorrente. Conseguentemente, il Giudice rigetta il ricorso.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Trapani, in composizione monocratica, rigetta il ricorso.
Spese compensate.
Così deciso in Trapani, addì 19.01.2026
Il Giudice Monocratico
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRAPANI Sezione 2, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
VITA GAETANO CALOGERO, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 595/2024 depositato il 15/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di CA - Piazza Umberto I N. 3/5 91022 CA TP
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.comune.castelvetrano.tp.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1329 DEL 2023 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato 15.04.2024, RGR n.595/2024, Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, impugnava l'avviso di accertamento per omesso parziale pagamento della tassa rifiuti solidi urbani anno 2018, n. 1329/2023, notificato il 18 gennaio 2024, con il quale il Comune di
CA richiedeva il pagamento dell'importo complessivo di Euro 494,00, sostenendone la illegittimità.
Assumeva parte ricorrente la illegittimità dell'avviso di accertamento per violazione e falsa applicazione dell'art.1, comma 656 della L.147/13 che stabilisce che “La TARI è dovuta nella misura massima del 20% della tariffa in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento…….”nonché dell'art. 35 del regolamento comunale
Allegava ordinanze della Commissione Straordinaria del Comune di CA, articoli di stampa e comunicati riguardanti il mancato svolgimento del servizio per l'anno 2018.
Si costituiva il Comune CA insistendo nel proprio operato.
All'udienza del 19.01.2026, la controversia veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
Per ottenere la pretesa riduzione della tariffa a causa del mancato svolgimento del servizio, è necessario l'accertamento specifico mirato sul periodo, sulla zona di ubicazione degli immobili, sulla tipologia dei rifiuti conferiti, nonché su ogni altro elemento utile a verificare la ricorrenza in concreto della chiesta riduzione.
Tale onere probatorio grava sul contribuente che invoca la riduzione, il quale deve dimostrarne il presupposto.
E' necessaria, sostanzialmente, la prova su base concreta da parte del contribuente, non essendo sufficiente sostenere l'inefficienza e/o la mancanza di organizzazione dell'Ente nell'espletamento del servizio.
Occorre, cioè, che il ricorrente dimostri il presupposto della riduzione e che il servizio non sia stato svolto nella specifica zona di residenza dove è ubicato il suo immobile, ovvero si sia svolto in grave violazione delle prescrizioni di cui al regolamento comunale, anche in merito alla frequenza della raccolta.
Nel caso in specie il ricorrente non ha fornito, in sede di richiesta di riduzione, prove specifiche in tal senso, né vi ottempera con la produzione degli allegati al ricorso.
Inoltre, la norma invocata dal ricorrente, individua una percentuale di riduzione del tributo annuale che postula due condizioni:
- che la situazione di emergenza sanitaria si sia protratta per tutto l'arco dell'anno;
- che essa abbia investito direttamente i contribuenti “coinvolti ” aventi diritto in quanto tali alla riduzione.
Tuttavia, non è chiaro per quanto tempo, nel corso del 2018, si sia protratto lo stato di emergenza dovuto alla carente attività di smaltimento e soprattutto in che misura ne sia stata coinvolto il ricorrente. Conseguentemente, il Giudice rigetta il ricorso.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Trapani, in composizione monocratica, rigetta il ricorso.
Spese compensate.
Così deciso in Trapani, addì 19.01.2026
Il Giudice Monocratico