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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/05/2025, n. 5355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5355 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – XI sezione civile - nella persona del Giudice
dott. Ciro Caccaviello;
letto l'art. 127 ter cpc;
visto il decreto del 14.10.24, con il quale il G.I. disponeva decidersi la causa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc mediante deposito di note scritte in luogo della discussione orale;
lette le note depositate dai procuratori;
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 13534 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto:
ripetizione dell'indebito
TRA
P.IVA rappr.ta e difesa, Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
giusta procura allegata al presente atto, daII'Avv. Vittorio Sanguigno,
(C.F. - P.IVA , con studio in C.F._1 P.IVA_2
sentenza proc. n. / r.g. pag. 1 Torre del Greco al Corso V. Emanuele, n. 146 presso il quale elettivamente domicilia.
ATTORE
E
P.IVA . CP_1 P.IVA_3
CONVENUTO CONTUMACE
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'attore ha dedotto che:
la è creditrice nei confronti della della Parte_1 CP_1
complessiva somma di €.603.669,00 oltre interessi a decorrere dalla data di pagamento deII'lVA di cui alle singole delle fatture, per le ragioni di seguito specificate, come da prospetto che segue:
nell'anno 2018, a fronte di n.19 fatture emesse dalla per un CP_1
imponibile pari ad €.440.950,00, l'istante ha corrisposto, a titolo di
IVA ad aliquota 22%, l'importo di €.97.009,00;
nell'anno 2019, a fronte di n.15 fatture emesse dalla per un CP_1
imponibile pari ad €.848.000,00 l'istante ha corrisposto, a titolo di
IVA ad aliquota 22%, l'importo di €.186.560,00;
sentenza proc. n. / r.g. pag. 2 nell'anno 2020, a fronte di n.9 fatture emesse dalla per un CP_1
imponibile pari ad €.850.000,00, l'istante ha corrisposto, a titolo di
IVA ad aliquota 22%, l'importo di €.187.000,00;
nell'anno 2021, a fronte di n.6 fatture emesse dalla per un CP_1
imponibile pari ad 'E.605.000,00, l'istante ha corrisposto, a titolo di
IVA ad aliquota 22%, l'importo di €.133.100,00;
la avendo corrisposto tali somme a titolo di IVA, portava in Pt_1
detrazione, nella propria contabilità, il relativo importo;
a seguito dell'accertamento eseguito daII'Agenzia nei Parte_3
confronti della con verbale di contestazione del CP_1
23.06.2022, l'Agenzia, ritenendo non provata la prestazione oggetto della fattura, ha contestato la circostanza alla e, Pt_1
conseguentemente, recuperato dalla stessa l'imponibile della fattura ad utile di esercizio nonché richiesto la ripetizione deII'IVA compensata;
pertanto, la in adesione al predetto verbale di contestazione Pt_1
deII'Agenzia si è vista costretta al versamento deII'Iva compensata per gli anni 2018, 2019, 2020 e 2021, per un totale complessivo di
€.603.669,00;
tale stato di cose ha generato un ingiustificato arricchimento per la
[...]
che ha incassato somme a titolo di IVA omettendo il relativo CP_1
versamento aII'Erario, mentre, nel contempo, ha determinato un danno per la società istante che ha dovuto restituire l'IVA portata in compensazione;
sentenza proc. n. / r.g. pag. 3 chiedeva, pertanto, condannarsi la convenuta al pagamento della somma di €.603.669,00 oltre interessi a decorrere dalla data di pagamento deII'lVA di cui alle singole delle fatture.
La convenuta, ritualmente citata, non si costituiva e ne veniva dichiarata la contumacia.
Tanto premesso si osserva che la domanda è fondata e va accolta.
L'attrice ha documentalmente provato il suo credito mediante la produzione della documentazione citata.
La convenuta nulla ha eccepito, rimanendo anzi contumace.
La convenuta, pertanto, va condannata al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di €.603.669,00 oltre interessi al tasso legale dalla data delle singole fatture versandosi in ipotesi di evidente mala fede dell'accipiens.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come dal dispositivo.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da nei confronti di con atto di Parte_1 CP_1
citazione notificato il 6.6.24, così provvede:
sentenza proc. n. / r.g. pag. 4 1. Condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di €.603.669,00 oltre interessi al tasso legale dalla data delle singole fatture;
2. condanna la convenuta al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in euro 14.413 per onorario ed euro 1.713 per spese oltre s.g., IVA e CPA.
Così deciso in Napoli il 29.5.25.
IL GIUDICE
(dott. Ciro Caccaviello)
sentenza proc. n. / r.g. pag. 5