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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 22/10/2025, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Novara
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, composto dai magistrati:
Dott. DR IN Presidente
Dott.ssa EL DO Giudice Relatore
Dott.ssa Amoroso Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per apertura di liquidazione giudiziale
R.G. 97-1/2025 promosso su ricorso depositato il 10 settembre 2025 da con sede legale in Assago (MI), Parte_1
Via Del Mulino n. 9, C.F. - P.IVA , rappresentata e P.IVA_1 P.IVA_2 difesa dall'Avv. Paolo Maria Verrecchia, C.F. , del foro di C.F._1
Roma con Studio in Milano, Via Paolo Giovio n. 14, fax 06.3222795, p.e.c.
ed ivi elettivamente domiciliata, Email_1 ove dichiara di voler ricevere gli avvisi, le comunicazioni e le notifiche, ai sensi dell'art. 16 sexies D.L. n. 179/2012 e ss.
NEI CONFRONTI DI
con sede Controparte_1 in Novara, via Maestra 1/A, in persona del liquidatore , c.f. Controparte_2
, nato a [...] il [...], residente a [...]
1/A, per PartitaIVA_3
Il Tribunale esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice Delegato;
rilevato in fatto che:
1 - con ricorso depositato in data 10 settembre 2025 parte ricorrente ha chiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale dell'impresa
[...]
Controparte_1
- fissata udienza, il contraddittorio si è regolarmente costituito con la notifica alla parte convenuta del ricorso e del decreto di fissazione;
- la resistente non si è costituita e non ha fatto pervenire la documentazione richiesta nel decreto di fissazione udienza;
osserva quanto segue:
- sussiste la giurisdizione e competenza di questo Tribunale in quanto il centro degli interessi principali dell'impresa è situato in e la sede legale Pt_1 dell'impresa è situata a Novara, comune che ricade nel circondario del
Tribunale di Novara, e non ricorrono elementi per localizzare una eventuale sede diversa;
- in relazione ai parametri previsti dall'art. 121 CCII, occorre ricordare che grava sull'impresa la cui liquidazione giudiziale sia richiesta provare la sussistenza congiunta dei tre requisiti indicati all'art. 2, comma I, lett. d) CCII. Nella specie tale onere probatorio non è stato assolto da
[...]
ed anzi vi sono elementi probatori in Controparte_1 senso contrario all'esenzione di parte resistente dalla liquidazione giudiziale, in quanto dal bilancio finale di liquidazione e dalla documentazione agli atti, emergono:
1) ricavi lordi pari a € 1.681.281 (così nel bilancio finale di liquidazione al 30 novembre 2024);
2) debiti per oltre 2.500.000 euro (di cui € 2.479.746,56 a titolo di debiti erariali, come risultante dalla certificazione dell'Agenzia delle Entrate e della Riscossione agli atti);
- ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 49, ultimo comma, CCII, dal momento che parte ricorrente vanta crediti per € 146.739,43 in linea capitale e che, dagli atti, risultano debiti erariali molto elevati pari ad € 2.479.746,56;
- quanto al requisito dell'insolvenza, definita dall'art. 2, comma 1, lett. b) come
“lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori,
pag. 2 di 5 i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”, essa può desumersi da diversi parametri, nel caso concreto in particolare emergono o perdite di esercizio relative all'anno precedente all'apertura della liquidazione giudiziale (per euro 12.236.131,00 secondo il bilancio di liquidazione del 30 novembre 2024);
o pesante situazione debitoria;
o inesistenza di liquidità;
o mancati adempimento di debiti anche di modesto importo;
o reiterato mancato deposito dei bilanci (l'ultimo bilancio depositato della società è del 2017, nel novembre 2024 è stato depositato il bilancio di liquidazione);
o irreperibilità dell'impresa presso la sede risultante alla C.C.I.A.A., già prima della liquidazione e della cancellazione della società dal Registro delle
Imprese;
- non osta alla dichiarazione di aperture della liquidazione giudiziaria il fatto che la società sia stata cancellata dal registro delle imprese il 27 dicembre 2024, stante il disposto dell'art. 33 co. 1 CCII, secondo cui: “La liquidazione giudiziale o controllata può essere aperta entro un anno dalla cessazione dell'attività del debitore, se l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo;”. La società di capitali, sopravvive quindi, per fictio iuris, dopo la sua estinzione con riferimento alla disciplina della crisi di impresa, non perdendo quindi la sua capacità processuale in ambito concorsuale (v. Cassazione civile, sez. I, n. 24968/2013), Che la società resistente fosse insolvente un anno prima dalla cessazione dell'attività emerge dagli elementi già evidenziati, tra cui l'elevata esposizione debitoria e l'incapacità di soddisfare regolarmente i propri debiti, rimasti insoddisfatti dopo l'estinzione della società;
- alla luce degli elementi evidenziati, è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempimento, dovendosi per contro desumere il sussistere di pag. 3 di 5 uno stato di definitiva incapacità della società resistente di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni.
Ritiene, pertanto, il Collegio che debba emettersi sentenza dichiarativa di liquidazione giudiziale.
P.Q.M.
1) DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale di Controparte_3
con sede legale in Novara, via Maestra 1/A
[...]
2) NOMINA Giudice Delegato EL DO;
3) NOMINA Curatore il dott. ; Persona_1
4) ORDINA al debitore, ove non vi abbia già provveduto, di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché́ dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
5) ORDINA al curatore:
- di effettuare le comunicazioni di cui all'art. 200 CCII;
- di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza del debitore (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, ai sensi dell'art. 193 CCII;
- ai sensi dell'art. 195 CCII, di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile o comunque opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art. 758 cpc;
6) FISSA per l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo la data del 13 gennaio 2026 ore 11:00, innanzi al Giudice Delegato, avvertendo il pag. 4 di 5 debitore che può chiedere di essere sentito e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
7) ASSEGNA ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui al precedente n. 6 per la presentazione delle domande di insinuazione a norma dell'art. 201 codice della crisi;
8) AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155- quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del c.p.c.:
- a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo
21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
9) ORDINA ai sensi dell'art. 49, comma 4, la comunicazione e la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'art. 45 CCII.
Così deciso in Novara, nella camera di consiglio 2 ottobre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
EL DO DR IN
pag. 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Novara
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, composto dai magistrati:
Dott. DR IN Presidente
Dott.ssa EL DO Giudice Relatore
Dott.ssa Amoroso Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per apertura di liquidazione giudiziale
R.G. 97-1/2025 promosso su ricorso depositato il 10 settembre 2025 da con sede legale in Assago (MI), Parte_1
Via Del Mulino n. 9, C.F. - P.IVA , rappresentata e P.IVA_1 P.IVA_2 difesa dall'Avv. Paolo Maria Verrecchia, C.F. , del foro di C.F._1
Roma con Studio in Milano, Via Paolo Giovio n. 14, fax 06.3222795, p.e.c.
ed ivi elettivamente domiciliata, Email_1 ove dichiara di voler ricevere gli avvisi, le comunicazioni e le notifiche, ai sensi dell'art. 16 sexies D.L. n. 179/2012 e ss.
NEI CONFRONTI DI
con sede Controparte_1 in Novara, via Maestra 1/A, in persona del liquidatore , c.f. Controparte_2
, nato a [...] il [...], residente a [...]
1/A, per PartitaIVA_3
Il Tribunale esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice Delegato;
rilevato in fatto che:
1 - con ricorso depositato in data 10 settembre 2025 parte ricorrente ha chiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale dell'impresa
[...]
Controparte_1
- fissata udienza, il contraddittorio si è regolarmente costituito con la notifica alla parte convenuta del ricorso e del decreto di fissazione;
- la resistente non si è costituita e non ha fatto pervenire la documentazione richiesta nel decreto di fissazione udienza;
osserva quanto segue:
- sussiste la giurisdizione e competenza di questo Tribunale in quanto il centro degli interessi principali dell'impresa è situato in e la sede legale Pt_1 dell'impresa è situata a Novara, comune che ricade nel circondario del
Tribunale di Novara, e non ricorrono elementi per localizzare una eventuale sede diversa;
- in relazione ai parametri previsti dall'art. 121 CCII, occorre ricordare che grava sull'impresa la cui liquidazione giudiziale sia richiesta provare la sussistenza congiunta dei tre requisiti indicati all'art. 2, comma I, lett. d) CCII. Nella specie tale onere probatorio non è stato assolto da
[...]
ed anzi vi sono elementi probatori in Controparte_1 senso contrario all'esenzione di parte resistente dalla liquidazione giudiziale, in quanto dal bilancio finale di liquidazione e dalla documentazione agli atti, emergono:
1) ricavi lordi pari a € 1.681.281 (così nel bilancio finale di liquidazione al 30 novembre 2024);
2) debiti per oltre 2.500.000 euro (di cui € 2.479.746,56 a titolo di debiti erariali, come risultante dalla certificazione dell'Agenzia delle Entrate e della Riscossione agli atti);
- ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 49, ultimo comma, CCII, dal momento che parte ricorrente vanta crediti per € 146.739,43 in linea capitale e che, dagli atti, risultano debiti erariali molto elevati pari ad € 2.479.746,56;
- quanto al requisito dell'insolvenza, definita dall'art. 2, comma 1, lett. b) come
“lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori,
pag. 2 di 5 i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”, essa può desumersi da diversi parametri, nel caso concreto in particolare emergono o perdite di esercizio relative all'anno precedente all'apertura della liquidazione giudiziale (per euro 12.236.131,00 secondo il bilancio di liquidazione del 30 novembre 2024);
o pesante situazione debitoria;
o inesistenza di liquidità;
o mancati adempimento di debiti anche di modesto importo;
o reiterato mancato deposito dei bilanci (l'ultimo bilancio depositato della società è del 2017, nel novembre 2024 è stato depositato il bilancio di liquidazione);
o irreperibilità dell'impresa presso la sede risultante alla C.C.I.A.A., già prima della liquidazione e della cancellazione della società dal Registro delle
Imprese;
- non osta alla dichiarazione di aperture della liquidazione giudiziaria il fatto che la società sia stata cancellata dal registro delle imprese il 27 dicembre 2024, stante il disposto dell'art. 33 co. 1 CCII, secondo cui: “La liquidazione giudiziale o controllata può essere aperta entro un anno dalla cessazione dell'attività del debitore, se l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo;”. La società di capitali, sopravvive quindi, per fictio iuris, dopo la sua estinzione con riferimento alla disciplina della crisi di impresa, non perdendo quindi la sua capacità processuale in ambito concorsuale (v. Cassazione civile, sez. I, n. 24968/2013), Che la società resistente fosse insolvente un anno prima dalla cessazione dell'attività emerge dagli elementi già evidenziati, tra cui l'elevata esposizione debitoria e l'incapacità di soddisfare regolarmente i propri debiti, rimasti insoddisfatti dopo l'estinzione della società;
- alla luce degli elementi evidenziati, è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempimento, dovendosi per contro desumere il sussistere di pag. 3 di 5 uno stato di definitiva incapacità della società resistente di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni.
Ritiene, pertanto, il Collegio che debba emettersi sentenza dichiarativa di liquidazione giudiziale.
P.Q.M.
1) DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale di Controparte_3
con sede legale in Novara, via Maestra 1/A
[...]
2) NOMINA Giudice Delegato EL DO;
3) NOMINA Curatore il dott. ; Persona_1
4) ORDINA al debitore, ove non vi abbia già provveduto, di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché́ dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
5) ORDINA al curatore:
- di effettuare le comunicazioni di cui all'art. 200 CCII;
- di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza del debitore (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, ai sensi dell'art. 193 CCII;
- ai sensi dell'art. 195 CCII, di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile o comunque opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art. 758 cpc;
6) FISSA per l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo la data del 13 gennaio 2026 ore 11:00, innanzi al Giudice Delegato, avvertendo il pag. 4 di 5 debitore che può chiedere di essere sentito e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
7) ASSEGNA ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui al precedente n. 6 per la presentazione delle domande di insinuazione a norma dell'art. 201 codice della crisi;
8) AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155- quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del c.p.c.:
- a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo
21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
9) ORDINA ai sensi dell'art. 49, comma 4, la comunicazione e la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'art. 45 CCII.
Così deciso in Novara, nella camera di consiglio 2 ottobre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
EL DO DR IN
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