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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 10/03/2025, n. 842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 842 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
in composizione monocratica e nella persona del G.O.P., dott. Silvio La Rana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2268 / 2017 avente ad oggetto: impugnativa delibera assembleare
tra
(c.f. ), rappresentato e difeso nel Parte_1 C.F._1 presente giudizio dall'Avv. Fausto De Nicola, elett.te dom.ti come in atti,
-ATTORE-
contro sito in Sarno alla via Cantarone n.40 Controparte_1
(c.f. ) in persona dell'amministratore pro tempore, rappresentato e P.IVA_1 difeso dall'Avv. Antonio Giudice, elett.te dom.ti come in atti,
-CONVENUTO-
CONCLUSIONI
Le parti costituite concludevano come da verbale di udienza in atti, le cui conclusioni si hanno in questa sede per trascritte e riprodotte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato per l'effetto dell'entrata in vigore dell'art.45, comma 17 della legge 18 giugno 2009 n°
69.
Pertanto, devono all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di causa.
Del resto, trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi che essa
Pagina 1 consenta al giudice di pronunciare quest'ultima, senza premettere la concisa esposizione dello svolgimento del processo, precedentemente richiesta dal comma secondo dell'art. 132 c.p.c., la quale risulta, peraltro, agevolmente suscettibile di essere desunta dalla lettura degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, nonché dai verbali dell'udienza in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa, con la conseguenza che non potrà, pertanto, considerarsi affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo (cfr. in tal senso, sia pure con riguardo all'ipotesi analoga ma non identica dell'art. 281 sexies c.p.c.,
Cass. N° 22409/06).
Peraltro, questo Giudice ha trattenuto la causa in decisione, anche alla luce delle risultanze istruttorie e sulla scorta dell'autorevole insegnamento di Cass. Civ., Sez.
I, del 9 giugno 2010 n.13896, dal quale emerge in maniera assolutamente condivisibile che il rispetto del diritto fondamentale a una ragionevole durata del processo - derivante dall'articolo 111, 2° comma, della Costituzione e dagli articoli 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
- impone al Giudice - ai sensi degli articoli 127 e 175 c.p.c. - di evitare ed impedire comportamenti che siano di ostacolo a una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, espresso dall'articolo 101 c.p.c. da effettive garanzie di difesa - articolo 24 della
Costituzione - e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità - articolo 111, 2° comma, della Costituzione - dei soggetti nella cui sfera giuridica
l'atto finale è destinato ad esplicare i suoi effetti.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore, sig. , conveniva Parte_1 in giudizio il , in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., al fine di sentir dichiarare nulla la delibera dell'assemblea condominiale tenutasi in seduta straordinaria in seconda convocazione il 23.02.2017, in primis, per irregolare costituzione dell'organo assembleare.
Assumeva l'attore con l'atto introduttivo di giudizio che la predetta delibera fosse carente dei requisiti ex lege previsti, nonché palesemente irregolare ed equivoca per quel che concerne i punti posti all'ordine del giorno e quelli sui quali poi si era discusso e deliberato.
Si costituiva in giudizio il convenuto ed il precedente istruttore, sulla CP_1 scorta dell'eccezione di improcedibilità avanzata dallo stesso, rinviava all'udienza del 07.02.2018 ordinando l'esperimento dell'obbligatorio tentativo di mediazione.
Pagina 2 Il giudizio, quindi, proseguiva con l'espletamento della conciliazione con esito negativo, con il deposito di memorie ex art. 183 c.p.c., successivamente rigettate le richieste istruttorie e dopo vari rinvii, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni dal nuovo designato istruttore e riservata la causa a sentenza all'udienza del 09/12/2024 con la concessione dei termini di rito per comparsa conclusionale e repliche.
Ciò premesso in punto di fatto, la domanda deve essere dichiarata improcedibile.
Il Giudice ritiene, vertendosi in materia di condominio, che non possa dirsi realizzata la condizione di procedibilità prevista dal legislatore all'art.5 comma 1 bis D.Lgs 28/2010.
Ebbene, ancor più in generale, va precisato che il procedimento di mediazione obbligatoria trova la sua ratio nello scopo deflattivo del contenzioso perseguito dal legislatore (in tal senso, Cassazione civile sez. III, - 27/03/2019, n. 8473: “(il legislatore) ha imposto quindi alle parti (o meglio, alla parte che intende agire in giudizio) questo impegno preliminare mediante il quale fida di poter evitare (alle parti, e allo Stato più in generale) un buon numero di controversie, ben più onerose e lunghe rispetto ai tempi della mediazione obbligatoria”.
Se tale è lo scopo del legislatore, l'esperimento del tentativo di mediazione non può che essere effettivo, in termini di risoluzione sostanziale della controversia che dà origine all'instaurando o instaurato giudizio. Nondimeno, la mediazione potrà registrare esito negativo ma non può ridursi a mero onere processuale che scandisce l'accesso alla tutela giurisdizionale.
In tale senso, deve essere letto l'art. 5 del D. Lgs. 28/2010, a mente del quale
"quando l'esperimento del tentativo di mediazione è condizione di procedibilità della domanda, la condizione si considera avverata quando il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo".
Ciò detto, appare chiaro che "tentare" la mediazione non equivale ad "attivar(n)e" il procedimento, in quanto la mera attivazione presso un organismo di conciliazione non realizza la circostanza dalla quale solamente può dipendere il successo di siffatto strumento deflattivo del contenzioso, ovvero "il contatto diretto tra le parti e il mediatore professionale il quale può, grazie all'interlocuzione diretta
o informale con esse, aiutarle a ricostruire i loro rapporti pregressi ed aiutarle a trovare una soluzione che, al di là delle soluzioni in diritto della eventuale controversia, consenta loro di evitare l'acuirsi della conflittualità e definire amichevolmente una vicenda potenzialmente oppositiva con reciproca soddisfazione" (cfr. Cassazione civile sez. III, 27/03/2019, n. 8473).
Pagina 3 Dunque, affinchè possa dirsi realizzata la condizione di cui all'art. 5 del D. Lgs.
28/2010 è necessario attivare il procedimento di mediazione e comparire al primo incontro dinanzi al mediatore, all'esito del quale le parti potranno liberamente dichiarare al mediatore la volontà di non proseguire la procedura di mediazione.
Ed invero, nel caso che ci occupa, l'esperito tentativo di conciliazione demandato dal Giudice in corso del giudizio, non consente di ritenere superato il vincolo di improcedibilità di cui alla richiamata norma, atteso i vizi e quindi la nullità del procedimento conciliativo stesso.
Difatti, come risulta dal verbale di mediazione prodotto in atti, l'attore Pt_1
in violazione dell'art. 8 D. Lgs 28/2010 non compariva e non partecipava
[...] personalmente al procedimento intentato presso l'organismo Concilia Lex di Nocera Inferiore, compariva invece l'avv. Davide De Prisco per delega orale dell'avv. De Nicola, quest'ultimo non munito di alcuna procura speciale e/o sostanziale, nel mentre l'amministratore del era Controparte_2 presente personalmente ed il procedimento si concludeva con esito negativo.
Sul punto, l'art. 8 del D.lgs. 28/2010 espressamente prevede che "al primo incontro davanti al mediatore debbano essere presenti sia le parti che i loro avvocati". E "la previsione della presenza sia delle parti sia degli avvocati comporta che, ai fini della realizzazione delle condizione di procedibilità, la parte non possa evitare di presentarsi davanti al mediatore, inviando soltanto il proprio avvocato" (cfr. Cass. 8473/2019).
La Cassazione, dunque, ha chiarito che "allo scopo di validamente delegare un terzo alla partecipazione alle attività di mediazione, la parte deve conferirgli tale potere mediante una procura avente LO SPECIFICO OGGETTO DELLA
PARTECIPAZIONE ALLA MEDIAZIONE e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto (ovvero, deve essere presente un rappresentante a conoscenza dei fatti e fornito dei poteri per la soluzione della controversia, ...). Quindi, il potere di sostituire a se stesso qualcun altro per la partecipazione alla mediazione PUÒ ESSERE CONFERITO CON UNA
PROCURA SPECIALE SOSTANZIALE" (cfr. Cass. 8473/2019).
Nella fattispecie, l'avv. Davide De Prisco per delega orale dell'avv. De Nicola, quale procuratore di , non era munito di alcuna procura speciale e/o Parte_1 sostanziale.
L' assenza quindi di parte attrice - o di un suo rappresentante munito di validi poteri sostanziali - ha reso del tutto inefficace il tentativo di mediazione, per cui la condizione di procedibilità non può dirsi avverata.
Pagina 4 Ebbene, siffatte argomentazioni impongono al Giudice di dichiarare l'improcedibilità della domanda (cfr. sentenza Corte di Appello di Napoli n.
421/2022).
Se ne deduce, quindi, che nella redazione della motivazione della sentenza, il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente in base all'articolo 132, n.4, c.p.c. che esponga in maniera concisa gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che, seppur non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. Civ. Sez. VI, 17 maggio 2013, n.12123;
Cass. Civ. Sez. III, 21 febbraio 2013 n.4346; Trib. Nocera Inferiore, Sez. I, 26 novembre 2013 n.1431).
Le spese processuali, giusta la natura ed il valore della controversia, l'importanza ed il numero delle questioni trattate, nonché la fase di chiusura del processo, ritiene sul punto questo Giudice che la natura della controversia, non involgente la risoluzione di peculiari questioni giuridiche ed essendo carettizzata da un'obiettiva semplicità dell'accertamento in fatto, e la mancanza di alcuna attività istruttoria, consenta di compensare le stesse tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale, in persona del G.O.P. dott. Silvio La Rana, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1) Rigetta la domanda per quanto esposto in parte motiva.
2) Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Nocera Inferiore, nella camera di consiglio dell'intestato Tribunale in data 05/03/2025.
Il Giudice Onorario
(dott. Silvio La Rana)
Pagina 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
in composizione monocratica e nella persona del G.O.P., dott. Silvio La Rana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2268 / 2017 avente ad oggetto: impugnativa delibera assembleare
tra
(c.f. ), rappresentato e difeso nel Parte_1 C.F._1 presente giudizio dall'Avv. Fausto De Nicola, elett.te dom.ti come in atti,
-ATTORE-
contro sito in Sarno alla via Cantarone n.40 Controparte_1
(c.f. ) in persona dell'amministratore pro tempore, rappresentato e P.IVA_1 difeso dall'Avv. Antonio Giudice, elett.te dom.ti come in atti,
-CONVENUTO-
CONCLUSIONI
Le parti costituite concludevano come da verbale di udienza in atti, le cui conclusioni si hanno in questa sede per trascritte e riprodotte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato per l'effetto dell'entrata in vigore dell'art.45, comma 17 della legge 18 giugno 2009 n°
69.
Pertanto, devono all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di causa.
Del resto, trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi che essa
Pagina 1 consenta al giudice di pronunciare quest'ultima, senza premettere la concisa esposizione dello svolgimento del processo, precedentemente richiesta dal comma secondo dell'art. 132 c.p.c., la quale risulta, peraltro, agevolmente suscettibile di essere desunta dalla lettura degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, nonché dai verbali dell'udienza in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa, con la conseguenza che non potrà, pertanto, considerarsi affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo (cfr. in tal senso, sia pure con riguardo all'ipotesi analoga ma non identica dell'art. 281 sexies c.p.c.,
Cass. N° 22409/06).
Peraltro, questo Giudice ha trattenuto la causa in decisione, anche alla luce delle risultanze istruttorie e sulla scorta dell'autorevole insegnamento di Cass. Civ., Sez.
I, del 9 giugno 2010 n.13896, dal quale emerge in maniera assolutamente condivisibile che il rispetto del diritto fondamentale a una ragionevole durata del processo - derivante dall'articolo 111, 2° comma, della Costituzione e dagli articoli 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
- impone al Giudice - ai sensi degli articoli 127 e 175 c.p.c. - di evitare ed impedire comportamenti che siano di ostacolo a una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, espresso dall'articolo 101 c.p.c. da effettive garanzie di difesa - articolo 24 della
Costituzione - e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità - articolo 111, 2° comma, della Costituzione - dei soggetti nella cui sfera giuridica
l'atto finale è destinato ad esplicare i suoi effetti.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore, sig. , conveniva Parte_1 in giudizio il , in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., al fine di sentir dichiarare nulla la delibera dell'assemblea condominiale tenutasi in seduta straordinaria in seconda convocazione il 23.02.2017, in primis, per irregolare costituzione dell'organo assembleare.
Assumeva l'attore con l'atto introduttivo di giudizio che la predetta delibera fosse carente dei requisiti ex lege previsti, nonché palesemente irregolare ed equivoca per quel che concerne i punti posti all'ordine del giorno e quelli sui quali poi si era discusso e deliberato.
Si costituiva in giudizio il convenuto ed il precedente istruttore, sulla CP_1 scorta dell'eccezione di improcedibilità avanzata dallo stesso, rinviava all'udienza del 07.02.2018 ordinando l'esperimento dell'obbligatorio tentativo di mediazione.
Pagina 2 Il giudizio, quindi, proseguiva con l'espletamento della conciliazione con esito negativo, con il deposito di memorie ex art. 183 c.p.c., successivamente rigettate le richieste istruttorie e dopo vari rinvii, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni dal nuovo designato istruttore e riservata la causa a sentenza all'udienza del 09/12/2024 con la concessione dei termini di rito per comparsa conclusionale e repliche.
Ciò premesso in punto di fatto, la domanda deve essere dichiarata improcedibile.
Il Giudice ritiene, vertendosi in materia di condominio, che non possa dirsi realizzata la condizione di procedibilità prevista dal legislatore all'art.5 comma 1 bis D.Lgs 28/2010.
Ebbene, ancor più in generale, va precisato che il procedimento di mediazione obbligatoria trova la sua ratio nello scopo deflattivo del contenzioso perseguito dal legislatore (in tal senso, Cassazione civile sez. III, - 27/03/2019, n. 8473: “(il legislatore) ha imposto quindi alle parti (o meglio, alla parte che intende agire in giudizio) questo impegno preliminare mediante il quale fida di poter evitare (alle parti, e allo Stato più in generale) un buon numero di controversie, ben più onerose e lunghe rispetto ai tempi della mediazione obbligatoria”.
Se tale è lo scopo del legislatore, l'esperimento del tentativo di mediazione non può che essere effettivo, in termini di risoluzione sostanziale della controversia che dà origine all'instaurando o instaurato giudizio. Nondimeno, la mediazione potrà registrare esito negativo ma non può ridursi a mero onere processuale che scandisce l'accesso alla tutela giurisdizionale.
In tale senso, deve essere letto l'art. 5 del D. Lgs. 28/2010, a mente del quale
"quando l'esperimento del tentativo di mediazione è condizione di procedibilità della domanda, la condizione si considera avverata quando il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo".
Ciò detto, appare chiaro che "tentare" la mediazione non equivale ad "attivar(n)e" il procedimento, in quanto la mera attivazione presso un organismo di conciliazione non realizza la circostanza dalla quale solamente può dipendere il successo di siffatto strumento deflattivo del contenzioso, ovvero "il contatto diretto tra le parti e il mediatore professionale il quale può, grazie all'interlocuzione diretta
o informale con esse, aiutarle a ricostruire i loro rapporti pregressi ed aiutarle a trovare una soluzione che, al di là delle soluzioni in diritto della eventuale controversia, consenta loro di evitare l'acuirsi della conflittualità e definire amichevolmente una vicenda potenzialmente oppositiva con reciproca soddisfazione" (cfr. Cassazione civile sez. III, 27/03/2019, n. 8473).
Pagina 3 Dunque, affinchè possa dirsi realizzata la condizione di cui all'art. 5 del D. Lgs.
28/2010 è necessario attivare il procedimento di mediazione e comparire al primo incontro dinanzi al mediatore, all'esito del quale le parti potranno liberamente dichiarare al mediatore la volontà di non proseguire la procedura di mediazione.
Ed invero, nel caso che ci occupa, l'esperito tentativo di conciliazione demandato dal Giudice in corso del giudizio, non consente di ritenere superato il vincolo di improcedibilità di cui alla richiamata norma, atteso i vizi e quindi la nullità del procedimento conciliativo stesso.
Difatti, come risulta dal verbale di mediazione prodotto in atti, l'attore Pt_1
in violazione dell'art. 8 D. Lgs 28/2010 non compariva e non partecipava
[...] personalmente al procedimento intentato presso l'organismo Concilia Lex di Nocera Inferiore, compariva invece l'avv. Davide De Prisco per delega orale dell'avv. De Nicola, quest'ultimo non munito di alcuna procura speciale e/o sostanziale, nel mentre l'amministratore del era Controparte_2 presente personalmente ed il procedimento si concludeva con esito negativo.
Sul punto, l'art. 8 del D.lgs. 28/2010 espressamente prevede che "al primo incontro davanti al mediatore debbano essere presenti sia le parti che i loro avvocati". E "la previsione della presenza sia delle parti sia degli avvocati comporta che, ai fini della realizzazione delle condizione di procedibilità, la parte non possa evitare di presentarsi davanti al mediatore, inviando soltanto il proprio avvocato" (cfr. Cass. 8473/2019).
La Cassazione, dunque, ha chiarito che "allo scopo di validamente delegare un terzo alla partecipazione alle attività di mediazione, la parte deve conferirgli tale potere mediante una procura avente LO SPECIFICO OGGETTO DELLA
PARTECIPAZIONE ALLA MEDIAZIONE e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto (ovvero, deve essere presente un rappresentante a conoscenza dei fatti e fornito dei poteri per la soluzione della controversia, ...). Quindi, il potere di sostituire a se stesso qualcun altro per la partecipazione alla mediazione PUÒ ESSERE CONFERITO CON UNA
PROCURA SPECIALE SOSTANZIALE" (cfr. Cass. 8473/2019).
Nella fattispecie, l'avv. Davide De Prisco per delega orale dell'avv. De Nicola, quale procuratore di , non era munito di alcuna procura speciale e/o Parte_1 sostanziale.
L' assenza quindi di parte attrice - o di un suo rappresentante munito di validi poteri sostanziali - ha reso del tutto inefficace il tentativo di mediazione, per cui la condizione di procedibilità non può dirsi avverata.
Pagina 4 Ebbene, siffatte argomentazioni impongono al Giudice di dichiarare l'improcedibilità della domanda (cfr. sentenza Corte di Appello di Napoli n.
421/2022).
Se ne deduce, quindi, che nella redazione della motivazione della sentenza, il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente in base all'articolo 132, n.4, c.p.c. che esponga in maniera concisa gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che, seppur non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. Civ. Sez. VI, 17 maggio 2013, n.12123;
Cass. Civ. Sez. III, 21 febbraio 2013 n.4346; Trib. Nocera Inferiore, Sez. I, 26 novembre 2013 n.1431).
Le spese processuali, giusta la natura ed il valore della controversia, l'importanza ed il numero delle questioni trattate, nonché la fase di chiusura del processo, ritiene sul punto questo Giudice che la natura della controversia, non involgente la risoluzione di peculiari questioni giuridiche ed essendo carettizzata da un'obiettiva semplicità dell'accertamento in fatto, e la mancanza di alcuna attività istruttoria, consenta di compensare le stesse tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale, in persona del G.O.P. dott. Silvio La Rana, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1) Rigetta la domanda per quanto esposto in parte motiva.
2) Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Nocera Inferiore, nella camera di consiglio dell'intestato Tribunale in data 05/03/2025.
Il Giudice Onorario
(dott. Silvio La Rana)
Pagina 5