Sentenza 18 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 18/03/2025, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. N. 159/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Licia Tomay Presidente dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 159/2025 del ruolo generale degli affari della volontaria giurisdizione, posta in decisione successivamente al deposito di note scritte in sostituzione d'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con scadenza in data
14.3.2025, vertente
TRA
(C.F.: , nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...]alla piazza della Costituzione Italiana n. 57, cittadina italiana, rappresentata e difesa dall'Avv. OTTAVIA MURRO (C.F.: , C.F._2
giusta procura in atti, elettivamente domiciliata in Potenza alla via Pretoria n. 23 presso lo studio del difensore, pec: Email_1
-RICORRENTE-
E
(C.F.: ), nato a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._3
ivi residente alla piazza Vittime del Lavoro n. 8, cittadino italiano, rappresentato e difeso dall'Avv. OTTAVIA MURRO (C.F.: , giusta procura in C.F._2
atti, elettivamente domiciliata in Potenza alla via Pretoria n. 23 presso lo studio del difensore, pec: Email_1
-RICORRENTE-
1
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale;
-INTERVENTORE EX LEGE-
OGGETTO: cessazione degli effetti civile del matrimonio su istanza congiunta;
CONCLUSIONI: per le parti private come da note scritte in sostituzione d'udienza depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con scadenza in data 14.3.2025; per il Pubblico
Ministero come risultanti in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I Con ricorso depositato in data 29.1.2025 ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti private hanno avanzato domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra loro celebrato in Potenza il 3.5.2014, deducendo che dall'unione coniugale erano nati i figli (6.2.2016) e (1.1.2019), e che, Per_1 Per_2
dopo la celebrazione della prima udienza del giudizio di separazione personale,
l'intestato Tribunale aveva dichiarato la di loro separazione personale alle condizioni concordate con sentenza n. 1080/2023 del 4.9.2023, versata in atti munita dell'attestazione di passaggio in giudicato.
Le parti hanno – altresì – dedotto di aver continuato a vivere separate, essendo venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale, esistendo – pertanto – il presupposto di proponibilità della domanda ex art. 3, comma
1, n. 2), lett. b), e comma 2 della Legge n. 898/1970.
II All'udienza del 14.3.2025, la quale è stata celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., previa trasmissione degli atti al P.M., le parti hanno depositato note congiunte di trattazione scritta ribadendo la volontà di ottenere la pronuncia domandata;
sicché la causa è stata rimessa la Collegio per la decisione.
III I coniugi hanno presentato domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, celebrato tra loro in Potenza in data 3.5.2014, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune al n. 10, Parte II, Serie A, dell'anno 2014, alle seguenti condizioni:
«1. i ricorrenti vivranno separati, nel mutuo, civile e reciproco rispetto, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio;
2 R.G. N. 159/2025 V.G.
2. i figli minori, e vengono affidati ad entrambi i genitori e collocati Per_1 Per_2
in via prevalente presso la madre;
in ogni caso le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, quali ad esempio quelle relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni dei bambini;
3. la casa coniugale, sita in Potenza, P.za della Costituzione Italiana n. 57, viene assegnata in uso esclusivo alla moglie (che ne è anche la proprietaria) affinché ella vi continui ad abitare con i figli, completa di tutti gli arredi e mobili presenti;
4. in ogni caso, i tempi di frequentazione tra il IG. (genitore non collocatario) CP_1
e i figli e compatibilmente con gli impegni e i turni di lavoro di Per_1 Per_2
entrambi i genitori, vengono regolati nel seguente modo:
a) il padre terrà con sé i figli per due pomeriggi a settimana, preferibilmente nei giorni di lunedì e giovedì, dalle ore 14:00 alle ore 20:30; eventuali variazioni in ordine ai giorni ed agli orari anche per eventuali esigenze lavorative e/o personali di genitori e/o per impegni ed esigenze dei figli, dovranno essere preventivamente concordate tra le parti con congruo anticipo e, dunque, preferibilmente, almeno 24 ore prima. Nei pomeriggi durante i quali i minori saranno con il padre, sarà cura di quest'ultimo prendere i bambini da scuola e occuparsi di tutte le incombenze alimentari, scolastiche, ludiche e/o sportive qualora subentrassero (ad es. accompagnarla in palestra, ad una festa di compleanno, ecc.), nonché riaccompagnarli presso l'abitazione materna, salvo diverse intese tra le parti;
b) nella prima e terza settimana del mese il padre terrà con sé con i figli nella giornata del sabato dalle ore 13:00 alle ore 22:00; nella seconda e quarta settimane del mese li terrà invece con sé nella giornata della domenica dalle ore 11:00 alle ore 20:30; salvo diverse intese tra le parti. Tuttavia, a partire dal mese di marzo 2025 il padre terrà con sé i figli a weekend alterni a partire dal sabato dalle ore 13:00 durante il periodo scolastico, o dalle ore 10:00 durante il periodo estivo e/o festivo, e sino alla domenica alle ore 20:30. È sempre cura del padre andare a prendere i bambini e riaccompagnarli presso l'abitazione materna;
c) durante le festività natalizie, un anno il padre trascorrerà con i figli la Vigilia di
Natale, e quello dell'Epifania e l'altro genitore trascorrerà con i figli il giorno di
3 R.G. N. 159/2025 V.G.
Natale, di Santo Stefano e quello di San Silvestro;
l'anno successivo il contrario, salvo diverse intese tra le parti. Il giorno di Capodanno, che coincide con il compleanno di seguirà le disposizioni del punto g); Per_2
d) durante le festività pasquali un anno il padre terrà con sé i figli la Domenica di
Pasqua e l'anno successivo il Lunedì di Pasquetta;
salvo diverse intese tra le parti;
e) durante il periodo estivo, il padre terrà con sé i figli 15 giorni anche non consecutivi.
La madre terrà con sé i figli per 15 giorni anche non consecutivi;
le date precise saranno di volta in volta concordate con l'altro genitore entro il 30 giugno di ogni anno;
f) Compatibilmente con le esigenze lavorative dei genitori, i figli e Per_1 Per_2
trascorreranno il giorno del loro compleanno con entrambi i genitori;
g) le parti ribadiscono che tutti gli orari e le giornate di visita ai figli potranno essere sempre modificati di comune accordo tra le parti, tenendo comunque conto del criterio dell'alternanza;
5. Per quanto concerne il mantenimento ordinario per i figli minori e Per_1 Per_2 il sig. verserà mensilmente alla IG.ra un assegno di € Controparte_1 Parte_1
175,00 per ciascun figlio, per un importo complessivo di € 350,00 (euro trecentocinquanta,00), mediante bonifico bancario o postale da effettuarsi entro il giorno 10 di ogni mese sul c/c intestato alla IG.ra ; l'assegno sarà soggetto Parte_1
a rivalutazione annuale automatica secondo gli indici ISTAT;
6. Entrambi i genitori provvederanno nella misura del 50% cadauno alle eventuali spese straordinarie, necessarie per i figli;
per la concertazione delle spese straordinarie per i figli le parti fanno espresso richiamo e rinvio al Protocollo di Intesa sottoscritto in data 17 dicembre 2014 dal Tribunale di Roma e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, che si allega al presente accordo. Ugualmente sono a carico di ciascun genitore, nella misura del 50%, le spese di natura ludica e parascolastica;
nonché le spese sportive e sanitarie straordinarie, così come precisate nel Protocollo di Intesa sottoscritto in data 17 dicembre 2014 dal Tribunale di Roma
e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma;
7. In ogni caso i ricorrenti danno atto, sin da ora, che il figlio primogenito già frequenta una scuola privata la cui retta e refezione rimane interamente a carico della
IG.ra ; Parte_1
4 R.G. N. 159/2025 V.G.
8. Le spese e le utenze relative all'abitazione familiare sita in Potenza P.za della
Costituzione Italiana n. 57 saranno a carico esclusivo della IG.ra , che ivi Parte_1
vi abiterà insieme ai figli e Per_1 Per_2
9. L'assegno unico universale per i figli erogato dall'INPS viene percepito per intero dalla madre collocataria;
10. I ricorrenti provvederanno autonomamente al loro mantenimento;
11. Entrambi i ricorrenti danno sin d'ora il rispettivo consenso al rilascio all'altro e ai figli ovvero al rinnovo del passaporto ovvero di altro documento valido per l'espatrio;
12. I ricorrenti si impegnano a rispettare le condizioni di cui al presente accordo sin dal momento della sottoscrizione del presente atto;
13. Le spese e competenze del presente procedimento saranno a carico di entrambi i ricorrenti in parti uguali».
IV Occorre rilevare che il quadro normativo di riferimento deve essere individuato nella norma dettata dall'art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) e comma 2 della Legge n.
898/1970, la quale nella formulazione attualmente vigente prevede che lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi quando «[…] b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970.
In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. Nei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio,
5 R.G. N. 159/2025 V.G.
quest'ultima è procedibile una volta decorsi i termini sopra indicati. L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta;
nella separazione di fatto iniziatasi ai sensi del comma precedente, i cinque anni decorrono dalla cessazione effettiva della convivenza».
In punto di fatto non sussistono motivi per escludere che corrisponda al vero la circostanza allegata nel ricorso che i coniugi non abbiano ripreso la vita coniugale nel periodo compreso fra la celebrazione dell'udienza del giudizio di separazione personale, avvenuta il 12.7.2023, e la proposizione del ricorso in oggetto, avvenuta il
29.1.2025.
Sulle condizioni concordate dalle parti private, il Collegio osserva che le stesse sono conformi all'interesse dei figli minori e sia in riferimento Per_1 Per_2 all'aspetto relazionale attinente all'esercizio del diritto alla bigenitorialità sia con riguardo al profilo economico-patrimoniale relativo al sostentamento materiale della prole rispetto alla capacità patrimoniale dei genitori, che non presentano profili di contrarietà alle norme imperative né all'ordine pubblico e che – a ragione di ciò – ricorrono le condizioni previste per l'emissione della domandata pronuncia.
La presente sentenza sarà trasmessa dalla Cancelleria al competente Ufficiale dello Stato Civile del luogo in cui è stato trascritto il matrimonio per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio, ai sensi dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c. (il quale al comma 2 prevede: «La sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, quando sia passata in giudicato, deve essere trasmessa in copia autentica, a cura del cancelliere del Tribunale o della Corte che l'ha emessa, all'ufficiale dello stato civile del comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al decreto del Presidente della Repubblica
3 novembre 2000, n. 396»), nonché degli artt. 14 e 69, lett. d), del D.P.R. n. 396/2000.
Nulla sulle spese di lite trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza in composizione collegiale, nella causa civile recante n. 159 iscritta al ruolo generale degli affari della volontaria giurisdizione dell'anno 2025, promossa da e , con l'intervento Parte_1 Controparte_1
necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Potenza, definitivamente pronunciando, così provvede:
6 R.G. N. 159/2025 V.G.
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in
Potenza il 3.5.2014 da (C.F.: , nata a [...] C.F._1
Roma il 6.2.1985, e (C.F.: ), nato a [...] C.F._3
Potenza il 26.3.1983, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Potenza al N. 10, Parte II, Serie A, Anno 2014;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti e, per l'effetto, dispone che il rapporto di divorzio sia regolato dalle condizioni concordate riportate in motivazione;
3) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Potenza di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 14 e 69, lett. d), del D.P.R. n. 396/2000;
4) nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 17.3.2025.
Il Giudice rel. ed est. La Presidente
dott.ssa Adelia Tomasetti dott.ssa Licia Tomay
7