CA
Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 30/09/2025, n. 3198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3198 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza
composta dai signori:
1. Dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente rel.
2. Dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere
3. Dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere
All'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio, all'udienza del 22 Settembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. 2156/2024 R.G vertente
TRA
(C.F ) Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Pia Tedeschi ( elettivamente domiciliato in Napoli, via A. de C.F._1
Gasperi n.55, presso l'Ufficio dell'Avvocatura INPS, con indirizzo PEC t;
Email_1
- APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
- APPELLATA CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 09.03.2023 dinnanzi al Tribunale di Napoli Nord- Sez. Lavoro,
, titolare dal 1° agosto 2005 di assegno ordinario di invalidità cat. IO Controparte_1
n. 16011450, deduceva di aver presentato in data 17.06.2022 domanda di supplemento pensionistico respinta dall' il 12.10.2022 con contestuale revoca della prestazione in Pt_1 godimento per disconoscimento delle giornate di lavoro agricolo relative agli anni 2000, 2001, 2003 e 2004 e conseguente venir meno del requisito contributivo. Con il medesimo provvedimento l' intimava altresì la restituzione della somma di € 122.016,61, Pt_1 indebitamente percepita per il periodo dal 1° agosto 2005 al 31 ottobre 2022.
1 A fondamento del ricorso l' istante deduceva anche l'intervenuta prescrizione del diritto alla ripetizione da parte dell' per decorrenza del termine decennale di legge. Pt_1
Si costituì l' chiedendo il rigetto della domanda. Pt_1
Il giudice adito, con sentenza n. 436/2024, pubbl. il 02.02/2024, in parziale accoglimento del ricorso, dichiarava estinto per intervenuta prescrizione il diritto dell' al recupero delle somme erogate a titolo di assegno ordinario di invalidità per il Pt_1 periodo 1° agosto 2005 – 12 ottobre 2012, rigettando la domanda per il periodo successivo e compensando integralmente le spese di lite.
Avverso detta pronuncia con ricorso depositato in data 29.07.2024 ha proposto appello parziale l' , deducendone l'erroneità nella parte in cui è stata dichiarata la Pt_1 prescrizione del diritto di ripetizione per il periodo intercorrente tra il 01.08.2005 e il 12.10.2012, sostenendo che il dies a quo è iniziato a decorrere solo nel momento in cui l'Ente ha acquisito conoscenza dell'insussistenza dei presupposti legittimanti la prestazione, e cioè dal 12 ottobre 2022, allorquando veniva rigettata la domanda di integrazione dell' assegno IO ovvero, in via subordinata, dal passaggio in giudicato della sentenza n. 22250/2012 del Tribunale di Napoli del 19 marzo 2013, che aveva escluso la sussistenza di un rapporto di lavoro agricolo per gli anni 2002-2004. Ha, quindi, concluso chiedendo la riforma parziale della sentenza impugnata con declaratoria della non intervenuta prescrizione per il periodo 01.08.2005 - 12.10.2012 e diritto al recupero integrale dell'indebito accertato.
Notificato ritualmente l'atto di gravame, l'appellata non si è costituita.
Disposta la trattazione scritta ed acquisite le note scritte delle parti, all'odierna udienza come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la Corte ha riservato la causa in decisione.
L' appello è infondato e va rigettato.
La Corte ritiene applicabile al caso in esame la prescrizione decennale vertendosi di un'ipotesi di ripetizione di indebito.
Premesso che in tema di azione di ripetizione, l'indebito oggettivo opera non solo quando l'originaria causa di pagamento sia venuta meno (come nella specie), ma anche quando essa manchi fin dall'origine ,ai sensi degli artt. 2033 e 2935 cod. civ., la prescrizione del diritto di restituzione dell'indebito oggettivo è decennale e decorre dal giorno del pagamento e può dal titolare essere interrotta secondo la disciplina generale di cui all'art. 2943 cod. civ. anche mediante atti diversi dalla domanda giudiziale ( cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16612/2008; n. 3994/2006; n. 2936/1995).
L'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 cod. civ. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 cod. civ. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali, salva l'ipotesi di dolo prevista dal n. 8 del citato articolo, non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto, né il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento (Cass. n.10828/15).
2 La Suprema Corte, nella predetta sentenza ha cassato la sentenza di appello che aveva fatto decorrere la prescrizione decennale del diritto alla restituzione dei contributi versati indebitamente dalla data del provvedimento con cui l' aveva annullato la posizione Pt_1 assicurativa del lavoratore, anziché da quelle di ciascuno dei diversi versamenti contributivi, assegnando rilievo, quale impedimento di diritto invece che di fatto, alla mancata consapevolezza della natura subordinata o meno del rapporto di lavoro (nello stesso senso vedi anche Cass. n.22072/18).
Trattasi di consolidato principio giurisprudenziale recentemente ribadito anche con sentenza n. 602 del 10.01.2025: “l'impossibilità di far valere il diritto - alla quale l'art. 2935 c.c. attribuisce la rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione - è solo quella che deriva da cause giuridiche che ostacolino l'esercizio del diritto stesso, essendo irrilevanti le incertezze giurisprudenziali circa le modalità di esercizio o la qualificazione dell'azione, le quali non precludono l'esercizio immediato del diritto, ma rappresentano un mero impedimento di fatto (ex multis Cass. ord. n. 13343/2022). Analogamente, sono impedimenti di mero fatto - e come tali non idonei ad impedire la decorrenza del termine di prescrizione - l'ignoranza del fatto generatore del diritto, il dubbio soggettivo sull'esistenza di esso e il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento (Cass. ord. n. 996/2022; Cass. n. 21026/2014; Cass. ord. n. 3584/2012), oppure il ritardo dovuto alla colpevole incuria del titolare del diritto (Cass. n. 1889/2018)” .
Pertanto, la prescrizione del diritto dell' decorre “giorno per giorno” dal pagamento Pt_1 dei ratei indebiti, non potendo farsi coincidere il dies a quo con il successivo accertamento giudiziale o amministrativo dell'insussistenza dei requisiti legittimanti la prestazione.
In conclusione, alla luce di detti principi e a fronte di una richiesta di ripetizione avanzata dall' con provvedimento del 12.10.2022 per somme indebitamente Pt_1 percepite nel periodo 01.08.2005 – 12.10.2012 deve correttamente ritenersi decorso il termine decennale di prescrizione.
L' appello va quindi respinto e, per l' effetto, confermata l' impugnata sentenza.
In assenza di costituzione dalla parte appellata, non occorre provvedere alla regolazione delle spese del grado.
Si dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza, dei presupposti processuali per versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto dal primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) rigetta l' appello;
2) nulla per le spese
3 3) dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza, dei presupposti processuali per versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto dal primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, se dovuto.
Così deciso in Napoli, il 22 Settembre 2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Anna Carla Catalano
4
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza
composta dai signori:
1. Dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente rel.
2. Dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere
3. Dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere
All'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio, all'udienza del 22 Settembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. 2156/2024 R.G vertente
TRA
(C.F ) Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Pia Tedeschi ( elettivamente domiciliato in Napoli, via A. de C.F._1
Gasperi n.55, presso l'Ufficio dell'Avvocatura INPS, con indirizzo PEC t;
Email_1
- APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
- APPELLATA CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 09.03.2023 dinnanzi al Tribunale di Napoli Nord- Sez. Lavoro,
, titolare dal 1° agosto 2005 di assegno ordinario di invalidità cat. IO Controparte_1
n. 16011450, deduceva di aver presentato in data 17.06.2022 domanda di supplemento pensionistico respinta dall' il 12.10.2022 con contestuale revoca della prestazione in Pt_1 godimento per disconoscimento delle giornate di lavoro agricolo relative agli anni 2000, 2001, 2003 e 2004 e conseguente venir meno del requisito contributivo. Con il medesimo provvedimento l' intimava altresì la restituzione della somma di € 122.016,61, Pt_1 indebitamente percepita per il periodo dal 1° agosto 2005 al 31 ottobre 2022.
1 A fondamento del ricorso l' istante deduceva anche l'intervenuta prescrizione del diritto alla ripetizione da parte dell' per decorrenza del termine decennale di legge. Pt_1
Si costituì l' chiedendo il rigetto della domanda. Pt_1
Il giudice adito, con sentenza n. 436/2024, pubbl. il 02.02/2024, in parziale accoglimento del ricorso, dichiarava estinto per intervenuta prescrizione il diritto dell' al recupero delle somme erogate a titolo di assegno ordinario di invalidità per il Pt_1 periodo 1° agosto 2005 – 12 ottobre 2012, rigettando la domanda per il periodo successivo e compensando integralmente le spese di lite.
Avverso detta pronuncia con ricorso depositato in data 29.07.2024 ha proposto appello parziale l' , deducendone l'erroneità nella parte in cui è stata dichiarata la Pt_1 prescrizione del diritto di ripetizione per il periodo intercorrente tra il 01.08.2005 e il 12.10.2012, sostenendo che il dies a quo è iniziato a decorrere solo nel momento in cui l'Ente ha acquisito conoscenza dell'insussistenza dei presupposti legittimanti la prestazione, e cioè dal 12 ottobre 2022, allorquando veniva rigettata la domanda di integrazione dell' assegno IO ovvero, in via subordinata, dal passaggio in giudicato della sentenza n. 22250/2012 del Tribunale di Napoli del 19 marzo 2013, che aveva escluso la sussistenza di un rapporto di lavoro agricolo per gli anni 2002-2004. Ha, quindi, concluso chiedendo la riforma parziale della sentenza impugnata con declaratoria della non intervenuta prescrizione per il periodo 01.08.2005 - 12.10.2012 e diritto al recupero integrale dell'indebito accertato.
Notificato ritualmente l'atto di gravame, l'appellata non si è costituita.
Disposta la trattazione scritta ed acquisite le note scritte delle parti, all'odierna udienza come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la Corte ha riservato la causa in decisione.
L' appello è infondato e va rigettato.
La Corte ritiene applicabile al caso in esame la prescrizione decennale vertendosi di un'ipotesi di ripetizione di indebito.
Premesso che in tema di azione di ripetizione, l'indebito oggettivo opera non solo quando l'originaria causa di pagamento sia venuta meno (come nella specie), ma anche quando essa manchi fin dall'origine ,ai sensi degli artt. 2033 e 2935 cod. civ., la prescrizione del diritto di restituzione dell'indebito oggettivo è decennale e decorre dal giorno del pagamento e può dal titolare essere interrotta secondo la disciplina generale di cui all'art. 2943 cod. civ. anche mediante atti diversi dalla domanda giudiziale ( cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16612/2008; n. 3994/2006; n. 2936/1995).
L'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 cod. civ. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 cod. civ. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali, salva l'ipotesi di dolo prevista dal n. 8 del citato articolo, non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto, né il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento (Cass. n.10828/15).
2 La Suprema Corte, nella predetta sentenza ha cassato la sentenza di appello che aveva fatto decorrere la prescrizione decennale del diritto alla restituzione dei contributi versati indebitamente dalla data del provvedimento con cui l' aveva annullato la posizione Pt_1 assicurativa del lavoratore, anziché da quelle di ciascuno dei diversi versamenti contributivi, assegnando rilievo, quale impedimento di diritto invece che di fatto, alla mancata consapevolezza della natura subordinata o meno del rapporto di lavoro (nello stesso senso vedi anche Cass. n.22072/18).
Trattasi di consolidato principio giurisprudenziale recentemente ribadito anche con sentenza n. 602 del 10.01.2025: “l'impossibilità di far valere il diritto - alla quale l'art. 2935 c.c. attribuisce la rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione - è solo quella che deriva da cause giuridiche che ostacolino l'esercizio del diritto stesso, essendo irrilevanti le incertezze giurisprudenziali circa le modalità di esercizio o la qualificazione dell'azione, le quali non precludono l'esercizio immediato del diritto, ma rappresentano un mero impedimento di fatto (ex multis Cass. ord. n. 13343/2022). Analogamente, sono impedimenti di mero fatto - e come tali non idonei ad impedire la decorrenza del termine di prescrizione - l'ignoranza del fatto generatore del diritto, il dubbio soggettivo sull'esistenza di esso e il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento (Cass. ord. n. 996/2022; Cass. n. 21026/2014; Cass. ord. n. 3584/2012), oppure il ritardo dovuto alla colpevole incuria del titolare del diritto (Cass. n. 1889/2018)” .
Pertanto, la prescrizione del diritto dell' decorre “giorno per giorno” dal pagamento Pt_1 dei ratei indebiti, non potendo farsi coincidere il dies a quo con il successivo accertamento giudiziale o amministrativo dell'insussistenza dei requisiti legittimanti la prestazione.
In conclusione, alla luce di detti principi e a fronte di una richiesta di ripetizione avanzata dall' con provvedimento del 12.10.2022 per somme indebitamente Pt_1 percepite nel periodo 01.08.2005 – 12.10.2012 deve correttamente ritenersi decorso il termine decennale di prescrizione.
L' appello va quindi respinto e, per l' effetto, confermata l' impugnata sentenza.
In assenza di costituzione dalla parte appellata, non occorre provvedere alla regolazione delle spese del grado.
Si dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza, dei presupposti processuali per versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto dal primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) rigetta l' appello;
2) nulla per le spese
3 3) dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza, dei presupposti processuali per versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto dal primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, se dovuto.
Così deciso in Napoli, il 22 Settembre 2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Anna Carla Catalano
4