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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 06/03/2025, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
R.g. n. 1618/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati:
1. Dott.ssa Giovanna Caso - Presidente -
2. Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
3. Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore - nel procedimento r.g. n. 1618/2024, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 25/02/2025, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 26/06/2024 da e , Parte_1 Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv.to LUIGI SCORPIO, tendente ad ottenere la separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in RO (CE) in data
3/12/1984 e che dalla loro unione sono nati i figli (il 15.05.1984), (il 2.07.1985) e Per_1 Per_2
(il 15.05.1988); Per_3
lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
“1. I coniugi vivranno separatamente e saranno liberi di fissare la residenza dove credono, anche all'estero, dandosi sin d'ora reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo dei rispettivi passaporti o documenti equipollenti.
2. La moglie rinuncia al mantenimento. 3. Il sig. provvederà a versare alla sig.ra le somme necessarie Parte_2 Parte_1
per le visite mediche specialistiche, che ovviamente non rientrano tra quella a carico del sistema sanitario, e per l'acquisto dei farmaci.
4. Nulla per i figli essendo tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti”
rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge;
letto il parere favorevole del P.M.;
visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il [...], e , Parte_1 Parte_2
nato a [...] il [...];
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di RO (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) - atto n. 1, parte I, anno 1984;
3) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Santa Maria C.V. nella camera di consiglio del 26.2.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott.ssa Giovanna Caso
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati:
1. Dott.ssa Giovanna Caso - Presidente -
2. Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
3. Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore - nel procedimento r.g. n. 1618/2024, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 25/02/2025, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 26/06/2024 da e , Parte_1 Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv.to LUIGI SCORPIO, tendente ad ottenere la separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in RO (CE) in data
3/12/1984 e che dalla loro unione sono nati i figli (il 15.05.1984), (il 2.07.1985) e Per_1 Per_2
(il 15.05.1988); Per_3
lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
“1. I coniugi vivranno separatamente e saranno liberi di fissare la residenza dove credono, anche all'estero, dandosi sin d'ora reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo dei rispettivi passaporti o documenti equipollenti.
2. La moglie rinuncia al mantenimento. 3. Il sig. provvederà a versare alla sig.ra le somme necessarie Parte_2 Parte_1
per le visite mediche specialistiche, che ovviamente non rientrano tra quella a carico del sistema sanitario, e per l'acquisto dei farmaci.
4. Nulla per i figli essendo tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti”
rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge;
letto il parere favorevole del P.M.;
visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il [...], e , Parte_1 Parte_2
nato a [...] il [...];
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di RO (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) - atto n. 1, parte I, anno 1984;
3) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Santa Maria C.V. nella camera di consiglio del 26.2.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott.ssa Giovanna Caso